N. 268 SENTENZA 7 - 22 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Caccia - Norme della Regione Molise  -  Comitati  di  gestione  degli
  ambiti territoriali per la  gestione  programmata  della  caccia  -
  Composizione - Violazione del principio di rappresentanza paritaria
  delle organizzazioni professionali agricole  e  delle  associazioni
  venatorie stabilito dalla  legislazione  statale  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- Legge Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, art. 19, comma 1, lett.
  a) e b). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 14, comma 10; (Costituzione, art. 3). 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge
della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per  la  protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per  il  Molise,  nel
procedimento vertente  tra  la  Federazione  provinciale  coltivatori
diretti di Campobasso e la Provincia  di  Campobasso  ed  altri,  con
ordinanza del  22  aprile  2009,  iscritta  al  n.  74  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Con  ordinanza  del   22   aprile   2009,   il   Tribunale
amministrativo regionale per il Molise ha sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3  e  117,  commi  secondo,  lettera  s),  e  terzo  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  19
della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    L'indicata  norma  regionale,  riguardante  la  composizione  dei
Comitati di  gestione  degli  ambiti  territoriali  per  la  gestione
programmata della  caccia,  e'  censurata  nella  parte  in  cui  non
consente la partecipazione paritaria delle associazioni  venatorie  e
di quelle degli agricoltori nei suddetti organismi. 
    1.1. - Premette il rimettente che il giudizio  principale  ha  ad
oggetto l'impugnazione di due delibere della  Giunta  provinciale  di
Campobasso e di una delibera della Giunta regionale del  Molise,  con
le quali, in applicazione dell'impugnato art.  19,  sono  stati,  tra
l'altro, costituiti i Comitati di gestione degli ambiti  territoriali
di caccia di Campobasso e di Termoli e designati  i  relativi  membri
(11  rappresentanti  delle   associazioni   venatorie   e   «soli   5
rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori»). 
    La ricorrente nel giudizio a quo lamenta il contrasto del  citato
art. 19 della legge regionale n. 19 del  1993  con  il  principio  di
rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali  agricole
e delle associazioni venatorie  stabilito  dall'art.  14,  comma  10,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    1.2. - In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a  quo,
riportato il contenuto del citato art. 14, comma 10, della  legge  n.
157 del 1992, rileva  che  le  funzioni  attribuite  ai  Comitati  di
gestione attengono «all'ambiente,  all'agricoltura  e  alla  caccia»;
materie, queste ultime, rientranti nella tutela dell'ambiente e nella
valorizzazione del territorio, ai sensi dell'art. 117, commi secondo,
lettera s), e terzo della Costituzione. La stessa legge  n.  157  del
1992, a suo avviso, considererebbe, infatti, l'agricoltura  come  uno
strumento  di  «valorizzazione  e  di   conservazione   dell'ambiente
naturale». 
    Il legislatore statale, prosegue il Tribunale  rimettente,  nello
stabilire,  per  quanto  attiene  alla  composizione  degli  enti  di
gestione  degli  ambiti  territoriali  di   caccia,   il   «principio
fondamentale» della rappresentanza paritaria tra organizzazioni degli
agricoltori e quelle venatorie, avrebbe voluto dare rilievo «al  bene
ambiente [...] cercando [...] un equilibrio tra  i  valori  coinvolti
nell'esercizio della caccia». 
    Tanto premesso, secondo il giudice  a  quo,  la  norma  regionale
impugnata, nel disciplinare la composizione degli  enti  di  gestione
degli ambiti  territoriali  di  caccia,  non  avrebbe  assicurato  la
presenza   paritaria   dei   rappresentanti   delle    organizzazioni
professionali agricole e delle associazioni venatorie, violando cosi'
il citato art. 14, comma 10, della legge statale n. 157 del  1992  ed
incidendo in una materia riservata «alla legislazione esclusiva, o in
subordine concorrente, dello Stato». 
    Il rimettente, accanto all'asserito  contrasto  con  l'art.  117,
commi secondo, lettera s), e  terzo  della  Costituzione,  assume  la
violazione dell'art. 3 della  Costituzione  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza. L'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993, a suo
avviso,  introdurrebbe  una   deroga   al   suddetto   principio   di
rappresentativita'  «senza  alcuna  evidente  ragione»  e   cio'   in
contraddizione con il fine principale della medesima legge  regionale
di introdurre una disciplina  del  prelievo  venatorio  nel  rispetto
della normativa statale di cui alla legge n. 157 del 1992. 
    2. -  Quanto  alla  rilevanza,  il  giudice  a  quo  osserva  che
l'eventuale  dichiarazione   di   incostituzionalita'   della   norma
regionale censurata, «laddove non garantisce la parita' numerica  dei
membri  delle  organizzazioni  faunistiche   e   di   quelle»   degli
agricoltori, «[...] muterebbe la disciplina primaria» applicabile nel
giudizio  principale,  determinando  il  venir  meno  del   parametro
normativo alla stregua del quale  sono  state  adottate  le  delibere
provinciali impugnate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise  dubita,
in riferimento agli artt. 3 e  117,  commi  secondo,  lettera  s),  e
terzo,  della   Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993,  n.  19
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo  venatorio),  nella  parte  in  cui,  con  riferimento  alla
composizione degli enti di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di
caccia, «non consente la  partecipazione  paritaria  di  associazioni
venatorie e di agricoltori». 
    La norma impugnata, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto
con i citati parametri costituzionali e, in particolare, quale  norma
interposta, con l'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), che,  nel  disciplinare  la  composizione  degli
organi  direttivi  dei  suddetti  ambiti  territoriali,  sancisce  il
principio della presenza paritaria delle associazioni venatorie e  di
quelle degli agricoltori. 
    2. - La questione e' fondata in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    L'art. 19 della  legge  regionale  n.  19  del  1993  prevede  la
creazione dei Comitati  di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di
caccia e stabilisce i criteri di composizione degli stessi. Ancorche'
il Tribunale rimettente impugni l'intero art. 19, la censura riguarda
esclusivamente la composizione dei Comitati di gestione della caccia. 
    In particolare, il comma  1,  lettera  a),  statuisce  che  detti
Comitati   sono   costituiti   «da   cinque   rappresentanti    delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello nazionale ed organizzate  nella  provincia  di  cui  uno  per
organizzazione. Nel caso  in  cui  le  associazioni  anzidette  siano
presenti in numero inferiore a cinque, le designazioni necessarie per
completare le rappresentative saranno espresse  dalle  organizzazioni
aventi il maggior numero di iscritti». 
    La  successiva  lettera  b)  prevede  la  partecipazione  di  «un
rappresentante per ciascuna  associazione  venatoria  riconosciuta  a
livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno  un  anno.
Inoltre, ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un
numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo  del
totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare
l'attivita' venatoria», negli ambiti territoriali di caccia. 
    Il citato art.  14,  comma  10,  della  legge  n.  157  del  1992
sancisce,  invece,  che  «negli   organi   direttivi   degli   ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza  paritaria,
in misura pari complessivamente al 60 per cento dei  componenti,  dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  e  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in  forma
organizzata sul  territorio.  Il  20  per  cento  dei  componenti  e'
costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento  da
rappresentanti degli enti locali». 
    Dal raffronto  delle  due  discipline  normative  -  regionale  e
statale - risulta evidente il contrasto della disposizione  impugnata
con l'indicata norma statale interposta. Il legislatore regionale  ha
individuato,  infatti,  criteri  di  composizione  dei  Comitati   di
gestione degli ambiti territoriali di caccia che non  necessariamente
prevedono - in conformita' al disposto della citata norma  statale  -
la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella  degli
agricoltori,  ponendo  cosi'  queste  ultime  in  una  posizione   di
potenziale svantaggio, sotto il profilo  della  loro  rappresentanza,
nei suddetti Comitati di gestione della caccia. 
    Questa  Corte   ha   gia'   affermato   che   il   principio   di
rappresentativita', di cui al citato art. 14, comma 10,  della  legge
n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001)
e, in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri
di composizione degli organi preposti  alla  gestione  dell'attivita'
venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le  modalita'
indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli
organi stessi che  deve  essere  garantito  in  tutto  il  territorio
nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). 
    La previsione regionale va, pertanto, dichiarata  illegittima  in
quanto non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme. 
    Restano assorbiti  gli  altri  profili  di  censura  dedotti  dal
giudice rimettente. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma  1,
lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993,  n.
19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il
prelievo  venatorio),  nella  parte  in  cui,  con  riferimento  alla
composizione degli enti di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di
caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni
venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola