N. 298 ORDINANZA 6 - 15 ottobre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte  e  tasse  -  Imposta  comunale  sugli   immobili   (ICI)   -
  Irripetibilita'  delle  somme  versate  per  i  periodi   d'imposta
  anteriori al 2008 relativamente ai fabbricati strumentali posseduti
  dalle cooperative agricole - Questione di  costituzionalita'  priva
  di oggetto, in  quanto  riferita  a  disposizione  gia'  dichiarata
  costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. 
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.42 del 20-10-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  4,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria
2008), promosso dalla Commissione tributaria provinciale  di  Cremona
nel procedimento vertente tra la Latteria  Sociale  Ca'  de'  Stefani
s.c.a. e il Comune di Vescovato con ordinanza  del  12  giugno  2009,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze  2010  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con ordinanza depositata  il  12  giugno  2009,  la
Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato  questione
di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), nella parte in cui
prevede la irripetibilita' delle somme versate a  titolo  di  imposta
comunale sugli immobili (ICI) per i periodi precedenti all'anno  2008
dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui  alla  lettera  i)
del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30  dicembre  1993,  n.
557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica  per  l'anno
1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1994,
n. 133, nel testo introdotto dall'art. 42-bis  del  decreto-legge  1°
ottobre   2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
        che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in
ordine alla impugnazione del silenzio formatosi sulla  istanza  volta
ad ottenere il rimborso  dell'ICI  versata,  riguardo  agli  anni  di
imposta 2004 e 2005, dalla Latteria sociale Ca' de' Stefani s.c.a. al
Comune di Vescovato in relazione ad un fabbricato di proprieta' della
cooperativa  istante,  da  questa  utilizzato  per  la  attivita'  di
conservazione, manipolazione,  trasformazione  e  commercializzazione
dei prodotti agricoli conferiti dai soci; 
        che, affermata, pertanto, la strumentalita' dell'immobile  in
discorso  rispetto  alla  attivita'  da  essa   svolta   -   che   ne
comporterebbe  la  "ruralita'"  e,  di  conseguenza,  secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  504  (Riordino
della finanza degli enti territoriali,  a  norma  dell'art.  4  della
legge 23 ottobre 1992, n. 431), la esclusione dall'ICI - la  Latteria
Ca' de' Stefani ha presentato l'istanza di rimborso  rimasta,  pero',
senza esito; 
        che il rimettente, riferiti gli argomenti addotti dalla parte
ricorrente onde dimostrare la sua natura di imprenditore agricolo  e,
pertanto, la non soggezione all'ICI degli immobili  in  suo  possesso
che siano strumentali all'esercizio  dell'impresa,  aggiunge  che  il
Comune di Vescovato, nel costituirsi, aveva sostenuto  che  la  forma
societaria attraverso la quale opera la ricorrente faceva venir  meno
quelle esigenze di tutela che giustificano la esclusione dall'ICI per
i fabbricati rurali; 
        che, osserva il rimettente, il  legislatore,  con  l'art.  2,
comma 4, della legge n. 244 del 2007, ha previsto la  irripetibilita'
di quanto versato prima  del  2008  a  titolo  di  ICI  dai  soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell'art. 9 del decreto-legge n.  557  del  1993  in  relazione  alle
costruzioni di cui alla medesima lettera i); 
        che tale disposizione e', secondo il rimettente, in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina fra chi,  avendo
pagato l'imposta, non e' ammesso  al  rimborso  e  chi,  invece,  non
avendo corrisposto nulla, non e' tenuto a versarla; 
    che,  dato   atto   che   analoga   questione   di   legittimita'
costituzionale  gia'  e'  stata  sollevata   da   altra   Commissione
tributaria, il rimettente rileva che, sulla base  delle  legislazione
vigente, il ricorso dovrebbe essere rigettato; 
        che,  dato  che  ritiene  indubbia  la   strumentalita'   del
fabbricato di proprieta' della Latteria Ca' de' Stefani rispetto alla
attivita'  agricola  dalla  medesima  svolta,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge n.  244
del 2007, poiche' siffatta disposizione, che spiega  i  suoi  effetti
anche  riguardo  agli  anni  di  imposta  oggetto  della  istanza  di
rimborso, violerebbe, ad  avviso  del  rimettente,  il  principio  di
ragionevolezza in quanto, impedendo il riconoscimento in favore della
ricorrente del diritto al  rimborso  dell'imposta  non  dovuta,  crea
un'ingiustificata disparita' di trattamento fra  chi  avendo  versato
l'imposta non  ha  diritto  alla  ripetizione  e  chi,  non  avendola
versata, non e' piu' tenuto al pagamento. 
    Considerato che, la Commissione tributaria provinciale di Cremona
ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2008), nella parte  in  cui  prevede  la  irripetibilita'
delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli  immobili  (di
seguito ICI) per i periodi  precedenti  all'anno  2008  dai  soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557  (Ulteriori
interventi  correttivi  di  finanza  pubblica   per   l'anno   1994),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
nel testo introdotto dall'art. 42-bis del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159 (Interventi urgenti  in  materia  economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, deducendone  il  contrasto  con
l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto,  premessa  la  esclusione
dall'ambito applicativo dell'ICI del possesso da parte delle Societa'
cooperative agricole delle costruzioni strumentali  allo  svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, non  consente
la ripetizione di quanto da esse gia' pagato a titolo di  ICI,  cosi'
creando un'ingiustificata disparita' di trattamento fra  chi,  avendo
pagato, non ha diritto al rimborso, e chi, non avendo pagato, non  e'
tenuto ad alcun versamento; 
        che questa Corte, con sentenza n. 227  del  2009,  successiva
alla ordinanza di rimessione, gia' ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  della  disposizione   censurata   dalla   Commissione
tributaria provinciale di Cremona; 
        che,  per  effetto  di  tale  sentenza,   la   questione   di
legittimita' costituzionale della medesima disposizione  e'  divenuta
priva di oggetto; 
    che   deve,   pertanto,   essere    dichiarata    la    manifesta
inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
relativa alla detta disposizione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  4,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria   2008),
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Cremona,  con   l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 ottobre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola