N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2010

Ordinanza del 27 maggio 2010 emessa dal Giudice di  pace  di  Vergato
nel procedimento penale a carico di Tataru Andrian. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale  -  Mancata  previsione
  della possibilita' per lo straniero di potere addurre una causa  di
  giustificazione  o  di  usufruire  di  un   termine   per   potersi
  allontanare  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto   all'analoga
  fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286  del
  1998. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, art. 3. 
Straniero  -  Violazioni  delle  norme  relative  all'ingresso  e  al
  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  commesse  dai  lavoratori
  stranieri, disponibili all'emersione,  che  svolgono  attivita'  di
  assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista  sospensione  dei
  procedimenti  penali  -  Mancata  estensione  a  tutti  gli   altri
  lavoratori, parimenti disponibili all'emersione  -  Violazione  del
  principio di uguaglianza. 
- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (recte: decreto-legge 1 luglio 2009, n.
  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
  102), art. 1-ter, commi 1 e 8. 
- Costituzione, art. 3. 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Possibilita' per il giudice  di  sostituire  la  pena
  prevista con la misura dell'espulsione - Violazione  del  principio
  della finalita' rieducativa della pena. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1. 
- Costituzione, art. 27, comma terzo. 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Ipotesi di soggiorno illegale - Omessa indicazione di
  forme di allontanamento che evitino l'autodenuncia  -  Lesione  del
  diritto di difesa. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, art. 24, comma secondo. 
(GU n.50 del 15-12-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Rilevato che il Pubblico Ministero ha sollevato la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16  comma  I  del
d.P.R. n. 286/1998; art. 62-bis del d.P.R. n. 275/2000 e  art.  1-ter
legge n. 102/2009 per violazione degli articoli 3, 24 comma II e III,
27 comma III e  art.  97  comma  I  della  Costituzione  deducendo le
seguenti motivazioni: 
    a) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/98 (limitatamente alla ipotesi  di
soggiorno illegale) viola l'art. 3 della  Costituzione,  inteso  come
principio di uguaglianza dinnanzi alla legge: sia come necessita'  di
diverso trattamento per situazioni differenti sia come necessita'  di
pari trattamento per situazioni simili; 
    b) l'art. 10-bis d.P.R. n. 286/98 (limitatamente alla ipotesi di'
soggiorno illegale) viola  l'art.  24 II  comma  della  Costituzione,
inteso come il diritto di difesa del "nemo tenetur se detegere"; 
    c) l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 viola  l'art.
3 della Costituzione laddove prevede la sospensione del  procedimento
penale rispetto alla violazione delle norme relative  all'ingresso  e
soggiorno dello straniero (tra cui la contravvenzione ex art.  10-bis
d.P.R. n. 286/1998) limitatamente alla  categoria  di  lavoratori  in
nero cosiddette "badanti" disponibili alla emersione e non  anche  la
estensione a tutti gli altri lavoratori in nero parimenti disponibili
all'emersione; 
    d) l'art. 62-bis d.P.R. n. 275/2000 e l'art. 16 comma 1 d.P.R. n.
286/1998  violano  gli  articoli  della  Costituzione:  n.  3   quale
principio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni normativa;  n.
27 comma 3  quale  principio  per  cui  la  pena  deve  tendere  alla
rieducazione del condannato; art. 97 comma 1 quale principio del buon
andamento  della   pubblica   amministrazione   esteso   anche   alla
giurisdizione. 
    Ritenute le  questioni  sollevate  non  manifestamente  infondate
osserva. 
    L'art. 3 Cost. appare violato sotto  il  profilo  concernente  la
irragionevole disparita' di trattamento tra la  nuova  fattispecie  e
quella di cui all'art. 14 comma 5-ter D.l.vo 286/98  che  prevede  la
punibilita'   dello   straniero    inottemperante    all'ordine    di
allontanamento del. Questore solo quando lo stesso si  trattenga  nel
territorio  dello  stato  oltre  il  termine   stabilito   e   "senza
giustificato motivo". Tali condizioni non sono state richiamate nella
nuova figura criminosa, pertanto  e'  sufficiente,  per  esempio,  il
venir meno, per un qualunque motivo del permesso di soggiorno perche'
sia automaticamente integrata un'ipotesi di  trattenimento  illecito,
senza alcuna possibilita', per, l'interessato, di addurre una qualche
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare. 
    A tale riguardo si  cita  la  sentenza  n.  5/2004  la  quale  al
riguardo ha statuito:  "Giova  peraltro  osservare  come  la  formula
"senza  giustificato  motivo"  e  formule  ad  essa  equivalenti   od
omologhe,  "senza  giusta  causa",  senza  giusto   motivo",   "senza
necessita'",  "arbitrariamente"  etc.   Compaiono   con   particolare
frequenza nel corpo di norme incriminatici ubicate tanto  all'interno
dei codici che in leggi speciali. 
    Dette clausole sono destinate in linea di massima  a  fungere  da
"valvola di' sicurezza" del meccanismo repressivo,  evitando  che  la
sanzione penale scatti allorche' -  anche  al  di  fuori  di  vere  e
proprie cause di giustificazione - l'osservanza del  precetto  appaia
in  concreto  "inesigibile"  in  ragione,  a  seconda  dei  casi,  di
situazioni ostative a carattere oggettivo e soggettivo". 
    Dunque il nuovo reato  di  immigrazione  clandestina  non  appare
conforme    alla     Costituzione     proprio     perche'     punisce
indiscriminatamente   ed    automaticamente    tutti    i    soggetti
irregolarmente presenti nel  territorio  dello  stato,  senza  tenere
conto  dell'eventuale  esistenza  di  situazioni  legittimanti   tale
presenza. 
    Ancora si assume in contrasto con il dettato  dell'ari.  3  della
Costituzione l'art. 1-ter comma 1 e 8 della legge n. 102/2009 laddove
prevede  la  sospensione  del  procedimento  penale   rispetto   alla
violazione di norme relative all'ingresso e soggiorno dello straniero
(tra cui la  contravvenzione  ex  art.  10-bis  d.P.R.  n.  286/1998)
limitatamente  alla  categoria  di  lavoratori  in  nero   cosiddette
"badanti" disponibili alla emersione, e non  anche  la  estensione  a
tuttisli   altri   lavoratori   in   nero    parimenti    disponibili
all'emersione. 
    La facolta' in capo al legislatore, di cui all'art. 10  comma  II
della   Costituzione,   pone   l'interrogativo   se   l'insindacabile
discrezionalita' del legislatore nella  disciplina  dell'immigrazione
possa spingersi fino al punto di discriminare, sul  piano  penale,  i
soggetti sulla base dell'attivita' svolta. 
    Si ritiene altresi' condivisibile e  rilevante  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  Pubblico  Ministero  in
violazione dell'art. 27 comma III della Costituzione quale  principio
per cui la pena deve tendere alla rieducazione del  condannato.  Tale
finalita' non si ritiene perseguibile con la facolta' del Giudice  di
Pace  attraverso  l'applicazione  del  provvedimento  di  espulsione,
previsto dal comma 1 art. 16 D.lgs. n. 286/98, in sostituzione  della
condanna al pagamento dell'ammenda di cui al comma 1 art. 10-bis. 
    Quanto  infine  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
relativa alla violazione dell'art. 24  comma  2  della  Costituzione,
inteso come diritto di difesa  del  "nemo  tenetur  se  detegere"  si
condividono e si fanno proprie le argomentazioni svolte dal PM, nelle
quali si evidenzia che lo straniero che si trovava in Italia in  modo
irregolare alle 00,00 del giorno 08/08/2009 ha ricevuto  direttamente
dalla legge un ordine di allontanamento  senza  indicazioni  di  come
eseguirlo legalmente. 
    Per conformarsi al  dettato  normativo  lo  straniero  irregolare
dovrebbe (avrebbe dovuto) uscire clandestinamente, mentre era compito
del legislatore indicare forme di  allontanamento  senza  per  questo
autodenunciarsi secondo il brocardo "nemo tenetur se detegere". 
    Non e' da trascurare la circostanza che la  norma  si  rivolge  a
soggetti  che  si  ritrovano  molto  spesso  nell'impossibilita'   di
adempiere spontaneamente all'allontanamento, per mancanza di mezzi  o
documenti. 
    Il legislatore nell'emanare un  precetto  penale  deve  presumere
nella platea dei destinatari una parte intenzionata ad adempiere, per
evitare la sanzione penale comminata. 
    Operando diversamente, come nel caso in esame, il legislatore  si
espone alla censura di  incostituzionalita'  non  lasciando  ai  suoi
destinatari alcuna possibilita' di ottemperare al dettato normativo. 
    Si riporta il riferimento del Pubblico Ministero alle innovazioni
alla normativa in tema di detenzione/porto d'armi che con la legge n.
895/1967 all'art. 8 stabili' la non punibilita' per coloro che  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e comunque prima  di
un eventuale accertamento del reato, consegnavano  spontaneamente  le
armi. 
    Per i motivi esposti l'art. 10  D.lgs.  n.  286/1998  risulta  in
contrasto  con  gli  artt.  3,  24  II  comma,  27  III  comma  della
Costituzione; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata  la   questione   di   legittimita'   costituzionale,   con
riferimento all'ipotesi di soggiorno illegale, dell'art. 10  bis  del
decreto legislativo n. 286/1998 introdotto dall'art. 1 comma 16 della
legge n. 94 del 15 luglio 2009, con riferimento agli artt. 3,  24  II
comma, 27 III comma della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri e per  la  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Vergato, addi' 27 maggio 2010 
 
                  Il giudice di pace: Poli Camagni