N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 ottobre 2010

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  Cancelleria  il  27
ottobre 2010 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Paesaggio (tutela del) - D.P.R. 9  luglio  2010,  n.  139  intitolato
  "Regolamento recante procedimento  semplificato  di  autorizzazione
  paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve  entita',  a   norma
  dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
  42, e successive modificazioni" - Previsione dell'obbligo,  per  le
  Regioni a statuto speciale e  le  Province  autonome,  di  adottare
  entro centottanta giorni le  norme  necessarie  a  disciplinare  il
  procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica   semplificata   in
  conformita'   ai   criteri   del   d.P.R.   stesso,   "in   ragione
  dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto  ai  livelli
  essenziali delle prestazioni amministrative, di cui  all'art.  117,
  secondo comma, lett. m), della  Costituzione,  e  della  natura  di
  grande riforma economico  sociale  del  Codice  e  delle  norme  di
  semplificazione  procedimentale  in  esso  previste"  -   Lamentata
  inidoneita' di un atto di normazione secondaria a  condizionare  la
  potesta' legislativa della Provincia, quantunque  qualificato  come
  attinente a "livelli essenziali delle  prestazioni"  e  "di  grande
  riforma economico sociale", o in subordine mancata acquisizione del
  parere della Provincia  richiesto  per  gli  atti  di  indirizzo  e
  coordinamento  -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione   della
  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Denunciata   violazione   della
  competenza legislativa  primaria  della  Provincia  in  materia  di
  tutela del paesaggio - Richiesta di dichiarare che non spetta  allo
  Stato prescrivere  con  decreto  di  natura  regolamentare  che  la
  Provincia  debba  adottare  "entro  centottanta  giorni,  le  norme
  necessarie  a  disciplinare  il  procedimento   di   autorizzazione
  paesaggistica semplificata in conformita' ai  criteri  del  decreto
  stesso", e conseguentemente di annullare l'art.  6,  comma  2,  del
  d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, art.
  6, comma 2. 
- Statuto della Regione Trentino Alto-Adige, art. 8, comma 1, n.  6),
  nonche' nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17),  18),  21),
  22), 24), e art. 16; d.P.R. 20 gennaio  1973,  n.  115;  d.P.R.  22
  marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1º novembre  1973,  n.  690;  d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3. 
(GU n.52 del 29-12-2010 )
    Ricorso della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
Presidente della  Giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo  Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2414 del 22
ottobre 2010 (doc.  1),  rappresentata  e  difesa,  come  da  procura
speciale n. rep. 27415 del 22 ottobre 2010  (doc.  2),  rogata  dalla
dott.ssa Gianna Scopel, Direttore del Servizio contratti  e  gestioni
generali,  esercitante  le  funzioni  di  Ufficiale   rogante   della
Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di  Padova,  dall'avv.
Nicolo'  Pedrazzoli  dell'Avvocatura  della  Provincia  di  Trento  e
dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio  eletto  in  Roma  nello
studio di questi in via Confalonieri n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione che non spetta allo Stato nella  materia  della  tutela
del paesaggio, affidata  alla  potesta'  legislativa  primaria  della
Provincia autonoma di Trento, di prescrivere con  decreto  di  natura
regolamentare che essa debba adottare «entro centottanta  giorni,  le
norme necessarie a disciplinare  il  procedimento  di  autorizzazione
paesaggistica semplificata in  conformita'  ai  criteri  del  decreto
stesso», nonche' per il conseguente annullamento: 
        dell'art. 6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 139,  Regolamento  recante  procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per  gli  interventi  di
lieve  entita',  a  norma  dell'art.  146,  comma  9,   del   decreto
legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010),  che
tale disposizione contiene, per violazione; 
        dell'art. 8, comma primo, n. 6), nonche' integrativamente nn.
2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22  e  24)  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Testo  unificato  delle  leggi  sullo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); 
        dell'art. 16 del medesimo Statuto; 
        delle norme di attuazione dello Statuto di cui al  d.P.R.  20
gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ed al d.P.R. 1°
novembre 1973, n. 690; 
        delle norme di attuazione dello Statuto  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con particolare  riferimento  agli
articoli 2 e 3. 
 
                              F a t t o 
 
    L'art. 8, n. 6), dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige di cui al d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670,  attribuisce  alle
Province autonome potesta' legislativa primaria nella  materia  della
tutela del paesaggio. 
    La competenza in materia di tutela del paesaggio e'  accompagnata
dalla competenza - sempre primaria - in varie altre materie, tra  cui
la toponomastica (art. 8, n. 2, St.), la tutela  e  la  conservazione
del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3), gli  usi
e costumi locali (art. 8, n. 4), l'urbanistica e i  piani  regolatori
(n. 5), gli usi civici (n. 7), l'ordinamento delle minime  proprieta'
colturali (n. 8), i  porti  lacuali  (n.  11),  le  miniere,  cave  e
torbiere (n. 14), l'alpicoltura e i parchi per  la  protezione  della
flora e della fauna (n. 16), la viabilita' (n. 17), gli acquedotti  e
i   lavori   pubblici   di   interesse   provinciale,   compresa   la
regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia  (n.
18),  l'agricoltura  e  le  foreste  (n.  21),  l'espropriazione  per
pubblica utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n. 24). 
    Nelle  stesse  materie  l'art.  16  dello  Statuto  assegna  alla
Provincia le funzioni amministrative. 
    Alle previsioni statutarie ha fatto seguito la speciale normativa
di attuazione,  tra  cui  rilevano  in  particolare  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia  di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  il  decreto  del
Presidente della  Repubblica  20  gennaio  1973,  n.  115  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di trasferimento alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione), nonche' il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del
patrimonio storico, artistico e popolare). 
    La  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  esercitato  le   proprie
competenze con le sue leggi. In  particolare,  attualmente  la  legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e  governo
del territorio) reca, al titolo III,  la  disciplina  provinciale  in
materia di tutela del paesaggio. L'art. 68 della legge provinciale n.
1 del 2008 individua gli interventi  assoggettati  ad  autorizzazione
paesaggistica. 
    Anche la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del
nuovo piano urbanistico provinciale), interviene in materia  con  una
serie di disposizioni relative alla carta del paesaggio e alla  carta
delle tutele paesistiche. 
    La Provincia di Trento possiede dunque  un  sistema  completo  di
tutela del paesaggio, che da anni opera  efficacemente  ed  in  tempi
rapidi. 
    Diverso da quanto previsto per  la  Provincia  di  Trento  e'  il
riparto  costituzionale  tra  lo  Stato  e  le   Regioni   ordinarie,
disciplinato dall'art. 117 Cost. In questo la «tutela del  paesaggio»
non e' specificamente menzionata, e tuttavia (pur se l'art. 9  affida
in generale alla Repubblica tale compito) la materia e' compresa,  in
linea di principio, nella potesta' esclusiva statale  in  materia  di
«tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni   culturali»,
prevista dal secondo comma, lettera s). 
    Al livello della legislazione ordinaria, lo Stato ha disciplinato
la materia della tutela  del  paesaggio  da  ultimo  con  il  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137).
In  particolare,  la  Parte  terza  (Beni  paesaggistici)  disciplina
all'art. 146 il procedimento di autorizzazione paesaggistica.  Ed  il
comma 9 di detto  articolo  demanda  ad  un  regolamento  statale  la
definizione   di   procedure    semplificate    per    il    rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di  lieve  entita'  in
base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. 
    Tuttavia, il Codice e' ben consapevole della  competenze  proprie
delle autonomie speciali, tanto che all'art. 8, dedicato  appunto  ad
esse, esso dispone una specifica salvaguardia, precisando che  «nelle
materie disciplinate dal presente codice restano  ferme  le  potesta'
attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  dagli  statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione». 
    E' vero che poi incongruamente esso  all'art.  131  includeva  le
Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti  soggetti  alla
«potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio»: ma  proprio
per  questa   ragione   tale   disposizione   e'   stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte costituzionale
con la sentenza n. 226 del 2009, su ricorso di questa Provincia. 
    La previsione del comma 9 dell'art. 146 del Codice relativa  alle
procedure semplificate per  autorizzazione  di  interventi  di  lieve
entita' e' ora attuata - sempre al livello statale - dal decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, intitolato appunto
Regolamento  recante  procedimento  semplificato  di   autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma  dell'art.
146, comma 9, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni. 
    La  Provincia  autonoma  di  Trento  non  ha  ragione  alcuna  di
censurare tale regolamento,  nella  parte  in  cui  esso  detta  tale
procedura semplificata. 
    Sennonche', inopinatamente, all'art.  6  tale  regolamento,  dopo
avere disposto  al  comma  1  che  le  proprie  disposizioni  trovano
immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, dispone  al
comma  2  che  «in  ragione  dell'attinenza  delle  disposizioni  del
presente   decreto   ai   livelli   essenziali   delle    prestazioni
amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale  del
Codice e  delle  norme  di  semplificazione  procedimentale  in  esso
previste, le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in conformita' agli  statuti  ed  alle  relative
norme di attuazione, adottano, entro  centottanta  giorni,  le  norme
necessarie  a  disciplinare   il   procedimento   di   autorizzazione
paesaggistica semplificata in conformita'  ai  criteri  del  presente
decreto». 
    In altri termini, lo Stato pretende di definire  con  il  proprio
regolamento i vincoli ai quali e' soggetta  la  potesta'  legislativa
primaria della Provincia autonoma di Trento, nonche' di vincolare  in
concreto tale potesta' sia quanto ai tempi della propria legislazione
sia quanto allo stesso contenuto, che dovrebbe «conformarsi» a quello
dello stesso regolamento statale. 
    Cosi' disponendo, il comma 2 dell'art. 6 risulta  illegittimo  ed
invasivo delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di
Trento per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Illegittimita' e lesivita' dell'art. 6, comma 2,  in  quanto
con atto di natura regolamentare impone un vincolo di adeguamento  ai
criteri da esso stabiliti. 
    Come esposto in narrativa, e' pacifica la competenza  provinciale
in materia di tutela del paesaggio espressamente  prevista  dall'art.
8, n. 6), dello Statuto speciale. 
    La natura e  la  permanente  funzione  di  tale  attribuzione  di
competenza e' stata anche di recente ribadita dalla giurisprudenza di
codesta ecc.ma Corte, che con la gia' ricordata sent. n. 226/2009  ha
dichiarato l'illegittimita' del comma 3 dell'art. 131 (Paesaggio) del
decreto legislativo n. 42 del 2004 proprio nella parte in cui esso  -
incongruamente rispetto a quanto disposto dall'art.  8  in  relazione
alle autonomie speciali - includeva le Province autonome di Trento  e
di Bolzano  tra  gli  enti  territoriali  soggetti  al  limite  della
potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    Pacifica  la  competenza  provinciale  nella   materia,   occorre
ricordare che l'art. 2, comma 1, del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di
indirizzo e coordinamento) prevede che nelle  materie  di  competenza
provinciale la stessa legislazione statale non operi direttamente, ma
che la legislazione provinciale debba essere adeguata ai  principi  e
norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello  Statuto
speciale e recati dai nuovi atti legislativi dello Stato entro i  sei
mesi successivi alla pubblicazione di questi  ultimi  nella  Gazzetta
Ufficiale o nel piu' ampio temine da essi stabilito. 
    E' dunque evidente che la potesta'  legislativa  della  Provincia
puo' essere condizionata dallo Stato solo con atti legislativi, e non
con atti di normazione secondaria. 
    Questo principio e' del resto stato  ribadito  piu'  volte  dalla
giurisprudenza costituzionale. Si veda ad  esempio,  di  recente,  la
sent. n. 209/2009 nella quale la Corte, premesso  che  «si  versa  in
materie di competenza  primaria  delle  Province  autonome  (edilizia
sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica)»,  ha  riconosciuto
che di conseguenza «ogni intervento limitativo dello  Stato  in  tali
ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi  in  cui  si
ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli  minimi  di
tutela dei diritti sociali, secondo la giurisprudenza di questa Corte
prima  richiamata,  sia  in  via  generale,  in  forza  del  disposto
dell'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  norma  di  attuazione  che
regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale»,
dal momento che «tale norma consente allo Stato di  porre  in  essere
interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo  con
legge». 
    La stessa  sentenza  ricorda  che  «in  tal  senso  e'  anche  la
giurisprudenza di questa Corte (ex  plurimis,  sentenza  n.  267  del
2003)». 
    In effetti, gia' nella sent. n. 267/2003 la Corte aveva  statuito
che dall'art.  2  d.lgs.  n.  266/1992  «si  desume  agevolmente  che
l'obbligo di adeguamento a carico della legislazione  delle  Province
autonome puo' derivare soltanto da una  norma  statale  avente  rango
legislativo, e non, invece, da norma di rango secondario»:  ed  anche
in tale occasione  codesta  Corte  ricordava  di  avere  «piu'  volte
affermato» la stessa regola, e si riferiva ancora alle  «sentenze  n.
84 del 2001 e n. 371 del 2001». 
    Ad abundantiam, puo' essere  qui  ricordata  anche  la  sent.  n.
145/2005, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.  10  legge  n.
4/2004,  «nella  parte  in  cui  non  esclude  le  Province  autonome
dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento»,  osservando  che
«la potesta' regolamentare dello Stato non puo' essere esercitata  in
relazione a materie  che  appartengono  alla  competenza  legislativa
della Provincia autonoma di Trento». 
    Del resto,  il  divieto  di  regolamenti  statali  nelle  materie
regionali - e dunque piu' ancora di vincoli  imposti  da  regolamenti
statali - vale anche per le Regioni ordinarie, e  valeva  gia'  prima
della sua codificazione espressa ad opera della legge cost. n. 3/2001
(v. l'art. 117, comma 6, Cost.). Sempre nella sent.  n.  267/2003  la
Corte rileva che «la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  in  diverse
occasioni, ha avuto modo di evidenziare come - gia' sotto la  vigenza
del vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione  -  lo  Stato  non
potesse  imporre  vincoli  alle  Regioni  nelle  materie  di  propria
competenza se non mediante una legge, e non, invece, per mezzo di  un
atto regolamentare». Le Regioni,  «infatti,  non  sono  soggette,  in
linea  di  principio,  alla  disciplina  dettata  con  i  regolamenti
governativi (sentenza n. 507 del 2000; nello stesso senso, si  vedano
anche le sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995)». 
    Risulta dunque evidente dalle considerazioni sopra esposte che il
d.P.R. n. 139 del 2010,  in  quanto  regolamento  (come  e'  definito
dall'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali,  e  come  esso
stesso si definisce), e'  a  priori  fonte  inidonea  a  statuire  in
materia di vincoli di adeguamento in qualunque modo facenti capo alla
Provincia autonoma di Trento. 
    Ad esso - quale fonte regolamentare - non spetta, dunque, ne'  di
imporre simili vincoli (che sono invece posti dallo Statuto  e  dalle
norme di attuazione, ma solo in  relazione  alle  leggi  statali  che
intervengano a determinati titoli),  ne'  di  stabilire  dei  termini
entro i quali l'adeguamento debba avvenire, ne' di individuare titoli
di giustificazione dello stesso dovere di adeguamento. 
    Ne risulta che l'impugnato art. 6, comma  2,  e'  illegittimo  ed
invasivo delle prerogative costituzionali della Provincia  nella  sua
totalita'. 
    2. - Ulteriore illegittimita' e lesivita' dell'art. 6,  comma  2,
nella parte in cui richiama l'art.  117,  comma  2,  lett.  m)  della
Costituzione. 
    Come esposto in narrativa, l'art. 6, comma 2 del  d.P.R.  n.  139
del  2010,  nel  tentativo  di  giustificare  il  presunto  onere  di
adeguamento che esso vorrebbe imporre alle Regioni speciali  ed  alle
Province  autonome,  cerca  di  «elevare»  il  tono   delle   proprie
disposizioni, qualificandole da  un  lato  come  «livelli  essenziali
delle  prestazioni»,  dall'altro  come  norme  «di   grande   riforma
economico sociale». 
    Vi sarebbe cosi' onere di adeguamento «in ragione  dell'attinenza
delle disposizioni del presente decreto ai livelli  essenziali  delle
prestazioni amministrative,  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione, e  della  natura  di  grande  riforma
economico  sociale  del  Codice  e  delle  norme  di  semplificazione
procedimentale in esso previste». 
    Va premesso che simili qualificazioni  sarebbero  irrilevanti,  e
nella concreta  formulazione  anche  costituzionalmente  illegittime,
persino se contenute in una legge. 
    Da un lato infatti - quanto  all'irrilevanza  -  e'  pacifico  (e
confermato da sovrabbondante  giurisprudenza  costituzionale)  che  a
nulla valgono tali disposizioni se non  corrispondono  alla  sostanza
della cosa, e che d'altronde  questa  esiste  -  quando  esiste  -  a
prescindere da ogni qualificazione. 
    Dall'altro - quanto alla illegittimita' - e' ugualmente  evidente
che la  qualificazione  generica  di  tutte  le  disposizioni  di  un
complesso   corpo   normativo   quali   «livelli   essenziali   delle
prestazioni» (di seguito si dira'  anche  per  le  «grandi  riforme»)
risulterebbe comunque  illegittima  per  l'evidente  incongruita'  ed
arbitrarieta'. 
    A maggiore ragione, evidentemente, simili qualificazioni  sono  a
priori arbitrarie ed illegittime ove contenute in atto normativo  che
istituzionalmente non e' abilitato a  vincolare  (le  Regioni  e)  le
Province autonome nelle materie di loro competenza. 
    Va comunque per scrupolo difensivo ulteriormente  osservato  che,
trattandosi  nel  caso  specifico  di  competenza  statutaria   della
Provincia autonoma di Trento,  il  richiamo  ai  «livelli  essenziali
delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera  m)»  risulta  costituzionalmente   illegittimo   anche   per
violazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001,  in
quanto  esso  vorrebbe  far  valere  nei  confronti  della  Provincia
autonoma regole del nuovo titolo  V  che,  attribuendo  una  potesta'
esclusiva allo Stato, restringono le competenze regionali. 
    Si vuol dire che - come codesta Corte ha essa  stessa  stabilito,
di recente ad esempio nella sentenza n. 45 del 2010 (ma v.  anche  la
sent. n. 145/2005) - le limitazioni specifiche che il nuovo titolo  V
pone alle competenze regionali nelle proprie materie (come  nel  caso
il limite dei livelli essenziali) operano in relazione  alle  Regioni
speciali nel quadro dei vincoli  posti  dal  sistema  statutario,  ad
esempio come principi di riforma economico-sociale: e non come titolo
autonomo di limitazione della potesta' legislativa provinciale. 
    E'  poi  da  contestare  che  le   norme   sulla   autorizzazione
semplificata attengano effettivamente ai  «livelli  essenziali  delle
prestazioni» di cui alla lettera m) dell'art. 117, comma 2, Cost.  La
giurisprudenza costituzionale ha in effetti precisato,  in  positivo,
che la lettera m) consente  allo  Stato  solo  di  fissare  «standard
strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli  aventi
diritto» (sentt. n. 10/2010, n. 207/2010). Con le disposizioni  sulla
autorizzazione semplificata non si stabilisce invece alcuno  standard
quantitativo o qualitativo di prestazioni  determinate,  attinenti  a
questo o a quel «diritto» civile o  sociale  garantito  dalla  stessa
Costituzione (sentenze n. 387/2007 e n. 10/2010). Al contrario, viene
regolato  in  un  certo   modo   lo   svolgimento   della   attivita'
amministrativa   in   una   materia   di   indiscutibile   competenza
provinciale, ma la disciplina delle funzioni amministrative di regola
non puo' che spettare allo Stato o alla Provincia secondo il  riparto
delle competenze per materia. 
    3. - Ulteriore illegittimita' e lesivita' dell'art. 6,  comma  2,
nella parte in  cui  richiama  i  vincoli  derivanti  alle  autonomie
speciali dalle «grandi riforme». 
    D'altronde, e' forse proprio per tale ragione che la disposizione
impugnata affianca  alla  affermazione  che  le  norme  dello  stesso
decreto sarebbero «livelli essenziali delle prestazioni» la  menzione
della presunta «della natura di grande riforma economico sociale  del
Codice e  delle  norme  di  semplificazione  procedimentale  in  esso
previste». 
    Ma anche tale disposizione risulta illegittima. 
    Che nel d.lgs. n. 42 del 2004 vi possano essere norme  di  grande
riforma puo' ovviamente bene essere. Se  tali  siano  le  non  meglio
identificate «norme di semplificazione procedimentale»  che  in  esso
siano previste puo' ancora bene essere,  benche'  sia  in  ogni  caso
impossibile valutare la questione sin quando  non  si  specifichi  di
quali norme si stia parlando. 
    Ma qualunque sia il valore delle disposizioni del Codice  (valore
che in ogni caso non dipende minimamente da cio' che ne possa dire il
d.P.R. n. 139 del 2010), cio' che sicuramente va escluso  e'  che  le
norme  di  grande  riforma  siano  quelle  contenute   nello   stesso
regolamento sulla semplificazione delle procedure per gli  interventi
di lieve entita'. 
    L'art.  6,  comma  2,   equivocamente   specula   sull'indiscusso
principio secondo il quale la Provincia di Trento  ha  un  dovere  di
adeguamento alle eventuali norme di grande  riforma  contenute  nello
stesso Codice, per dedurne, con un evidente salto logico,  un  dovere
di  adeguamento  alle  norme  del  regolamento.  Questo  infatti  per
definizione non puo'  contenere  «norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali  della  Repubblica»  ai  sensi  dello  Statuto   di
autonomia, per le ragioni gia'  esposte  al  punto  1)  del  presente
ricorso. 
    Di qui l'irrilevanza di tale titolo di intervento  statale  nella
presente controversia, e l'illegittimita' dell'incongruo richiamo che
ne fa l'impugnato art. 6, comma 2. 
    4. - In subordine. Violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 266/1992 e in
ogni caso illegittimita' dell'art. 6, comma 2,  anche  come  atto  di
indirizzo e coordinamento. 
    L'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 prevede, per gli
atti statali di indirizzo e di  coordinamento,  specifiche  forme  di
consultazione diretta con la regione o le province  autonome  secondo
le rispettive competenze. 
    Il  d.P.R.  n.   139/2010   si   qualifica   espressamente   come
regolamento, in coerenza con l'art. 146,  comma  9,  del  Codice.  E'
dunque per mero tuziorismo che si segnala che il d.P.R.  n.  139/2010
sarebbe illegittimo anche qualora fosse considerato atto di indirizzo
e coordinamento. Infatti, in primo luogo, il Governo non ha acquisito
lo specifico parere della Provincia, richiesto dall'art. 3, comma  3,
d.lgs. n. 266/1992. 
    Ne' si potrebbe replicare che vi e' stato il coinvolgimento della
Conferenza unificata, dato che nella Conferenza  la  posizione  della
Provincia non e'  decisiva  (i  gruppi  delle  autonomie  decidono  a
maggioranza), e dato che in ogni modo l'intesa della  Conferenza  non
puo' surrogare la consultazione individuale della Provincia. 
    Inoltre, anche considerato come atto di indirizzo e coordinamento
esso sarebbe in  ogni  caso  viziato  in  relazione  a  quanto  sopra
considerato nei punti 2) e 3), per le ragioni ivi esposte. 
    Infine, gli atti di indirizzo e coordinamento  sono  soggetti  al
principio  di  legalita'   sostanziale,   in   base   a   consolidata
giurisprudenza costituzionale, e l'art. 146, comma 9, del Codice  non
contiene  criteri  sufficienti   a   limitare   la   discrezionalita'
governativa e a soddisfare il  principio  di  legalita'  sostanziale.
Esso,  infatti,  affida  al  regolamento  il  compito  di   stabilire
«procedure  semplificate  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   in
relazione ad interventi  di  lieve  entita'  in  base  a  criteri  di
snellimento  e  concentrazione  dei  procedimenti»,  dettando  dunque
criteri del tutto generici ed insufficienti per dare fondamento ad un
potere di indirizzo e coordinamento. 
    Del resto, l'art. 146, comma 9, non  presupponeva  certo  che  il
regolamento pretendesse di applicarsi alle Province  autonome;  anzi,
l'art. 8 del Codice - come gia' detto  -  contiene  una  clausola  di
salvaguardia delle competenze delle Regioni speciali. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecce.ma Corte costituzionale in  accoglimento  del
ricorso, dichiarare che non spetta allo  Stato  nella  materia  della
tutela del paesaggio, affidata  alla  potesta'  legislativa  primaria
della Provincia autonoma di Trento, di  prescrivere  con  decreto  di
natura regolamentare  che  essa  debba  adottare  «entro  centottanta
giorni,  le  norme  necessarie  a  disciplinare  il  procedimento  di
autorizzazione paesaggistica semplificata in conformita'  ai  criteri
del decreto stesso», nonche'  conseguentemente  annullare  l'art.  6,
comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 139,  Regolamento  recante  procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per  gli  interventi  di
lieve  entita',  a  norma  dell'art.  146,  comma  9,   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
        Padova-Trento-Roma, addi' 22 ottobre 2010 
 
          Prof. avv. Falcon - avv. Pedrazzoli - avv. Manzi