N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2010
Ordinanza del 28 giugno 2010 emessa dal Tribunale dei minorenni di Bologna nel procedimento relativo a C.F.. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condizioni di accesso per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Applicabilita' a condannati per fatti commessi da minorenni (nella specie, per il delitto di cui all'art. 609-octies cod. pen.) - Violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di protezione dei minori. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis. - Costituzione, artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo.(GU n.44 del 3-11-2010 )
IL TRIBUNALE PER I MINORI Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento di sorveglianza per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione nei confronti di C.F., nato a S., condannato con sentenza della Corte di Appello - Sezione minorenni in data 15 aprile 2009 (irrevocabile il 31 maggio 2009, n. 48/2009 R. es. P.M. Min. Bologna) in conferma della sentenza emessa dal Tribunale Minorenni Bologna in data 24 ottobre 2008; All'esito dell'odierna udienza, sentito il difensore che ha insistito sulla propria richiesta di mantenimento della misura alternativa alla detenzione, come da memoria in atti; Sentito il P.M. che ha chiesto in via principale il rigetto della richiesta, non sussistendo i presupposti di legge per la concessione del beneficio, alla luce anche della sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la precedente ordinanza di questo tribunale; Premesso che: il minore C.F. veniva condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, per i reati di cui all'art. 609-octies c.p. e 594 c.p., con sentenza della Corte di Appello - Sezione minorenni in data 15 aprile 2009, irrevocabile il 31 maggio 2009, in conferma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni il 24 ottobre 2008; con ordine di carcerazione dell'8 giugno 2009 il P.M. disponeva la carcerazione di C.F. per l'espiazione della pena di due anni e mesi 9; con provvedimento del 23 giugno 2009 il Magistrato di sorveglianza disponeva, su istanza della difesa, in via provvisoria, la sospensione della pena, ai sensi dell'art. 47, comma 4, Ord. Pen; con provvedimento del 30 settembre 2009 il Tribunale di Sorveglianza concedeva al condannato C.F. l'affidamento in prova al servizio sociale, per i motivi espressi nell'ordinanza; con sentenza 24 febbraio/16 marzo 2010 la Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., annullava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e disponeva il rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame; O s s e r v a Il Tribunale di Sorveglianza, nella presente composizione, si trova oggi a decidere in ordine alla richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti dell'imputato minorenne condannato per il reato di cui all'art. 609-octies c.p. Allo stato della normativa vigente, il tribunale dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' della richiesta o il rigetto della stessa, tenuto conto della previsione dell'art. 4-bis legge n. 354/1975 e delle indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Cassazione che ha annullato la precedente ordinanza emessa dal tribunale, nell'ambito di questo stesso procedimento, che aveva pure tentato di dare alla norma una lettura costituzionalmente orientata e di effettuare una valutazione flessibile ed individualizzata, considerando la specifica posizione dell'imputato C.F. Ne consegue pertanto l'indubbia rilevanza della verifica della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975. Nel caso in esame, infatti, il condannato, per effetto della previsione dell'art. 4-bis, non puo' essere ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto risulta condannato per il reato di cui all'art. 609-octies c.p. e non ricorrono per il condannato ne' la condizione della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen., ne' l'osservazione condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario. L'applicazione rigida ed automatica della detenzione carceraria nei confronto dell'imputato minorenne, senza possibilita' alcuna di valutare la idoneita' ed opportunita' di eventuali misure alternative alla detenzione, risulta palesemente in contrasto con la finalita' rieducativa della pena (art. 27 Cost). Ne consegue dunque anche la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975 e successive modificazioni, atteso che la rigidita' delle richiamate previsioni mal si conciliano con il disposto degli artt. 27 e 31 della Costituzione soprattutto avuto riguardo ai condannati per fatti commessi da minorenni, per i quali puo' considerarsi sicuramente prevalente l'esigenza di garantire il recupero sociale valorizzando le specifiche caratteristiche della personalita' del singolo soggetto. In merito alla necessita' di una diversificazione della normativa generale nel caso di imputato minorenne e condannato minorenne possono essere richiamate le statuizioni di illegittimita' costituzionale di cui alle sentenze numeri 168/1994, 403/1997, 450/1998 e 436/1999: in particolare e' stata ribadita l'incompatibilita' tra un divieto generalizzato ed automatico delle previsioni normative in tema di esecuzione penale e gli artt. 27 e 31 Costituzione, nel presupposto che la finalita' della risocializzazione del condannato minorenne potesse e dovesse essere garantita da valutazioni flessibili ed individualizzate. Le considerazioni svolte dalla Corte nelle predette sentenze risultano ampiamente pertinenti anche nel caso in esame. Non si puo' non rilevare come il fatto per cui vi e' stata condanna, sia pure grave nella astratta previsione di legge, abbia assunto nel caso di specie modalita' di attuazione del tutto peculiari, essendosi concluso in pochi attimi e senza evidenziare particolari profili di pericolosita' e/o allarme sociale, tanto che l'imputato non e' mai stato sottoposto a misura cautelare e non annovera nessuna altra denuncia a suo carico. Ed e' anche doveroso aggiungere che nei confronti dei complici del condannato, per i quali e' stato richiesto il rinvio a giudizio successivamente alla sentenza di condanna di primo grado, in udienza preliminare e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste. Inoltre, durante il breve periodo di detenzione conseguito al'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M., e' stato osservato che C.F. «Ha mostrato disponibilita' a relazionarsi con gli adulti dell'equipe, affidandosi a loro in modo autentico e riconoscendone la funzione protettiva e di sostegno senza tentativi di strumentalizzazione ... Benche' l'osservazione detentiva sia positiva si ritiene che nel lungo periodo possano emergere degli elementi di criticita' in quanto il giovane oltre che ad apparire fragile dal punto di vista personale e piuttosto sprovveduto, appare facilmente influenzabile ... Inoltre si ritiene che l'ambiente detentivo non offra la possibilita' di far emergere gli aspetti caratteriali positivi della personalita' di F.». La detenzione carceraria andrebbe pertanto oggi applicata a C.F., ancora oggi minorenne, senza possibilita' alcuna di valutare gli effetti della sanzione sul suo percorso evolutivo, impedendo a questo Collegio di svolgere quell'esame e quella valutazione flessibile ed individualizzata che sono indispensabili perche' l'esecuzione della pena sia conforme alle esigenze costituzionali di protezione della personalita' del minore e rieducazione/recupero del condannato. Non va dimenticato che il condannato si trova tutt'ora in regime di affidamento in prova al servizio sociale, per effetto dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza successivamente annullata dalla Corte di Cassazione, ed il Collegio, per effetto di questo automatismo carcerario, non puo' neanche valutare gli esiti del percorso (per giunta piu' che positivo) gia' intrapreso dal giovane, con l'evidente conseguenza che l'applicazione della detenzione carceraria andrebbe anche ad interrompere oggi un percorso di recupero gia' positivamente avviato.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis legge n. 354/1975 nella parte in cui si riferisce anche ai condannati per fatti commessi da minorenni per contrasto con gli artt. 27, terzo comma e 31, secondo comma della Costituzione. Dispone la immediata trasmissione degli atti ala Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna in data 22 giugno 2010 Il Presidente estensore: Filocamo