N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 gennaio 2007

Ordinanza del  5  gennaio  2007  emessa  dal  Giudice  istruttore  di
Tribunale di Napoli nel  procedimento  civile  promosso  da  Gestione
Epurazione ambiente G.E.A. S.p.a. contro Poste Italiane S.p.a.. 
 
Poste - Responsabilita' del gestore per i danni causati  agli  utenti
  dei servizi postali - Esclusione totale fuori  dei  casi  e  limiti
  espressamente   stabiliti   dalla   legge   -    Conseguente    non
  risarcibilita' dei danni da ritardato recapito di plico affidato al
  servizio «postacelere» (salva  la  restituzione  del  corrispettivo
  pagato) - Contrasto con  il  canone  di  ragionevolezza  e  con  il
  principio di eguaglianza - Attribuzione di privilegio anacronistico
  al  concessionario  del  servizio  postale,  nonostante  la  natura
  privatistica  del  rapporto  -  Impossibilita'  di  far  valere  in
  giudizio  il  diritto  ad  un  risarcimento  superiore   a   quello
  predeterminato dalla legge. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art.
  6. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.33 del 18-8-2010 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Il giudice istruttore sciogliendo  la  riserva  del  27  novembre
2006; 
    Letti gli atti di causa; 
 
                         Premesso in  fatto 
 
    Con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la societa' Gestione
Epurazione Ambiente GEA S.p.A. conveniva dinanzi a  questo  Tribunale
le Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento di tutti
i'   danni   subiti   dall'attrice   a   seguito   dell'inadempimento
contrattuale posto in essere dalla convenuta; 
    A sostegno della predetta pretesa, la societa'  attrice  esponeva
che la societa' AGAC, con sede in Reggio Emilia,  aveva  indetto  una
gara informale per l'affidamento, tramite  procedura  negoziata,  dei
lavori di adeguamento dell'impianto consortile di depurazione 1° e 2°
lotto da realizzarsi nel comune di Rubiera (Reggio  Emilia);  che  la
societa' istante era stata invitata a formulare una  propria  offerta
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 novembre  2002;  che  la
societa' attrice, avendo predisposto tutta la documentazione di  rito
ai fini della partecipazione alla gara, aveva dato incarico,  per  la
trasmissione  della  documentazione,  alla  societa'  Poste  Italiane
S.p.A., procedendo in particolare ad  inviare  alla  AGAC  di  Reggio
Emilia il relativo plico a mezzo posta celere, partito da  Napoli  in
data 8 novembre  2002;  che,  inopinatamente,  per  una  evidente  ed
ingiustificabile responsabilita' da parte del vettore, il  plico  era
stato  inviato  non  a  Reggio  Emilia  ma  a  Reggio  Calabria,  con
conseguente pregiudizio in danno della societa' istante, che  si  era
vista esclusa dalla partecipazione alla  predetta  gara,  essendo  il
plico giunto a Reggio Emilia solo in data 13 novembre  2002;  che,  a
seguito dell'inadempimento delle Poste Italiane S.p.A.,  la  societa'
istante, la quale, se il plico fosse giunto intento  sarebbe  rimasta
aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso  maggiore  delle
altre concorrenti, aveva diritto ad  un  integrale  risarcimento  del
danno subito, non risultando in alcun  modo  soddisfacente  l'assegno
di € 7,23, inviato, con la causale  «ritardo  recapito  invio  dell'8
novembre 2002» dalla societa' convenuta; 
      
    Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in  giudizio  le
Poste Italiane  S.p.A.,  riconoscendo  il  proprio  inadempimento  ma
rilevando di avere correttamente provveduto  ad  effettuare  il  solo
rimborso  delle  spese  sostenute,  con   cio'   richiamandosi   alle
disposizioni del Codice Postale, approvato con d.P.R. 29 marzo  1973,
n. 156, nonche' alla Carta della Qualita' sui Servizi Postali, con le
relative esclusione di responsabilita' della parte convenuta nei casi
di mancato o tardivo recapito; 
 
                         I n  d i r i t t o 
 
    La pretesa risarcitoria proposta dalla societa' attrice incontra,
anche con  riferimento  al  giudizio  di  rilevanza  delle  richieste
istruttorie avanzate, un  ostacolo  insuperabile  nelle  disposizioni
legislative vigenti all'epoca dei  fatti  lamentati  in  giudizio  in
relazione alla disciplina sulla responsabilita' della parte convenuta
nella gestione dei servizi postali; 
    In particolare, in virtu' del rinvio operato dell'art. 19,  primo
comma del decreto legislativo  n.  261/1999  all'art.  6  del  codice
postale  e  delle  telecomunicazioni  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,  n.  156,  trovava  vigore
l'esclusione o limitazione  di  responsabilita'  dell'amministrazione
che all'epoca gestiva i servizi  postali  stabilita  dalla  norma  da
ultimo richiamata; 
      
