N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2010
Ordinanza del 25 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia nel procedimento penale a carico di Dos Santos Costa Sylvio. _Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalita' gia' realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialita' - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.(GU n.40 del 6-10-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento n. 274/09 R.G. a carico dell'imputato Dos Santos Costa Sylvio all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16 legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione all'art. 2, 3 primo comma e art. 25 secondo comma Cost. Premesso che: la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto l'art. 10-bis cit. violerebbe il principio di ragionevolezza, e punirebbe lo status di clandestino e non una condotta, nonche' con 1'art. 24 Cost. in quanto l'espulsione pregiudicherebbe il diritto di difesa. Ritenuto che: in punto di rilevanza, l'imputato e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, in quanto si e' intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata e' quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta al Dos Santos Costa Sylvio deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art. 10-bis cit. e risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale. In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue. 1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza. Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessita' dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalita' finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La ratio della nuova disciplina in esame e' infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio - vedi art. 16 d.lgs. n. 286/98, in cui l'espulsione e' prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonche' art. 10-bis n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - sovrapponendosi cosi' all'espulsione amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. d.lgs. n. 286/98, procedimento tutt'ora operante, che e' finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato de quo. L'ambito di applicazione dell'art. 10-bis cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demandata alle Autorita' amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli artt. 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale extrema ratio, quando cioe' il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalita', e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili. 2) L'art. 10-bis cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25 comma 2 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di materialita', risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziche' su fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' del soggetto attivo. L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti gia' regolati dettagliatamente dal T.U. cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero puo' legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-bis cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per se' irrilevante agli effetti penalistici e gia' disciplinata in via amministrativa - atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, ne' sono di per se' sintomatici di pericolosita' sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/07 della Corte costituzionale in tema di applicabilita' delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini - e di criminalizzare invece lo status dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessita' di sopravvivenza. 3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. - che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale - poiche', con la previsione indiscriminata dell'illecita' penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla societa' aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si e' peraltro gia' espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del reato di mendicita', sottolineando che la mera mendicita' non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillita' e dell'ordine pubblico. 4) La normativa in oggetto non appare invece in contrasto con l'art. 24 Cost. sotto il profilo dedotto dalla difesa dell'imputato, in quanto l'art. 17 del T.U. cit. prevede per lo straniero espulso ancora imputato in un procedimento penale l'autorizzazione a rientrare nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al fine di partecipare al giudizio o comunque compiere gli atti per i quali e' necessaria la sua presenza.
P.Q.M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. l0-bis, d.lgs. n. 286/98 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma e 25 secondo comma Cost. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere. Pistoia, addi' 25 febbraio 2010 Il Giudice di pace: Guazzelli