N. 327 SENTENZA 3 - 17 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale  di
  deliberare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
  della  legge  regionale  n.  10  del  2007,   un   piano   per   la
  stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
  dalla legge statale n. 296 del  2006  -  Preliminare  delimitazione
  dell'oggetto del  giudizio  di  costituzionalita'  -  Riferibilita'
  delle censure alla  prevista  inutilizzabilita'  delle  graduatorie
  concorsuali per le figure professionali interessate alla  procedura
  di stabilizzazione - Individuazione del petitum. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via  incidentale  -  Thema
  decidendum - Delimitazione -  Ulteriore  questione  proposta  dalle
  parti costituite, appellanti nel giudizio a quo - Inammissibilita'. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale  di
  deliberare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
  della  legge  regionale  n.  10  del  2007,   un   piano   per   la
  stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
  dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
  della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo  della
  censurata legge regionale  o,  comunque,  per  mancata  contestuale
  impugnazione  della  disposizione  statale  da  essa   recepita   -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale  di
  deliberare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
  della  legge  regionale  n.  10  del  2007,   un   piano   per   la
  stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
  dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
  della questione per  carenza  di  interesse  degli  appellanti  nel
  giudizio a quo - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale  di
  deliberare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
  della  legge  regionale  n.  10  del  2007,   un   piano   per   la
  stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
  dalla legge statale n. 296 del 2006 - Eccezione di inammissibilita'
  della questione per manifesta irrilevanza e per carente motivazione
  in ordine alla  prospettata  immediata  lesivita'  della  censurata
  disposizione regionale sulle posizioni giuridiche degli  appellanti
  nel giudizio a quo - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione   Puglia   -   Piano   di
  stabilizzazione del personale - Obbligo per la Giunta regionale  di
  deliberare, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
  della  legge  regionale  n.  10  del  2007,   un   piano   per   la
  stabilizzazione del personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
  dalla legge statale n. 296 del 2006  -  Denunciata  violazione  dei
  principi del pubblico concorso per l'accesso  agli  impieghi  nelle
  pubbliche amministrazioni, di  ragionevolezza  e  di  imparzialita'
  della funzione legislativa - Erroneo presupposto  interpretativo  -
  Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 30. 
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma. 
(GU n.47 del 24-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della  legge
della Regione Puglia 16 aprile  2007,  n.  10  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2007  e  bilancio  pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), promosso dal Consiglio di Stato  nel
procedimento vertente tra D. R. ed altri e l'Azienda sanitaria locale
della Provincia di Brindisi con ordinanza del 2 ottobre 2008 iscritta
al n. 92 del registro ordinanze  2009  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione di D. R. ed altri,  della  Regione
Puglia e della Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  ottobre  2010  il  giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi gli avvocati Vincenzo Parato per  D.  R.  ed  altri,  Luigi
Volpe per la Regione Puglia ed Ernesto Sticchi Damiani per  l'Azienda
sanitaria locale della Provincia di Brindisi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 2 ottobre 2008, notificata il 10  febbraio
2009 ed iscritta al n. 92 del registro ordinanze dell'anno  2009,  il
Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato,  in
riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, primo comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
30  della  legge  della  Regione  Puglia  16  aprile  2007,   n.   10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). 
    1.2. - La disposizione  censurata  prevede  che,  «In  attuazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007), la Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  delibera  un  piano  per  la
stabilizzazione del personale» (personale c.d. precario) «in possesso
dei requisiti previsti dalla legge sopracitata». 
    1.3. - In attuazione di questa disposizione, la Giunta  regionale
della Regione Puglia ha adottato la delibera 15 ottobre 2007, n. 1657
(Legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  art.  1,  comma  565.  Piano  di
stabilizzazione del personale precario in servizio presso le  Aziende
Sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'art.  30  della
legge regionale 16 aprile 2007, n. 10. Criteri applicativi), che, nel
disciplinare la stabilizzazione del personale c.d. precario, prevede,
tra l'altro, che, «per i profili professionali del comparto,  oggetto
del processo di stabilizzazione, le Aziende  Sanitarie  e  gli  IRCSS
pubblici non possono procedere ad  indire  e/o  proseguire  procedure
concorsuali ovvero ad utilizzare le  graduatorie  dei  concorsi  gia'
espletati  per  la  copertura  dei   posti   vacanti   da   destinare
all'attuazione del suddetto processo». 
