N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 2010
Ricorso per conflitto depositato in cancelleria il 23 novembre 2010 (della Provincia autonoma di Trento). Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio - Presenza di disposizioni espressamente rivolte alle Province autonome - Lamentata inidoneita' del decreto ministeriale, quale atto sostanzialmente regolamentare, a incidere in ambiti di competenza primaria della Provincia, ovvero mancata acquisizione della delibera del Consiglio dei ministri e dello specifico parere della Provincia ove il decreto medesimo sia inteso come atto di indirizzo e coordinamento, nonche' lamentata natura di dettaglio delle disposizioni censurate inidonee a condizionare la potesta' primaria della Provincia - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nella materia della tutela del paesaggio nonche' in altre materie di competenza primaria quali ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica e piani regolatori, toponomastica, patrimonio storico, artistico e popolare, usi e costumi locali, usi civici, ordinamento delle minime proprieta' colturali, porti lacuali, miniere, cave e torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, impianti di funivia, agricoltura e foreste, espropriazione per pubblica utilita', opere idrauliche, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nelle materie concorrenti dell'incremento della produzione industriale e dell'utilizzazione delle acque pubbliche - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e conseguentemente di annullare i punti 1.2, 17.1 e 17.2 e l'allegato 3 delle Linee guida predette, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento. - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, punti 1.2, 17.1 e 17.2 e allegato 3. - Costituzione, artt. 117, commi terzo, quinto e sesto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24); 9, nn. 8) e 9); e 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 12, comma 10, e 19; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001.(GU n.3 del 19-1-2011 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2565 del 12 novembre 2010 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27429 del 12 novembre 2010 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' per il conseguente annullamento dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 nonche' dell'allegato 3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con d.m. 10 settembre 2010, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento. per violazione: dell'articolo 8, nn. 1), 5), e 6), nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24), e dell'articolo 9, nn. 8) e 9) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); - dell'articolo 16 del medesimo Statuto; delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; delle norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3; degli articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e dell'articolo 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001. Fatto L'articolo 8, n. 6), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alle Province autonome potesta' legislativa primaria nella materia della tutela del paesaggio. La competenza in materia di tutela del paesaggio e' accompagnata dalla competenza -sempre primaria - in varie altre materie, tra cui l'ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1), l'urbanistica e i piani regolatori (art. 8, n. 5), la toponomastica (art. 8, n. 2, St.), la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8, n. 3), gli usi e costumi locali (art. 8, n. 4), gli usi civici (n. 7), l'ordinamento delle minime proprieta' colturali (n. 8), i porti lacuali (n. 11), le miniere, cave e torbiere (n. 14), l'alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), la viabilita', gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse provinciale (n. 17), le comunicazioni ed i trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), l'agricoltura e le foreste (n. 21), l'espropriazione per pubblica utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n. 24). Inoltre, la Provincia ha competenza concorrente in materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8) St.) e di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9). Nelle stesse materie l'art. 16 dello Statuto assegna alla Provincia le funzioni amministrative. Gia' prima del 2001 - sulla base delle sole attribuzioni statutarie - alle Province autonome era stata riconosciuta competenza in materia di energia: in particolare, l'articolo 01 delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 235 del 1977 (aggiunto dal d. lgs. n. 463 del 1999) ha trasferito alle Province autonome le funzioni in materia di energia esercitate dallo Stato sia direttamente mediante gli organi centrali e periferici, sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (comma 1), precisando che le funzioni relative alla materia "energia" concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia (comma 2). L'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ha poi riconosciuto alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e tale norma, se ritenuta ampliativa dell'autonomia spettante in materia di energia alla Provincia in virtu' dello Statuto speciale, si applica anche ad essa in base all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in questo senso v. la sent. 383/2005 della Corte costituzionale). Accanto al gia' citato d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), il riparto di materie previsto dallo statuto e' attuato da ulteriore normativa di attuazione, tra cui rilevano in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, regola invece sul piano generale il rapporto tra atti legislativi statali leggi regionali e provinciali, escludendo che la potesta' legislativa provinciale