N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2010

Ordinanza del 21 giugno  2010  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Manfredda  Carmen
contro Ministero della giustizia ed altri. 
 
Unione  europea  -  Disposizioni  per  l'attuazione  della  decisione
  2002/187/GAI  del  28  febbraio  2002  del  Consiglio   dell'Unione
  europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la  lotta  contro
  le forme gravi di criminalita' - Previsione della nomina del membro
  nazionale distaccato presso l'Eurojust, con  decreto  del  Ministro
  della  giustizia,  tra  i  giudici  o  i  magistrati  del  pubblico
  ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o  fuori  del  ruolo
  organico  della  magistratura  con  venti  anni  di  anzianita'  di
  servizio, scelti tra una rosa  di  candidati,  previa  acquisizione
  sulla  stessa  delle  valutazioni  del  Consiglio  superiore  della
  magistratura  -  Violazione   dell'autonomia   costituzionale   del
  Consiglio superiore della magistratura  riguardo  ai  provvedimenti
  concernenti lo stato giuridico dei magistrati. 
- Legge 14 marzo 2005, n. 41, art. 2, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 105 e 110. 
(GU n.39 del 29-9-2010 )
 
                     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 11406 del  2009,  proposto  da:  Carmen  Manfredda,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio detto
presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
    Contro  Ministero  della  Giustizia,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in  Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    Consiglio Superiore della Magistratura,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo  studio
in Roma, via Bocca di Leone, 78; 
    Nei  confronti  di  Francesco  Lo  Voi,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso  lo
studio dell'avv. Marcello Furitano in Roma, via Monte Zebio,  37  per
l'annullamento: 
        del provvedimento del Ministro della Giustizia, con il  quale
il dott. Francesco Lo Voi e'  stato  designato  Membro  Nazionale  di
Eurojust, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005; 
        della determinazione del Plenum del C.S.M.  del  16  dicembre
2009, con la quale il  dott.  Lo  Voi  e'  stato  messo  fuori  ruolo
organico 
        del decreto ministeriale del 23 dicembre 2009 con il quale il
Ministro della giustizia ha decretato il collocamento fuori del ruolo
organico della Magistratura del dott. Lo Voi; 
        di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
Giustizia,  del  Consiglio  Superiore  della.  Magistratura   e   del
controinteressato dott. Francesco Lo Voi; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott.
Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
    1. - La ricorrente, magistrato di  cassazione  dichiarato  idoneo
alle funzioni direttive superiori, espone di avere preso servizio  ad
Eurojust il 1° marzo 2004  nell'incarico  di  assistente  del  membro
nazionale italiano, su designazione  e  nomina  dell'allora  Ministro
della Giustizia. 
    Soggiunge che, in vista della scadenza  del  mandato  del  membro
nazionale, e' stato diffuso interpello da parte  del  Ministro  della
Giustizia per acquisire la disponibilita' a ricoprire  l'incarico  di
rappresentante nazionale e di avere presentato la propria candidatura
unitamente ad altri quindici colleghi. 
    Fa ancora presente che il C.S.M.,  in  data  3  aprile  2009,  ha
dichiarato l'idoneita', di 14 candidati inclusi nella  lista  (di  15
nomi) a ricoprire l'incarico di membro nazionale. 
    Il Ministro della Giustizia  ha  designato  membro  nazionale  di
Eurojust il  dott.  Francesco  Lo  Voi,  collocato  fuori  dal  ruolo
organico della magistratura, all'unanimita', dal C.S.M. nella  seduta
del 16 dicembre 2009. 
    Di  talche',  la  dott.ssa  Manfredda  ha  proposto  il  presente
ricorso, articolato nei seguenti motivi: 
    Violazione  e  falsa  applicazione  di  legge,   in   particolare
violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm. Eccesso  di  potere
in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente:  irragionevolezza
ed  illogicita'  manifesta,  per  difetto  assoluto  di  motivazione,
contraddittoria  o  carente,  mancato  esame  di   aspetti   decisivi
risultanti inequivocabilmente  dagli  atti.  Eccesso  di  potere  per
illogicita',  irragionevolezza  e  travisamento  dei  fatti,  nonche'
disparita' di trattamento, violazione dei principi  del  procedimento
amministrativo e di buon andamento ed efficienza. 