      
    Va  rilevato  che  il  predetto  articolo  6  e'  stato  abrogato
dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  (codice
delle comunicazioni elettroniche); la nuova disciplina, tuttavia, non
contempla   alcuna   efficacia   retroattiva    della    disposizione
abrogatrice, per cui spetta all'interprete valutare se la  disciplina
dettata dall'art. 6 del d.P.R.  n.  156/1973,  possa  trovare  ancora
applicazione  per  gli   inadempimenti   verificatisi   anteriormente
all'intervenuta abrogazione; 
    In particolare, occorre stabilire la natura  del  rinvio  operato
dall'articolo 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999, se
trattasi  cioe'  di  rinvio  formale  o  dinamico  ovvero  di  rinvio
recettizio o statico, in quanto solo nel primo caso  le  modifiche  e
variazioni   apportate   alla   norma   richiamata   si    riflettono
automaticamente sulla norma richiamante; 
    In generale, premesso  che  la  tecnica  legislativa  del  rinvio
ricorre in presenza di una norma che non  fissa  in  via  diretta  la
disciplina dei rapporti giuridici,  rimettendola  ad  altre  fonti  o
disposizioni, la distinzione tra i due tipi di rinvio  in  precedenza
indicati  si  basa  proprio  sull'alternativa  che  la   disposizione
rinviante rimetta a diverse fonti o  unicamente  ad  una  diversa  ed
ulteriore disposizione; 
    Il rinvio alla fonte ha l'effetto di dare rilevanza  a  tutte  la
norme che la fonte di volta in volta e' in grado di produrre e quindi
a tutte le modifiche che queste subiscono (di qui la  definizione  di
rinvio dinamico); 
    Il rinvio alla  disposizione  determina,  invece,  una  sorta  di
incorporazione  della  disposizione  oggetto  del  rinvio  in  quella
rinviante (con conseguente definizione di rinvio statico in quanto le
vicende della disposizione oggetto di rinvio -  nel  caso  di  specie
l'intervenuta  abrogazione  operata   dall'art.   218   del   decreto
legislativo n. 259/2003 - non si riflettono sul rinvio stesso); 
    Orbene, a pareri questo giudice istruttore, ci si trova, nel caso
in esame, dinanzi ad una ipotesi di rinvio statico, deponendo in  tal
senso anzitutto la  formulazione  letteraria  della  norma  rinviante
(l'art. 19, primo comma del decreto legislativo n. 261/1999), che non
si riferisce genericamente ad una fonte  normativa,  richiamando,  al
contrario, una norma esattamente determinata (l'art. 6 del d.P.R.  n.
156/1973); 
    Il richiamo  non  alla  fonte  normativa  quanto  alla  specifica
disposizione  risulta,  altresi',  avvalorato  dalla  previsione  del
secondo comma  dell'articolo  19,  secondo  cui  «per  gli  operatori
diversi dal fornitore dei servizio universale si applicano  le  norme
di diritto civile»; 
    In  sostanza,  l'intenzione  del  legislatore   era   quella   di
attribuire  all'ente  gestore  dei  servizi  postali  una  disciplina
differenziata rispetto a quella prevista per gli altri operatori  del
settore, disciplina specificamente individuata nella  limitazione  di
responsabilita' sancita dall'art. 6 sopra richiamato; 
    Trattandosi, pertanto, di rinvio recettizio o statico, in  virtu'
del rinvio operato dall'art. 19, primo comma del decreto  legislativo
n. 261/1999, l'art. 6 trova pieno vigore con riferimento a  tutte  le
fattispecie di illecito perfezionatesi sino  all'abrogazione  operata
dall'art. 218 del decreto legislativo n. 259/2003; 
    Cio' premesso, vi sono sufficienti  ragioni  per  dubitare  della
legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973,  che,
come s'e' detto, esonera  da  ogni  responsabilita'  il  gestore  dei
servizi postali fuori dei casi e dei limiti  espressamente  stabiliti
dalla legge; 
    La norma in questione, infatti,  si  pone  in  contrasto  con  il
canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza  garantiti
dall'articolo 3 della Costituzione, rappresentando  un  anacronistico
privilegio  in  favore  del  concessionario  del  servizio   postale,
nonostante la natura privatistica della rapporto; 
    Non ignora lo scrivente che la Corte costituzionale, con sentenza
20 giugno 2002, n. 254, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
della norma in questione  con  riferimento  al  mancato  recapito  di
telegramma, ha avuto modo di osservare,  richiamandosi  alla  propria
precedente  giurisprudenza,  che  «deve  ritenersi  sempre  possibile
delineare, in materia  di  responsabilita'  per  danni  causati  agli
utenti del servizio  postale,  una  disciplina  speciale  ispirata  a
criteri piu'  restrittivi  di  quella  ordinaria,  in  rapporto  alla
complessita' tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza  del
contenimento dei costi»; 
    Tuttavia, la previsione, contenuta nella Carta della Qualita' sui
Servizi Postali,  del  solo  rimborso  del  costo  sostenuto  per  la
spedizione, trattandosi di plico Postacelere  giunto  a  destinazione
con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo  successivo  alla
spedizione,  rappresenta  la  mera  restituzione  del   corrispettivo
versato, non assolvendo ad alcuna funzione risarcitoria; 
    Nel caso di specie, dunque, la disposizione in esame consente  un
completo esone del gestore di servizi postali da ogni responsabilita'
nei confronti degli utenti del servizio,  completo  esonero  che  non
risulta affatto giustificato, come chiarito, sia pure  nella  diversa
fattispecie del mancato recapito di telegramma, dalla Consulta con la
succitata sentenza n. 254/2002; 
      
    La norma in esame appare, altresi', violare  anche  in  contrasto
con l'articolo 24  della  Costituzione,  non  consentendo  all'utente
danneggiato di far valere in  giudizio  il  diritto  ad  ottenere  un
risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge; 
      
    Va,  pertanto,  dichiarata  la  rilevanza  e  la  non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
6 del d.P.R. n. 156/1973, con le conseguenti statuizioni  di  cui  al
dispositivo della presente ordinanza; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante  per  il  giudizio  e  non  manifestamente  infondata,   in
relazione agli articoli 3 e 24 della  Costituzione  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973,  n.
156. 
    Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
dei deputati, e alle parti costituite. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni  e  comunicazioni,  anche  alle   parti,   alla   Corte
costituzionale. 
      
    Sospende il giudizio in corso. 
    Si comunichi. 
 
        Napoli, addi' 4 gennaio 2007 
 
                   Il giudice istruttore: Suriano