N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2010

Ordinanza del 28 giugno 2010 emessa dal Tribunale  dei  minorenni  di
Bologna nel procedimento relativo a C.F.. 
 
Ordinamento penitenziario - Benefici  penitenziari  -  Condizioni  di
  accesso per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis  della
  legge n. 354 del 1975  -  Applicabilita'  a  condannati  per  fatti
  commessi da minorenni (nella specie, per il delitto di cui all'art.
  609-octies cod. pen.) - Violazione  dei  principi  della  finalita'
  rieducativa della pena e di protezione dei minori. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis. 
- Costituzione, artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo. 
(GU n.44 del 3-11-2010 )
 
                      IL TRIBUNALE PER I MINORI 
 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  nel  procedimento   di
sorveglianza  per  l'applicazione  di  una  misura  alternativa  alla
detenzione nei confronti di C.F., nato a S., condannato con  sentenza
della Corte di Appello - Sezione minorenni in  data  15  aprile  2009
(irrevocabile il 31 maggio 2009, n. 48/2009 R. es. P.M. Min. Bologna)
in conferma della sentenza emessa dal Tribunale Minorenni Bologna  in
data 24 ottobre 2008; 
    All'esito dell'odierna  udienza,  sentito  il  difensore  che  ha
insistito  sulla  propria  richiesta  di  mantenimento  della  misura
alternativa alla detenzione, come da memoria in atti; 
    Sentito il P.M. che ha chiesto in via principale il rigetto della
richiesta, non sussistendo i presupposti di legge per la  concessione
del  beneficio,  alla  luce  anche  della  sentenza  della  Corte  di
Cassazione  che  ha  annullato  la  precedente  ordinanza  di  questo
tribunale; 
    Premesso che: 
        il minore C.F. veniva condannato alla pena di anni due e mesi
nove di reclusione, per i reati di cui all'art. 609-octies c.p. e 594
c.p., con sentenza della Corte di Appello - Sezione minorenni in data
15 aprile 2009, irrevocabile il 31 maggio  2009,  in  conferma  della
sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni il 24 ottobre 2008; 
        con  ordine  di  carcerazione  dell'8  giugno  2009  il  P.M.
disponeva la carcerazione di C.F. per l'espiazione della pena di  due
anni e mesi 9; 
        con  provvedimento  del  23  giugno  2009  il  Magistrato  di
sorveglianza disponeva, su istanza della difesa, in via  provvisoria,
la sospensione della pena, ai sensi dell'art. 47, comma 4, Ord. Pen; 
        con provvedimento del  30  settembre  2009  il  Tribunale  di
Sorveglianza concedeva al condannato C.F. l'affidamento in  prova  al
servizio sociale, per i motivi espressi nell'ordinanza; 
        con  sentenza  24  febbraio/16  marzo  2010   la   Corte   di
Cassazione, su ricorso del P.M., annullava l'ordinanza del  Tribunale
di Sorveglianza e disponeva il rinvio allo stesso tribunale per nuovo
esame; 
 
                            O s s e r v a 
 
    Il Tribunale di Sorveglianza,  nella  presente  composizione,  si
trova oggi  a  decidere  in  ordine  alla  richiesta  di  concessione
dell'affidamento  in  prova  al  servizio   sociale   nei   confronti
dell'imputato minorenne condannato  per  il  reato  di  cui  all'art.
609-octies c.p. 
    Allo  stato  della  normativa  vigente,  il  tribunale   dovrebbe
dichiarare l'inammissibilita' della  richiesta  o  il  rigetto  della
stessa, tenuto  conto  della  previsione  dell'art.  4-bis  legge  n.
354/1975 e delle indicazioni interpretative  fornite  dalla  sentenza
della Cassazione che ha annullato la precedente ordinanza emessa  dal
tribunale, nell'ambito di questo stesso procedimento, che aveva  pure
tentato di dare alla norma una lettura costituzionalmente orientata e
di  effettuare  una  valutazione  flessibile   ed   individualizzata,
considerando la specifica posizione dell'imputato C.F. 
    Ne consegue pertanto l'indubbia rilevanza  della  verifica  della
legittimita' costituzionale della norma di cui all'art.  4-bis  legge
n. 354/1975. Nel caso in esame, infatti, il condannato,  per  effetto
della  previsione  dell'art.  4-bis,  non  puo'  essere  ammesso   al
beneficio dell'affidamento in prova al servizio  sociale,  in  quanto
risulta condannato per il reato di cui all'art. 609-octies c.p. e non
ricorrono per il condannato ne' la  condizione  della  collaborazione
con  la  giustizia  a  norma  dell'art.   58-ter   ord.   pen.,   ne'
l'osservazione condotta per almeno un anno all'interno  dell'istituto
penitenziario. 
    L'applicazione rigida ed automatica della  detenzione  carceraria
nei confronto dell'imputato minorenne, senza possibilita'  alcuna  di
valutare la idoneita' ed opportunita' di eventuali misure alternative
alla detenzione, risulta palesemente in contrasto  con  la  finalita'
rieducativa della pena (art. 27 Cost). Ne consegue  dunque  anche  la
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975  e
successive modificazioni, atteso che la  rigidita'  delle  richiamate
previsioni mal si conciliano con il disposto  degli  artt.  27  e  31
della Costituzione soprattutto avuto riguardo ai condannati per fatti
commessi da minorenni, per  i  quali  puo'  considerarsi  sicuramente
prevalente l'esigenza di garantire il recupero  sociale  valorizzando
le  specifiche  caratteristiche  della   personalita'   del   singolo
soggetto. 
    In merito alla necessita' di una diversificazione della normativa
generale nel  caso  di  imputato  minorenne  e  condannato  minorenne
possono  essere   richiamate   le   statuizioni   di   illegittimita'
costituzionale  di  cui  alle  sentenze  numeri  168/1994,  403/1997,
450/1998   e   436/1999:   in   particolare   e'    stata    ribadita
l'incompatibilita' tra un divieto generalizzato ed  automatico  delle
previsioni normative in tema di esecuzione penale e gli artt. 27 e 31
Costituzione,   nel    presupposto    che    la    finalita'    della
risocializzazione del condannato minorenne potesse e  dovesse  essere
garantita  da  valutazioni   flessibili   ed   individualizzate.   Le
considerazioni svolte dalla Corte nelle predette  sentenze  risultano
ampiamente pertinenti anche nel caso in esame. 
    Non si puo' non rilevare come  il  fatto  per  cui  vi  e'  stata
condanna, sia pure grave nella astratta previsione  di  legge,  abbia
assunto  nel  caso  di  specie  modalita'  di  attuazione  del  tutto
peculiari, essendosi concluso in pochi  attimi  e  senza  evidenziare
particolari profili di pericolosita' e/o allarme sociale,  tanto  che
l'imputato non e' mai stato  sottoposto  a  misura  cautelare  e  non
annovera nessuna altra denuncia a suo carico. Ed  e'  anche  doveroso
aggiungere che nei confronti dei complici del condannato, per i quali
e' stato richiesto il rinvio a giudizio successivamente alla sentenza
di  condanna  di  primo  grado,  in  udienza  preliminare  e'   stata
pronunciata sentenza di non luogo a procedere perche'  il  fatto  non
sussiste. 
    Inoltre,  durante  il  breve  periodo  di  detenzione  conseguito
al'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M., e'  stato
osservato che C.F. «Ha mostrato disponibilita' a relazionarsi con gli
adulti  dell'equipe,  affidandosi  a  loro  in   modo   autentico   e
riconoscendone la funzione protettiva e di sostegno  senza  tentativi
di  strumentalizzazione  ...  Benche'  l'osservazione  detentiva  sia
positiva si ritiene che nel  lungo  periodo  possano  emergere  degli
elementi di criticita' in quanto il giovane  oltre  che  ad  apparire
fragile dal punto di vista personale e piuttosto sprovveduto,  appare
facilmente  influenzabile  ...  Inoltre  si  ritiene  che  l'ambiente
detentivo non offra la  possibilita'  di  far  emergere  gli  aspetti
caratteriali positivi della personalita' di F.». 
    La detenzione carceraria andrebbe pertanto oggi applicata a C.F.,
ancora oggi minorenne, senza  possibilita'  alcuna  di  valutare  gli
effetti della sanzione sul suo percorso evolutivo, impedendo a questo
Collegio di svolgere quell'esame e quella valutazione  flessibile  ed
individualizzata che sono indispensabili perche'  l'esecuzione  della
pena sia conforme alle esigenze costituzionali  di  protezione  della
personalita' del minore e rieducazione/recupero del  condannato.  Non
va dimenticato che il condannato  si  trova  tutt'ora  in  regime  di
affidamento in prova al servizio sociale, per effetto  dell'ordinanza
del Tribunale di Sorveglianza successivamente annullata  dalla  Corte
di Cassazione, ed il Collegio,  per  effetto  di  questo  automatismo
carcerario, non puo' neanche valutare gli  esiti  del  percorso  (per
giunta piu' che positivo) gia' intrapreso dal giovane, con l'evidente
conseguenza che l'applicazione della detenzione  carceraria  andrebbe
anche ad interrompere oggi un percorso di recupero gia' positivamente
avviato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis
legge n. 354/1975 nella parte in cui si riferisce anche ai condannati
per fatti commessi da minorenni per contrasto con gli artt. 27, terzo
comma e 31, secondo comma della Costituzione. 
    Dispone  la  immediata  trasmissione   degli   atti   ala   Corte
costituzionale e sospende il procedimento in corso. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  sia  trasmessa
alla Corte costituzionale, sia notificata alle  parti  in  causa,  al
Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Bologna in data 22 giugno 2010 
 
                  Il Presidente estensore: Filocamo