N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2010

Ordinanza del 26 maggio 2010 emessa dal Giudice  di  pace  di  Albano
Laziale nel procedimento penale a carico di Khokon Jamaddar . 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della fattispecie  come  reato  -  Violazione  del
  principio di necessaria offensivita' - Violazione del principio  di
  uguaglianza sotto diversi profili -  Violazione  del  principio  di
  ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della
  pubblica amministrazione. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. 
(GU n.40 del 6-10-2010 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale n. Rg  Dib  e
n. RG Notizie di reato nei  confronti  di  KhoKon  Jamaddar  nato  in
Bangladesh il 6 giugno 1980, difeso da  avv.  Mastrogiovanni  Silvia,
domiciliato in Roma, via Pitacco Giorgio n. 7 c/o studio avv. Gaetano
Ventriglia (dif. Fid. Poi revocato dall'imp.) imputato del  reato  di
cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 per  come  introdotto  dalla
legge n. 94/09. 
    L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 13 maggio
2010 e' stato presentato a giudizio  alla  indicata  udienza  per  il
reato suddetto con il  seguente  capo  di  imputazione:  Art.  10-bis
d.lgs. n. 286/98. 
    Il  G.d.P.  verificata  la  regolarita'  del  contraddittorio  ha
dichiarato la contumacia dell'imp. 
    Nella  fase  delle  questioni  preliminari  alla   apertura   del
dibattimento Il GdP ha ritenuto di sollevare di ufficio la  questione
della legittimita' costituzionale del  suddetto  art  10  bis  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Il  surrichiamato  art.  10-bis  recita  «Salvo  che   il   fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero  si
trattiene  nel  territorio   dello   Stato,   in   violazione   delle
disposizioni di cui  al  presente  testo  unico,  nonche'  di  quelle
dell'art. 1 della legge n. 68/07, e' punito con l'ammenda da  5000  a
10000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si  applica  l'art.
162 c.p.». 
    Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. 
    1) Essa  infatti  non  rispetta  il  principio  della  necessaria
offensivita' delle condotte previste dalle norme diritto penale. 
    Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale  nel
nostro ordinamento e' ammesso esclusivamente  per  la  protezione  di
beni giuridici di rilievo costituzionale e solo  come  estrema  ratio
(impossibilita' di raggiungere lo stesso scopo  con  altri  strumenti
giuridici). 
    Le condotte incriminate dal richiamato  art.10-bis  non  appaiono
essere lesive di per se' del bene  della  sicurezza  pubblica  ,  ne'
appaiono condotte di particolare pericolosita' sociale (vedi anche C.
cost. nn. 22/07 e 78/07) 
    Esse sono piuttosto la espressione di una condizione  individuale
(quella  di   emigrante   la   cui   incriminazione   appare   quindi
discriminatoria). 
    Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da  una
forma di subordinazione nei confronti della  sanzione  amministrativa
della espulsione, come previsto dall'art. 10-bis, comma 2 e  comma  5
che prevedono la non applicabilita' o la pronuncia di una sentenza di
non luogo a procedere nel caso di respingimento e  espulsione,  cosi'
violando il principio della estrema ratio sopra richiamato. 
    2)  Il  principio  della  uguaglianza  e'  poi   violato,   dalla
applicabilita' o non applicabilita'  della  sanzione  penale  non  in
funzione di volonta' o atti del soggetto incriminato, ma in  funzione
della discrezionalita' e/o  solerzia,  e/o  disponibilita'  di  mezzi
della Autorita' amministrativa che puo' disporre il provvedimento  di
espulsione, per il quale peraltro non e' neanche  richiesto  piu'  il
nulla osta della AG. 
    In  sostanza  lo  stesso  comportamento  puo'  essere  penalmente
sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera  di
intervento degli imputati. 
    Ancora in violazione del principio di uguaglianza non e' previsto
nella norma dell'art. 10-bis la scriminante del giustificato  motivo,
prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art.14,  comma  5-ter,
legge n. 68/07, ne' e' prevista la oblabilita' della  contravvenzione
come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contavvenzionali. 
    Mancata previsione nullamente giustificata. 
    3) I principi di ragionevolezza e di buon  andamento  della  P.a.
vengono  poi  violati  da  una  sanzione  penale  che  -   con   ogni
verosimiglianza - risultera' del tutto fuori della solvibilita' della
stragrande   maggioranza   degli   stranieri    incriminati,    cosi'
compromettendo effettivita', funzione deterrente, e rieducativa della
sanzione  stessa,   e   determinando   comunque   una   irragionevole
proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche. 
 
                               P. Q.M. 
 
    Sospende il processo; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
presidenti di Camera e Senato. 
        Albano, addi' 25 maggio 2010 
 
                   Il Giudice di pace: Chiaromonte