N. 233 SENTENZA 23 giugno - 1 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni  del  demanio  pubblico
  marittimo  per  attivita'  turistico-ricreative  -  Proroga   delle
  concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso
  dei requisiti di legge, fino all'individuazione del  concessionario
  in  possesso  dei  requisiti  -  Ricorso  del  Governo  -  Eccepita
  inammissibilita' della questione per genericita'  della  censura  e
  mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2,  della  legge
  della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. 
- Costituzione, artt. 3 e 117,  commi  primo  e  secondo,  lett.  a);
  trattato CE, art. 43. 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni  del  demanio  pubblico
  marittimo  per  attivita'  turistico-ricreative  -  Proroga   delle
  concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso
  dei requisiti di legge, fino all'individuazione del  concessionario
  in possesso dei requisiti - Indebita  introduzione  di  un  rinnovo
  automatico per i possessori della concessione, con preclusione  per
  altri soggetti - Contrasto con i principi comunitari in materia  di
  libera concorrenza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2,  della  legge
  della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. 
- Costituzione, artt. 3 e 117,  commi  primo  e  secondo,  lett.  a);
  trattato CE, art. 43. 
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad
  opera dell'Amministrazione  regionale,  che  l'attivita'  venatoria
  rispetti  i  principi  di  una  saggia  utilizzazione  e   di   una
  regolazione ecologicamente  equilibrata  delle  specie  di  uccelli
  interessate e sia compatibile, con le  disposizioni  comunitarie  -
  Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai  limiti  statutari
  in materia di caccia, con  violazione  della  competenza  esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente -  Difetto  assoluto  di
  motivazione della censura - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 37, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere  a)  ed
  s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4. 
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia  Giulia  -  Cacciabilita'
  delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II  dell'art.
  7 della direttiva 79/409/CEE,  in  relazione  al  loro  livello  di
  popolazione, distribuzione geografica e tasso di  riproduzione  nel
  territorio della Regione -  Violazione  degli  standard  minimi  ed
  uniformi di tutela ambientale  previsti  dalla  legislazione  dello
  Stato,   avente   natura   di   norma   fondamentale   di   riforma
  economico-sociale - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 37, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio  1992,  n.
  157, art. 18. 
Ambiente - Caccia -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Programmazione faunistica e attivita' venatoria -  Destinazione  in
  via provvisoria e, comunque, non oltre  il  31  gennaio  2010,  del
  territorio agro-silvo-pastorale della Regione  a  protezione  della
  fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione
  sino a  tale  termine  sul  territorio  della  Regione  del  regime
  giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine  di  consentire
  lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli standard
  minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica  stabiliti  dalla
  legislazione statale espressione della competenza  esclusiva  dello
  Stato  nella  materia  «tutela  dell'ambiente»   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio  2009,  n.  13,
  art. 48, comma 6. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. s); statuto della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; legge 11 febbraio  1992,  n.
  157, art. 10, comma 3. 
(GU n.27 del 7-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma  2,
37,  commi  1  e  2,  e  48,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  30  luglio  2009,  n.  13  (Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE.  Attuazione  dell'articolo  7
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione  -  Legge  comunitaria  2008),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 5-9 ottobre  2009,  depositato  in  cancelleria  il  13
ottobre 2009 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 9 maggio 2010 e depositato il successivo 13 maggio, ha  sollevato,
in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  nonche'
agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere  a)  e  s),  della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
36, comma 2, 37, commi 1 e 2, 48, comma 6, della legge della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  30  luglio  2009,  n.  13  (Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE.  Attuazione  dell'articolo  7
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008). 
    1.1. L'art. 36, comma 2, della legge regionale  n.  13  del  2009
viene impugnato nella parte in cui, nel modificare l'art.  58,  comma
2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n.  16  (Norme  urgenti  in
materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo), prevede che le «concessioni demaniali marittime
affidate a soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  della  legge
regionale  2/2002,  e  successive  modifiche,  non  in  possesso  dei
requisiti di  legge»,  sono  prorogate  fino  all'individuazione  del
concessionario in possesso di tali titoli e comunque non oltre dodici
mesi dalla data di efficacia della proroga medesima. 