    2. -  Il  Collegio  remittente  premette,  in  fatto,  di  essere
investito dell'appello avverso la sentenza 19 gennaio  2008,  n.  125
del Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia, sede di
Lecce, Sez. III, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso  la
delibera n. 1657 del 2007 della Giunta regionale della Regione Puglia
da parte di alcuni soggetti,  impiegati  a  tempo  determinato  della
Azienda unita' sanitaria locale di Brindisi, che hanno partecipato al
concorso per la copertura di 75 posti di collaboratore  professionale
sanitario - infermiere categoria "D"  e  sono  stati  inseriti  nella
graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata nel  mese  di
gennaio 2007. 
    L'impugnazione originaria, integralmente devoluta con gravame  al
giudice rimettente, era stata proposta avverso la predetta  delibera,
nella parte in cui vieta di  procedere  all'assunzione  di  personale
inserito in graduatorie concorsuali valide ed  efficaci:  a)  per  la
asserita violazione dell'art. 9 della legge 20 maggio  1985,  n.  207
(Disciplina  transitoria  per  l'inquadramento  diretto   nei   ruoli
nominativi  regionali  del  personale  non  di  ruolo  delle   unita'
sanitarie locali), che, a dire dei ricorrenti  nel  giudizio  a  quo,
(non solo  consentirebbe,  ma)  imporrebbe  agli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale di  utilizzare,  a  scorrimento,  le  graduatorie
concorsuali per la copertura dei posti  resisi  vacanti  nel  biennio
dalla loro approvazione; b) per la asserita violazione dell'art.  12,
comma 9, della legge della Regione  Puglia  12  agosto  2005,  n.  12
(Seconda  variazione  al  bilancio  di  previsione  per   l'esercizio
finanziario 2005), che, sempre a dire dei ricorrenti nel  giudizio  a
quo, imporrebbe, specificamente, alle Aziende sanitarie della Regione
Puglia di procedere alla copertura dei  posti  vacanti,  nell'ordine,
mediante procedure di mobilita', mediante utilizzo delle  graduatorie
concorsuali, mediante nuove procedure  concorsuali;  c)  nonche'  per
l'asserito  ingiustificato  favor  riconosciuto  ai  lavoratori  c.d.
precari a detrimento di  soggetti,  quali  i  ricorrenti,  che  hanno
superato un concorso pubblico e sono stati, pertanto, inseriti  quali
idonei in una graduatoria concorsuale. 
    2.1. - Il Collegio remittente, «indottovi dalle censure formulate
dagli appellanti, dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.
30 della legge regionale n. 10 del 2007,  con  il  quale  la  Regione
Puglia, nell'ambito della  competenza  riconosciutale  dal'art.  117,
quarto comma, della Costituzione, ha  ritenuto  di  fare  propria  la
normativa di cui alla legge statale n. 296 del 2006». 
    2.2. - Questa  disposizione,  per  il  remittente,  si  porrebbe,
anzitutto,  in  contrasto  con  l'art.   97,   terzo   comma,   della
Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale
assunto  a  tempo  determinato  dalle  aziende  sanitarie  locali  e,
pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale  c.d.
precario dei posti vacanti nella  pianta  organica  a  detrimento  di
coloro che, come i ricorrenti  abbiano  partecipato  ad  un  concorso
pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti  man
mano che si rendono vacanti nel corso  del  biennio  successivo  alla
approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un
sistema (quello del c.d. scorrimento delle graduatorie, regolato, per
quanto interessa il caso di specie, dall'art. 9 della  legge  n.  207
del 1985 e dall'art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia n.
12  del  2005),  che   costituirebbe   applicazione   del   principio
costituzionale del pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni. 
    L'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, per il
remittente, si porrebbe, inoltre, in  contrasto  con  i  principi  di
ragionevolezza ed imparzialita' della funzione  legislativa  (che  il
remittente ritiene espressi dall'art. 117, primo  comma,  Cost.),  in
quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a
seguito di concorso pubblico quali quelle prefigurate per le  aziende
sanitarie locali dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985 e  dall'art.
12, comma 9, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005. 
