N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2010

Ordinanza del 15 luglio 2010 emessa dal Giudice  dell'esecuzione  del
Tribunale di Napoli - Sez.  distaccata  di  Pozzuoli  -  sui  ricorsi
proposti da Di Francia Camillo ed altri contro Comune di Pozzuoli  ed
altro.. 
 
Esecuzione forzata -  Intervento  dei  creditori  -  Possibilita'  di
  intervenire in carenza  di  titolo  esecutivo,  pegno  o  sequestro
  - Previsione a favore degli imprenditori per i  crediti  risultanti
  dalle loro scritture contabili -  Mancata estensione  ai lavoratori
  muniti  di  documentazione  attestante  la  verosimiglianza   della
  pretesa creditoria - Contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza
  (sotto il profilo della discriminazione tra  creditori,  a  seconda
  che siano o meno imprenditori) - Contrasto sotto piu'  profili  con
  il principio di ragionevolezza  -  Violazione  della  par  condicio
  creditorum   (derogata   a   favore   dell'imprenditore   creditore
  ordinario,  anziche'  del  lavoratore  creditore  privilegiato)   -
  Violazione del principio del giusto e celere processo e del diritto
  di difesa. 
- Codice di procedura civile, art. 499, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.50 del 15-12-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Rilevato: 
    che in data 15 febbraio 2010  nella  procedura  in  oggetto  sono
intervenuti ex art. 499 cpc i dipendenti del Comune  di  Pozzuoli  in
atti indicati; 
    che gli interventi, ancorche' esperiti  in  procedure  precedenti
alla modifica del cpc (legge n. 80/2005 come modificato dall'art.  1,
comma 3, lett. c) L. n. 263/2005), sono  disciplinati  dal  novellato
art. 499 cpc  ove  posti  in  essere  successivamente  alla  predetta
riforma stando a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 sexies d.l. 14
marzo 2005, n. 35 convertito con la legge n. 80, modificato dall'art.
1, legge n. 263/2005 e successivamente modificato dall'art. 39-quater
della legge n. 51/2006 in, vigore dal 1° marzo 2006); 
    che il precedente art. 499  cpc  autorizzava  l'intervento  sulla
base della mera enunciazione del credito da parte dell'interventore; 
    che l'attuale art. 499 cpc., invece, autorizza l'intervento  solo
di coloro che, nei confronti del debitore, oltre ad avere un  credito
fondato su titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro  sui  beni
pignorati ovvero  vantino  un  diritto  di  pegno  o  un  diritto  di
prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano  titolari  di
un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di
cui all'art. 2214 c.c.; 
    Rilevato, altresi': 
    che gli odierni interventori vantano un credito avente ad oggetto
la restituzione, da parte  del  Comune  di  Pozzuoli,  di  somme  per
contributi previdenziali ed assistenziali illegittimamente trattenuti
dall'Ente  e  versati,  altrettanto  indebitamente,  da  quest'ultimo
all'INPS; 
    che l'indebito versamento da parte  del  Comune  di  Pozzuoli  in
favore dell'INPS discende dalla sentenza  passata  in  giudicato  del
tribunale di  Napoli  G.L.  n.  16961  del  3011.2001  con  la  quale
pronunzia l'INPS e' stata condannata a restituire all'Ente locale  le
somme per le causali esposte oltre «interessi legali e  rivalutazione
monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo  soddisfo»
(pag. 3 della parte motiva), motivando sul presupposto che «da  tempo
la Suprema Corte ha stabilito che con riguardo al disposto  dell'art.