    Il ricorrente, dopo aver  rilevato  la  conformita'  della  norma
impugnata con quanto previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice
della navigazione, rileva che, proprio con riferimento a tale  ultima
disciplina, e' stata aperta una  procedura  di  infrazione  a  carico
dell'Italia da parte della Commissione europea  in  ragione  del  suo
presunto contrasto con il diritto comunitario. 
    In particolare, la difesa erariale osserva  che  sia  l'art.  36,
comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009 che l'art. 37,  secondo
comma, cod. nav. creano, nell'ambito delle procedure  di  affidamento
in  concessione  di  beni  del  demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa,   un   meccanismo   di   preferenza   per    il
concessionario uscente.  Cio'  comporterebbe,  sempre  a  parere  del
ricorrente,  «una  disparita'  di  trattamento  tra   gli   operatori
economici  in  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  di  cui
all'articolo 43 del Trattato  e  di  conseguenza  dell'articolo  117,
primo   comma,   Cost.,   in   riferimento   ai   vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario,  nonche'  dell'articolo  117,  secondo
comma, lettera a), della Costituzione, in relazione  alla  competenza
esclusiva statale in materia di rapporti  dello  Stato  con  l'Unione
europea». 
    Infine,  a  parere  del  ricorrente,  la  disposizione  impugnata
violerebbe anche il principio di ragionevolezza. 
    1.2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna,  poi,
l'art. 37, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13 del  2009,  nella
parte  in  cui  prevede  che  «In  funzione  del  loro   livello   di
popolazione,  della  distribuzione  geografica   e   del   tasso   di
riproduzione in tutta la Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  le  specie
elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE  del  Consiglio,
del  2  aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici, possono essere oggetto di attivita' venatoria nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale di recepimento». 
    Il ricorrente, dopo aver premesso  che  l'art.  4,  n.  3,  dello
statuto di autonomia attribuisce alla Regione  Friuli-Venezia  Giulia
potesta' legislativa primaria in materia di caccia, osserva che  essa
deve essere esercitata nel rispetto degli standard minimi ed uniformi
di tutela fissati dalla legislazione nazionale,  ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre  che  della
normativa   comunitaria   di   riferimento   (direttive   79/409/CEE,
85/411/CEE,  91/244/CEE)  e  delle  norme  fondamentali  di   riforma
economico-sociale. 
    In ragione di cio', il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ritiene che la disposizione  censurata,  nel  determinare  le  specie
cacciabili, ecceda i limiti sopra  indicati  e,  in  particolare,  si
ponga in contrasto con l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo  venatorio),  il  quale,  nel  fissare  standard  minimi  ed
uniformi  di  tutela  dell'ambiente,  deve  intendersi  quale   norma
fondamentale di riforma economico-sociale. 
    L'Avvocatura rileva, infatti, che l'art. 18, oltre a disciplinare
l'attivita' venatoria, mediante la previsione di appositi elenchi  in
cui sono suddivise le diverse specie cacciabili e i periodi  entro  i
quali e' possibile il relativo prelievo venatorio,  stabilisce  anche
che le modifiche dei suddetti elenchi sono disposte con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le  politiche  agricole,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 
    1.3. La terza censura riguarda l'art. 48, comma 6,  della  citata
legge   regionale   nella   parte   in   cui   dispone   che    «Fino
all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e  dei  territori
da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo  2,
commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010,  il  territorio
agro-silvo-pastorale della Regione e' destinato  a  protezione  della
fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per  cento.  Sino  a  tale
termine,  sul  territorio  della  Regione,  e'  applicato  il  regime
giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire  il
regolare  svolgimento   della   stagione   venatoria   2009/2010   in
conformita' agli atti e indirizzi gia' adottati dalla regione». 
    A parere del ricorrente anche tale norma si pone in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto,
per effetto del richiamo in essa contenuto alla Zona faunistica delle
Alpi, si sarebbe limitata, in violazione dell'art. 10, comma 3, della
legge n. 157 del 1992, la quota  di  territorio  regionale  destinata
alla protezione della fauna selvatica. 
    L'art. 10, comma  3,  infatti,  nel  fissare  standard  minimi  e
uniformi  di  tutela  dell'ambiente,  stabilisce  che  il  territorio
agro-silvo-pastorale di ogni Regione e' destinato per una  quota  dal
20 al  30  per  cento  a  protezione  della  fauna  selvatica,  fatta
eccezione per il territorio  delle  Alpi  di  ciascuna  Regione,  che
costituisce una zona faunistica  a  se'  stante  ed  e'  destinato  a
protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. 
