N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  giugno  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Molise  -  Dirigenza  regionale   -   Trattamento   economico   dei
  responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori  di  servizio
  incaricati di specifiche funzioni - Attribuzione della retribuzione
  di posizione  pari  alla  misura  massima  prevista  dai  contratti
  collettivi, incrementata di percentuali tra il 25 e il 40 per cento
  - Non imputabilita' di tali incrementi  al  fondo  del  trattamento
  accessorio della dirigenza regionale -  Lamentata  interferenza  in
  ambito riservato  alla  contrattazione  collettiva  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, violazione
  dei principi di eguaglianza e di  imparzialita'  e  buon  andamento
  della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10, art. 22, commi  2,
  3, 4, 5, 6, 7 e 9. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 30
  marzo 2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  e
  50; CCNL del personale dirigente del comparto Regioni  e  autonomie
  locali 22 febbraio 2010. 
(GU n.31 del 4-8-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (CF  80224030587),
presso  i  cui  uffici  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via   dei
Portoghesi n. 12, contro  la  Regione  Molise  (CF  00169140708),  in
persona del suo Presidente pro tempore,  per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale, dell'art. 22 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e
9 della  legge  della  Regione  Molise  n.  10  del  23  marzo  2010,
pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Molise  del  1°
aprile 2010, n. 10, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 20 maggio 2010. 
 
                              F a t t o 
 
    In data 1° aprile  2010  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  10  del
Bollettino ufficiale della Regione Molise, la legge regionale  n.  10
del 23 marzo 2010, con la quale sono state poste «Norme in materia di
organizzazione dell'amministrazione regionale  e  del  personale  con
qualifica dirigenziale». 
    Con  tale  complesso  di  disposizioni  la  Regione   ha   inteso
disciplinare «l'assetto organizzativo dell'amministrazione  regionale
nonche' l'esercizio delle funzioni dirigenziali», perseguendo fini di
accrescimento dell'efficienza economicita', speditezza e  incisivita'
dell'azione  amministrativa  e  di  razionalizzazione   della   spesa
pubblica. 
    Tuttavia, come meglio si andra' a precisare in prosieguo,  talune
delle richiamate disposizioni eccedono  dalle  competenze  regionali,
violano precise previsioni  costituzionali  e  sono  illegittimamente
invasive  delle  competenze  dello  Stato;  devono  pertanto   essere
impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale, con  conseguente  annullamento,  sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - L'art. 22 della legge regionale Molise n.10/2010, nel  porre
disposizioni in materia di «trattamento  economico  dei  responsabili
dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di  servizio  incaricati  di
specifiche  funzioni»,  testualmente  dispone:  «1.   I   trattamenti
economici del responsabile del Servizio di Gabinetto  del  Presidente
della Giunta regionale e affari istituzionali e del responsabile  del
Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari
istituzionali sono rispettivamente determinati dalla Giunta regionale
e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su  indicazione
dei rispettivi Presidenti, e sono correlati alle funzioni  assegnate.
Essi sono cosi' costituiti: 
        a)  trattamento  tabellare  previsto  dai  vigenti  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali; 
        b)  retribuzione  di  posizione  non  superiore  alla  misura
massima prevista dai medesimi contratti collettivi per tale  elemento
retributivo, incrementata del 60 per cento; 
        c)  retribuzione  di  risultato  nella   misura   annualmente
determinata, secondo i sistemi di valutazione,  per  i  direttori  di
servizio. 
    2.  Il  valore  della  retribuzione  di  posizione  del  Servizio
Protezione civile di cui all'allegata tabella A e' pari  alla  misura
massima  prevista  dai  contratti  collettivi   per   tale   elemento
retributivo, incrementata del 30 per cento. 
    3.  Il  valore  della  retribuzione  di  posizione  del  Servizio
Avvocatura regionale,  Affari  legislativi  e  giuridici  e  Rapporti
istituzionali di cui all'allegata  tabella  A  e'  pari  alla  misura
massima  prevista  dai  contratti  collettivi   per   tale   elemento
retributivo, incrementata del 25 per cento. 
    4.  Il  valore  della  retribuzione  di  posizione  del  Servizio
Partecipazioni regionali di cui all'allegata tabella A e'  pari  alla
misura massima prevista dai contratti collettivi  per  tale  elemento
retributivo, incrementata del 25 per cento. 
    5.  La  retribuzione  di  posizione  spettante  al  direttore  di
servizio  incaricato  della  funzione  di  segretario  della   Giunta
regionale e' incrementata del valore corrispondente al 40  per  cento
della misura massima  prevista  dai  contratti  collettivi  per  tale
elemento retributivo. 
    6.  La  retribuzione  di  posizione  spettante  al  direttore  di
servizio incaricato della funzione di datore di lavoro ai sensi della
vigente   normativa   di   settore   e'   incrementata   del   valore
corrispondente al 40 per cento  della  misura  massima  prevista  dai
contratti collettivi per tale elemento retributivo. 
    7.  La  retribuzione  di  posizione  spettante  al  direttore  di
servizio destinatario  di  specifico  incarico  di  missione  di  cui
all'art. 20, comma 12, e' incrementata del valore  corrispondente  al
40 per cento della misura massima prevista dai  contratti  collettivi
per tale elemento retributivo. 
    8. Le retribuzioni incrementali previste dai commi 5, 6 e  7  non
sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della presente legge. 
    9. Il valore delle retribuzioni di posizione delle  strutture  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 eccedente la  misura  massima  prevista  dai
contratti collettivi  per  tale  elemento  retributivo,  nonche'  gli
incrementi della retribuzione di posizione previsti dai commi 5, 6  e
7 non gravano sul fondo del trattamento  accessorio  della  dirigenza
regionale». 
    La dedotta violazione delle competenze statali  si  appalesa  con
riferimento  alla  cd.  «retribuzione   di   posizione».   Con   tale
espressione si  indicano  una  o  piu'  voci  retributive  accessorie
distinte dalla retribuzione-base («stipendio tabellare») e riferibili
alle attivita' concretamente svolte dal dirigente, integrate da altra
voce  variabile   connessa   ai   risultati   gestionali   conseguiti
(«retribuzione di posizione»). 
    La materia retributiva, a mente della previsione degli artt. 40 e
seguenti del d.lgs. n. 165/2001,  e'  regolata  dalla  Contrattazione
Collettiva Nazionale. 
    2. - Nel loro complesso, dunque, i commi dal  2  al  7  prevedono
espressamente che gli importi delle  retribuzioni  di  posizione  ivi
previste per ciascun servizio siano determinati con riferimento  agli
importi determinati dalla contrattazione collettiva  incrementati  in
varia misura. Tali incrementi (comma 9) «non gravano  sul  fondo  del
trattamento accessorio». 
    Le dette disposizioni sono palesemente in  contrasto  con  l'art.
117, comma  2,  lettera  l)  della  Costituzione  (che  devolve  alla
competenza   legislativa   esclusiva   dello   Stato    la    materia
dell'ordinamento civile, e quindi dei rapporti di diritto  di  lavoro
regolati, nel caso di specie, attraverso la contrattazione collettiva
cfr., da ultimo, il Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del
personale dirigente del comparto Regioni  e  delle  autonomie  Locali
(AREA II) quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007
stipulato dall'ARAN in data 22 febbraio  2010),  con  riferimento  ai
menzionati artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165/2001 - che obbligano le
pubbliche amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale  e
della procedura da seguire  in  sede  di  contrattazione  -,  cui  le
Regioni  a  statuto  ordinario  devono  attenersi   quali   «principi
fondamentali»  tenendo  conto  delle  peculiarita'   dei   rispettivi
ordinamenti, nonche' degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale. 
    3. - Codesta ecc.ma Corte ha avuto piu' volte modo  di  occuparsi
del  riparto  di  competenze  tra  Stato  e  Regioni  in  materia  di
regolamentazione  dei  rapporti  di  lavoro,  per  la  quale  si   e'
ipotizzato, da un lato, l'esistenza  della  riserva  statale  con  il
richiamo alla menzionata lettera l) dell'art. 117,  comma  2,  Cost.,
dall'altro si e' invocata l'esistenza  di  una  competenza  regionale
esclusiva scaturente dai poteri organizzativi e con riferimento  allo
stato giuridico ed economico del personale della Regione. 
    Giova  qui  in  particolare  rammentare  quanto  chiarito   dalla
sentenza n. 2/2004, che ha affrontato il problema delle  procedure  e
modalita' della contrattazione collettiva.  A  fronte  della  pretesa
della Regione, che  affermava  che  la  materia  contrattuale  doveva
ritenersi riservata all'autonomia dell'ente, codesta ecc.ma Corte  ha
chiarito che «la intervenuta privatizzazione  e  contrattualizzazione
del rapporto di  lavoro  dei  dirigenti  pubblici  vincola  anche  le
Regioni (da ultimo, le sentenze n. 314 e n. 274 del 2003),  le  quali
pur sono dotate, ai  sensi  del  quarto  comma  dell'art.  117  della
Costituzione, di poteri legislativi propri in tema di  organizzazione
amministrativa e di ordinamento del  personale»,  e  che  «la  stessa
legislazione statale in materia di ordinamento  della  dirigenza  non
esclude  una,  seppur  ridotta,  competenza  normativa  regionale  in
materia, dal momento che anzi prevede espressamente che ''le  Regioni
a  statuto   ordinario,   nell'esercizio   della   propria   potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare (...)  adeguano  ai  principi
dell'art. 4 e del presente Capo i propri ordinamenti,  tenendo  conto
delle relative peculiarita' (...) (art. 27, primo comma, del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165»,  riconoscendo  pertanto  nello
specifico il fondamento della  posizione  patrocinata  dalla  Regione
resistente. 
    4. - La fattispecie oggi in esame e' tuttavia  molto  diversa  da
quella su richiamata, nella quale la  competenza  della  Regione  era
stata  affermata  con  riferimento  ad  aspetti  (non   fondamentali)
riferiti   a   procedure   e   modalita'   di   effettuazione   della
contrattazione  collettiva  a  livello  locale  (riservati  alla  sua
autonomia). 
    Nel caso che qui si esamina la Regione Molise  non  si  limita  a
disciplinare la procedura della contrattazione  nella  parte  di  sua
competenza, ma dispone direttamente delle retribuzioni dei  dirigenti
regionali,  determinandone  direttamente  il  quantum  e   prevedendo
sensibili  incrementi  rispetto  a  quanto  stabilito  in   sede   di
contrattazione collettiva (sede alla quale, invece, doveva  ritenersi
riservata  la  regolamentazione).  Cosi'  operando,  il   Legislatore
regionale si e' posto in palese contrasto  con  le  disposizioni  del
d.lgs. n.165/2001 con gli articoli da 40 a 50 e in  particolare,  per
quanto qui interessa, con l'art. 45; ha pertanto invaso la competenza
legislativa esclusiva dello Stato  di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lettera l) della Costituzione. 
    5. - Le norme  richiamate  sono  altresi'  in  contrasto  con  il
principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.),  nonche'  con
quello di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione  (art.
97 Cost.). 
    E invero  il  restante  personale  appartenente  al  comparto  di
pertinenza (Regioni e autonomie locali) si  troverebbe,  rispetto  al
personale della Regione Molise  cosi'  regolamentato,  ad  avere  una
diversa  qualificazione  e  quantificazione  degli  emolumenti   come
definiti  a   mezzo   della   prevista   contrattazione   collettiva.
Distinzione, questa, immotivata, assolutamente arbitraria e priva  di
giustificazione razionale; e parimenti fonte di  lesione,  in  ultima
analisi, dei principi che regolano secondo Costituzione ogni  aspetto
dell'operare    della     pubblica     amministrazione,     essendosi
irragionevolmente riconosciuto a  taluni  dipendenti  un  trattamento
economico  (piu'  gravoso  per  le  casse  pubbliche)  in  dichiarata
difformita'  con  quello  previsto  dalla  competente  contrattazione
collettiva ed esteso a tutti gli altri dirigenti-dipendenti  pubblici
di altre Regioni. 
    Conclusivamente, l'art. 22 della legge n. 10 del  23  marzo  2010
della Regione Molise, nei suoi commi 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  9,  viola
l'art. 117, comma 2 lett. l) della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento  civile  e,  quindi  i
rapporti di diritto privato regolabili dal Codice  civile  (contratti
collettivi), nonche' l'art.3 e l'art.97 della Costituzione (principio
di  uguaglianza;  principi  di   imparzialita'   e   buon   andamento
dell'amministrazione). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 22, commi 2, 3,  4,
5, 6, 7, e 9 della legge della Regione Molise  n.  10  del  23  marzo
2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del 1°
aprile 2010, n. 10, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 20 maggio 2010. 
        Roma, addi' 28 maggio 2010 
 
            L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli