N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2003
Ordinanza del 29 settembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile promosso da Smajic Jusuf contro Prefetto di Udine. Circolazione stradale - Patente di guida in corso di validita' rilasciata da Stato extracomunitario (in specie, dalla Bosnia) - «Conversione» in patente italiana - Possibilita' che avvenga sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese - Mancata previsione - Denunciata impossibilita' di superare la prova scritta a quiz in lingua italiana per gran parte degli stranieri extracomunitari - Sostanziale discriminazione in loro danno, con incidenza sul diritto al lavoro - Contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di tutela dei diritti dello straniero (tra le quali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali). - Codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 136, comma 7. - Costituzione, artt. 2, 4 e 10; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [approvata e proclamata, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in data] 10 dicembre 1948, artt. 7 e 23; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 [e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848].(GU n.50 del 15-12-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G.O. n. 85/03 promosso con ricorso ex artt. 22/23 Legge 689/81, depositato in Cancelleria il 17/03/2003 da Smajic Jusuf cittadino bosniaco, res. a Pulfero loc. Clavora 191, letti gli atti di causa nei quali si ravvisa un "fumus" di incostituzionalita' del co. 7 dell'art. 136 del d.l. 30/04/1992 n. 285 CdS e successive modifiche; Premesso: che con verbale n. 385412 del 12/03/2003 i Carabinieri della Stazione di Pulfero accertavano che lo Smajic circolava alla guida della propria autovettura tg. AE091RR con patente di guida bosniaca in validita', senza averne ancora richiesto la conversione in quella italiana, pur essendo residente in Italia da oltre 1 anno che ai sensi di quanto previsto dall'art. 136 comma 7 CdS il fatto era equiparato alla guida con patente scaduta di validita' e, quindi, applicato l'art. 126 comma 7 CdS comportante le sanzioni accessorie del ritiro immediato della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi 2 che lo Smajic e' in Italia con regolare permesso di soggiorno in validita' e regolare contratto di lavoro con la qualifica di operaio comune, che risiede con il proprio nucleo familiare formato dalla moglie e due figli minori nella localita' di montagna di Clavora, non collegata con mezzi pubblici al capoluogo di Pulfero anch'esso, comunque, situato in zona decentrata sul confine sloveno della regione Friuli V.Giulia, e che il suo lavoro e' l'unica, modesta fonte di sostentamento della famiglia che, pertanto, la disponibilita' di una autovettura e la possibilita' di guidarla sono condizioni essenziali per il mantenimento del posto di lavoro e per quel minimo di vita sociale e di relazione cui ha diritto unitamente al suo nucleo familiare che lo Smajic si' e' sollecitamente attivato per la conversione della propria patente bosniaca in quella italiana frequentando i prescritti corsi a pagamento, peraltro non riuscendo a superare la prevista prova scritta a causa della scarsissima conoscenza della lingua italiana, talche' per la redazione del ricorso e' dovuto ricorrere a conoscente italiano che tale prova a quiz, analoga a quella sostenuta per il conseguimento della patente di guida, si svolge esclusivamente in italiano, comportando di fatto l'impossibilita' di superarla per gran parte degli stranieri extracomunitari; Ritenuto che ne' il suindicato art. 136 comma 7 ne' altra norma di legge e/o regolamentare prevedono che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario, possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese e che, pertanto, lo stesso sia sostanzialmente e gravemente discriminato nonche', come nel caso in esame privato del veicolo e della patente di guida, sia messo nella condizione di perdere il lavoro e, quindi, di non poter piu' provvedere al sostentamento di se e della famiglia, il tutto dopo averlo accolto sul territorio nazionale dove lavora regolarmente.
P.Q.M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136 comma 7 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 CdS, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 2 e 4 della Costituzione, atteso che in materia di tutela dei diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione), tra te quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 art. 7 (eguaglianza di fronte alla legge) e 23 (diritto al lavoro) e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1955 e successive modificazioni. Conferma la sospensione provvisoria del verbale opposto e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina a cura della Cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Cividale del Friuli il 29 settembre 2003. Il Giudice di pace: Manfren