4, d.l.  3  aprile  1985  n.  114  come  modificato  dalla  legge  di
conversione 30 maggio 1985 n. 211 (recante  provvedimenti  in  favore
delle  popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali)  il   beneficio
previsto dal comma 1-septies, secondo cui per i periodi di  paga  dal
primo settembre 1983 al 31.12.1984 e' concesso l'esonero al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali per la  quota  a  carico
dei lavoratori dipendenti dai  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma
precedente del medesimo articolo, nonche' da quelli  le  cui  aziende
siano ubicate nel raggio di 50 KM dal Comune di Pozzuoli limitatamene
ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida,  trova
applicazione anche nel caso  di  datori  di  lavoro  pubblici  (nella
specie un'azienda,pubblica di servizi di  trasporto)  atteso  che  la
norma citata non distingue - e quindi non consente distinzioni -  tra
datori di lavoro pubblici e privati, ovvero tra  quelli  operanti  in
regime di concorrenza di monopolio, ovvero aventi - o meno - fini  di
lucro»; 
    che con delibera n. 130 del 14 marzo 2003 il Comune  di  Pozzuoli
ha deliberato «di rimborsare ai dipendenti aventi titolo le somme per
contributi INPS indebitamente versati di cui alla sentenza  riportata
in narrativa», cioe' la pronunzia innanzi citata; 
    che con determina del n. 304 del  27  marzo  2003  il  Comune  ha
rimborsato a tutti i dipendenti - tra cui gli odierni interventori  -
le sole somme a titolo di capitale nominale, non pagando, quindi, gli
interessi e la rivalutazione dovuti; che i predetti documenti (cioe',
la sentenza del G.L., le determinazioni  del  Comune,  che  -  a  ben
vedere - rappresentano vere e proprie ricognizione del debito  con  i
conseguenti effetti interrottivi ai  fini  della  prescrizione)  sono
stati ritenuti idonei a fondare l'emissione di decreti ingiuntivi non
esecutivi da parte del Giudice di lavoro in favore in  degli  odierni
interventori; 
    Considerato: 
    che l'art. 499 cpc deve ritenersi operativo anche  nei  confronti
della P.A.  debitrice,  non  potendosi  ricavare  argomenti  contrari
dall'art. 14, d.l. n. 669/1996  convertito  nell'art.  14,  legge  28
febbraio 1997, n. 30; 
    che, infatti, la  disposizione  da  ultimo  citata  si  limita  a
prevedere la necessita' che la procedura esecutiva contro la p.a. non
puo' essere intrapresa se non decorsi 120 giorni dalla  notifica  del
titolo esecutivo, con cio' volendo assicurare  all'ente  pubblico  di
gestire in modo razionale e  proficuo  le  sue  risorse  finanziarie,
riconoscendo un ampio termine per poter procedere  spontaneamente  al
pagamento, evitando cosi' l'esecuzione forzata oppure consentendo  di
contestare nelle sedi  appropriate  la  pretesa  vantata  nel  titolo
notificato: in definitiva, la ratio della  norma  e'  garantire  alla
P.A. - in ragione della sua complessita' organizzativa - un  adeguato
spatium  deliberandi  per  valutare  accuratamente  se  procedere  al
pagamento oppure no di quanto vantato dal creditore. Ne consegue  che
da  tale  norma  speciale  e,  per  cosi'  dire,  sotto  il   profilo
«topografico» essendo contenuta in legge diversa dal codice di rito e
sotto il profilo contenutistico, non e', quindi,  dato  desumere  una
deroga alla norma generale di cui  all'art.  499,  c.c.,  nel  senso,
cioe', di pretendere che gli  interventori  siano  muniti  di  titolo
esecutivo ove la procedura esecutiva sia  stata  iniziata  contro  un
debitore che sia pubblica amministrazione, atteso che: a)  la  norma,
in quanto speciale, deve essere  interpretata,  nel  dubbio,  se  non
restrittivamente  quanto  meno  nei  limiti   di   un'interpretazione
strettamente  funzionale  al  perseguimento  della  sua   ratio;   b)
nell'inferire dall'art. 14 una deroga alla genralissima  disposizione
dell'art. 499 cpc, si creerebbe  un'inammissibile  sperequazione  tra
debitori, riconoscendo in sede esecutiva un vero e  proprio  debitore
«privilegiato»  rispetto  agli  altri,  cioe'  un  debitore  nei  cui