possa essere limitata da atti non legislativi, mentre l'art. 3 d. lgs. n. 266/1992 pone vincoli sostanziali e procedurali agli atti di indirizzo e coordinamento rivolti alla Provincia. Infine l'articolo 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), prevede che la Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitart. Nella materia rilevano per il territorio provinciale le previsioni e le indicazioni contenute in particolare nel piano urbanistico provinciale (l.p. 5/2008), nel piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (d.P.R. 15 febbraio 2006), nel piano energetico provinciale (deliberazione Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003) ed in generale negli altri strumenti di pianificazione e programmazione provinciale o locale, che riguardano anche fonti energetiche rinnovabili. Per quanto attiene in particolare gli aspetti urbanistici e paesaggistici, rilevano le previsioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale). La Provincia ha dato attuazione all'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' - a cui si riferisce a livello nazionale l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, sulla base del quale sono state adottate le linee guida in esame - con l'art. 29 l.p. 20/2005, che ha aggiunto l'articolo 1-bis 3 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), regolando le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Sul versante statale, il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), all'articolo 12 contiene le disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative. In particolare il comma 10 (modificato dal comma 158 dell'art. 2 1. 24 dicembre 2007, n. 244) prevede che, "in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3". Tali linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Il comma 10 aggiunge che, "in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", e che "le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida". Ancora, e' previsto che in caso "di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali". Il decreto legislativo n. 387 del 2003, pero', reca una disposizione di raccordo con gli ordinamenti delle autonomie speciali: l'art. 19, infatti, fa "salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione". Invece, il decreto interministeriale 10 settembre 2010, con il quale sono state emanate le "linee guida per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi", menziona in diversi punti le Province autonome. In particolare, nel punto 1.2. le linee guida dispongono che le sole Regioni e le Province autonome siano autorizzate a "porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili"; ed inoltre che tale facolta' e' prevista "esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17" delle medesime linee guida. A sua volta, il paragrafo 17.1 stabilisce che, "al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3"; che l'individuazione "della non idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"; che gli esiti dell'istruttoria, "da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate". Si tratta, come si puo' vedere, di norme dettagliate, che regolano le "modalita'" dell'atto regionale, indicano gli oggetti dell'istruttoria e disciplinano il contenuto degli "esiti dell'istruttoria". Ancora, nel punto 17.2 si statuisce che "le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007,. assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti"; che le aree "non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme"; che infine con tale atto, "la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole". L'Allegato 3 reca, appunto, i Criteri per l'individuazione di aree non idonee. Durante il procedimento di approvazione delle linee guida la Provincia autonoma di Trento ha ripetutamente richiesto specifici emendamenti al testo, volti a raccordarle con l'ordinamento provinciale e con quanto stabilito dalla clausola di salvaguardia dell'articolo 19 della legge n. 387 del 2003. In particolare, nella seduta dell'8 luglio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha subordinato il proprio parere favorevole all'accoglimento, tra l'altro, degli emendamenti presentati dalla Provincia di Trento, che chiedeva la soppressione dei riferimenti alle Province e l'inserimento di una clausola di salvaguardia corrispondente a quella contenuta nel d. lgs. n. 387/2003 (doc. 3). Tuttavia, le richieste cosi' formulate non hanno trovato alcuna corrispondenza nel testo del decreto interministeriale 10 settembre 2010: il quale, dunque, lede le prerogative costituzionali della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di Diritto 1) Lesivita' ed illegittimita' dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 e dell'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010, in ragione del carattere sostanzialmente regolamentare dell'atto che pone i corrispondenti vincoli. Secondo l'art. 12, comma 10, d. lgs. n. 387/2003, le linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio" e, "in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti". Dunque, appare chiaro che l'oggetto del presente conflitto attiene in modo prevalente alla materia "tutela del paesaggio", di competenza primaria provinciale. Poiche' le linee guida sono seguite da atti di "programmazione", con cui si individuano territorialmente i siti non idonei, e' chiamata in causa anche la materia dell'urbanistica, pure di competenza primaria provinciale. Dunque, pur considerando la connessione delle linee guida con la materia "energia", non si puo' dubitare che i punti contestati delle linee guida attengono a materie di competenza primaria provinciale. La competenza delle Regioni speciali in materia di tutela del paesaggio e' confermata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che all'art. 8 dispone una specifica salvaguardia, precisando che "nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione". E'vero che poi incongruamente esso all'art. 131 includeva le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti soggetti alla "potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio": ma proprio per questa ragione tale disposizione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 226 del 2009, su ricorso di questa Provincia. Il d.m. 10 settembre 2010 appare un atto di natura sostanzialmente normativa in materia provinciale. L'esame del contenuto dell'atto rivela subito che si tratta di una disciplina generale, astratta ed innovativa. La stessa previsione della diretta applicabilita' in caso di mancato adeguamento (art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 e punto 18.4 delle linee guida) e la previsione dell'entrata in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione (art. 1 d.m. 10 settembre 2010) confermano la natura normativa e non di atto di indirizzo. Si pensi anche al titolo della parte prima ("Disposizioni generali") e del punto 1 ("Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"). Codesta Corte costituzionale piu' volte ha applicato criteri "sostanziali" per identificare la natura degli atti statali: di recente v., in modo chiaro, la sent. 278/2010, punto 16, e la sent. 274/2010, punto 4.2. Si puo' quindi considerare acquisito che il decreto qui contestato e' rivolto - nei punti indicati - a vincolare la potesta' legislativa provinciale in materie di propria pacifica competenza ad un atto statale di natura regolamentare. Ora, occorre ricordare che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento) prevede che nelle materie di competenza provinciale la stessa legislazione statale non operi direttamente, ma che la legislazione provinciale debba essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati dai nuovi atti legislativi dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio temine da essi stabilito. E' dunque evidente che la potesta' legislativa della Provincia puo' essere condizionata dallo Stato solo con atti legislativi, e non con atti di normazione secondaria. Questo principio e' del resto stato ribadito piu' volte dalla giurisprudenza costituzionale. Si veda ad esempio, di recente, la sent. 209/2009 nella quale la Corte, Premesso che "si versa in materie di competenza primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica)", ha riconosciuto che di conseguenza "ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, secondo la giurisprudenza di questa Corte prima richiamata, sia in via generale, in forza del disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale", dal momento che "tale norma consente allo Stato di porre in essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo con legge". La stessa sentenza ricorda che "in tal senso e' anche la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 267 del 2003)". In effetti, gia' nella sent. 267/2003 la Corte aveva statuito che dall'art. 2 d. lgs. 266/1992 "si desume agevolmente che l'obbligo di adeguamento a carico della legislazione delle Province autonome puo' derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo, e non, invece, da norma di rango secondario": ed anche in tale occasione codesta Corte ricordava di avere "piu' volte affermato" la stessa regola, e si riferiva ancora alle "sentenze n. 84 del 2001 e n. 371 del 2001". Ad abundantiam, puo' essere qui ricordata anche la sent. 145/2005, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 10 1. n. 4/2004, "nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento", Osservando che "la potesta' regolamentare dello Stato non puo' essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento". Del resto, il divieto di regolamenti statali nelle materie regionali - e dunque piu' ancora di vincoli imposti da regolamenti statali - vale anche per le Regioni ordinarie, e valeva gia' prima della sua codificazione espressa ad opera della 1. cost. 3/2001 (v. l'art. 117, co. 6, Cost.). Sempre nella sent. 267/2003 la Corte rileva che "la giurisprudenza di questa Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di evidenziare come - gia' sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione - lo Stato non potesse imporre vincoli alle Regioni nelle materie di propria competenza se non mediante una legge, e non, invece, per mezzo di un atto regolamentare". Le Regioni, "infatti, non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi'(sentenza n. 507 del 2000; nello stesso senso, si vedano anche le sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995)". Risulta dunque evidente dalle considerazioni sopra esposte che il d.m. 10 settembre 2010, in quanto atto sostanzialmente regolamentare, e' a priori fonte inidonea a condizionare l'attivita' della Provincia autonoma di Trento in materia provinciale. I punti 1.2., 17.1. e 17.2. nonche' l'Allegato 3 delle linee guida, in quanto intervengono negli ambiti di competenza provinciale, in particolare con riferimento alla tutela del paesaggio e al potere di pianificazione territoriale e di programmazione provinciale, ledono le competenze provinciali sopra individuate e violano l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, nella parte in cui si riferiscono alle Province. 2) Lesivita' ed illegittimita' dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 e dell'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010, in relazione al contenuto. I punti 1.2, 17.1 e 17.2 e l'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010 sarebbero lesivi delle competenze costituzionali della Provincia anche se fossero contenuti in un atto legislativo. Infatti, come si e' visto, i punti censurati vanno ricondotti - proprio in ragione del loro oggetto - alle materie di competenza primaria della Provincia della tutela del paesaggio e dell'urbanistica e piani regolatori. Ora, il punto 17.1, il cui contenuto e' stato puntualmente ricordato nella parte in Fatto, contiene una disciplina dettagliata, che pone un vincolo procedurale alle Province per l'individuazione dei siti non idonei, regola le "modalita'" dell'atto regionale, indica gli oggetti dell'istruttoria e disciplina il contenuto degli "esiti dell'istruttoria": un contenuto, dunque, che sarebbe illegittimo anche se incidesse su una materia concorrente e anche se fosse contenuto in una legge. Anche il punto 17.2 e l'allegato 3 contengono una disciplina non idonea a concretare uno dei limiti della potesta' primaria della Provincia. Si pensi che essi non lasciano spazio ad uno svolgimento da parte del legislatore provinciale ma richiedono di essere direttamente attuati in via amministrativa. Inoltre, il punto 17.2 condiziona il modo attraverso il quale "le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili" e individuano le aree non idonee: e' prescritto che cio' debba avvenire attraverso specifici atti di programmazione, cioe' quelli "con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing", "tenendo conto di quanto eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico". Simili prescrizioni non rappresentano certo una norma fondamentale di riforma economico-sociale, ne' concretano uno degli altri limiti della potesta' primaria. Quanto all'allegato 3, esso contiene criteri dettagliati e, al punto t), stabilisce che, "in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita' di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate": il che di per se' e' ovvio, ma finisce per poter essere inteso come divieto, per le Province, di escludere l'installazione dell'impianto nell'intera zona. Se cosi' fosse, tale norma sarebbe particolarmente lesiva, perche' si tratterebbe di una rilevante e grave ingerenza nell'attivita' legislativa ed amministrativa della Provincia in materie provinciali. Le zone elencate nella lett. f) sono aree di interesse naturalistico o culturale o "aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita'", tutte rientranti nella competenza primaria della Provincia in materia di "tutela del paesaggio", "tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare", "parchi per la protezione della flora e della fauna", "agricoltura e foreste" (la competenza della Provincia in materia di Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS) e' stata gia' confermata da codesta Corte con le sentt. 104/2008 e 329/2008). Si tratta poi di "aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico", rientranti nella competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9). Dunque, anche il punto 17.2 e l'allegato 3 sarebbero illegittimi anche se contenuti in un atto legislativo, perche' le prescrizioni in essi contenute non rappresentano una norma fondamentale di riforma economico-sociale e non concretano uno degli altri limiti della potesta' primaria. Quanto al punto 1.2, esso limita il potere delle Province di "porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili", rinviando all"'ambito" e alle "modalita' di cui al paragrafo 17", per cui le considerazioni svolte per i punti 17.1 e 17.2 valgono anche per il punto 1.2. 3) Lesivita' e illegittimita' dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 e dell'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010 anche ove considerato atto di indirizzo e coordinamento. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 prevede, per gli atti statali di indirizzo e di coordinamento, la necessita' della delibera del Consiglio dei ministri e del parere della Provincia e pone il principio secondo il quale gli atti in questione "vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti". Come visto, il d.m. 10 settembre 2010 va considerato, per il suo contenuto, un atto sostanzialmente regolamentare. Pero', anche qualora esso fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, sarebbe illegittimo per la violazione dell'art. 3 d. lgs. 266/1992. Infatti, esso e' stato adottato con d.m., senza delibera del Consiglio dei ministri; inoltre, non e' stato acquisito lo specifico parere della Provincia, richiesto dall'art. 3, co. 3, d. lgs. 266/1992. Ne' si potrebbe replicare che vi e' stata la delibera della Conferenza unificata, dato che nella Conferenza la posizione della Provincia non e' decisiva (i gruppi delle autonomie decidono a maggioranza), e dato che in ogni modo la delibera della Conferenza non puo' surrogare la consultazione individuale della Provincia. Si e' anche notato che, in sede di approvazione delle linee guida, questa Provincia ha ripetutamente richiesto specifici emendamenti al testo, volti a raccordare le predette linee guida con l'ordinamento provinciale. Inoltre, quanto al contenuto, valgono le considerazioni sopra espresse, dal momento che un simile contenuto non potrebbe essere legittimamente disposto neppure da una legge. In aggiunta, si puo' rilevare che il d.m. 10 settembre 2010 non vincola "le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti", perche' ha un contenuto che - come visto - e' in parte dettagliato e comunque pone condizionamenti e vincoli all'attivita' amministrativa di individuazione dei siti non idonei. Di qui l'illegittimita' anche sotto questo profilo.
P. Q. M Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando; Che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; Nonche' per il conseguente annullamento dei punti 1.2, 17.1 e 17.2 nonche' dell'allegato 3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con d.m. 10 settembre 2010, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento. Trento-Padova-Roma, 16 novembre 2010 Prof. Avv: Giandomenico Falcon - Avv: Nicolo' Pedrazzoli - Avv: Luigi Manzi