N. 340 SENTENZA 17 - 26 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione  Toscana  -  Concessioni   demaniali   marittime   ad   uso
  turistico-ricreativo - Previsione  di  proroga,  a  domanda,  della
  durata delle concessioni in atto fino ad un massimo di venti anni -
  Indebita introduzione di un rinnovo  automatico  delle  concessioni
  medesime, con conseguente disparita' di trattamento  tra  operatori
  economici - Contrasto  con  i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
  comunitario in tema di liberta' di stabilimento e di  tutela  della
  concorrenza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, art. 16, comma
  2. 
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art.  49  del
  Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
(GU n.48 del 1-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma  2,
della legge della Regione Toscana 23  dicembre  2009,  n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2010), promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 1° - 4 marzo 2010,  depositato
in cancelleria il 4 marzo 2010 ed iscritto  al  n.  33  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2010  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Nicoletta  Gervasi
per la Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso del 4 marzo 2010, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23  dicembre
2009, n. 77 (Legge  finanziaria  per  l'anno  2010),  per  violazione
dell'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    La  norma  impugnata  dispone  che,  in  materia  di  concessioni
demaniali marittime ad uso  turistico-ricreativo,  su  richiesta  del
concessionario, puo' essere disposta una proroga fino ad  un  massimo
di venti anni, sia pure in ragione  dell'entita'  degli  investimenti
realizzati e dei relativi  ammortamenti,  sulla  base  di  criteri  e
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento. 
    Si premette che, la materia de quo, e' oggetto  di  procedura  di
infrazione n.  4908  del  2008  della  Commissione  europea,  che  ha
sollevato questione di  compatibilita'  con  il  diritto  comunitario
della normativa  italiana  in  materia  di  concessioni  del  demanio
marittimo   con   finalita'   turistico-ricreative,   nonche'   delle
conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni. 
    In particolare l'art. 37, comma 2, del Codice della  navigazione,
nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del
demanio marittimo (con finalita'  turistico-alberghiere)  attribuisce
preferenza - cosiddetto  diritto  d'insistenza  -  al  concessionario
uscente. Il legislatore statale,  al  fine  di  superare  le  censure
sollevate  dalla  Commissione,  ha  approvato  il  decreto-legge   20
dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), che, all'art. l, comma 18,, abroga l'art. 37, comma  2,
del Codice della navigazione, e, nel contempo,  dispone  una  proroga
estensibile,  per  la  specificita'  del  territorio  italiano,  alle
concessioni in atto sino al  2015.  Orbene,  mentre  il  primo  comma
dell'art. 16 della legge Regione Toscana 23  dicembre  2009,  n.  77,
prevedendo una proroga sino al 2015 si adegua alla normativa statale,
diversamente il comma 2 del medesimo articolo, oggetto della presente
impugnativa, introduce una deroga  consentendo  la  possibilita'  del
permanere della concessione sino ad un  massimo  di  20  anni  e,  in
sostanza, attua un rinnovo  automatico.  Cosi'  disponendo  la  norma
regionale impugnata viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione
in quanto non  coerente  con  i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario in tema  di  liberta'  di  stabilimento  e  tutela  della
concorrenza (rispettivamente agli artt. 49 e  101  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea di  cui  l'art.  117,  primo  comma
citato  offre  copertura.  La  norma  impugnata  infatti  prevede  ed
introduce  un  diritto  d'insistenza  in  favore  del  soggetto  gia'
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima. Detto automatismo determina una disparita'  di  trattamento
tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza
e di liberta' di stabilimento. Non sono  previste  ne'  procedure  di
gara e neppure forme idonee di  pubblicita'  afferenti  la  procedura
relativa al rinnovo, al fine di tutelare le  esigenze  concorrenziali
di  altre  imprese  presenti  sul  mercato,  in  contrapposizione  al
titolare della concessione scaduta o in scadenza. 
    2. - Con memoria del 30 marzo 2010, si e' costituita in  giudizio
la  Regione  Toscana,  chiedendo  che  il  ricorso   sia   dichiarato
infondato,  in  quanto   la   concessione   non   sarebbe   prorogata
automaticamente, ma procedendo ad una valutazione caso per  caso,  in
considerazione  degli  investimenti  effettuati  per   garantire   lo
sviluppo   turistico.   Occorrerebbe   pertanto   un    bilanciamento
d'interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo,  di
competenza  regionale,  trattandosi  inoltre  di  dover  tutelare  il
livello  occupazionale  e  di  stimolare  la  ripresa   dell'economia
toscana. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 16, comma  2,  legge  della
Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno
2010),  nella  parte  in  cui   dispone   che   «Su   richiesta   del
concessionario la durata della proroga puo' essere estesa fino ad  un
massimo di venti anni, in  ragione  dell'entita'  degli  investimenti
realizzati e dei relativi  ammortamenti»,  per  violazione  dell'art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli  articoli  43
(ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, in quanto determina una disparita' di  trattamento  tra  gli
operatori economici in violazione dei principi di  concorrenza  e  di
liberta' di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure
di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle  imprese
che non siano titolari di una concessione scaduta o in scadenza. 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - Ai fini del suo accoglimento e'  sufficiente  il  richiamo
alla sentenza di questa Corte n. 180  del  2010,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1  della  legge  della
Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n.  8  (Modifica  della  legge
regionale 31 maggio 2002, n.  9  -  Disciplina  dell'esercizio  delle
funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone  di
mare territoriale in attuazione della  legge  27  dicembre  2006,  n.
296), nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9  del
2002, l'art. 8-bis, comma 2, il quale  dispone  che  «i  titolari  di
concessioni demaniali marittime (omissis) potranno chiedere entro  il
31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione  fino  ad
un massimo di venti anni». 
    La  norma  impugnata  -  analogamente  a  quella  della   Regione
Emilia-Romagna - stabilisce che «su richiesta del  concessionario  la
durata della proroga puo' essere estesa fino ad un massimo  di  venti
anni, in ragione dell'entita' degli  investimenti  realizzati  e  dei
relativi ammortamenti e sulla base di criteri  e  modalita'  definiti
dalla  Giunta  regionale  con  regolamento,  sentite   l'Associazione
nazionale  comuni  italiani  (ANCI)  Toscana  e  le  associazioni  di
categoria dei concessionari entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge». 
    Tale disposizione - come  e'  stato  affermato  dalla  richiamata
sentenza - «viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto  di
stabilimento  e  di  tutela  della  concorrenza.  Infatti  la   norma
regionale prevede un diritto di proroga in favore del  soggetto  gia'
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima. Detto automatismo determina una disparita'  di  trattamento
tra  gli  operatori  economici  in   violazione   dei   principi   di
concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza  non  gestivano
il demanio marittimo non hanno la possibilita', alla  scadenza  della
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso
in cui questi non chieda la proroga  o  la  chieda  senza  un  valido
programma di investimenti». 
    Ne' al fine di affermare la legittimita'  della  norma  impugnata
vale la giustificazione  addotta  dalla  Regione  Toscana,  la  quale
oppone che la concessione non sarebbe prorogata  automaticamente,  ma
sulla base di una valutazione caso per caso, in considerazione  degli
investimenti effettuati per garantire lo sviluppo  turistico,  e  che
occorrerebbe pertanto un  bilanciamento  d'interessi  tra  la  tutela
della concorrenza e quella  del  turismo,  di  competenza  regionale,
trattandosi di dover tutelare il livello occupazionale e di stimolare
la ripresa dell'economia toscana. 
    La disciplina regionale  impedisce  infatti  l'accesso  di  altri
potenziali  operatori  economici   al   mercato,   ponendo   barriere
all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. 
    La   norma   impugnata   determina,   dunque,   un'ingiustificata
compressione  nella  gestione  del  demanio  marittimo,  violando  il
principio di parita' di trattamento, che si ricava dagli artt.  49  e
ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  in  tema  di
liberta' di  stabilimento,  e  favorendo  i  vecchi  concessionari  a
scapito degli aspiranti nuovi. 
    La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in
luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, e' del tutto
contraddittoria rispetto al fine di tutela  della  concorrenza  e  di
adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008). 
    Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana  n.  77  del
2009, per violazione dell'art. 117, primo comma, della  Costituzione,
in  relazione  all'articolo  49  del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 16,  comma
2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2010). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 26 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola