N. 248 ORDINANZA 5 - 8 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Banca e istituti di credito - Credito fondiario - Possibilita' che la
  suddivisione  del  mutuo   in   quote   e,   correlativamente,   il
  frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia  del  mutuo  stesso,
  avvenga anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato -
  Mancata  previsione  -  Denunciata  violazione  dei   principi   di
  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  -  Omessa   motivazione   sulla
  competenza del rimettente a  pronunciarsi  sul  giudizio  a  quo  -
  Difetto di rilevanza  -  Aberratio  ictus  nella  formulazione  del
  petitum - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Legge 6 giugno 1991, n. 175, art. 5, comma 5. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.28 del 14-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,  comma  5,
della legge 6 giugno 1991,  n.  175  (Revisione  della  normativa  in
materia di credito fondiario,  edilizio  ed  alle  opere  pubbliche),
promosso dal Presidente del Tribunale  di  Catania  nel  procedimento
vertente tra S. T. ed altri e Sicilcassa S.p.A. in  l.c.a.  ed  altri
con ordinanza del 10 novembre 2008, iscritta al n. 228  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti l'atto di costituzione di S. T. ed altri  depositato  fuori
termine, quello di Sicilcassa S.p.A.  in  l.c.a.  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  giudice
relatore Paolo Grossi; 
    Uditi l'avvocato Lorenzo Albanese Ginammi per  Sicilcassa  S.p.A.
in l.c.a. e l'avvocato dello Stato  Maria  Elena  Scaramucci  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza depositata il 10  novembre  2008,  il
Presidente del Tribunale di  Catania  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 6  giugno  1991,  n.
175 (Revisione della  normativa  in  materia  di  credito  fondiario,
edilizio ed alle opere pubbliche), «nella parte in  cui  non  prevede
che la suddivisione  del  mutuo  in  quote  e,  correlativamente,  il
frazionamento della  ipoteca  a  garanzia,  possa  avvenire  anche  a
richiesta "del terzo acquirente del bene ipotecato"»; 
        che il giudice rimettente ha premesso,  in  fatto,  che,  con
ricorso proposto a norma  dell'art.  39,  comma  6-ter,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia), tre persone, assumendo  che  il  loro
dante causa aveva acquistato, unitamente ad  una  delle  istanti,  un
terreno derivante  dal  frazionamento  di  un  immobile  di  maggiore
consistenza interamente gravato da ipoteca iscritta in favore  di  un
istituto di credito - ora Sicilcassa S.p.A. - a  garanzia  del  mutuo
contratto dal dante causa della parte venditrice il 12 dicembre 1991,
con la garanzia di un terzo datore, hanno chiesto che  il  Presidente
del Tribunale adito disponesse la nomina di un notaio, per  procedere
a frazionamento relativamente alla ipoteca di cui si e' detto; 
        che,  al  riguardo,  il  giudice  rimettente  reputa  che  la
configurazione legislativa di un diritto soggettivo al  frazionamento
della ipoteca in favore del solo mutuatario e  non  anche  del  terzo
acquirente  dell'immobile  ipotecato,  cosi'  come   previsto   dalla
disposizione oggetto  di  impugnativa,  violerebbe  il  principio  di
ragionevolezza, considerato che la ratio della innovazione introdotta
con la disciplina censurata  rispetto  a  quella  originaria  sarebbe
quella di tutelare il bene o la porzione di bene su cui  e'  iscritta
la  garanzia  reale,  risultando  irrilevante  che   l'interesse   al
frazionamento sorga in capo all'originario proprietario piuttosto che
al terzo acquirente di una quota del bene stesso; 
        che nel giudizio si e' costituita  la  Sicilcassa  S.p.A.  in
liquidazione coatta amministrativa, la quale ha  chiesto  dichiararsi
inammissibile o infondata la proposta questione, considerato  che  la
norma impugnata risulterebbe estranea al  caso  di  specie,  trovando
essa  applicazione  soltanto  «in  caso  di  edificio   o   complesso
condominiale»; 
        che nel giudizio e', infine, intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura
generale dello Stato, la  quale  ha  concluso  chiedendo  dichiararsi
infondata la questione, sul rilievo  che  la  disposizione  impugnata
sarebbe frutto di una scelta discrezionale del legislatore, esente da
rilievi sul piano della relativa conformita' a Costituzione. 