    Nessuna rilevanza assumerebbe,  invece,  per  il  remittente,  la
circostanza che il censurato art. 30 della legge della Regione Puglia
n. 10 del 2007 sia attuativo dell'art. 1, comma 558, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2007),  posto
che con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe consentito,
ma non avrebbe affatto imposto alle Regioni di attivare le  procedure
di stabilizzazione del personale c.d. precario. 
    2.3. -  Il  remittente  ritiene,  infine,  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge regionale n.  10
del 2007 sia rilevante  «in  quanto  la  deliberazione  della  Giunta
regionale impugnata, che applica al personale delle unita'  sanitarie
locali la norma ora citata, preclusiva in via definitiva  della  loro
assunzione, e' immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche degli
appellanti che, essendo stati riconosciuti  idonei  al  concorso  per
infermieri professionali e inseriti nella relativa graduatoria, hanno
conseguito un'aspettativa all'assunzione in relazione ai posti che si
rendessero vacanti nel corso del biennio successivo  all'approvazione
della graduatoria». 
    3. - Si e' costituita in giudizio  la  Regione  Puglia,  con  una
memoria nella  quale  sostiene  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza
della questione. 
    3.1. - Secondo la difesa regionale,  posto  che  la  disposizione
regionale censurata non avrebbe un suo contenuto precettivo autonomo,
ma sarebbe meramente riproduttiva della disciplina statale in materia
di stabilizzazione del personale c.d. precario  e  che  costituirebbe
solo  «il  vettore  di  recepimento  del  suggerimento   statale   di
armonizzazione», la questione sarebbe inammissibile, in quanto «priva
di oggetto», non essendo  stata  estesa  dal  remittente  anche  alla
disposizione statale, che  sarebbe  l'unica  ad  avere  un  contenuto
normativo sostanziale e che avrebbe abilitato le Regioni a trasferire
all'interno del proprio ordinamento giuridico il  predetto  contenuto
normativo. 
    3.2. - Nel merito,  la  difesa  regionale  ritiene  la  questione
infondata sotto vari profili. 
    Anzitutto,  la  Regione  Puglia  sostiene  che  dal   complessivo
disposto  della  legge  n.  207  del  1985  non  emergerebbe  affatto
l'obbligo  di  utilizzazione  delle  graduatorie  esistenti  per   la
copertura dell'organico, ma piuttosto che il principio  del  pubblico
concorso e quello  dell'utilizzo  delle  graduatorie  possono  essere
derogati in presenza di ragionevoli circostanze dal  legislatore  nel
suo discrezionale apprezzamento della complessita' e della criticita'
delle situazioni. 
    Secondo la  difesa  regionale,  in  particolare,  vi  sarebbe  un
«diritto vivente» (viene richiamata, al  riguardo,  la  sentenza  del
Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio  2006,  n.  4252)  in  ordine
all'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985,  per  il
quale l'obbligo di utilizzo delle graduatorie sussisterebbe solo  per
il  conferimento  di  incarichi  temporanei  dovuti  ad   assenza   o
impedimento del titolare, mentre sarebbe ampiamente discrezionale  la
scelta dell'amministrazione di procedere o meno  alla  copertura  dei
posti vacanti in  organico  mediante  utilizzo  di  una  graduatoria,
seppure nel biennio di validita' (vengono richiamate,  sul  punto  le
sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2007,  n.  53,
18 ottobre 2002, n. 5611, 2 ottobre 2002, n. 5180, 20 marzo 2000,  n.
1510). 
    Per la difesa regionale, peraltro,  anche  laddove,  seguendo  la
tesi  del  remittente  e  contro  il   «diritto   vivente»,   volesse
sostenersi, la sussistenza di un  obbligo,  discendente  dall'art.  9
della legge n. 207 del 1985, all'utilizzo delle graduatorie anche per
la copertura dei posti vacanti, dovrebbe comunque escludersi  che  un
tale obbligo possa vincolare le Regioni. Dovrebbe infatti  escludersi
che tale disposizione di legge statale possa costituire un  parametro
interposto nel giudizio di costituzionalita',  dato  che  la  materia
dell'impiego  alle  dipendenze  delle  Regioni  e   dei   loro   enti
strumentali rientra nella competenza residuale di cui  all'art.  117,
quarto comma, Cost. 
    Parimenti la Regione Puglia esclude che l'art. 12, comma 9, della
legge  regionale  n.  12  del  2005  possa  costituire  un  parametro
interposto nel proposto giudizio di  costituzionalita'  dell'art.  30
della legge regionale n. 10 del 2007. 
