N. 264 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

Giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. 
 
Regioni  -  Variazioni  territoriali  -  Distacco   del   Comune   di
  Livinallongo  del  Col  di  Lana  (BL)  dalla  Regione   Veneto   e
  aggregazione alla Regione Trentino Alto  Adige/Sudtirol  -  Mancata
  presentazione al Parlamento, da parte del Ministro  per  l'interno,
  entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
  del risultato del referendum che  ha  approvato  la  proposta,  del
  disegno di legge di variazione territoriale regionale - Proposte di
  legge costituzionale dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio  Bressa
  nonche' del senatore  Gianvittore  Vaccari  aventi  ad  oggetto  la
  predetta  variazione  territoriale   regionale   -   Conflitto   di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  sollevato  dal  Comune  di
  Livinallongo del Col di Lana, in persona del Sindaco  pro  tempore,
  nei  confronti  del  Consiglio  dei  ministri,  della  Camera   dei
  deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti  di  entrambe
  le Camere, nonche' dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa  e
  del senatore  Gianvittore  Vaccari  -  Denunciata  menomazione  del
  diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e  del
  diritto di autodeterminazione della  comunita'  locale  del  Comune
  ricorrente     -      Delibazione,      senza      contraddittorio,
  dell'ammissibilita'  del  ricorso   -   Mancanza   dei   requisiti,
  soggettivo  e  oggettivo,  necessari  per  l'instaurazione  di   un
  conflitto - Inammissibilita' del ricorso. 
- Proposta di legge costituzionale  d'iniziativa  del  deputato  Karl
  Zeller (Atto Camera n. 18), presentata il 29 aprile 2008;  proposta
  di  legge  costituzionale  d'iniziativa  del  deputato  Gianclaudio
  Bressa (Atto Camera n. 454), presentata il 29 aprile 2008;  disegno
  di  legge  costituzionale  d'iniziativa  del  senatore  Gianvittore
  Vaccari (Atto Senato n. 1161), presentato il 28 ottobre 2008. 
- Costituzione, art. 132, secondo comma; legge  25  maggio  1970,  n.
  352, art. 45, quarto comma; legge 11 marzo 1953, n.  87,  art.  37,
  terzo e quarto comma. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento,  da  parte
del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  risultato  del  referendum  (che  ha
approvato la proposta di distacco dei Comuni di Livinallongo del  Col
di Lana, Cortina d'Ampezzo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e
la sua aggregazione alla Regione  Trentino  Alto-Adige/Südtirol)  del
disegno  di  legge  di  cui  all'art.  132,  secondo   comma,   della
Costituzione - in ossequio all'articolo 45, comma 4, della  legge  25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e  sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo)  -,   nonche'   della
presentazione da parte dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e
del senatore Gianvittore Vaccari di  altrettante  proposte  di  legge
costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto  «Distacco  dei
comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e  Colle
Santa Lucia dalla Regione Veneto e  loro  aggregazione  alla  Regione
autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo  comma,
della Costituzione», promosso dal Comune di Livinallongo del  Col  di
Lana con ricorso depositato in  cancelleria  il  12  aprile  2010  ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2010,
fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 23  giugno  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in data 12 aprile  2010,  il
Comune di Livinallongo  del  Col  di  Lana  (BL),  rappresentato  dal
sindaco pro tempore,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra
poteri dello Stato nei confronti del Consiglio  dei  ministri,  della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei  Presidenti  di
entrambe le Camere, nonche' dei  deputati  Karl  Zeller,  Gianclaudio
Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, per  violazione  dell'art.
132, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 45, quarto comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui  referendum  previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo); 
        che  il  ricorrente  lamenta  che,  nonostante   il   rituale
svolgimento  del  referendum  ex  art.  132,  secondo  comma,  Cost.,
concernente la proposta di distacco del Comune  di  Livinallongo  del
Col di Lana dalla Regione Veneto e la sua aggregazione (unitamente ad
altri   comuni)   alla   Regione   Trentino   Alto-Adige/Südtirol   -
consultazione conclusasi in senso favorevole al suddetto distacco  -,
il Ministro dell'interno avrebbe lasciato  inutilmente  decorrere  il
termine di sessanta giorni per la presentazione del relativo  disegno
di legge di variazione territoriale regionale,  cosi'  come  previsto
dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970; 
        che,  inoltre,  sempre  successivamente  a  tale  termine,  i
deputati Karl  Zeller  e  Gianclaudio  Bressa,  nonche'  il  senatore
Gianvittore Vaccari, avrebbero presentato alla rispettive  Camere  di
appartenenza altrettante proposte di  legge  costituzionale  ciascuna
delle quali  aventi  ad  oggetto  «Distacco  dei  comuni  di  Cortina
d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia  dalla
Regione Veneto e loro aggregazione  alla  Regione  autonoma  Trentino
Alto-Adige,  ai   sensi   dell'art.   132,   secondo   comma,   della
Costituzione»; 
        che,  dette  condotte   omissive   e   commissive   avrebbero
determinato,  sempre  secondo  il  ricorrente,  la  «menomazione  del
diritto di iniziativa per la variazione territoriale regionale» e  di
quello «di autodeterminazione» attribuiti al  Comune  dall'art.  132,
secondo comma, Cost.; 
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo  del  conflitto,  nel
ricorso si argomenta la legittimazione del  Comune  a  promuovere  il
presente giudizio sostenendo, in particolare, che l'agire dei  comuni
interessati alla procedura di variazione territoriale regionale  «non
tanto in qualita' di enti  locali  autonomi,  quanto  come  enti  cui
l'art.  132,  secondo  comma,  Cost.»  attribuirebbe  una   specifica
«funzione pubblica concorrente e  quindi  condizionante  la  funzione
legislativa dello Stato», anche in  forza  della  stessa  «posizione»
riservata agli Enti locali dal «nuovo disegno costituzionale» dopo la
riforma del Titolo V della parte seconda  della  Costituzione,  quali
soggetti che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.); 
        che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le asserite
violazioni risulterebbero addebitabili, in primo luogo, alla  mancata
presentazione al  Parlamento,  nel  termine  previsto  dall'art.  45,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970, del disegno di  legge  per
il distacco del Comune di Livinallongo del Col  di  Lana  (BL)  dalla
Regione  Veneto  e  la  sua  aggregazione   alla   Regione   Trentino
Alto-Adige/Südtirol; 
        che, infatti, ad avviso del ricorrente, anche se l'obbligo di
presentazione in questione risulta «radicato in una  norma  di  legge
ordinaria»,   tale   norma   farebbe   «corpo   con   la   disciplina
costituzionale» rilevante, cosicche' la sua violazione configurerebbe
«un'evidente menomazione della posizione del  Comune  richiedente  la
modifica della Regione  di  appartenenza  in  ossequio  all'art.  132
Cost.»; 
        che,  in  secondo  luogo,  il  ricorrente  si   duole   della
presentazione   al   Parlamento   di   alcune   proposte   di   legge
costituzionale per il distacco  e  la  conseguente  aggregazione  del
predetto Comune avanzate da tre  parlamentari  -  nelle  persone  dei
deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del  senatore  Gianvittore
Vaccari -, posto che tali iniziative avrebbero determinato un inutile
aggravamento della procedura prevista  dall'art.  45,  quarto  comma,
della legge n. 352 del 1970, in base quale il disegno di legge avente
ad  oggetto  la  variazione  territoriale  avrebbe,  invece,   natura
ordinaria; 
        che, pertanto, il  ricorrente  conclude  chiedendo  a  questa
Corte di: 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del Comune di Livinallongo del Col  di  Lana  per  violazione,  nella
forma dell'inadempimento, dell'obbligo previsto all'art.  45,  quarto
comma, della legge n. 352 del 1970, posta in essere dal Consiglio dei
ministri  attraverso  la  mancata  presentazione  al  Parlamento  del
disegno di legge per il distacco del predetto  Comune  dalla  Regione
Veneto   e   la    sua    aggregazione    alla    Regione    Trentino
Alto-Adige/Südtirol»; 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del Comune di Livinallongo del Col  di  Lana  per  violazione,  nella
forma dell'aggravamento  della  procedura  legislativa,  dell'obbligo
previsto all'art. 45, quarto comma, della  legge  n.  352  del  1970,
posta  in  essere  dal   Consiglio   dei   ministri   attraverso   la
presentazione al Parlamento  del  disegno  di  legge  governativo  di
variazione  territoriale  regionale  avente  natura   costituzionale,
anziche' avente natura ordinaria  in  ossequio  all'art.  45,  quarto
comma, della legge n. 352 del 1970»; 
          «accertare la menomazione del diritto  di  iniziativa  alla
variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione
del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione nella forma
dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo  previsto
all'art. 45, quarto comma, della legge  n.  352  del  1970  posta  in
essere» dai deputati Karl Zeller e Gianclaudio  Bressa,  nonche'  dal
senatore  Gianvittore  Vaccari  e,  «ove  occorra,  dalle  Camere  di
appartenenza e dai Presidenti delle medesime, attraverso  l'esercizio
del diritto di iniziativa legislativa avente  natura  costituzionale,
anziche' avente natura ordinaria  in  ossequio  all'art.  45,  quarto
comma, della legge n. 352 del 1970»; 
          «adottare  una  pronuncia  sostitutiva  dell'ingiustificato
rifiuto da parte del Consiglio dei ministri a dar  vita  ai  suddetti
atti vincolati, affinche' sia in tal modo ordinata  la  presentazione
al  Parlamento  del  predetto  disegno  di  legge  entro  un  termine
prefissato, nonche' la sua presentazione con natura ordinaria». 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza o meno  della
«materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla   sua
competenza», valutando, in particolare,  se  sussistano  i  requisiti
oggettivi e soggettivi di un conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
dello Stato; 
        che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto e' palesemente
inammissibile in quanto, come gia' affermato da questa Corte in  piu'
occasioni,  deve  escludersi  che  un  ente   locale   possa   essere
riconosciuto quale «potere dello stato» (da ultimo, ordinanza  n.  84
del 2009); ne' puo' ritenersi che tale figura, pur  essendo  «esterna
all'organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello
«svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati
allo  Stato-autorita'»  (cosi',  con   specifico   riferimento   alla
Provincia, ordinanze n. 380 del 1993 e n. 101 del 1970); 
        che difetta altresi' il requisito  oggettivo  del  conflitto,
dal momento che  il  ricorrente  lamenta  la  lesione  delle  proprie
prerogative unicamente  in  relazione  a  fasi  successive  a  quella
concernente la celebrazione  del  referendum  ex  art.  132,  secondo
comma, Cost., alla  quale  soltanto  si  riferiscono  il  diritto  di
iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinnalongo del Col
di Lana e  che  costituisce  il  momento  iniziale  del  procedimento
decisionale complesso previsto per  la  variazione  territoriale  cui
esso aspirerebbe; 
        che, infine, il  ricorso  risulta  finalizzato  non  gia'  al
ripristino  del  corretto  confine  fra   le   diverse   attribuzioni
costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una  pronuncia
che tenga luogo degli atti tuttora mancanti  al  completamento  della
procedura di variazione  territoriale  di  cui  all'art.  132  Cost.,
estranea alla giurisdizione attribuita a questa Corte. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di
Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera  dei
deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe  le
Camere, nonche' dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio  Bressa  e  del
senatore Gianvittore Vaccari. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola