N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2010
Ordinanza del 21 giugno 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Manfredda Carmen contro Ministero della giustizia ed altri. Unione europea - Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita' - Previsione della nomina del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, con decreto del Ministro della giustizia, tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura con venti anni di anzianita' di servizio, scelti tra una rosa di candidati, previa acquisizione sulla stessa delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura - Violazione dell'autonomia costituzionale del Consiglio superiore della magistratura riguardo ai provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei magistrati. - Legge 14 marzo 2005, n. 41, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 105 e 110.(GU n.39 del 29-9-2010 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 11406 del 2009, proposto da: Carmen Manfredda, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio detto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78; Nei confronti di Francesco Lo Voi, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano in Roma, via Monte Zebio, 37 per l'annullamento: del provvedimento del Ministro della Giustizia, con il quale il dott. Francesco Lo Voi e' stato designato Membro Nazionale di Eurojust, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005; della determinazione del Plenum del C.S.M. del 16 dicembre 2009, con la quale il dott. Lo Voi e' stato messo fuori ruolo organico del decreto ministeriale del 23 dicembre 2009 con il quale il Ministro della giustizia ha decretato il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Lo Voi; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della. Magistratura e del controinteressato dott. Francesco Lo Voi; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 1. - La ricorrente, magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, espone di avere preso servizio ad Eurojust il 1° marzo 2004 nell'incarico di assistente del membro nazionale italiano, su designazione e nomina dell'allora Ministro della Giustizia. Soggiunge che, in vista della scadenza del mandato del membro nazionale, e' stato diffuso interpello da parte del Ministro della Giustizia per acquisire la disponibilita' a ricoprire l'incarico di rappresentante nazionale e di avere presentato la propria candidatura unitamente ad altri quindici colleghi. Fa ancora presente che il C.S.M., in data 3 aprile 2009, ha dichiarato l'idoneita', di 14 candidati inclusi nella lista (di 15 nomi) a ricoprire l'incarico di membro nazionale. Il Ministro della Giustizia ha designato membro nazionale di Eurojust il dott. Francesco Lo Voi, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, all'unanimita', dal C.S.M. nella seduta del 16 dicembre 2009. Di talche', la dott.ssa Manfredda ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: irragionevolezza ed illogicita' manifesta, per difetto assoluto di motivazione, contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonche' disparita' di trattamento, violazione dei principi del procedimento amministrativo e di buon andamento ed efficienza. Il Ministero avrebbe nominato il membro nazionale di Eurojust senza tenere conto dei criteri di valutazione a suo tempo stabiliti per il conferimento dei primi incarichi nel 2004, senza predisporre nuovi parametri di valutazione, senza effettuare valutazione comparativa e, comunque, senza alcuna motivazione; ne' il CSM avrebbe effettuato alcuna comparazione valutativa limitandosi a trasmettere al Ministero una rosa di ben 14 curricula rispetto ai 15 candidati. Il curriculum della ricorrente sarebbe prevalente rispetto a quello del dott. Lo Voi, atteso anche il diverso spessore delle esperienze e delle competenze specifiche acquisite dall'interessata che, dal 2004, svolge il proprio lavoro presso Eurojust e, negli ultimi 18 mesi, quale membro nazionale facente funzioni. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 e 3, legge n. 41/2005 per contrasto con gli artt. 101, 104, 107 e 110 Cost. Eurojust si proporrebbe di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita', in particolare quella organizzata, che, trascendendo la dimensione nazionale, investono piu' di uno Stato; svolgerebbe, a livello internazionale, lo stesso tipo di attivita' di coordinamento esplicato in Italia dalla Direzione Nazionale Antimafia, essendo tali organismi privi della titolarita' dell'azione penale. Non si comprenderebbe, in considerazione della natura giudiziaria dell'attivita' svolta, come possa ammettersi l'esclusiva competenza del Ministro, restando limitate le funzioni del CSM a mero riscontro di idoneita'. Non si vedrebbe la ragione per cui il coordinamento nazionale debba essere ritenuto funzione tipicamente giudiziaria nell'ordinamento italiano, mentre l'attivita' di coordinamento internazionale possa essere fatta regredire, con la legge n. 41/2005, alla stregua di una funzione amministrativa. I poteri del membro nazionale avrebbero natura prettamente giudiziaria, addirittura a livello processuale. Di talche', trattandosi di organo giudiziario, la, nomina non potrebbe essere rimessa esclusivamente alla discrezionalita' del Ministro per contrasto con il titolo IV della Costituzione che disciplina l'ordinamento giurisdizionale. Sarebbe incostituzionale, infatti, la previsione secondo cui un magistrato sia nominato soltanto dal Ministro della Giustizia, che e' organo di Governo, e si trovi in posizione di subalternita' nei confronti dello stesso. Il membro nazionale, tra l'altro, non godrebbe di alcuna garanzia di inamovibilita' e, quindi, sarebbe soggetto al potere di revoca del Ministro che lo ha nominato e sarebbe titolare di un mandato la cui rinnovabilita', alla scadenza, dipenderebbe sempre dalla volonta', del Ministro, con conseguenze negative sulla soggezione nei confronti del potere politico. L'attivita' svolta dal membro nazionale o dal collegio di Eurojust, in definitiva, non potrebbe essere etero diretta dal Ministro della Giustizia, in contrasto con i principi della Costituzione che sanciscono l'indipendenza della magistratura e la separazione tra i poteri dello Stato. L'Avvocatura Generale dello Stato, che nella presente controversia rappresenta e difende soltanto il Ministero della Giustizia, ha in via pregiudiziale rilevato l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso, dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 3, legge n. 41/2005 in quanto la possibilita' per il Ministro di indirizzare al membro nazionale di Eurojust direttive per l'esercizio della sua funzione e' questione che non incide sul procedimento di nomina di detto membro. Nel merito, ha contestato la, fondatezza dei motivi di impugnativa evidenziando in particolare, con riferimento alla proposta questione di legittimita' costituzionale, il diverso contesto in cui si inquadrano la Direzione Nazionale Antimafia, i cui compiti, in un contesto esclusivamente interno, non potrebbero avere che finalita' giudiziarie, ed Eurojust, che agisce in un contesto internazionale, con la conseguenza che alle funzioni giudiziarie, che pure possono essere in parte riconosciute, si affiancano le funzioni amministrative che involgono i rapporti tra gli Stati membri, di elevato significato politico. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha premesso, in base alla deliberazione assunta il 7 aprile 2010, di non avere interesse a dedurre in ordine alle censure prospettate dalla ricorrente nei confronti dei contestati atti ministeriali, ma di avere interesse ad affermare la piena legittimita' delle proprie determinazioni a fronte della contestazione del vizio di violazione di legge, avendo collocato fuori ruolo il dott. Lo Voi, con la deliberazione del 16 dicembre 2009, nell'applicazione delle norme vigenti. Ha fatto presente, inoltre, di avere specifico interesse a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/1985, atteso che le relative previsioni normative sarebbero lesive dell'autonomia costituzionale conferita al Consiglio e sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 104, 105, 107, 110 e 112 Cost. Il controinteressato dott. Lo Voi ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, ha fatto presente che la nomina di un membro nazionale in Eurojust, organismo europeo dotato di personalita' giuridica, sarebbe una decisione di alta amministrazione, connotata, quindi, da ampia discrezionalita' e, con riferimento alla dedotta questione di legittimita' costituzionale, che l'art. 2, comma 3, legge n. 41/1985 sarebbe irrilevante in quanto non incide minimamente sulla decisione della controversia, mentre la questione relativa all'art. 2 legge n. 41/1985, che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di nomina, sarebbe manifestamente infondata atteso che Eurojust esercita una funzione amministrativa diretta semplicemente a «stimolare e migliorare» il coordinamento delle indagini tra le competenti autorita' degli Stati membri, «prestando assistenza» in varie attivita'. All'udienza pubblica del 26 maggio 2010, la, causa e' stata trattenuta per la decisione. 2. - La ricorrente ha proposto due motivi d'impugnativa: con il primo ha dedotto la manifesta illogicita' e la carenza di motivazione della nomina del controinteressato a membro nazionale di Eurojust; con il secondo ha prospettato l'illegittitnita' costituzionale dell'art. 2 legge n. 41/2005 che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di nomina del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. L'esame del secondo motivo e' logicamente prioritario, involgendo una questione di competenza all'emanazione del provvedimento impugnato, rispetto all'esame del primo. L'eventuale illegittimita' costituzionale della norma, infatti, determinerebbe senz'altro l'illegittimita' dell'atto, in quanto adottato da un organo incompetente, e, assorbite le doglianze relative alla comparazione tra i due candidati, la fondatezza del ricorso ed il suo accoglimento. Di talche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005 e' sicuramente rilevante ai fini della decisione della controversia. Il Collegio ritiene che la stessa non sia manifestamente infondata. L'art. 2 legge n. 41/2005, dopo avere disposto al primo comma che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato con decreto del Ministro della Giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio (il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura), stabilisce al secondo comma che, ai fini della nomina, il Ministro della Giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al C.S.M. la propria designazione. Il successivo terzo comma attribuisce al Ministro della Giustizia il potere, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, di indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni. La questione di legittimita' costituzionale rilevante ai fini della decisione della presente controversia riguarda, evidentemente, i primi due commi dell'art. 2 legge n. 41/2005 in quanto il terzo comma detta una norma che non incide per nulla sull'azione amministrativa contestata con il presente ricorso. Le norme di cui a primi due commi dell'articolo in discorso, invece, attribuiscono al Ministro della Giustizia il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust, potere di scelta che si e' tradotto nell'adozione del decreto impugnato con il presente ricorso. Infatti, se e' vero che l'organo politico effettua la sua scelta nell'ambito di una rosa di candidati su cui acquisisce le valutazioni del C.S.M., e' altrettanto vero che nel provvedere alla nomina', nell'ambito di quella rosa, esercita un proprio potere tipicamente discrezionale. Le norme costituzionali che vengono maggiormente in rilievo nella fattispecie sono: l'art. 104, comma 1, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; l'art. 105, in base al quale spettano al C.S.M., secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati; l'art. 107 che sancisce l'inamovibilita' dei magistrati, disponendo che gli stessi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del C.S.M.; l'art. 110 Cost. secondo cui, ferme restando le competenze del C.S.M., spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ne consegue che, in ragione del principio di separazione tra i poteri dello Stato, i provvedimenti afferenti allo status dei magistrati (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari) spettano necessariamente all'organo di autogoverno, mentre i provvedimenti afferenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano necessariamente all'organo politico, vale a dire al Ministero della Giustizia. In proposito, la Corte costituzionale - con sentenza 30 dicembre 2003, n. 380, pronunciata in un giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - ha avuto modo di precisare che «il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 della Costituzione, mentre porta ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, esige che tra C.S.M. e Ministro della Giustizia vi sia, nel rispetto delle competenze differenziate, un rapporto di collaborazione». Il vigente quadro costituzionale, pertanto, sembra senz'altro precludere al potere esecutivo l'adozione di provvedimenti discrezionali incidenti sullo status dei magistrati. La delibazione sulla manifesta infondatezza o meno della questione di legittimita' costituzionale delle norme di legge in discorso, in sostanza, postula la valutazione sulla qualificazione del provvedimento adottato, id est la nomina a membro nazionale per 1'Eurojust, come provvedimento incidente o meno sullo status del magistrato. Il Collegio rileva che la destinazione di un magistrato ad un incarico di natura giudiziaria deve ontologicamente ritenersi afferente al suo status di magistrato e che le funzioni svolte dall'organismo intemazione sembrano, almeno prevalentemente, configurabili come aventi natura giurisdizionale. L'Eurojust, organo dell'Unione avente personalita' giuridica, e' stato istituito, con decisione 28 febbraio 2002 n. 2002/187/GAI, per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'. Esso dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascun Stato membro in conformita' del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Il legislatore nazionale, come in precedenza indicato, prevede che il membro dello Stato italiano sia nominato tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Gli artt. 6 e 7 della decisione istitutiva dell'Eurojust, come modificati dalla decisione 2009/426/GAI, disciplinano le funzioni esercitate per il tramite dei membri nazionali ed attraverso il collegio e, tra l'altro, prevedono la possibilita' di chiedere alle autorita' competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi. L'art. 9, comma 3, sostituito dall'art. 1 della decisione 2009/426/GAI, stabilisce altresi' che, per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o e' in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registro del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale: casellario giudiziale; registri delle persone arrestate; registri relativi alle indagini; registri del DNA; altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all'assolvimento dei suoi compiti. L'art. 9-bis, anch'esso inserito dalla decisione 2009/426/GAI, prevede al secondo comma che ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro, prevedendo il conferimento almeno dei poteri di cui all'art. 9-ter, secondo cui i membri nazionali, in qualita' di autorita' nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all'esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria. Il complesso delle disposizioni comunitarie relative all'attivita' del membro nazionale per l'Eurojust, insomma, evidenzia come sia fortemente presente la connotazione giudiziaria della sua attivita'. Il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il trattato dell'Unione europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea, poi, detta previsioni alla realizzazione delle quali la connotazione giudiziaria dell'attivita' del membro nazionale diviene ancora piu' marcata. L'art. 69 D, infatti, indica che «Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorita' degli Stati membri e da Europol» e stabilisce che «in questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust», specificando che «tali compiti possono comprendere: a) l'avvio di indagini penali, nonche' la proposta di avvio di azioni penali esercitare dalle autorita' nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea». Ne consegue che, se e' vero che i regolamenti hanno la possibilita' e non l'obbligo di prevedere che 1'Eurojust possa avviare le indagini penali o proporre l'avvio delle azioni penali nonche' coordinare le stesse, e' altrettanto vero che gia' con il solo prevederne la possibilita' il Trattato sembra avere configurato tale organismo internazionale come un organismo titolare di attribuzioni propriamente giudiziarie. In altri termini, non sembra verosimile ipotizzare che la possibilita' di esercitare l'azione penale sia stata attribuita ad un soggetto che non svolge funzioni giurisdizionali. Il Collegio, pertanto, ritiene che il magistrato designato qual membro nazionale distaccato presso l'Eurojust sia chiamato a svolgere attivita' sostanzialmente proprie del magistrato, sia pure nell'ambito di un'organizzazione di cooperazione internazionale. Di conseguenza, il provvedimento di nomina del membro nazionale presso l'Eurojust sembra incidere sullo status del magistrato. Ne' puo' assumere rilievo dirimente la considerazione svolta dal controinteressato, secondo cui gli Stati membri sono rappresentati dai Governi, sicche' le nomine dei rappresentanti nazionali negli organismi internazionali non possono che essere decise ed adottate dai Governi. Infatti, il provvedimento di nomina ben potrebbe essere adottato ai sensi della norma di carattere generale di cui all'art. 17 legge n. 195/1958, la quale prevede che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005, in quanto, se valutato il provvedimento in discorso come incidente sullo status del magistrato, il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 della Costituzione dovrebbe portare ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulla deliberazione, con conseguente attribuzione del potere di scelta all'organo di autogoverno nel rispetto delle competenze differenziate e nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra i due poteri dello Stato, come evidenziato dalla richiamata, sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2003, n. 380. In ragione di tutto quanto precede, si presenta rilevante e non manifestamente infondata, almeno in relazione agli artt. 105 e 110 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005. Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
P. Q. M. Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 105 e 110 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, legge n. 41/2005; dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010. Il Presidente: Giovannini L'estensore: Caponigro