    Trattandosi, infatti, di fonti di pari  grado  il  loro  asserito
contrasto non potrebbe in alcun modo fare dubitare della legittimita'
della disposizione sopravvenuta, ma semmai  dovrebbe  risolversi  nel
senso della abrogazione della norma anteriore. 
    La difesa regionale, inoltre, sostiene la natura  provvedimentale
e transitoria dell'art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del
2005 ed esclude, pertanto, che da essa possa trarsi  alcun  principio
della materia e sostiene, comunque, che  tra  questa  disposizione  e
l'art. 30 della legge n. 10 del 2007 non sussisterebbe una  effettiva
incompatibilita', dato che l'art. 12 indicherebbe  tre  modi  per  la
copertura   dei   posti   vacanti   (mobilita',   scorrimento   delle
graduatorie, nuova procedura concorsuale), ma  non  detterebbe  alcun
ordine    di    preferenza,    rimettendo    alla    discrezionalita'
dell'amministrazione (e, quindi, tanto piu' a quella di un successivo
legislatore) la scelta del modo piu'  opportuno.  Ma  in  ogni  caso,
secondo  la  Regione,  anche  laddove   si   dovesse   ritenere   che
effettivamente l'art.  12  della  legge  regionale  n.  12  del  2005
individui una preferenza nello scorrimento delle graduatorie rispetto
alla indizione di nuove procedure selettive, non potrebbe negarsi  la
legittimita'  di  una  legge  sopravvenuta,   che   per   ragionevoli
circostanze effettui una scelta diversa. 
    La  Regione  Puglia,  infine,  dopo  una  ampia  disamina   della
giurisprudenza costituzionale in tema di concorso  pubblico  (vengono
richiamate le sentenze n. 81 del 1983, n. 320  del  1997,  n.  1  del
1999, n. 141 del 1999, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003,  n.  34  del
2004, n. 205 del 2004, n. 159 del  2005  e  l'ordinanza  n.  517  del
2002), sostiene che l'art. 30 della legge regionale n.  10  del  2007
rientrerebbe «perfettamente» nella deroga di cui all'art.  97,  terzo
comma, Cost., «sia perche' non e' di certo ispirata  (anzi:  cio'  e'
strutturalmente impossibile, in quanto mera  ricezione  di  normativa
statale) al fine di privilegiare  predeterminati  o  predeterminabili
destinatari, sia perche', a ben vedere, risulta  priva  di  contenuti
normativi  propri,  essendosi   limitata   a   recepire   nell'ambito
regionale,  in  maniera  tassativa,  ipotesi  gia'  disciplinate  dal
legislatore statale  (che,  a  sua  volta,  ha  bene  esplicitato  la
finalita'  di  "razionalizzazione"   delle   strutture   della   P.A.
interessate,  e  cio'  anzi  in  manifesta  attuazione   del   canone
costituzionale del buon andamento e della imparzialita'  ex  art.  97
Cost.)». 
    4. - Si e' costituita in  giudizio  anche  la  Azienda  sanitaria
locale (d'ora in poi: Asl)  della  Provincia  di  Brindisi,  con  una
memoria nella quale sostiene la inammissibilita'  e  la  infondatezza
della questione. 
    4.1. - L'Asl eccepisce, anzitutto, la carenza di interesse  degli
appellanti nel giudizio principale. Cio', in quanto non avrebbero  in
alcun  modo  dimostrato  di  essere  collocati  in  una   graduatoria
oggettivamente utilizzabile, in caso di scorrimento,  ai  fini  della
loro  assunzione  in  luogo  dei  lavoratori  precari  oggetto  della
procedura di stabilizzazione contestata. In particolare,  gli  stessi
non avrebbero dimostrato se la graduatoria in cui risultavano inclusi
sia stata approvata o meno ai sensi dell'art. 9 della  legge  n.  207
del 1985, invocato quale parametro del giudizio amministrativo. 
