N. 306 ORDINANZA 20 - 28 ottobre 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale - Possibilita' per la Corte di appello di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e della finalita' rieducativa della pena, nonche' asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta sentenza di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r). - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma; decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 4, n. 6.(GU n.44 del 3-11-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso dalla Corte di appello di Perugia, nel procedimento penale a carico di G.P., con ordinanza del 2 dicembre 2009 iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che la Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 2 dicembre 2009 (r.o. n. 109 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale», la Corte di appello puo' disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano»; che il rimettente e' investito di un procedimento a carico dell'imputato G.P., cittadino romeno residente in Italia, raggiunto da mandato di arresto europeo n. 3 del 20 novembre 2008 emesso in data 21 novembre 2007, in esecuzione della sentenza penale n. 346 del 6 luglio 2006 della Pretura di Costesti, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2007, per i reati di furto aggravato e guida senza patente; che risulta agli atti come G.P. sia stabilmente dimorante nel comune di Fossato di Vico (Perugia) fin dall'anno 2007 unitamente alla famiglia e, ciononostante, alla luce della citata legge n. 69 del 2005, occorrerebbe dare esecuzione alla consegna dell'imputato allo Stato richiedente; che il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto, sebbene la decisione quadro 2002/584/GAI dia una mera facolta' agli Stati membri della Unione europea di estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul territorio; tuttavia, una volta introdotta tale parificazione per quanto riguarda il «MAE processuale» (art. 19, comma 1, lettera c), sarebbe del tutto illogico che tale parificazione non sia effettuata dall' art. 18, comma 1, lettera r), concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza di condanna di uno Stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della consegna; che la norma impugnata violerebbe anche l'art. 27, terzo comma, Cost., poiche' un soggetto stabilmente residente sul territorio dello Stato, ove ha stabilito il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi, sarebbe costretto ad espiare la pena inflittagli in un contesto territoriale a lui ormai estraneo, con pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato nello Stato di residenza; che la disposizione in esame si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, nel prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano, non rispetterebbe i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare dall'art. 4, n. 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, laddove non consente di differenziare, in tema di rifiuto della consegna, la posizione del cittadino da quella di residente non cittadino; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che la Corte di appello di Perugia, dubita, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale», la Corte di appello puo' disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano»; che questa Corte, con la sentenza n. 227 del 2010, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia; che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo venuto meno il limite alla possibilita' del rifiuto di consegna, cui si riferisce la censura del rimettente (ordinanze n. 415 e n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34 del 2002, n. 575 del 2000). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola