N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 2009
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 3 settembre 2010. Reati ministeriali - Procedimento a carico del senatore Altero Matteoli in relazione a fatti avvenuti quando era deputato e Ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati in data 28 ottobre 2009, con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti all'onorevole Altero Matteoli sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Denunciata non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato e, conseguentemente, del potere di negare l'autorizzazione a procedere pur in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina - Invasione della sfera di attribuzione della giurisdizione ordinaria in ordine alla valutazione della natura ministeriale del reato. - Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009. - Costituzione, art. 96, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.(GU n.40 del 6-10-2010 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva adottata alla udienza in data 27 novembre 2009 sulla richiesta di sentenza di non doversi procedere avanzata dalla difesa di Matteoli Altero ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per carenza di una condizione di procedibilita', a cui il P.M. si e' opposto, Osserva Con sentenza n. 241 in data 24 luglio 2009, la Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati, ha statuito il dovere per la Autorita' giudiziaria procedente di informare il Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 Legge Costituzionale n. 1 in data 16 gennaio 1989, del provvedimento emesso in data 31 marzo/4 aprile 2005 dal Tribunale dei Ministri di Firenze, con cui tale Collegio, dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli atti stessi alla Autorita' giudiziaria competente. In seguito, la Camera dei Deputati, avendo comunque avuto notizia della pendenza dell'attuale procedimento, in attuazione della prerogativa attribuitale dall'art. 96 della Costituzione, nella seduta svolta in data 28 ottobre 2009, esaminata la relazione della Giunta per le autorizzazioni su una domanda di deliberazione del Senatore Altero Matteoli (deputato all'epoca dei fatti) sulla riferibilita' all'art. 96 della Costituzione dei fatti oggetto del presente procedimento penale, ha approvato, con la maggioranza prevista, dall'art. 9, comma 3 legge costituzionale n. 1/1989, la proposta della Giunta per le autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al Senatore Altero Matteoli, Deputato e Ministro all'epoca dei fatti, da ritenersi di carattere ministeriale, sono stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato art. 9, comma 3, negandosi conseguentemente l'autorizzazione a procedere alla Autorita' giudiziaria. Ritiene il difensore, facendone oggetto di una specifica richiesta, che, essendo la valutazione del competente Organo Parlamentare non sindacabile da parte della Autorita' giudiziaria ne' sotto il profilo formale ne' sotto il profilo sostanziale per espressa previsione dell'art. 9, comma 3, L. Cost. n. 1/1989, si imponga che il Tribunale emetta, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza della necessaria condizione di procedibilita'. Il Pubblico ministero si e' opposto a tale richiesta, osservando che la autorizzazione a procedere e' stata negata dalla Camera in assenza dei presupposti previsti dall'art. 96 Costituzione per l'esercizio di tale prerogativa, dal momento che, in base a tale norma ed alla disciplina prevista dalla legge costituzionale n. 1/1989, non spetterebbe all'Organo parlamentare la valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato, rimessa invece in modo esclusivo alla Autorita' giudiziaria. A fronte della denegata autorizzazione, il P.M. ha avanzato richiesta al Tribunale di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37, L. n. 87/1953. Ritiene il Tribunale, condividendo le argomentazioni svolte dal P.M., che la richiesta difensiva allo stato non possa trovare accoglimento, rendendosi preliminarmente necessaria la statuizione da parte della Corte costituzionale in ordine all'effettivo potere nel caso in esame della Camera dei Deputati di negare alla Autorita' giudiziaria la autorizzazione a procedere. Si ritiene, infatti, che il potere di negare l'autorizzazione a procedere, effettivamente insindacabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. Cost. n. 1/1989, sia peraltro previsto, sulla base dell'art. 96 Costituzione e della disciplina contenuta nella legge costituzionale n. 1/1989, soltanto nel caso di reato avente natura ministeriale, cioe' commesso nell'esercizio di tali funzioni, mentre nel caso in esame il Tribunale dei Ministri di Firenze, con provvedimento in data 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state pienamente condivise da questo Tribunale nella ordinanza in data 4 dicembre 2006, al cui contenuto si fa integrale rinvio in questa sede, ha escluso che il reato contestato ad Altero Matteoli avesse natura di reato ministeriale, ritenendo al contrario che si trattasse di reato comune. Ne consegue, pertanto, che, in siffatta situazione, la Camera dei Deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte del Tribunale dei Ministri e del Tribunale di Livorno sez. dist. di Cecina in ordine alla natura non ministeriale del reato ascritto all'imputato, non aveva il potere di negare la autorizzazione a procedere. D'altra parte, dalla motivazione della stessa sentenza n. 241/2009 della Corte costituzionale si desume chiaramente che alla Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto all'Autorita' giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilita', qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella operata dal Giudice, di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Ritiene il Tribunale che, a fronte del diniego della autorizzazione a procedere da parte della Camera, pur potendosi opinare, come sopra esposto, che tale diniego non sia vincolante per la Autorita' giudiziaria procedente in considerazione della natura comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto, astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare conflitto di attribuzioni tra la Autorita' giudiziaria e la Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 37, legge n. 87/1953, affinche' la Corte costituzionale statuisca se, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o alla Autorita' giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato.
P.Q.M. Si respinge la richiesta difensiva di sentenza ex art. 129 c.p.p. dichiarativa di non doversi procedere nei confronti di Matteoli Altero per difetto di condizione di procedibilita'. Si ordina la trasmissione di copia di tutti gli atti del fascicolo alla Corte costituzionale per la risoluzione del proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dispone conseguentemente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 e 23, legge costituzionele n. 87/1953 la sospensione del presente giudizio. Cecina, addi' 18 dicembre 2009 Il Giudice: Del Forno