N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 2010
Ordinanza del 1° giugno 2010 emessa dal Giudice di pace di La Spezia nel procedimento penale a carico di Ali Yasin. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della causa di giustificato motivo come esimente del reato - Disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi piu' grave di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.43 del 27-10-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Presa visione delle articolate eccezioni di incostituzionalita' della norma cosi' come solevate dalla difesa dell'imputato; Considerato che, in ordine all'eccezione relativa alla «ragionevolezza» dell'esercizio dell'attivita' legislativa in materia penale, la stessa non appare violata dalla norma di cui all'art 10-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 16 A) della L 15 luglio 2009, n. 94 sia perche' trattasi sostanzialmente di una previsione di pena pecuniaria a carico di soggetti che hanno fatto ingresso ovvero si sono trattenuti all'interno dello Stato Italiano in violazione di legge, talche' la previsione di una pena pecuniaria appare proporzionata al fatto, senza che la materiale esecuzione della pena stessa, o la sua mancata esecuzione, possa incidere sulla sua ragionevolezza o proporzionalita'; Considerato altresi' che vengono sanzionati gli stranieri che si trattengono o che fanno illegale ingresso sul territorio dello Stato Italiano indipendentemente dalla loro pericolosita', provenienza o censo; Ritenuto altresi' che non appare violato il principio di «solidarieta'», atteso che la normativa prevede l'esclusione dell'applicazione dell'art. 10-bis .Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come novellato dalla L 15 luglio 2009, n. 94 laddove vi sia una apposita domanda di protezione internazionale avanzata dallo straniero ai sensi del D.L. 17 novembre 2007, n. 251 e la comprovata sussistenza di uno stato di necessita', e che, comunque, anche in ragione del combinato degli art. 62-bis e 16 della normativa in oggetto, non parrebbe comunque applicabile l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 essendo la stessa possibile solo «nei casi stabiliti dalla legge», ovverosia in sostituzione di una pena detentiva, mai comminabile da parte del Giudice di Pace; Ritenuto che la normativa non contrasti con le disposizioni di diritto internazionale ratificate dallo Stato Italiano; Ritenuto, per converso, che sussiste dubbio di legittimita' costituzionale laddove la normativa novellata non ammetta l'esimente del «giustificato motivo», scriminante invece prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' configurando l'ipotesi che il reato di cui all'art. 10-bis, pur avendo funzione sussidiaria rispetto alla previsione dell'art. 14 e collocandosi in posizione di minor gravita' (pena pecuniaria e Giudice di Pace anziche' Tribunale Penale in composizione monocratica), viene punito senza possibilita' alcuna dell'esimente del giustificato motivo, al di fuori dello stato di necessita' e di protezione internazionale;
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale laddove, in violazione degli art. 3 e 27 della Costituzione non prevede la causa di giustificato motivo come esimente del reato previsto e punito dall'art. 10-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come novellato dalla L 15 luglio 2009, n. 94. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La Spezia, addi' 1° giugno 2010 Il Giudice di pace: Galeotti