N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2010
Ordinanza del 23 marzo 2010 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul ricorso proposto da Menichetti Monica contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Empoli. Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Notificazione della cartella di pagamento - Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia dell'atto - Previsione che, in tali casi, la notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto e' affisso nell'albo comunale - Conseguente impossibilita' che il termine per l'impugnazione della cartella dinanzi al giudice tributario decorra dalla concreta conoscibilita' di essa da parte del destinatario, procurata dal ricevimento della raccomandata informativa - Irragionevole sproporzione tra la tutela degli interessi del notificante e del notificatario, in contrasto con il principio di parita' del contraddittorio - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilita' della difesa - Richiamo alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 [quarto comma]. - Costituzione artt. 3, 24 e 111.(GU n.35 del 1-9-2010 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1159/09 spedito il 24 aprile 2009 avverso la sentenza n. 4/04/2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; Contro Agenzia Entrate - Ufficio Empoli proposto da ricorrente: Menichetti Monica, via della Piovola, 85 - 50053 Empoli (Firenze), difeso da: Marchetti dott. Cesare via Roma, 36 - 50054 Fucecchio (Firenze). Atti impugnati: ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364 IRPEF 2002; ruolo e cartella di pagamento n. 2006/150364 add. regionale 2002. Premesso che con sentenza n. 4/04/08 la Commissione tributaria provinciale di Firenze dichiarava inammissibile, per tardivita', il ricorso promosso da Menichetti Monica avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l'anno 2002; che la predetta cartella di pagamento era stata notificata alla Menichetti ai sensi del combinato disposto dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73 a norma del quale «nei casi previsti dall'art. 140 del c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito e' affisso all'albo del Comune»; che il ricorso della Menichetti alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto nei sessanta giorni dall'effettiva conoscibilita' dell'atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell'atto all'albo del Comune, ma non nei sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi dell'art. 26 richiamato; che la contribuente ha proposto tempestivo e rituale appello dinanzi a questa Commissione tributaria regionale, deducendo che il predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta in ordine alla conoscibilita', da parte del contribuente, dell'atto impositivo, senza tenere conto che la concreta conoscibilita' dell'atto impositivo stesso puo' essere posteriore - come in effetti e' nel caso che ci occupa - al giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito e' affisso all'albo del Comune, venendo leso, in tal caso, il diritto di difesa che concede sessanta giorni quale termine per proporre impugnazione e violando cosi' i diritti costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilita' della difesa; che la parte appellante chiede sollevarsi questione di legittimita' costituzionale in merito alla norma su richiamata, nella parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale termine per l'impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilita', da parte del destinatario, dell'atto impositivo; che la predetta questione sembra a questo Giudice non manifestamente infondata, anche alla luce della recente sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell'interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parita' di trattamento delle opposte ragioni; che la risoluzione della predetta questione e' rilevante ai fini della decisione dell'appello in oggetto;
P. Q. M. Solleva dinanzi alla Corte costituzionale, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Il Presidente: Trovato Il relatore: Turri