confronti i creditori non sono  autorizzati  ad  intervenire  con  la
procedura semplificata  ex  art.  499  c.p.c.;  c)  l'interpretazione
costituzionalmente orientata ai sensi dell'art.  3  Cost.  impone  di
muovere dal principio generale dell'assoluta  posizione  paritaria  -
nell'ambito del diritto privato e del diritto  processuale  civile  -
tra soggetti  privati  e  soggetti  pubblici;  d)  ad  accogliere  la
proposta tesi estensiva dell'art. 14, si arriverebbe ad ammettere  un
vero   e   proprio   diritto   esecutivo   proprio   della   pubblica
amministrazione,  distorcendo  lo  stesso  significato  della   norma
citata: l'art. 14, infatti, non incide affatto su cio' - vale a  dire
i documenti e i titoli - che puo' fondare l'azione esecutiva,  ma  e'
disposizione meramente, per cosi'  dire,  procedimentale,  cioe'  che
prevede  un  lasso  temporale  altrimenti  esente,  senza,  tuttavia,
manifestamente voler  disegnare  per  il  creditore  della  p.a.  uno
statuto «speciale» e di sfavore rispetto ai  creditori  dei  soggetti
privati; e) l'interpretazione estensiva, cioe' nel  senso  di  deroga
all'art. 499 cpc, dell'art. 14 sarebbe, peraltro,  anche  irrazionale
ai sensi dell'art. 3 perche' sovrabbondante rispetto  all'evidenziata
ratio, per il cui rispetto e'  sufficiente  ritenere  che  l'estratto
autentico notarile delle scritture ex art. 2214  c.c.  sia  anch'esso
notificato prima del ricorso in intervento, ricorso da proporre  solo
decorso  il  termine  di   120   giorni:   in   definitiva,   l'unica
interpretazione estensiva che  sembra  ammissibile  dell'art.  14  e'
quella di ritenere che - anche in caso di intervento ex art. 499  cpc
-  debba  assicurarsi  alla   p.a.   debitrice   l'indicato   spatium
deliberandi di 120 giorni, potendo, poi, all'udienza di  comparizione
la p.a. - al pari di ogni debitore - muovere le  contestazioni  circa
l'ammissibilita' e fondatezza degli interventi; 
    che, del resto,  la  Corte  cost.  27  ottobre  2006,  n.  343  -
ancorche'   non   abbia   affrontato   direttamente   la    questione
dell'intervento  senza   titolo   esecutivo -   ha   cio'   nondimeno
affermato - senza operare distinzioni tra i vari tipi di intervento -
che art. 14, d.l. n.  669/1996  convertito  nell'art.  14,  legge  28
febbraio 1997, n. 30 «e' applicabile altresi' alle  azioni  esecutive
esperite in via di intervento»; 
    Rilevato, altresi': 
    che l'art. 499 cpc non riconosce la possibilita' di intervenire -
senza titolo esecutivo o sequestro o pegno - a soggetti diversi dagli
imprenditori, atteso che  la  disposizione  processuale  rinvia  alle
scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.; 
    che,  in  particolare,  l'art.  499  cpc  consente   l'intervento
dell'imprenditore richiedendo la documentazione sufficiente a fondare
l'emissione del decreto ingiuntivo; 
    che, nel caso in esame, la documentazione prodotta dai lavoratori
e' stata  ritenuta  sufficiente  a  fondare  l'emissione  di  decreto
ingiuntivo; 
    che, in particolare, a prescindere dalla  concedibilita'  o  meno
del   provvedimento   monitorio,   la   fattispecie   in   esame   e'
caratterizzata da documentazione fortemente indiziante la  fondatezza
della pretesa creditoria, atteso che si e' in presenza di un  vero  e
proprio riconoscimento del debito; 
    che, tuttavia, sulla  base  della  disposizione  citata  dovrebbe
dichiararsi  l'inammissibilita'  degli  interventi   esperiti   nella
presente procedura. 
    Ritenuto sul piano della  non  conformita'  alla  Costituzione  e
della non manifesta infondatezza che la disposizione  dell'art.  499,
cpc pare in contrasto: 
    a) con il principio di eguaglianza ai sensi  dell'art.  3  Cost.,
atteso che discrimina tra  creditori  imprenditori  e  creditori  non
imprenditori a prescindere dall'esistenza o  meno  di  documentazione
attestante  la  verosimiglianza  della  pretesa  creditoria,  laddove
dovrebbe essere la presenza o meno di documenti idonei e  attendibili
a fondare la ammissibilita' o meno dell'intervento; 
    b) con il principio di ragionevolezza  sempre  ex  art.  3  Cost.
