N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2009
Ordinanza del Tribunale di Napoli del 1º dicembre 2009 nel procedimento civile promosso da K.N.A. contro I.N.P.S.. Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili con invalidita' pari o superiore al 74% e con redditi assoggettabili ad IRPEF inferiori ai limiti legalmente predeterminati - Diritto all'assegno mensile - Condizione - Non svolgimento di attivita' lavorativa - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento, a parita' di condizioni reddituali, dell'invalido lavoratore rispetto a quello privo di lavoro - Incidenza sulla garanzia assistenziale. - Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 13. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.33 del 18-8-2010 )
IL TRIBUNALE Il giudice unico del Tribunale di Napoli, dott. Michele Caroppoli, in funzione di giudice del lavoro. Premesso Che con ricorso al Tribunale di Napoli depositato il 30 novembre 2007, rubricato al n. 46998/2007 RG Previdenza, K.N.A, chiedeva il riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile di cui all'art. 13 legge n. 118/1971; che l'art. 13 legge n. 118/1971, come modificato dall'art. 1 legge n. 247/2007, testualmente dispone: 1. agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12; 2. attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'art. 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS (1) (2); che la concessione della provvidenza economica in oggetto e' altresi' subordinata al possesso, da parte dell'invalido, di redditi personali assoggettabili ad I.R.P.E.F. inferiori a limiti legalmente predeterminati (art. 14-septies d.l. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980); che la provvidenza economica in oggetto e' altresi' dovuta allo straniero extracomunitario titolare di carta soggiorno (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000); che la ricorrente, pur in possesso del requisito sanitario di legge (determinando le patologie certificate una riduzione della capacita' lavorativa generica pari almeno al 74%) e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l'anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00 e titolare, altresi', di carta di soggiorno risulta svolgere attivita' lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; Ritenuto che l'art. 13, comma 1, legge n. 118/1971, nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attivita' lavorativa da parte dell'invalido, sia in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione; che, sotto il primo degli emarginati profili, e' principio acquisito alla giurisprudenza costituzionale che, in materia di prestazioni assistenziali, «le scelte connesse alla individuazione delle categoria dei beneficiari, necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (vedi per tutte sentenza n. 432 del 2005); che, nello specifico, non appare ragionevole diversificare, a parita' di riduzione della capacita' lavorativa ed a parita' di capacita' reddituale, la posizione dell'invalido a seconda che egli svolga o meno attivita' lavorativa; che la irragionevolezza della scelta legislativa appare evidente laddove si consideri: a) che, in aderenza al dato normativo, l'assegno mensile e' concesso all'invalido titolare di redditi inferiori al limite legale non provenienti da attivita' lavorativa (ad esempio redditi da immobili o redditi da partecipazioni societarie), nel mentre non puo' essere concesso all'invalido titolare di redditi, di misura pari, o in ipotesi anche inferiore, provenienti da attivita' lavorativa; b) che per l'invalido che svolga attivita' lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono necessita' di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore (art. 38 Cost.), non diversamente che per l'invalido il quale, pur non prestando attivita' lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell'invalido occupato); che la norma, non diversamente interpretabile, finisce con l'assumere portata «premiante» nei confronti dell'invalido che, pur avendo conservato residua capacita' lavorativa, non si attivi per la ricerca di altra occupazione, e, viceversa, portata «penalizzante» nei confronti dell'invalido che abbia reperito altra occupazione, senza tuttavia trarre dalla stessa redditi adeguati al proprio mantenimento; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 legge n. 118/71, per le ragioni sopra espresse, non sia manifestamente infondata; che la medesima sia altresi' rilevante, svolgendo l'istante attivita' lavorativa e dovendo quindi alla stessa negarsi - pur in presenza dei restanti requisiti di legge - l'assegno di invalidita'; che la rilevanza della questione non possa essere esclusa da eventuali diverse prassi amministrative, tendenti ad attribuire l'assegno di invalidita' civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, non assumendo le predette prassi valore vincolante per il giudicante e dovendo viceversa sempre procedersi, in sede giudiziaria, alla verifica della effettiva ricorrenza della (intera) fattispecie costitutiva del diritto delineata dal legislatore; Visti gli arti. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
P.Q.M. Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 1° dicembre 2009 Il giudice: Caroppoli