    Il Ministero avrebbe nominato il  membro  nazionale  di  Eurojust
senza tenere conto dei criteri di valutazione a suo  tempo  stabiliti
per il conferimento dei primi incarichi nel 2004,  senza  predisporre
nuovi  parametri  di  valutazione,   senza   effettuare   valutazione
comparativa e, comunque, senza alcuna motivazione; ne' il CSM avrebbe
effettuato alcuna comparazione valutativa limitandosi  a  trasmettere
al Ministero una rosa di ben 14 curricula rispetto ai 15 candidati. 
    Il curriculum della  ricorrente  sarebbe  prevalente  rispetto  a
quello del dott. Lo Voi,  atteso  anche  il  diverso  spessore  delle
esperienze e delle competenze specifiche  acquisite  dall'interessata
che, dal 2004, svolge il proprio  lavoro  presso  Eurojust  e,  negli
ultimi 18 mesi, quale membro nazionale facente funzioni. 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  2  e  3, legge
n. 41/2005 per contrasto con gli artt. 101, 104, 107 e 110 Cost. 
    Eurojust si proporrebbe di rafforzare la lotta  contro  le  forme
gravi  di  criminalita',  in  particolare  quella  organizzata,  che,
trascendendo la dimensione nazionale, investono piu'  di  uno  Stato;
svolgerebbe, a livello internazionale, lo stesso tipo di attivita' di
coordinamento  esplicato  in   Italia   dalla   Direzione   Nazionale
Antimafia, essendo tali organismi privi della titolarita' dell'azione
penale. 
    Non si comprenderebbe, in considerazione della natura giudiziaria
dell'attivita' svolta, come possa ammettersi  l'esclusiva  competenza
del Ministro, restando limitate le funzioni del CSM a mero  riscontro
di idoneita'. 
    Non si vedrebbe la ragione per  cui  il  coordinamento  nazionale
debba    essere    ritenuto    funzione    tipicamente    giudiziaria
nell'ordinamento  italiano,  mentre  l'attivita'   di   coordinamento
internazionale possa essere fatta regredire, con la legge n. 41/2005,
alla stregua di una funzione amministrativa. 
    I  poteri  del  membro  nazionale  avrebbero  natura  prettamente
giudiziaria, addirittura a livello processuale. 
    Di talche', trattandosi di organo  giudiziario,  la,  nomina  non
potrebbe essere  rimessa  esclusivamente  alla  discrezionalita'  del
Ministro per  contrasto  con  il  titolo IV  della  Costituzione  che
disciplina l'ordinamento giurisdizionale.  Sarebbe  incostituzionale,
infatti,  la  previsione  secondo  cui  un  magistrato  sia  nominato
soltanto dal Ministro della Giustizia, che e' organo di Governo, e si
trovi in posizione di subalternita' nei confronti dello stesso. 
    Il membro nazionale, tra l'altro, non godrebbe di alcuna garanzia
di inamovibilita' e, quindi, sarebbe soggetto al potere di revoca del
Ministro che lo ha nominato e sarebbe titolare di un mandato  la  cui
rinnovabilita', alla scadenza, dipenderebbe  sempre  dalla  volonta',
del Ministro, con conseguenze negative sulla soggezione nei confronti
del potere politico. 
    L'attivita'  svolta  dal  membro  nazionale  o  dal  collegio  di
Eurojust, in  definitiva,  non  potrebbe  essere  etero  diretta  dal
Ministro  della  Giustizia,  in  contrasto  con  i   principi   della
Costituzione che sanciscono l'indipendenza della  magistratura  e  la
separazione tra i poteri dello Stato. 
    L'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   che   nella   presente
controversia  rappresenta  e  difende  soltanto  il  Ministero  della
Giustizia, ha in via pregiudiziale rilevato  l'irrilevanza,  ai  fini
della decisione del ricorso,  dell'eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 2, comma 3, legge n. 41/2005 in quanto la possibilita'  per
il Ministro di indirizzare al membro nazionale di Eurojust  direttive
per l'esercizio della sua funzione e' questione che  non  incide  sul
procedimento di nomina di detto membro. Nel merito, ha contestato la,
fondatezza dei motivi di impugnativa evidenziando in particolare, con
riferimento alla proposta questione di  legittimita'  costituzionale,
il diverso contesto in  cui  si  inquadrano  la  Direzione  Nazionale
Antimafia, i cui compiti, in un contesto esclusivamente interno,  non
potrebbero avere che finalita' giudiziarie, ed Eurojust,  che  agisce
in un contesto internazionale, con la conseguenza che  alle  funzioni
giudiziarie, che  pure  possono  essere  in  parte  riconosciute,  si
affiancano le funzioni amministrative che involgono  i  rapporti  tra
gli Stati membri, di elevato significato politico. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura ha  premesso,  in  base
alla deliberazione assunta il 7 aprile 2010, di non avere interesse a
dedurre in ordine  alle  censure  prospettate  dalla  ricorrente  nei
confronti dei contestati atti ministeriali, ma di avere interesse  ad
affermare la piena legittimita' delle proprie determinazioni a fronte
della  contestazione  del  vizio  di  violazione  di  legge,   avendo
collocato fuori ruolo il dott. Lo Voi, con la  deliberazione  del  16
dicembre 2009, nell'applicazione delle norme vigenti. 
    Ha fatto presente, inoltre, di avere specifico  interesse  a  che
sia sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
2, comma 1 e 2, legge n. 41/1985, atteso che le  relative  previsioni
normative sarebbero lesive dell'autonomia costituzionale conferita al
Consiglio e sarebbero in contrasto con gli artt. 3,  104,  105,  107,
110 e 112 Cost. 
    Il controinteressato dott. Lo Voi  ha  contestato  la  fondatezza
delle censure dedotte concludendo per  il  rigetto  del  ricorso.  In
particolare, ha fatto presente che la nomina di un  membro  nazionale
in Eurojust, organismo  europeo  dotato  di  personalita'  giuridica,
sarebbe una decisione di alta amministrazione, connotata, quindi,  da
ampia discrezionalita' e, con riferimento alla dedotta  questione  di
legittimita' costituzionale, che l'art. 2, comma 3, legge  n. 41/1985
sarebbe irrilevante in quanto non incide minimamente sulla  decisione
della controversia, mentre la  questione  relativa  all'art.  2 legge
n. 41/1985, che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere  di
nomina, sarebbe manifestamente infondata atteso che Eurojust esercita
una funzione amministrativa  diretta  semplicemente  a  «stimolare  e
migliorare»  il  coordinamento  delle  indagini  tra  le   competenti
autorita'  degli  Stati  membri,  «prestando  assistenza»  in   varie
attivita'. 
    All'udienza pubblica del 26  maggio  2010,  la,  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    2. - La ricorrente ha proposto due motivi d'impugnativa:  con  il
primo ha dedotto la manifesta illogicita' e la carenza di motivazione
della nomina del controinteressato a membro  nazionale  di  Eurojust;
con  il  secondo  ha  prospettato  l'illegittitnita'   costituzionale
dell'art.  2 legge  n. 41/2005  che  attribuisce  al  Ministro  della
Giustizia il potere di nomina del membro nazionale distaccato  presso
l'Eurojust. 
    L'esame del secondo motivo e' logicamente prioritario, involgendo
una  questione  di  competenza   all'emanazione   del   provvedimento
impugnato, rispetto all'esame del primo. 
    L'eventuale illegittimita' costituzionale della  norma,  infatti,
determinerebbe  senz'altro  l'illegittimita'  dell'atto,  in   quanto
adottato  da  un  organo  incompetente,  e,  assorbite  le  doglianze
relative alla comparazione tra i due  candidati,  la  fondatezza  del
ricorso ed il suo accoglimento. 
    Di talche' la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005 e'  sicuramente  rilevante  ai  fini
della decisione della controversia. 
    Il  Collegio  ritiene  che  la  stessa  non  sia   manifestamente
infondata. L'art. 2 legge n. 41/2005, dopo avere  disposto  al  primo
comma  che  il  membro  nazionale  distaccato  presso  l'Eurojust  e'
nominato con decreto del Ministro della Giustizia tra i giudici  o  i
magistrati  del   pubblico   ministero,   che   esercitano   funzioni
giudiziarie, o fuori  del  ruolo  organico  della  magistratura,  con
almeno venti anni  di  anzianita'  di  servizio  (il  magistrato  che
esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del  ruolo  organico
della magistratura), stabilisce al secondo comma che, ai  fini  della
nomina, il Ministro della Giustizia,  acquisite  le  valutazioni  del
Consiglio Superiore della Magistratura  in  ordine  ad  una  rosa  di
candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina
stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato
designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso  di
magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica  al  C.S.M.  la
propria designazione. 
    Il successivo terzo comma attribuisce al Ministro della Giustizia
il potere, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia,  di  indirizzare  al  membro   nazionale   direttive   per
l'esercizio delle sue funzioni. 
    La questione di legittimita'  costituzionale  rilevante  ai  fini
della decisione della presente controversia riguarda,  evidentemente,
i primi due commi dell'art. 2 legge n. 41/2005  in  quanto  il  terzo
comma  detta  una  norma  che  non  incide  per   nulla   sull'azione
amministrativa contestata con il presente ricorso. 
    Le norme di cui a primi  due  commi  dell'articolo  in  discorso,
invece, attribuiscono al  Ministro  della  Giustizia  il  sostanziale
potere di scelta del membro nazionale presso  l'Eurojust,  potere  di
scelta che si e' tradotto nell'adozione del decreto impugnato con  il
presente ricorso. Infatti, se e' vero che l'organo politico  effettua
la sua scelta nell'ambito di una rosa di candidati su cui  acquisisce
le valutazioni del C.S.M., e' altrettanto  vero  che  nel  provvedere
alla nomina', nell'ambito di quella rosa, esercita un proprio  potere
tipicamente discrezionale. 
    Le norme costituzionali che vengono maggiormente in rilievo nella
fattispecie sono: l'art. 104, comma 1, secondo  cui  la  magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni  altro  potere;
l'art. 105, in base al quale spettano al  C.S.M.,  secondo  le  norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,  le  assegnazioni  ed  i
trasferimenti, le  promozioni  e  i  provvedimenti  disciplinari  nei
riguardi dei magistrati; l'art. 107 che sancisce l'inamovibilita' dei
magistrati, disponendo che gli stessi non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del C.S.M.; l'art. 110 Cost. secondo  cui,  ferme
restando le  competenze  del  C.S.M.,  spettano  al  Ministero  della
Giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei  servizi  relativi
alla giustizia. 
    Ne consegue che, in ragione del principio di  separazione  tra  i
poteri  dello  Stato,  i  provvedimenti  afferenti  allo  status  dei
magistrati (assunzioni,  assegnazioni,  trasferimenti,  promozioni  e
provvedimenti disciplinari) spettano  necessariamente  all'organo  di
autogoverno, mentre i provvedimenti afferenti all'organizzazione e al
funzionamento  dei   servizi   relativi   alla   giustizia   spettano
necessariamente all'organo politico, vale a dire al  Ministero  della
Giustizia. 
    In proposito, la Corte costituzionale - con sentenza 30  dicembre
2003,  n.  380,  pronunciata  in  un  giudizio   per   conflitto   di
attribuzioni tra poteri dello Stato - ha avuto modo di precisare  che
«il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105
e 110 della Costituzione, mentre porta ad escludere  ogni  intervento
determinante del potere esecutivo sulle deliberazioni concernenti  lo
status  dei  magistrati,  esige  che  tra  C.S.M.  e  Ministro  della
Giustizia vi sia, nel rispetto  delle  competenze  differenziate,  un
rapporto di collaborazione». 
    Il vigente quadro  costituzionale,  pertanto,  sembra  senz'altro
precludere  al   potere   esecutivo   l'adozione   di   provvedimenti
discrezionali incidenti sullo status dei magistrati. 