    2. Si e' costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia,
chiedendo  che  la  Corte  dichiari  le  questioni  inammissibili   o
infondate. 
    2.1. Con riferimento alla censura relativa all'art. 37, comma  1,
della legge regionale n. 13 del 2009, la resistente rileva  che  tale
disposizione si limita  a  «ricordare»  che  la  cacciabilita'  delle
specie di cui al richiamato  allegato  II  e'  subordinata  a  quanto
disposto in sede comunitaria e nazionale, opera  nel  rispetto  delle
richiamate discipline e, pertanto,  risulta  priva  di  una  autonoma
forza precettiva. 
    La Regione ritiene, poi, inammissibile  la  censura  relativa  al
comma 2 dell'art. 37, in quanto del tutto priva di motivazione. 
    2.2. Quanto alla questione proposta nei confronti  dell'art.  48,
comma 6, la Regione osserva che  essa  si  fonda  su  di  una  errata
interpretazione della norma censurata. 
    L'art.  48,  comma  6,  infatti,   nel   pieno   rispetto   della
legislazione nazionale pone a protezione della  fauna  selvatica  una
quota che va dal  20  al  30  per  cento  del  territorio  regionale,
dovendosi intendere il richiamo fatto dalla norma impugnata alla zona
faunistica  delle  Alpi,  riferito  esclusivamente  alle  regole   di
gestione previste per quest'ultima e  non  anche  alla  quantita'  di
protezione. 
    2.3. Quanto, infine, alla censura relativa all'art. 36, comma  2,
la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene la  stessa  inammissibile  o
infondata. 
    In punto di inammissibilita' la difesa della Regione osserva  che
il  ricorrente,  dopo  aver  rilevato  la  conformita'  della   norma
regionale a quella statale (art. 37 cod. nav.),  impugna  l'art.  36,
comma 2, fondando la questione di legittimita' su  una  procedura  di
infrazione  comunitaria,  che  non  costituisce  ne'   un   parametro
costituzionale, ne' una  definita  ed  efficace  interpretazione  del
diritto comunitario. 
    Oltre a cio', la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ritiene  detta
censura  generica  e,  comunque,  infondata,  stante   il   carattere
transitorio  della  disposizione  impugnata  che  si  giustifica  con
l'intento di assicurare la continuita'  delle  gestioni  a  beneficio
dell'utenza. 
    3. In prossimita' dell'udienza la Regione  Friuli-Venezia  Giulia
ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le
argomentazioni contenute nel proprio atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   dubita,   in
riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  nonche'
agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere  a)  e  s),  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma
2, 37,  commi  1  e  2,  48,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  30  luglio  2009,  n.  13  (Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE.  Attuazione  dell'articolo  7
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008). 
    2. Oggetto della prima censura e' l'art 36, comma  2,  il  quale,
nel  modificare  l'art.  58,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia 5  dicembre  2008,  n.  16  (Norme  urgenti  in
materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo), individua i  destinatari  della  proroga  delle
concessioni demaniali marittime. 
    Il ricorrente ritiene che la norma impugnata violi gli  artt.  3,
117, primo e  secondo  comma,  lettera  a),  della  Costituzione,  in
quanto, in modo irragionevole  e  in  violazione  della  liberta'  di
stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE, prevede  la  proroga
delle concessioni demaniali marittime a soggetti non in possesso  dei
requisiti di legge. 
    2.1. In via preliminare,  deve  essere  respinta  l'eccezione  di
inammissibilita' formulata dalla Regione Friuli-Venezia relativa alla
genericita' della  censura  e  alla  mancata  indicazione  di  idonei
parametri costituzionali. 
    Nel ricorso, infatti,  si  rinviene  un'adeguata  motivazione  in
ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata  degli
artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione. 
    2.2. Nel merito, la questione e' fondata. 
    In  tema  di  concessioni  demaniali  marittime   per   attivita'
turistico-ricreative  va  osservato  che  l'art.  37   codice   della
navigazione, come modificato dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n.  25,  non  prevede  piu',  in  sede  di  rilascio  di  nuove
concessioni,  il  diritto  di  preferenza  in  capo   al   precedente
concessionario. 
    A fronte di tale disciplina  l'art.  58,  comma  2,  della  legge
regionale n. 16 del 2008, nel  testo  vigente  prima  della  modifica
introdotta dalla  norma  impugnata,  prevedeva  che  «Le  concessioni
demaniali marittime affidate a soggetti non a  totale  partecipazione
pubblica di cui  all'articolo  7,  comma  1,  della  legge  regionale
2/2002,    e    successive    modifiche,    sono    prorogate    fino
all'individuazione del concessionario in possesso  dei  requisiti  di
legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia  della
proroga medesima». 
    Ai  fini  dell'individuazione  dei  beneficiari  della   disposta
proroga, il richiamato art. 7, comma 1,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del
turismo),  stabilisce  che  «La  Regione  favorisce   la   promozione
turistica mediante la partecipazione a  societa'  per  la  promozione
turistica  e  a  societa'  d'area,  anche  tramite  le   Agenzie   di
informazione e accoglienza turistica». 
    Il successivo comma 2 precisa che «Ai fini della  presente  legge
per "societa' d'area" si intendono le societa' a prevalente  capitale
pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con
offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 3». 
    L'art. 36, comma 2, impugnato si inserisce nella disciplina sopra
riportata prevedendo che «Al comma 2  dell'articolo  58  della  legge
regionale n. 16/2008 le parole "Le  concessioni  demaniali  marittime
affidate a soggetti non  a  totale  partecipazione  pubblica  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  2/2002,   e
successive  modifiche,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Le
concessioni  demaniali  marittime  affidate   a   soggetti   di   cui
all'articolo  7,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  2/2002,   e
successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge"». 
    Per effetto della disposizione censurata si e'  esteso  anche  ai
soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilita'  di
usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto
e, quindi, si e' introdotta una disciplina che risulta  in  contrasto
con i principi comunitari in materia  di  libera  concorrenza  e  con
l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    In particolare, la norma regionale,  nel  consentire  il  rinnovo
automatico della concessione, determina una violazione del  principio
di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il
demanio marittimo e' preclusa la possibilita',  alla  scadenza  della
suddetta concessione, di prendere il  posto  del  precedente  gestore
(sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008). 
    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi,  l'art.
37, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 2009. 
    Il  comma  1  prevede  che  «In  funzione  del  loro  livello  di
popolazione,  della  distribuzione  geografica   e   del   tasso   di
riproduzione in tutta la Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  le  specie
elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE  del  Consiglio,
del  2  aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici, possono essere oggetto di attivita' venatoria nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale di recepimento». 
    Il  successivo  comma  2,   stabilisce   che   «L'Amministrazione
regionale accerta che l'attivita' venatoria,  compresa  eventualmente
la  caccia  con  il  falco,  quale  risulta  dall'applicazione  delle
disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi  di
una  saggia  utilizzazione  e  di  una   regolazione   ecologicamente
equilibrata delle specie di uccelli interessate  e  sia  compatibile,
per quanto  riguarda  il  contingente  numerico  delle  medesime,  in
particolare delle specie migratrici, con  le  disposizioni  derivanti
dall'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE». 
    Il ricorrente ritiene che l'art. 37, commi 1 e 2, nella parte  in
cui individua i criteri in base  ai  quali  e'  possibile  esercitare
l'attivita' venatoria sul territorio  regionale,  violi  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche' l'art. 4 dello
statuto  di  autonomia  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   che,
nell'attribuire  a  quest'ultima  potesta'  legislativa  primaria  in
materia di caccia, subordina il suo esercizio al rispetto delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Sul punto assumerebbe rilievo l'art. 18 della legge  11  febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il  prelievo  venatorio)  il  quale,  nell'elencare  le  specie
cacciabili sul territorio nazionale e le modalita' con  le  quali  si
provvede alla modifica di tali  elenchi,  fissa  standard  minimi  ed
uniformi di tutela dell'ambiente. 
    3.1. In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per
difetto assoluto di motivazione  la  censura  relativa  all'art.  37,
comma 2. 
    Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1,
si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore  regionale
e' intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie
cacciabili, a lui precluso. 
    Nel ricorso non si rinviene  alcun  argomento  a  sostegno  della
impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in  ragione  della
peculiare disciplina da esso introdotta, non e' possibile far  valere
le motivazioni sopra indicate. 
    3.2. La questione relativa all'art. 37, comma 1, e' fondata. 
    La norma regionale  impugnata,  sebbene  sia  riconducibile  alla
materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della
Regione Friuli-Venezia Giulia  ai  sensi  dell'art.  4  del  relativo
statuto di  autonomia,  nell'individuare  le  specie  cacciabili  sul
territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla  competenza
esclusiva del legislatore statale. Cio' risulta confermato  dall'art.
7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In  funzione  del  loro
livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di
riproduzione in tutta la Comunita' le specie  elencate  nell'allegato
II possono  essere  oggetto  di  atti  di  caccia  nel  quadro  della
legislazione nazionale». 
    In attuazione della menzionata normativa, l'art. 18  della  legge
n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate
le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne e' autorizzato  il
prelievo venatorio,  nonche'  i  procedimenti  diretti  a  consentire
eventuali modifiche a tali previsioni. 
    Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto  degli
obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard
minimi e  uniformi  di  tutela  della  fauna  sull'intero  territorio
nazionale e, pertanto, ha natura di  norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di  salvaguardia
della  fauna  selvatica  il  cui  rispetto  deve  essere   assicurato
sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche  nell'ambito  delle
Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003  e  n.  536  del
2002). 
    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi,  l'art.
48, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2009, il  quale  prevede
che «Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi  e  dei
territori  da  destinare  a  protezione  della  fauna  in  attuazione
dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque  non  oltre  il  31  gennaio
2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e' destinato a
protezione della fauna selvatica per una  quota  dal  20  al  30  per
cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione e' applicato
il regime giuridico della Zona faunistica  delle  Alpi,  al  fine  di
consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010
in conformita' agli atti e indirizzi gia' adottati dalla Regione». 
    Il ricorrente afferma che tale disciplina si  pone  in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  in
quanto limitativa della protezione  della  fauna  selvatica  prevista
dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992. 
    4.1. La questione e' fondata. 
    La norma  impugnata,  come  il  precedente  art.  37,  detta  una
disciplina in materia di caccia. Pertanto, ai fini della  valutazione
della sua legittimita' valgono gli  stessi  principi  utilizzati  con
riferimento alla censura che precede. 
    In proposito, assume rilievo l'art. 10, comma 3, della  legge  n.
157 del 1992 il quale, nel fissare  standard  minimi  e  uniformi  di
tutela dell'ambiente, prevede che «Il territorio agro-silvo-pastorale
di ogni regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per  cento  a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per  il  territorio
delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se'
stante ed e' destinato a protezione nella percentuale dal  10  al  20
per cento. In dette percentuali sono compresi  i  territori  ove  sia
comunque vietata l'attivita' venatoria anche  per  effetto  di  altre
leggi o disposizioni». 
    Dalla lettura dell'art. 10 si evince che il legislatore nazionale
ha previsto due distinti regimi di salvaguardia della fauna selvatica
ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione  delle
peculiari caratteristiche della zona faunistica delle Alpi. 
    La norma regionale impugnata, nel sottoporre fino al  31  gennaio
2010 l'intero  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  al
regime giuridico  della  zona  faunistica  delle  Alpi,  si  pone  in
contrasto con la indicata disciplina statale  in  quanto  limita,  in
violazione degli  standard  minimi  ed  uniformi  di  tutela  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota
di  territorio  da  destinare  a  protezione  della  fauna  selvatica
(sentenza n. 165 del 2009). 
    Non  si  puo',  infatti,  sostenere,  come  ha  fatto  la  difesa
regionale, che il richiamo, contenuto nella disposizione impugnata al
«regime giuridico» della zona faunistica  delle  Alpi,  sia  riferito
esclusivamente alle regole di gestione previste  per  quest'ultima  e
non anche alla quantita' di protezione. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36,  comma  2,
dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma  6,  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE.  Attuazione  dell'articolo  7
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008); 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima legge  regionale
n. 13 del 2009, promossa,  in  riferimento  all'art.  4  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), nonche' agli artt. 3 e 117, primo  e  secondo
comma, lettere a)  e  s),  della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola