N. 306 ORDINANZA 20 - 28 ottobre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una
  pena  o  di  una  misura  di  sicurezza  privative  della  liberta'
  personale - Possibilita' per la Corte di appello di disporre che la
  pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia  conformemente
  al diritto interno,  soltanto  qualora  la  persona  ricercata  sia
  cittadino  italiano  -  Denunciata  violazione  dei   principi   di
  uguaglianza e  della  finalita'  rieducativa  della  pena,  nonche'
  asserito  contrasto  con  i  vincoli   derivanti   dall'ordinamento
  comunitario   -    Sopravvenuta    sentenza    di    illegittimita'
  costituzionale della norma censurata -  Manifesta  inammissibilita'
  della questione. 
- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). 
- Costituzione, artt.  3,  27,  terzo  comma,  e  117,  primo  comma;
  decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/584/GAI del
  13 giugno 2002, art. 4, n. 6. 
(GU n.44 del 3-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  18,  comma
1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n.  69  (Disposizioni  per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto  europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dalla  Corte
di appello di Perugia, nel procedimento penale a carico di G.P.,  con
ordinanza del 2  dicembre  2009  iscritta  al  n.  109  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che la Corte di appello di Perugia, con ordinanza del  2
dicembre 2009 (r.o. n. 109 del 2010), ha  sollevato,  in  riferimento
agli  articoli  3,  27,  terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
18,  comma  1,  lettera  r),  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  al  mandato
d'arresto europeo e alle procedure di  consegna  tra  Stati  membri),
nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato  d'arresto  europeo
e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una  misura
di sicurezza privative della liberta' personale», la Corte di appello
puo' disporre che tale pena o misura di  sicurezza  sia  eseguita  in
Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona
ricercata sia cittadino italiano»; 
        che il rimettente e' investito di un  procedimento  a  carico
dell'imputato G.P., cittadino romeno residente in  Italia,  raggiunto
da mandato di arresto europeo n. 3 del 20  novembre  2008  emesso  in
data 21 novembre 2007, in esecuzione della sentenza penale n. 346 del
6 luglio 2006 della Pretura di Costesti, divenuta irrevocabile il  23
ottobre 2007, per i reati di furto aggravato e guida senza patente; 
        che risulta agli atti come G.P. sia stabilmente dimorante nel
comune di Fossato di Vico (Perugia)  fin  dall'anno  2007  unitamente
alla famiglia e, ciononostante, alla luce della citata  legge  n.  69
del 2005, occorrerebbe dare esecuzione  alla  consegna  dell'imputato
allo Stato richiedente; 
        che il giudice a quo deduce la violazione dell'art.  3  Cost.
in quanto, sebbene la decisione  quadro  2002/584/GAI  dia  una  mera
facolta' agli Stati membri  della  Unione  europea  di  estendere  le
guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli
stranieri residenti sul territorio; tuttavia,  una  volta  introdotta
tale parificazione per quanto riguarda il «MAE processuale» (art. 19,
comma  1,  lettera  c),  sarebbe  del   tutto   illogico   che   tale
parificazione non sia effettuata dall' art. 18, comma 1, lettera  r),
concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza  di  condanna  di  uno
Stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della
consegna; 
        che la norma impugnata  violerebbe  anche  l'art.  27,  terzo
comma,  Cost.,  poiche'  un  soggetto   stabilmente   residente   sul
territorio dello  Stato,  ove  ha  stabilito  il  centro  dei  propri
interessi affettivi e lavorativi, sarebbe  costretto  ad  espiare  la
pena inflittagli in un contesto territoriale a  lui  ormai  estraneo,
con pregiudizio di un futuro  reinserimento  sociale  del  condannato
nello Stato di residenza; 
        che  la  disposizione  in  esame  si  porrebbe  altresi'   in
contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto,  nel
prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano,  non
rispetterebbe i vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in
particolare dall'art. 4, n. 6, della decisione  quadro  2002/584/GAI,
laddove non consente di  differenziare,  in  tema  di  rifiuto  della
consegna, la posizione del  cittadino  da  quella  di  residente  non
cittadino; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 
    Considerato che la  Corte  di  appello  di  Perugia,  dubita,  in
riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma,  e  117,  primo  comma,
della Costituzione, della legittimita'  costituzionale  dell'articolo
18,  comma  1,  lettera  r),  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  al  mandato
d'arresto europeo e alle procedure di  consegna  tra  Stati  membri),
nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato  d'arresto  europeo
e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una  misura
di sicurezza privative della liberta' personale», la Corte di appello
puo' disporre che tale pena o misura di  sicurezza  sia  eseguita  in
Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona
ricercata sia cittadino italiano»; 
        che questa Corte, con la sentenza n. 227 del 2010, successiva
alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha  gia'  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma  1,  lettera  r),
della legge 22 aprile 2005, n. 69  (Disposizioni  per  conformare  il
diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13  giugno  2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure di consegna tra Stati  membri),  nella  parte  in  cui  non
prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro  Paese
membro dell'Unione  europea,  che  legittimamente  ed  effettivamente
abbia  residenza  o  dimora  nel   territorio   italiano,   ai   fini
dell'esecuzione della pena detentiva in Italia; 
        che,  dunque,  la  questione  va  dichiarata   manifestamente
inammissibile, essendo venuto meno il limite  alla  possibilita'  del
rifiuto di consegna, cui  si  riferisce  la  censura  del  rimettente
(ordinanze n. 415 e n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34 del 2002, n.  575
del 2000). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma  1,  lettera  r),
della legge 22 aprile 2005, n. 69  (Disposizioni  per  conformare  il
diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13  giugno  2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure di consegna tra Stati membri),  sollevata,  in  riferimento
agli  articoli  3,  27,  terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, dalla Corte di  appello  di  Perugia,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola