N. 275 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Straniero - Norme  della  Regione  Marche  -  Misure a  sostegno  dei
  diritti e  dell'integrazione  dei  cittadini  stranieri  immigrati,
  inclusi quelli non ancora regolarizzati - Disposizioni in  tema  di
  centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di  centri  di
  detenzione per immigrati  -  Ricorso  del  Governo  -  Sopravvenuta
  abrogazione delle disposizioni denunciate  -  Rinuncia  al  ricorso
  accettata dalla controparte - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13, art. 2, comma  1,
  lett. c), 11, 12, 13, 14, comma 1 e 16. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14; norme integrative
  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  2,  comma
1, lettera c), 11, 12, 13, 14,  comma  1,  e  16  della  legge  della
Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13  (Disposizioni  a  sostegno  dei
diritti  dell'integrazione  dei   cittadini   stranieri   immigrati),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 30 luglio/4 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6
agosto 2009 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2010  il   Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche. 
    Ritenuto che con ricorso, notificato il 30 luglio/4 agosto  2009,
depositato il successivo 6 agosto, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
2, comma 1, lettera c), e delle disposizioni  ad  esso  collegate,  e
dell'art. 14, comma 1, della legge della  Regione  Marche  26  maggio
2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno  dei  diritti  dell'integrazione
dei cittadini stranieri  immigrati),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione; 
        che il ricorrente sostiene che l'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge della Regione Marche n. 13 del 2009, nella parte  in  cui
individua tra i  propri  destinatari  anche  i  «cittadini  stranieri
immigrati in  attesa  del  procedimento  di  regolarizzazione»  e  le
disposizioni ad esso  collegate  (fra  le  quali  sono  indicati,  ad
esempio, gli artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della medesima legge
regionale) violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettere a)  e  b),
Cost.  in  quanto,  disciplinando  ed  agevolando  il  soggiorno  nel
territorio  nazionale  degli  stranieri  non  ancora   regolarizzati,
inciderebbero sulla disciplina dell'ingresso e  del  soggiorno  degli
immigrati, riservata allo Stato, ponendosi peraltro in contrasto  con
i principi fondamentali stabiliti agli artt. 4, 5, 10, 11,  13  e  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero); 
        che anche l'art. 14, comma 1, della citata legge regionale n.
13 del 2009, sarebbe lesivo dell'art. 117, secondo comma, lettere  a)
e b), Cost., in quanto, stabilendo che «la Regione, nell'ambito delle
proprie  competenze,  ricorre  ad   ogni   strumento   riconosciutole
dall'ordinamento ed esercita ogni facolta' e potere riservatole dalla
Costituzione e dalla legge al fine di evitare  la  realizzazione  nel
territorio regionale di centri di identificazione  ed  espulsione  o,
comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di
reclusione e la limitazione delle liberta' personali  siano  disposte
al di fuori del medesimo quadro di garanzie  previsto  a  tutela  dei
cittadini italiani», interferirebbe con  le  attivita'  di  controllo
dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale,
che la Costituzione assegna in via esclusiva alla competenza statale; 
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione   Marche,
chiedendo che la Corte dichiari inammissibili e comunque non  fondate
le richiamate questioni di legittimita' costituzionale; 
        che, con atto depositato  il  18  maggio  2010,  l'Avvocatura
generale dello Stato, per conto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto,
come indicato nella delibera del  Consiglio  dei  ministri  approvata
nella riunione del 4 febbraio 2010, la Regione Marche, con  legge  30
novembre 2009, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio  2009,
n.13 «Disposizioni  a  sostegno  dei  diritti  dell'integrazione  dei
cittadini stranieri immigrati»),  ha  abrogato  le  norme  impugnate,
facendo venir meno le ragioni del ricorso; 
        che  tale  rinuncia  e'  stata  formalmente  accettata  dalla
Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria  di  questa
Corte in data 25 maggio 2010. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative
per i giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della   controparte,   comporta
l'estinzione del processo. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola