N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2010

Ordinanza del 10 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace  di  Vigevano
nel procedimento penale a carico di Duang Feng Zhou ed altri. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti
  inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di  ragionevolezza
  sotto  diversi  profili  -  Disparita'  di   trattamento   rispetto
  all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma  5-ter,  del
  d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio  di  personalita'
  della responsabilita' penale e  del  principio  di  buon  andamento
  della pubblica amministrazione. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97. 
(GU n.37 del 15-9-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel procedimento penale a carico di Duan  Feng  Zhou  nato  aShan
Dong il 3 luglio1972, She Pin Jung nato a  Shan  Dong  il  23  giugno
1971, Chen Fu Mi nato a Fu Jnng il 6 dicembre  1975,  Xiong  Ben  Cun
nato a Henan il 1° febbraio 1974 tutti domiciliati in  Italia  presso
lo studio  della  Avv.ssa  Alessandra  Gerla  e  da  loro  assistiti,
imputati del reato di  cui  all'art.  10-bis  del  d.lgs.  n.  286/98
perche' si trattenevano nel  territorio  dello  Stato  in  violazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso
e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. 
    Accertato inVigevano il 23 febbraio 2010. 
    All'udienza  del  10  maggio  2010  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza. 
    Premesso che: 
        in data 10 marzo 2010 l'Ufficiale di p.g.  del  Commissariato
di  pubblica  sicurezza  di  Vigevano  inviava  alla  Procura   della
Repubblica  presso   il   Tribunale   di   Vigevano,   richiesta   di
autorizzazione alla presentazione  immediata  -  ai  sensi  dell'art.
20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive modifiche - degli imputati
sopra descritti, in relazione  all'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/1998
perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione  delle
disposizioni inerenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri  nel
territorio dello Stato; 
        con provvedimento in data 23  marzo  2010  la  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di  Vigevano  autorizzava  la  polizia
giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati,  come  sopra
identificati, avanti il Giudice di pace per l'udienza del  10  maggio
2010 alla quale, gli  imputati  stessi  non  comparivano  e  venivano
dichiarati contumaci ed assistiti dal difensore che, preliminarmente,
sollevava questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10-bis
deld.lgs. n.286/98 come introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge
15 luglio 2009 n. 94, in relazione agli artt. 2, 3, comma  1,  e  10,
25, comma 2 e 27, comma 1 della Costituzione, alla quale il  p.m.  si
associava, 
 
                               Osserva 
 
    Sulla non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs.  n.  286/98,  come  introdotto
dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
a) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di  criminalizzare
l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. 
    La  irragionevolezza  della  nuova   fattispecie   criminosa   e'
evidenziata dalla  insussistenza  di  un  benche'  minimo  fondamento
giustificativo, in quanto la sua sfera  applicativa  e'  destinata  a
sovrapporsi  integralmente  a  quella  dell'espulsione  quale  misura
amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di
reato e' costituito dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare
dal territorio dello  Stato.  E  cio'  si  desume  chiaramente  dalle
previsioni accessorie alla fattispecie,  aventi  ad  oggetto  proprio
l'espulsione dello straniero: tale misura e'  infatti  prevista  come
sanzione  sostitutiva  irrogabile  dal  Giudice  di  pace  ai   sensi
dell'art.  16  d.lgs.  n.  286/98,   appositamente   modificato   per
comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato
di cui  all'art.  10-bis.  Inoltre,  la  effettiva  espulsione  dello
straniero  in   via   amministrativa   costituisce   causa   di   non
procedibilita'  dell'azione  penale,  il  che   rende   ulteriormente
evidente quale sia l'interesse primario perseguito  dal  legislatore.
Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie  incriminatrice,
strumentale  all'allontanamento  dello   straniero   irregolare   dal
territorio italiano, ne  sottolinea  l'assoluta  inutilita',  essendo
l'ambito di applicazione della nuova figura  di  reato  perfettamente
coincidente  con  quello  della  preesistente  misura  amministrativa
dell'espulsione, sia sotto il profilo di  soggetti  destinatari,  sia
sotto il profilo della ratio giustificativa; 
    la irragionevolezza della nuova  figura  di  reato  emerge  anche
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi,
non solo della pena dell'ammenda da € 5.000 ad € 10.000, ma anche del
divieto di applicazione del beneficio condizionale della  sospensione
condizionale della pena e  della  facolta'  concessa  al  Giudice  di
sostituire la pena pecuniaria con  una  sanzione  piu'  grave,  quale
quella dell'espulsione dallo stato per un  periodo  non  inferiore  a
cinque anni (unico  caso  di  misura  sostitutiva  piu'  grave  della
sanzione principale  sostituita).  Che  la  sanzione  sostitutiva  in
questione diventi la pena generalmente adottata dal Gdp, laddove  non
ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14, comma 1, e' del tutto
prevedibile,  stante  l'assoluta  carenza  di  efficacia   deterrente
dell'ammenda prevista.  Non  sara'  certo  il  rischio  di  una  mera
sanzione, se pur elevata (da € 5.000 ad € 10.000) e non oblazionabile
ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono  spinti  ad  emigrare  da
condizioni  di  vita   insostenibili.   Per   altro,   lo   straniero
clandestino, prevedibilmente, non avra'  mai  in  concreto,  i  mezzi
economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con
evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. 
b) Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  disparita'  di  trattamento   tra   la   nuova
fattispecie e quella di cui  all'art.  14,  comma  5-ter,  d.lgs.  n.
286/98. 
    La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le
due fattispecie  criminose  -  entrambe  tese  a  colpire  la  stessa
situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino
- e' stata evidenziata in quanto l'art. 14, comma  5-ter  del  citato
decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione  dell'ordine  del  Questore,  al
fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». 
    La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna  scriminante
con la conseguenza che il  contravventore  dell'art.  10-bis  risulta
posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui  all'art.
14, comma 5-ter che e'  piu'  grave  ed  assorbe  la  contravvenzione
predetta. 
c) Violazione dell'art. 3 e 25, comma 2 della Costituzione, sotto  il
profilo   della   configurazione   di    una    fattispecie    penale
discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni  personali
e sociali, anziche'  su  fatti  e  comportamenti  riconducibili  alla
volonta' del soggetto attivo. 
    In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di  reato  solo
apparentemente  sanziona  la  condotta  (l'azione   di   ingresso   e
l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta'  e'  diretta  a
colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita  dal
mancato possesso  di  un  titolo  abilitativo  all'ingresso  ed  alla
successiva permanenza nel territorio dello Stato) che e' altresi' una
condizione sociale, propria di una categoria di persone. 
    Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli  stranieri  che
soggiornano  illegalmente  nel  territorio  dello  Stato,  la   nuova
disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti  l'esistenza
di una condizione di  pericolosita'  sociale  che,  per  giustificare
l'affermazione di una responsabilita'  penale,  deve  invece,  essere
accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. 
    Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso  che
la condizione di mera irregolarita' dello straniero  sia  sintomatica
di   una   pericolosita'   sociale   dello   stesso:   pertanto,   la
criminalizzazione  di   tale   condizione   stabilita   dalla   nuova
disposizione,  si  rivela,  anche  sotto  questo  aspetto,  priva  di
fondamento giustificativo. 
d) Violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione. 
    Invero,  in   conseguenza   dellaprevisione   di   due   distinti
procedimenti (amministrativo e penale) diretti  allo  stesso  fine,si
finisce  per  influire  negativamentesulla  durata  ragionevole   del
processo penale e cio' a prescindere  da  ogni  altra  considerazione
relativa  ai  costi  ed  agli  ulteriori  incombenti  di  una   nuova
procedurache di fatto duplica quella gia' esistente. 
e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto  con  l'art.  2
della Costituzione che riconosce e garantisce i  diritti  inviolabili
dell'uomo e che richiede l'adempimento  dei  doveri  di  solidarieta'
politica, economica e sociale. 
    In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la  questione
di costituzionalita' come sopra enunciata, appare  a  questo  Giudice
rilevante  e  comunque,  non  manifestamente  infondata.  Inoltre  la
rilevanza  nel   processo   in   oggetto,   deriva   dalla   semplice
considerazione che in caso di declaratoria  di  illegittimita'  della
norma denunciata, l'imputato  finirebbe  per  non  avere  conseguenza
alcuna sotto il profilo penale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 137 della Costituzione,1 della legge  cost.  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  ritenuta
la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1, comma 16  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, con riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma 2 e
97 nonche' del principio costituzionale di ragionevolezza della legge
penale. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Vigevano, addi' 10 maggio 2010 
 
                      Il Giudice di pace: Prata