    Considerato che il Presidente del Tribunale di Catania,  adito  a
seguito di ricorso proposto a norma dell'art. 39,  comma  6-ter,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia
bancaria e creditizia), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa
in materia di credito fondiario, edilizio ed alle  opere  pubbliche),
nella parte in cui tale disposizione -  successivamente  abrogata  ad
opera  dell'art.  161  del  citato  d.lgs.  n.  385  del   1993,   ma
applicabile, ratione temporis, nel procedimento a quo - non prevedeva
che la suddivisione  del  mutuo  in  quote  e,  correlativamente,  il
frazionamento della ipoteca iscritta a  garanzia  del  mutuo  stesso,
potesse avvenire anche a richiesta  del  terzo  acquirente  del  bene
ipotecato; 
        che, a parere  del  giudice  rimettente,  contrasterebbe,  in
particolare,  con  il  principio  di  ragionevolezza  la  scelta  del
legislatore del 1991 di «differenziare  la  posizione  giuridica  del
debitore che ha stipulato il mutuo rispetto a quella  del  terzo  che
abbia acquistato il bene gia' assoggettato  ad  ipoteca,  considerato
che nella fattispecie  la  ratio  della  novella  resta  all'evidenza
quella di tutelare il bene giuridico costituito dalla proprieta'  (di
una porzione) del bene su cui e' stata iscritta  la  garanzia  reale,
restando irrilevante che l'interesse al frazionamento  sia  sorto  in
capo all'originario  proprietario  dell'immobile  (anche  mutuatario)
piuttosto che  al  terzo  acquirente  di  una  quota  parte  (purche'
suscettibile di essere  assoggettata  a  catastazione)  del  medesimo
bene»; 
        che,  al  riguardo,  occorre  preliminarmente  rilevare  come
l'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, sulla cui base e'
stato instaurato il  giudizio  a  quo,  prevede  la  possibilita'  di
richiedere al Presidente del Tribunale competente  ratione  loci,  in
uno specifico procedimento, la  designazione  di  un  notaio  per  la
redazione di un atto pubblico di  frazionamento  del  mutuo  e  della
corrispondente ipoteca, in ipotesi di inerzia  serbata  dall'istituto
di credito che ha erogato il finanziamento; 
        che   tale   procedimento   si   correla   alla    disciplina
«sostanziale» dettata dal comma  6  del  medesimo  articolo,  ove  e'
previsto  che  si  possa  ottenere  il  frazionamento  in  quote  del
finanziamento e, correlativamente,  il  frazionamento  della  ipoteca
iscritta a garanzia dello stesso, da  parte  dei  vari  soggetti  ivi
indicati  (debitore,  terzo  acquirente,  promissario  acquirente   e
assegnatario del bene ipotecato), soltanto nel  caso,  tuttavia,  «di
edificio  o  complesso  condominiale  per  il  quale  puo'  ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono»; 
        che nella stessa ordinanza di rimessione si da' espressamente
atto della circostanza  che  il  ricorso  e'  stato  proposto,  nella
specie, in relazione «ad un tratto di terreno con annessi  fabbricati
rurali [...] esteso circa ha 2.64.51 e  gia'  debitamente  catastato,
derivante dal frazionamento di un immobile  di  maggiore  consistenza
(esteso ha 37.03.67) interamente gravato da ipoteca [...] a  garanzia
del mutuo contratto in data 12 dicembre 1991» dal dante  causa  della
parte venditrice; 
        che, pertanto, nel caso in esame, si versa in una ipotesi  di
credito fondiario, per il quale non  era  e  non  e'  previsto  alcun
diritto di frazionamento a  favore  del  terzo  acquirente  del  bene
ipotecato, vigendo l'ordinario  principio  di  indivisibilita'  della
ipoteca,  e  per  il  quale  non  e'  dunque  previsto  lo  specifico
procedimento di cui all'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n.  385  del
1993; 
        che, di conseguenza, il giudice rimettente, pur dando atto di
un ostacolo, emergente ictu  oculi,  che  nella  specie  si  frappone
all'ammissibilita'  del  mezzo  di  tutela  esperito,  ha  omesso  di
svolgere qualsiasi motivazione sul punto,  che  consenta  di  rendere
comprensibile la ragione per la quale egli  si  reputi  competente  a
pronunciarsi sul ricorso che gli e' stato devoluto; 
        che, di riflesso,  la  questione  proposta  risulta  altresi'
priva di rilevanza agli effetti del  procedimento  a  quo,  giacche',
posto che la normativa impugnata si riferisce a fattispecie del tutto
diversa rispetto a quella di  cui  si  discute  nel  giudizio  a  quo
(edifici o complessi condominiali, in luogo di  terreni),  ne  deriva
che  anche  una  eventuale  pronuncia  caducatoria  non  spiegherebbe
effetto alcuno sulla vicenda in  contestazione,  considerato  che  la
stessa continuerebbe comunque ad essere assoggettata  alla  ordinaria
disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria; 
        che, alla stregua dei riferiti rilievi, il giudice rimettente
e' incorso, nella formulazione del relativo quesito, in una  evidente
aberratio ictus, giacche' il suo petitum avrebbe dovuto indirizzarsi,
semmai, nel senso della censura di una  irragionevole  disparita'  di
trattamento, ai fini del frazionamento del  mutuo  e  della  garanzia
ipotecaria, tra il terzo acquirente  della  porzione  di  edificio  o
complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi  di
immobili, quali i terreni; 
        che,  di  conseguenza,  la  questione  proposta  deve  essere
dichiarata manifestamente inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  5,  della  legge  6
giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di  credito
fondiario,  edilizio  ed  alle  opere   pubbliche),   sollevata,   in
riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Presidente   del
Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
        Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'8 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola