N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2010
Ordinanza dell'8 ottobre 2009 emessa dalla Corte dei conti - Sez.giurisdizionale per la Regione Puglia sul ricorso proposto da Guerra Carmine contro Ministero dell'interno ed altro . Previdenza - Dipendenti pubblici - Differimento del trattamento pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54. - Costituzione, artt. 36 e 38. Previdenza - Dipendenti pubblici - Personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 - Previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso al pensionamento di anzianita' - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Decreto interministeriale 30 marzo 1998, art. 1, lett. a). - Costituzione, artt. 36 e 38.(GU n.39 del 29-9-2010 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15951 del registro di segreteria, proposto dal Sig. Guerra Carmine (n. a Montesantangelo il 18 giugno 1952) - rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Troiano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore; Nonche' il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro pro tempore; per l'accertamento del diritto ai ratei pensionistici non percepiti dal dicembre 1997 sino all'aprile 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e per la condanna al pagamento delle somme dovute; Udito alla pubblica udienza del 7 luglio 2009 l'avv. Matteo Troiano, per il ricorrente; Non comparse le amministrazioni intimate; Visto il ricorso in epigrafe; Vista la comparsa di costituzione dell'avv. Matteo Troiano; Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; Considerato in fatto Con atto di ricorso in data 20 luglio 1998 il Sig. Guerra Carmine, gia' dipendente della Polizia di Stato, espone quanto in appresso detto. In data 24 aprile 1997 presentava domanda di cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° dicembre 1997. Senonche', nel frattempo entrato in vigore il d.l. 3 novembre 1997, n. 375, per effetto della sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e di quanto disposto dall'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998) il trattamento provvisorio di pensione era procrastinato al mese di aprile, siccome risulta dalla nota delle Prefettura di Foggia del 27 aprile 1998. Successivamente, pertanto, il Vizzi e' stato collocato a riposo dal 1° aprile 1998. Sicche', cessato dal servizio il 1° dicembre 1997, il ricorrente e' rimasto privo di alcuna retribuzione per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 1998. Gia' in fase amministrativa, il Ministero dell'interno - Dipartimento centrale della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio trattamento di pensione e di previdenza ribadiva che in conformita' a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il personale cessato dal servizio dal 30 dicembre 1997, che ha presentato domanda per l'accesso alla pensione di anzianita' anteriormente al 3 novembre 1997, puo' accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998. Il ricorrente chiede che venga dichiarato, quindi, il suo diritto ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio (1° dicembre 1997) sino al 1° aprile 1998, con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei pensionistici non riscossi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando la sentenza n. 347/1997 della Corte costituzionale. Alla odierna udienza, questo Giudice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale per i seguenti motivi in Diritto Il sig. Guerra Carmine ha presentato in data 24 aprile 1997 domanda di dimissioni, accettata con decreto del prefetto di Foggia n. 5888/R/3 Sett. del 25 settembre 1997 cessando dal servizio dal 1° dicembre 1997. Per effetto della normativa sopravvenuta (art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 e art. 1 del d.i. del 30 marzo 1998), soltanto dal l° aprile 1998 il ricorrente e' stato ammesso ad usufruire del trattamento provvisorio di pensione, con conseguente perdita dei ratei pensionistici relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 1998. La questione di legittimita' costituzionale - che si solleva d'ufficio - dell' art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 e dell'art. 1 del d.i. del 30 marzo 1998 si appalesa rilevante, non potendosi revocare in dubbio che ove le norme denunciate si ritenessero affette da incostituzionalita' dovrebbe dichiararsi il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione dalla data di cessazione dal servizio (1° dicembre 1997) e non dalla data del 1° aprile 1998, siccome stabilito dalle succitate disposizioni. Ed invero, ai sensi dell'art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997 resta confermata relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge la sospensione delle previdenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui all'art. 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianita' contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, e' intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. Inoltre, i pubblici dipendenti che sono interessati dalla sospensione dell'accesso al pensionamento di anzianita' anticipato e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda. Dispone, poi, l'art. 59, comma 55 che con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianita' diversi da quelli c. d. ordinari di cui al comma 8 per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998. In attuazione di tale disposizione normativa - per quello che interessa ai fini del presente giudizio - e' stato emanato il decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il cui articolo 1 stabilisce che l'accesso medesimo e' consentito al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento (lett. a). Ma, oltre che rilevante, la questione di legittimita' costituzionale appare anche non manifestamente infondata. Si ripropone, infatti, per il personale del settore pubblico che e' cessato dal servizio prima del 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997, a condizione che a tale ultima data fossero possedute le condizioni di accesso al pensionamento di anzianita' anticipato secondo i rispettivi ordinamenti, la analoga vicenda sorta per il personale della scuola del «vuoto» di quattro mesi della pensione e della retribuzione, che e' stato censurato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 439 del 1994) con la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), e, da ultimo, con la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), della 1egge 23 dicembre 1994, n. 724 (sentenza n. 347 del 1997). Non si vuole, anche in questo caso, porre in discussione la razionalita' intrinseca dell'intervento di «blocco» delle pensioni di anzianita', ma evidenziare come sia lesivo degli artt. 36 e 38 della carta costituzionale il differimento del trattamento pensionistico di quei dipendenti pubblici che venuti a cessare dal servizio entro un certo periodo di tempo si vedano procrastinare l'erogazione della pensione, in assenza di retribuzione, sottraendo loro quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. E' vero che il comma 54 riconosce ai dipendenti pubblici la facolta' di revocare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, evitando che essi restino privi, allo stesso tempo, dello stipendio e della pensione, ma si tratta di facolta' che deve essere esercitata entro un termine certo (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 449/1997) e che, comunque, non puo' ritorcersi in danno del beneficiario. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, ritiene questo Giudice di dover riconoscere come non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54, della 1egge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui differisce il trattamento pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997, e dell'art. 1 - lett. a) del d.i. del 30 marzo 1998, nella parte in cui stabilisce, per lo stesso personale, il termine del 1° aprile 1998 per l'accesso al pensionamento di anzianita'. Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2009. Il Giudice: Raeli