atteso  che  consente  l'intervento  al  creditore  sulla   base   di
documentazione  proveniente  dallo  stesso  interventore,  mentre  lo
esclude  per  l'ipotesi  in   cui   l'intervento   sia   fondato   su
documentazione  proveniente  dal  debitore  e,  quindi,  maggiormente
significativa sul piano probatorio; 
    c) con il principio di ragionevolezza, atteso che i  crediti  dei
lavoratori  sono  crediti   privilegiati   a   fronte   del   credito
dell'imprenditore   chirografario:   in   sintesi,    il    creditore
privilegiato che voglia intervenire nella  procedura  esecutiva  deve
inevitabilmente  munirsi  di  titolo  esecutivo,  a  differenza   del
creditore munito delle scritture contabili; e  cio'  contrasta  anche
con la ratio di  fondo  dello  stesso  art.  499,  c.p.c.  che  vuole
assicurare concretezza al principio della par condicio creditorum  ex
art. 2741 c.c. evitando che  i  tempi  necessari  per  procurarsi  il
titolo esecutivo pregiudichino definitivamente le ragioni creditorie:
anzi, puo' dirsi che l'attuale art. 499 cpc prevede una  deroga,  per
cosi' dire, «all'incontrario» alla par  condicio  creditorum,  atteso
che questa viene derogata in favore del  creditore  ordinario  e  non
gia' in favore di quello privilegiato; 
    d) con il principio del giusto e  celere  processo  ex  art.  111
Cost. e contro il diritto alla difesa ex art. 24 Cost., atteso che  -
come visto -l'applicazione dell'attuale art. 499  c.p.c.  rischia  di
pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e
rendendo  inevitabile  il   ricorso   alla   tutela   giurisdizionale
tradizionalmente piu' complessa cioe' quella di cognizione; 
    Considerato, infine, sul piano  della  rilevanza  che  osta  alla
soddisfazione degli interventori solo ed  esclusivamente  la  formula
dell'art. 499 cpc, posto che nella procedura in esame vi sono tutti i
requisiti per procedere all'assegnazione ed in particolare: 
    a) vi e' la dichiarazione positiva del terzo per somme  eccedenti
i servizi indispensabili ex art. 159 d.lgs. n. 267/2000; 
    b)  in  ogni  caso,  trattandosi  di  crediti  di  lavoro,   essi
rientrerebbero proprio tra quei diritti al cui  soddisfacimento  sono
finalizzate le somme accantonate per il pagamento  dei  c.d.  servizi
indispensabili; 
    c) vi e' capienza sufficiente per ripartire le  somme  anche  tra
gli interventori, anche perche' il creditore principale -  munito  di
regolare  titolo  esecutivo  -  ha  dedotto  di  essere  gia'   stato
soddisfatto  ancorche'  limitamento  a  capitale  ed  interessi   con
esclusione delle sole spese legali; 
    d) che - oltre al creditore principale  -  e'  munito  di  titolo
esecutivo anche un altro interventore (Buonanno Roberto, che ha  come
titolo  esecutivo  ancora  non  pagato  una   sentenza   che   risale
addirittura al 1993 ed emanata dall'allora Conciliatore di Pozzuoli); 
    e)  che,  come  e'  noto,  l'ammissibilita'  dell'intervento   e'
verifica officiosa del Giudice e preliminare ad ogni altra questione; 
    Considerato,  infine,  sul  piano   di   diverse   e'   possibili
interpretazioni che non sembrano prospettabili  opzioni  ermeneutiche
costituzionalmente  orientate  dell'art.  499,  cpc,  atteso  che  la
previsione e' certamente chiara nel riferirsi solo ed  esclusivamente
ai creditori muniti  delle  scritture  ex  art.  2214  c.c.,  sicche'
estenderne  l'applicazione  anche  ad  altri  creditori   muniti   di
documentazione ritenuta idonea si risolverebbe in una vera e  propria
sentenza manipolativa additiva certamente non consentita  al  giudice
rimettente; 
    Ritenuto, quindi, la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalita' illustrata dall'avv. Buonanno  Roberto
in qualita' di difensore degli interventori 
 
                               P.Q.M. 
 
    A) rimette gli atti alla Corte Costituzionale, perche' decida  in
ordine alla compatibilita' dell'art. 499, 1° comma, cpc con gli artt.
3, 24, 111 Cost.; 
    B) sospende la presente procedura fino alla decisione del Giudice
delle leggi; 
    C)  manda  alla  Cancelleria  per  la  presente   ordinanza   sia
notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
comunicata  dal  Cancelliere  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Pozzuoli, addi' 14 luglio 2010 
 
                          Il giudice: Lepre