    La  delibazione  sulla  manifesta  infondatezza  o   meno   della
questione di legittimita' costituzionale  delle  norme  di  legge  in
discorso, in sostanza, postula la  valutazione  sulla  qualificazione
del provvedimento adottato, id est la nomina a membro  nazionale  per
1'Eurojust, come provvedimento incidente  o  meno  sullo  status  del
magistrato. 
    Il Collegio rileva che la destinazione di  un  magistrato  ad  un
incarico  di  natura  giudiziaria  deve   ontologicamente   ritenersi
afferente al suo status  di  magistrato  e  che  le  funzioni  svolte
dall'organismo   intemazione   sembrano,   almeno    prevalentemente,
configurabili come aventi natura giurisdizionale. 
    L'Eurojust, organo dell'Unione avente personalita' giuridica,  e'
stato istituito, con decisione 28 febbraio 2002 n. 2002/187/GAI,  per
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'. 
    Esso dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascun  Stato
membro in conformita' del  proprio  ordinamento  giuridico,  che  sia
magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario  di  polizia
con pari prerogative. 
    Il legislatore nazionale, come in  precedenza  indicato,  prevede
che il membro dello Stato italiano sia nominato tra  i  giudici  o  i
magistrati   del   pubblico   ministero   che   esercitano   funzioni
giudiziarie, o fuori  del  ruolo  organico  della  magistratura,  con
almeno venti anni di anzianita' di servizio. 
    Gli artt. 6 e 7 della decisione  istitutiva  dell'Eurojust,  come
modificati dalla decisione  2009/426/GAI,  disciplinano  le  funzioni
esercitate per il tramite  dei  membri  nazionali  ed  attraverso  il
collegio e, tra l'altro, prevedono la possibilita' di  chiedere  alle
autorita' competenti degli Stati membri interessati, specificandone i
motivi, di avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi. 
    L'art.  9,  comma  3,  sostituito  dall'art. 1  della   decisione
2009/426/GAI, stabilisce altresi' che, per conseguire  gli  obiettivi
dell'Eurojust, il membro nazionale ha un accesso  almeno  equivalente
alle informazioni o e' in grado di ottenere  almeno  le  informazioni
contenute nei seguenti tipi di registro  del  suo  Stato  membro  che
sarebbero a  sua  disposizione  in  quanto  magistrato  del  pubblico
ministero, giudice o funzionario  di  polizia,  secondo  il  caso,  a
livello nazionale:  casellario  giudiziale;  registri  delle  persone
arrestate; registri relativi alle indagini; registri del  DNA;  altri
registri del proprio Stato membro  contenenti  informazioni  ritenute
necessarie all'assolvimento dei suoi compiti. 
    L'art. 9-bis, anch'esso inserito  dalla  decisione  2009/426/GAI,
prevede al secondo comma  che  ciascuno  Stato  membro  definisce  la
natura e la portata dei  poteri  che  conferisce  al  proprio  membro
nazionale  per  quanto  concerne  la  cooperazione   giudiziaria   in
relazione a tale Stato membro, prevedendo il conferimento almeno  dei
poteri di cui all'art. 9-ter, secondo  cui  i  membri  nazionali,  in
qualita'  di  autorita'  nazionali  competenti,  sono  autorizzati  a
ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire  le  informazioni
supplementari  relative  all'esecuzione  delle  richieste   e   delle
decisioni in materia di cooperazione giudiziaria. 
    Il   complesso   delle    disposizioni    comunitarie    relative
all'attivita' del membro nazionale per l'Eurojust, insomma, evidenzia
come sia fortemente presente la connotazione  giudiziaria  della  sua
attivita'. Il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che  modifica
il trattato dell'Unione europea ed  il  trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea, poi, detta  previsioni  alla  realizzazione  delle
quali la connotazione giudiziaria dell'attivita' del membro nazionale
diviene ancora piu' marcata. 
    L'art. 69 D, infatti, indica  che  «Eurojust  ha  il  compito  di
sostenere e potenziare il coordinamento  e  la  cooperazione  tra  le
autorita' nazionali responsabili delle indagini e dell'azione  penale
contro la criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri  o
che richiede un'azione penale su  basi  comuni,  sulla  scorta  delle
operazioni effettuate e delle informazioni  fornite  dalle  autorita'
degli Stati membri e da Europol» e stabilisce che «in questo contesto
il  Parlamento  europeo  e   il   Consiglio,   deliberando   mediante
regolamenti secondo la procedura legislativa  ordinaria,  determinano
la struttura, il funzionamento, la sfera  d'azione  e  i  compiti  di
Eurojust», specificando che «tali  compiti  possono  comprendere:  a)
l'avvio di indagini penali, nonche' la proposta di  avvio  di  azioni
penali  esercitare   dalle   autorita'   nazionali   competenti,   in
particolare  quelle  relative  a  reati  che  ledono  gli   interessi
finanziari dell'Unione; b) il coordinamento  di  indagini  ed  azioni
penali di cui alla lettera a); c) il potenziamento della cooperazione
giudiziaria,  anche  attraverso  la  composizione  dei  conflitti  di
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria
europea». 
    Ne  consegue  che,  se  e'  vero  che  i  regolamenti  hanno   la
possibilita' e  non  l'obbligo  di  prevedere  che  1'Eurojust  possa
avviare le indagini penali o proporre  l'avvio  delle  azioni  penali
nonche' coordinare le stesse, e' altrettanto vero  che  gia'  con  il
solo prevederne la possibilita' il Trattato sembra avere  configurato
tale  organismo  internazionale  come  un   organismo   titolare   di
attribuzioni propriamente giudiziarie. 
    In  altri  termini,  non  sembra  verosimile  ipotizzare  che  la
possibilita' di esercitare l'azione penale sia stata attribuita ad un
soggetto che non svolge funzioni giurisdizionali. 
    Il Collegio, pertanto, ritiene che il magistrato  designato  qual
membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia chiamato a svolgere
attivita'  sostanzialmente   proprie   del   magistrato,   sia   pure
nell'ambito di un'organizzazione di cooperazione internazionale. 
    Di conseguenza, il provvedimento di nomina del  membro  nazionale
presso l'Eurojust sembra incidere sullo status del magistrato. 
    Ne' puo' assumere rilievo dirimente la considerazione svolta  dal
controinteressato, secondo cui gli Stati  membri  sono  rappresentati
dai Governi, sicche' le nomine  dei  rappresentanti  nazionali  negli
organismi internazionali non possono che essere  decise  ed  adottate
dai Governi. 
    Infatti, il provvedimento di nomina ben potrebbe essere  adottato
ai sensi della norma di carattere generale di cui  all'art.  17 legge
n. 195/1958, la quale prevede che tutti i provvedimenti riguardanti i
magistrati sono adottati,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del
Consiglio Superiore della Magistratura, con  decreto  del  Presidente
della Repubblica controfirmato dal Ministro. 
    Di  qui,  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma   1   e   2, legge
n. 41/2005, in quanto, se valutato il provvedimento in discorso  come
incidente sullo status del magistrato, il  bilanciamento  dei  valori
costituzionali affermati dagli artt. 105  e  110  della  Costituzione
dovrebbe portare ad escludere ogni intervento determinante del potere
esecutivo  sulla  deliberazione,  con  conseguente  attribuzione  del
potere  di  scelta  all'organo  di  autogoverno  nel  rispetto  delle
competenze  differenziate   e   nell'ambito   di   un   rapporto   di
collaborazione tra i due poteri dello Stato, come  evidenziato  dalla
richiamata, sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2003,  n.
380. 
    In ragione di tutto quanto precede, si presenta rilevante  e  non
manifestamente infondata, almeno in relazione agli artt.  105  e  110
Cost., la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 1 e 2, legge n. 41/2005. 
    Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio  e  rimettere  gli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in  epigrafe,  cosi'
provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli artt. 105 e 110 Cost., la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005; 
        dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  26
maggio 2010. 
 
                      Il Presidente: Giovannini 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro