N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2009

Ordinanza del 1° dicembre 2009 emessa  dal  Giudice  di  pace  di  La
Spezia nel procedimento penale a carico di Gjoka Dritan. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Mancata previsione della causa di giustificato motivo
  come esimente  del  reato  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto
  all'ipotesi piu' grave di reato di cui all'art.  14,  comma  5-ter,
  del d.lgs. n. 286 del 1998. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.39 del 29-9-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Presa visione delle articolate eccezioni  di  incostituzionalita'
della norma cosi' come solevate dalla difesa dell'imputato; 
    Considerato  che,   in   ordine   all'eccezione   relativa   alla
«ragionevolezza» dell'esercizio dell'attivita' legislativa in materia
penale, la stessa non appare, violata  dalla  norma  di  cui  all'art
10-bis del d.lgs. n. 25 luglio 1998 cosi' come  modificato  dall'art.
1, comma 16 A) della legge 15 luglio 2009 n. 94 sia perche'  trattasi
sostanzialmente di una previsione di  pena  pecuniaria  a  carico  di
soggetti  che  hanno  fatto  ingresso  ovvero  si   sono   trattenuti
all'interno dello Stato italiano in violazione di legge,  talche'  la
previsione di una pena  pecuniaria  appare  proporzionata  al  fatto,
senza che la materiale esecuzione della pena stessa, o la sua mancata
esecuzione,   possa   incidere    sulla    sua    ragionevolezza    o
proporzionalita'; 
    Considerato altresi' che vengono sanzionati gli stranieri che  si
trattengono o che fanno illegale ingresso sul territorio dello  Stato
italiano indipendentemente dalla loro  pericolosita',  provenienza  o
censo; 
    Ritenuto  altresi'  che  non  appare  violato  il  principio   di
«solidarieta'»,  atteso  che  la   normativa   prevede   l'esclusione
dell'applicazione dell'art 10-bis d.lgs 25 luglio 1998 n.  286  cosi'
come novellato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 laddove  vi  sia  una
apposita  domanda  di  protezione   internazionale   avanzata   dallo
straniero ai sensi del D.L. 17 novembre 2007 n. 251 e  la  comprovata
sussistenza di uno stato di necessita', e  che,  comunque,  anche  in
ragione del combinato degli art.  62-bis  e  16  della  normativa  in
oggetto,  non  parrebbe  comunque  applicabile   l'espulsione   dello
straniero ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.  25  luglio  1998  n.  286
essendo la stessa possibile solo «nei casi  stabiliti  dalla  legge»,
ovverosia in sostituzione di una pena detentiva, mai  comminabile  da
parte del Giudice di Pace; 
    Ritenuto che la normativa non contrasti con  le  disposizioni  di
diritto i internazionale ratificate dallo stato Italiano; 
    Ritenuto, por  converso,  che  sussiste  dubbio  di  legittimita'
costituzionale laddove la normativa novellata non ammetta  l'esimente
del «giustificato motivo», scriminante invece prevista  dall'art.  14
del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, cosi' configurando l'ipotesi che il
reato di cui all'art 10-bis, pur avendo funzione sussidiaria rispetto
alla previsione dell'art. 14 e collocandosi  in  posizione  di  minor
gravita' (pena pecuniaria e Giudice di Pace anziche' Tribunale Penale
in composizione monocratica), viene punito senza possibilita'  alcuna
dell'esimente del giustificato motivo, al di  fuori  dello  stato  di
necessita' e di protezione internazionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva di
ufficio la  questione  di  legittimita'  costituzionale  laddove,  in
violazione degli art 3 e 27 della Costituzione non prevede  la  causa
di giustificato motivo come esimente  del  reato  previsto  e  punito
dall'ari 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n.  286  cosi'  come  novellato
dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso. 
 
        La Spezia, addi' 1° dicembre 2009 
 
                    Il Giudice di pace: Galeotti