    La difesa della Asl sostiene che la graduatoria in cui  rientrano
i ricorrenti sarebbe quella  approvata  con  delibera  del  Direttore
generale della Asl di Brindisi 3 gennaio 2007,  n.  1  e  che  questa
sarebbe stata adottata «sotto  l'egida  delle  differenti  previsioni
normative di cui al sopravvenuto d.P.R.  n.  220/2001»,  che  avrebbe
sostituito la disciplina dettata dalla legge n. 207 del  1985  e  dal
cui art. 18, comma 7, si desumerebbe che l'utilizzo delle graduatorie
nel biennio di validita'  non  sarebbe  obbligatorio  (come,  invece,
previsto dall'art. 9 della legge  n.  207  del  1985),  ma  meramente
facoltativo, e che il ricorso alle graduatorie  sarebbe  radicalmente
precluso per la copertura dei posti  istituiti  successivamente  alla
data di indizione del concorso. 
    Questa ultima previsione sarebbe di particolare rilievo, nel caso
di specie, in quanto con delibera 28 febbraio 2008, n. 541 la Asl  di
Brindisi avrebbe approvato una nuova pianta organica che, per  quanto
specificatamente concerne il  profilo  di  infermiere  professionale,
contempla un numero complessivo di posti di nuova istituzione diverso
da  quello  originariamente  previsto  alla  data  di  indizione  del
concorso sostenuto dai ricorrenti e che non rappresenterebbe la  mera
sommatoria dei previgenti organici  delle  amministrazioni  sanitarie
confluite nella Asl di Brindisi. 
    Da tale circostanza di fatto deriverebbe,  per  la  difesa  della
Asl, la inutilizzabilita' della graduatoria in cui sono  inclusi  gli
appellanti nel giudizio principale e, di risulta, la loro carenza  di
interesse a censurare, nell'ambito del giudizio a  quo,  la  delibera
della Giunta regionale n. 1657 del 2007, e nell'ambito  del  giudizio
costituzionale, l'art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007. 
    4.2.  -  La  Asl  di  Brindisi  eccepisce,  poi,   la   manifesta
irrilevanza della questione proposta  e  la  carenza  di  motivazione
della ordinanza di remissione in ordine  alla  prospettata  immediata
lesivita' dell'art. 30 della legge regionale n.  10  del  2007  sulle
posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione  che,  secondo  la
parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria,  posto  che
l'art. 30 della legge regionale n. 10  del  2007  non  avrebbe  alcun
contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in
tema di stabilizzazione dei c.d.  precari,  limitandosi  a  demandare
alla delibera della Giunta regionale  la  definizione  di  criteri  e
modalita' della stabilizzazione stessa. 
    4.3. - Nel merito la Asl di  Brindisi  sostiene  la  infondatezza
della questione sotto vari profili. 
    Quanto  al  prospettato  contrasto  dell'art.  30   della   legge
regionale n. 10  del  2007  con  in  principi  di  ragionevolezza  ed
imparzialita'  della  funzione  legislativa  in  quanto   diretto   a
comprimere posizioni meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 9  della
legge n. 207 del 1985 nonche' dell'art.  12,  comma  9,  della  legge
regionale n. 12 del 2005, la difesa della  Asl  sostiene,  anzitutto,
che l'art. 9 della legge n. 207 del 1985 non  avrebbe  alcun  rilievo
nella vicenda controversa, atteso che,  come  detto,  la  graduatoria
concorsuale  cui  i  ricorrenti  originari,  odierni  appellanti  nel
giudizio a quo,  sono  inseriti,  sarebbe  stata  adottata  sotto  la
vigenza della nuova disciplina dettata dal d.P.R. n. 220 del 2001.  E
sostiene, poi, non diversamente dalla Regione Puglia, che l'art.  12,
comma 9, della legge regionale n.  12  del  2005  sarebbe  una  norma
transitoria, non contenente, pertanto, alcun principio della materia,
non riconoscerebbe alcuna preferenza all'utilizzo delle  graduatorie,
rispetto alla indizione di nuove procedure  concorsuali,  limitandosi
ad  individuare  le  modalita'   con   cui,   discrezionalmente,   la
amministrazione potrebbe decidere di coprire i posti vacanti,  e,  in
ogni caso, non precluderebbe una successiva diversa scelta  da  parte
del legislatore regionale. 
    Per  la  difesa  della  Asl,  inoltre,  non  sussisterebbe  alcun
contrasto tra l'art. 30 della legge regionale n. 10 del  2007  ed  il
principio  del  pubblico  concorso,  posto  che   la   procedura   di
stabilizzazione  prevista  dai  legislatori   statale   e   regionale
richiedono espressamente il superamento di una prova concorsuale. 
    Infine, la Asl di Brindisi richiama la sentenza n. 274  del  2003
di questa Corte,  sostenendo  che  dalla  stessa  si  desumerebbe  la
ragionevolezza di norme finalizzate alla stabilizzazione di personale
c.d. precario. 
    5. - Si sono  costituiti  in  giudizio  anche  D.  R.  ed  altri,
appellanti nel giudizio a quo, con una memoria nella  quale  chiedono
l'accoglimento della questione. 
    5.1. - Gli appellanti del giudizio a  quo  aderiscono,  in  buona
sostanza, agli argomenti sviluppati nell'ordinanza  di  remissione  e
ribadiscono, in particolare, il carattere  obbligatorio  del  ricorso
alle graduatorie per la copertura dei posti vacanti  nel  biennio  di
validita', ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  n.  207  del  1984.
Disposizione quest'ultima, che sarebbe applicabile  alla  graduatoria
cui sono iscritti, essendo la relativa procedura stata indetta  nella
vigenza di questa disciplina normativa. 
    Rilevato che la prevista procedura di stabilizzazione costituisce
una peculiare ipotesi di procedura concorsuale interamente riservata,
queste  parti,  sulla  scorta  della  giurisprudenza   costituzionale
(vengono richiamate le sentenze n. 141 del 1999, n. 194 del 2002,  n.
373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 34 del 2004, n. 159 del 2005, n. 81
del 2006, n. 190 del  2006,  n.  205  del  2006,  n.  363  del  2006)
sostengono, inoltre, che l'art. 30 della legge regionale  n.  10  del
2007 sarebbe in contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., anche in
quanto  avrebbe  previsto  una  irragionevole  procedura  concorsuale
riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio  a  favore
di una generica categorie di persone. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Consiglio  di  Stato,  quinta  Sezione  giurisdizionale,
dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  30  della  legge
della Regione Puglia 16 aprile  2007,  n.  10  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2007  e  bilancio  pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), il quale prevede che, in  attuazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato -  legge  finanziaria
2007), la Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  legge  stessa,  delibera  un  piano  per  la
stabilizzazione del personale  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla legge sopracitata. 
    Per il remittente questa disposizione si porrebbe, anzitutto,  in
contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., in  quanto,  consentendo
la stabilizzazione del personale assunto a  tempo  determinato  dalle
aziende sanitarie locali e, pertanto,  consentendo  la  copertura  da
parte di questo personale (c.d. personale precario) dei posti vacanti
nella pianta organica a detrimento di coloro che abbiano  partecipato
ad un concorso pubblico e siano in  attesa  di  essere  nominati  sui
predetti posti man mano che si rendano vacanti nel corso del  biennio
successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono  inseriti,
sovvertirebbe  un  sistema  (quello  del   c.d.   scorrimento   delle
graduatorie),   che   costituirebbe   applicazione   del    principio
costituzionale del pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni. 
    La disposizione censurata, secondo il remittente, si porrebbe poi
in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialita'  della
funzione legislativa (che il remittente  ritiene  espressi  dall'art.
117, primo comma, Cost.), in  quanto  sarebbe  diretta  a  comprimere
posizioni in atto, o acquisibili  a  seguito  di  concorso  pubblico,
quali quelle prefigurate per le aziende sanitarie locali dall'art.  9
della legge 20  maggio  1985,  n.  207  (Disciplina  transitoria  per
l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del  personale
non di ruolo delle unita' sanitarie locali) e dall'art. 12, comma  9,
della legge della Regione Puglia  12  agosto  2005,  n.  12  (Seconda
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2005). 
    L'ordinanza di remissione, prospetta,  pertanto,  in  riferimento
agli indicati parametri,  l'incostituzionalita'  dell'art.  30  della
legge  della  Regione  Puglia  n.  10  del  2007,   giacche'   questa
privilegerebbe la  posizione  dei  lavoratori  precari  stabilizzandi
rispetto a quanti, come gli appellanti  nel  giudizio  a  quo,  siano
inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale ancora valida ed
aspirino, quindi, ad essere  chiamati  per  la  copertura  dei  posti
vacanti in organico. 
    Il petitum e' individuabile, oltre  che  dal  complessivo  tenore
dell'ordinanza,  specialmente  dalla  richiesta  di  assicurare   una
priorita', per  la  copertura  dei  posti  vacanti  in  organico,  al
meccanismo dello scorrimento delle liste,  e  dalla  richiesta  della
dichiarazione di incostituzionalita' della norma regionale  impugnata
nella parte in cui non prevede che possa farsi luogo a  procedure  di
stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti in organico
dopo  avere  previamente  esaurito  lo  scorrimento   di   tutte   le
graduatorie ancora temporalmente valide. 
    Il remittente, pertanto, non contesta in quanto  tale  l'istituto
della stabilizzazione cosi' come previsto prima dalla  legge  n.  296
del 2006, poi dalla legge della Regione Puglia  n.  10  del  2007,  e
dunque, la circostanza che le procedure di stabilizzazione introdotte
da tali leggi prevedano un  concorso  interamente  riservato  ad  una
determinata categoria di c.d. lavoratori precari, ma censura solo  la
preferenza accordata ai suddetti precari, a scapito dello scorrimento
delle  graduatorie  e,   in   particolare,   contesta   la   prevista
inutilizzabilita'  delle  graduatorie  concorsuali  per   le   figure
professionali interessate alla procedura di stabilizzazione. 
    2. - Cosi'  interpretato  e  delimitato  l'oggetto  del  presente
giudizio, deve, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilita' della
ulteriore questione di  legittimita'  costituzionale  proposta  dalle
parti costituite, appellanti  nel  giudizio  a  quo,  in  riferimento
all'art. 97, terzo comma, Cost., in quanto l'impugnato art. 30  della
legge della Regione Puglia  n.  10  del  2007  avrebbe  previsto  una
irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in
un arbitrario privilegio  a  favore  di  una  generica  categorie  di
persone. 
    Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa  Corte
(da ultimo sentenza n.  50  del  2010),  l'oggetto  del  giudizio  di
costituzionalita' in via incidentale e', infatti, limitato alle norme
ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione,  non  potendo
essere presi in considerazione, oltre i  limiti  in  queste  fissati,
ulteriori questioni o  profili  di  costituzionalita'  dedotti  dalle
parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a
quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti  ad  ampliare  o
modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. 
    3. - Sempre  in  via  preliminare,  devono  essere  disattese  le
eccezioni di inammissibilita' prospettate dalle parti costituite. 
    3.1.  -  La  Regione  Puglia  sostiene  l'inammissibilita'  della
questione,  perche'  la  legge  regionale  censurata,  limitandosi  a
recepire  la  scelta  normativa  statale,   non   avrebbe   contenuto
precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere  contestata
unitamente alla disposizione statale. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    La disciplina statale, nel rimettere ai legislatori regionali  la
scelta di procedere o  meno  ad  una  stabilizzazione  del  personale
regionale precario, si limita, a fini di coordinamento della  finanza
pubblica, a porre vincoli ad una scelta normativa  regionale  che  e'
del  tutto  autonoma  e  rientra,  per  il  resto,  nella  competenza
legislativa residuale delle Regioni in ordine alla organizzazione dei
propri uffici. 
    3.2.  -  La  Asl  di  Brindisi,  a   sua   volta,   sostiene   la
inammissibilita' della  questione  per  carenza  di  interesse  degli
appellanti nel giudizio a quo  sull'assunto  della  inutilizzabilita'
della graduatoria concorsuale in cui sono inseriti gli appellanti, in
quanto questa, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del  d.P.R.  27  marzo
2001,  n.  220  (Regolamento  recante  disciplina   concorsuale   del
personale non dirigenziale del  Servizio  sanitario  nazionale),  che
secondo la difesa  della  Asl  sarebbe  applicabile  al  caso de  quo
ratione temporis, in luogo dell'art. 9 della legge n. 207  del  1985,
non sarebbe  utilizzabile  per  posti  di  nuova  istituzione,  quali
sarebbero  quelli  cui  gli  appellanti  in  concreto  aspirerebbero,
essendo stata variata  la  pianta  organica  dopo  la  indizione  del
concorso, da parte della delibera 28 febbraio 2008, n. 541 della Asl. 
    L'eccezione, che involge questioni di  fatto  e  di  diritto  non
riferite   dall'ordinanza    di    remissione,    e'    evidentemente
inaccoglibile. Ed e', altresi',  infondata,  a  prescindere  da  ogni
accertamento di fatto, posto che la variazione della pianta  organica
evocata dalla difesa della Asl  e',  comunque,  intervenuta  dopo  la
proposizione del ricorso originario e dopo la stessa sentenza del TAR
impugnata davanti al giudice a quo e quindi  non  potrebbe  in  alcun
modo dimostrare la asserita originaria  carenza  di  interesse  degli
stessi. 
    3.3. -  La  Asl  di  Brindisi,  inoltre,  sostiene  la  manifesta
irrilevanza della questione proposta  e  la  carenza  di  motivazione
della ordinanza di remissione in ordine  alla  prospettata  immediata
lesivita' dell'art. 30 della legge regionale n.  10  del  2007  sulle
posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione  che,  secondo  la
parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria,  posto  che
l'art. 30 della legge regionale n. 10  del  2007  non  avrebbe  alcun
contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in
tema di stabilizzazione dei c.d.  precari,  limitandosi  a  demandare
alla delibera della Giunta regionale  la  definizione  di  criteri  e
modalita' della stabilizzazione stessa. 
    E' agevole osservare a questo proposito che la difesa della  Asl,
piu' che prospettare un motivo di  inammissibilita'  della  questione
sollevata dal Consiglio di Stato, formula una censura che attiene  al
merito   della   questione   stessa   proponendo   un   problema   di
interpretazione  dell'art.  30  impugnato.  Ed  e',  pertanto,  nella
trattazione del merito della  questione  che  tali  argomenti  devono
essere valutati. 
    4. - Nel merito la questione prospettata non e' fondata in quanto
si basa su un erroneo presupposto interpretativo. 
    L'impugnato art. 30 della legge  regionale  pugliese  n.  10  del
2007, contrariamente a quanto assunto  dal  remittente,  non  dispone
alcunche'  in   ordine   alla   utilizzabilita'   delle   graduatorie
concorsuali  per  la  copertura  dei  posti  vacanti,  limitandosi  a
rimettere ad una delibera  della  Giunta  regionale  la  adozione  di
modalita' e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale
c.d. precario. 
    Nessuna disposizione in  ordine  al  divieto  di  utilizzabilita'
delle graduatorie, d'altronde, e' contenuta nella norma statale (art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006), attuata  dal  legislatore
regionale,  ne',  in  via  generale,  nell'intera  disciplina   della
stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (art.  1,  comma
519 e ss.). 
    Tale disciplina,  infatti,  (art.  1,  comma  536)  si  limita  a
prevedere che le assunzioni di cui ai  commi  523,  526,  528  e  530
(cioe' quelle del personale delle amministrazioni dello Stato assunto
per parziale avvicendamento o in contratti  di  formazione  e  lavoro
prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  243,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2006),  quelle
in essere alla data del  30  settembre  2006,  quelle  del  personale
dell'amministrazione economico-finanziaria e delle  agenzie  fiscali)
sono autorizzate, previa documentata richiesta delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute nell'anno  precedente  e  dei  relativi  oneri,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), tenendo presente che il termine  di
validita' di cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), e' stato prorogato
al 31 dicembre 2008. 
    Il divieto di utilizzabilita'  delle  graduatorie,  unitamente  a
quello di indire nuovi concorsi  e  di  proseguire  quelli  in  atto,
risulta, invece, espressamente,  e  per  la  prima  volta,  affermato
soltanto dal regolamento approvato con delibera 15 ottobre  2007,  n.
1657, con cui la Giunta regionale  ha  dato  attuazione  all'art.  30
della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, prevedendo che  «per
i  profili  professionali  del  comparto,  oggetto  del  processo  di
stabilizzazione, le  Aziende  Sanitarie  e  gli  IRCSS  pubblici  non
possono procedere ad  indire  e/o  proseguire  procedure  concorsuali
ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi gia'  espletati  per
la copertura  dei  posti  vacanti  da  destinare  all'attuazione  del
suddetto processo». 
    Sara', dunque, compito del remittente valutare direttamente detta
disposizione regolamentare di  attuazione,  la  quale  introduce  una
priorita' della procedura  di  stabilizzazione  rispetto  alle  altre
procedure  di  assunzione  di  personale   previste   dalle   vigenti
disposizioni statali e regionali. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007,  n.  10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 97, terzo comma, e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale,
con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola