N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 2010

Ricorso per conflitto depositato in cancelleria il 23  novembre  2010
(della Provincia autonoma di Trento). 
 
Energia - Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  recante
  "Linee guida per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da
  fonti rinnovabili", volte ad  assicurare  un  corretto  inserimento
  degli impianti, con specifico riguardo agli  impianti  eolici,  nel
  paesaggio - Presenza di  disposizioni  espressamente  rivolte  alle
  Province autonome - Lamentata inidoneita' del decreto ministeriale,
  quale atto sostanzialmente regolamentare, a incidere in  ambiti  di
  competenza primaria della Provincia,  ovvero  mancata  acquisizione
  della delibera del Consiglio dei ministri e dello specifico  parere
  della Provincia ove il decreto medesimo sia  inteso  come  atto  di
  indirizzo e coordinamento, nonche' lamentata  natura  di  dettaglio
  delle disposizioni censurate inidonee a  condizionare  la  potesta'
  primaria della Provincia - Ricorso per  conflitto  di  attribuzione
  della Provincia autonoma di Trento -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  e  amministrativa  della  Provincia  nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia,  violazione  della  competenza  statutaria,
  legislativa  e  amministrativa,  nella  materia  della  tutela  del
  paesaggio nonche' in altre materie  di  competenza  primaria  quali
  ordinamento  degli  uffici   provinciali,   urbanistica   e   piani
  regolatori,  toponomastica,   patrimonio   storico,   artistico   e
  popolare, usi e  costumi  locali,  usi  civici,  ordinamento  delle
  minime  proprieta'  colturali,  porti  lacuali,  miniere,  cave   e
  torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della
  fauna,  viabilita',  acquedotti,  lavori  pubblici   di   interesse
  provinciale, comunicazioni e trasporti  di  interesse  provinciale,
  impianti di funivia,  agricoltura  e  foreste,  espropriazione  per
  pubblica utilita', opere idrauliche,  violazione  della  competenza
  statutaria, legislativa e amministrativa, nelle materie concorrenti
  dell'incremento della produzione industriale  e  dell'utilizzazione
  delle acque pubbliche - Richiesta di dichiarare che non spetta allo
  Stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
  settembre 2010, anche con riferimento alla  Provincia  autonoma  di
  Trento,  le  Linee  guida  per  l'autorizzazione   degli   impianti
  alimentati da fonti rinnovabili, e conseguentemente di annullare  i
  punti 1.2, 17.1 e 17.2 e l'allegato 3 delle Linee  guida  predette,
  nella parte in  cui  si  riferiscono  alla  Provincia  autonoma  di
  Trento. 
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico  10  settembre  2010,
  punti 1.2, 17.1 e 17.2 e allegato 3. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quinto e sesto, e 118;  legge
  costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  art.  10;  statuto  della
  Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 2), 3), 4),  5),  6),
  7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24); 9, nn. 8) e 9);  e
  16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974,  n.  381;
  d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690;  d.P.R.  26  marzo  1977,  n.  235;
  d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,
  artt. 2 e 3; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 12, comma 10, e
  19; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
    Ricorso della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
Presidente della  Giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo  Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2565 del 12
novembre 2010 (doc. 1),  rappresentata  e  difesa,  come  da  procura
speciale n. rep. 27429 del 12 novembre  2010  (doc.  2),  rogata  dal
dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale   rogante   della   Provincia,
dall'avv. prof. Giandomenico  Falcon  di  Padova,  dall'avv.  Nicolo'
Pedrazzoli dell'Avvocatura della  Provincia  di  Trento  e  dall'avv.
Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in  Roma  nello  studio  di
questi in via Confalonieri, n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione che non spetta allo  Stato  emanare,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, anche  con  riferimento
alla   Provincia   autonoma   di   Trento,   le   Linee   guida   per
l'autorizzazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
nonche' per il conseguente annullamento dei punti 1.2,  17.1  e  17.2
nonche' dell'allegato 3 delle Linee guida per l'autorizzazione  degli
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  emanate  con  d.m.  10
settembre 2010, nella parte in  cui  si  riferiscono  alla  Provincia
autonoma di Trento. 
    per violazione: 
    dell'articolo 8, nn. 1), 5), e 6), nonche'  integrativamente  nn.
2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16),  17),  18),  21),  22)  e  24),  e
dell'articolo 9, nn. 8) e 9) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo
unificato delle leggi sullo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige); - dell'articolo 16 del medesimo Statuto; 
    delle norme di attuazione dello  Statuto  di  cui  al  d.P.R.  20
gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,  al  d.P.R.  1
novembre 1973, n. 690, al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e al d.P.R. 19
novembre 1987, n. 526; 
    delle norme  di  attuazione  dello  Statuto  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con particolare  riferimento  agli
articoli 2 e 3; 
    degli articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e  dell'articolo
118 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  legge
cost. n. 3/2001. 
 
                                Fatto 
 
    L'articolo 8, n. 6), dello Statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige di cui al d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670,  attribuisce  alle
Province autonome potesta' legislativa primaria nella  materia  della
tutela del paesaggio. 
    La competenza in materia di tutela del paesaggio e'  accompagnata
dalla competenza -sempre primaria - in varie altre materie,  tra  cui
l'ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1),  l'urbanistica
e i piani regolatori (art. 8, n. 5), la toponomastica (art. 8, n.  2,
St.), la tutela e la conservazione del patrimonio storico,  artistico
e popolare (art. 8, n. 3), gli usi e costumi locali (art. 8,  n.  4),
gli  usi  civici  (n.  7),  l'ordinamento  delle  minime   proprieta'
colturali (n. 8), i  porti  lacuali  (n.  11),  le  miniere,  cave  e
torbiere (n. 14), l'alpicoltura e i parchi per  la  protezione  della
flora e della fauna (n. 16), la viabilita', gli acquedotti e i lavori
pubblici di interesse provinciale (n.  17),  le  comunicazioni  ed  i
trasporti di  interesse  provinciale,  compresi  la  regolamentazione
tecnica  e  l'esercizio  degli   impianti   di   funivia   (n.   18),
l'agricoltura e le foreste (n.  21),  l'espropriazione  per  pubblica
utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n. 24). 
    Inoltre, la Provincia ha competenza  concorrente  in  materia  di
incremento della produzione industriale (art. 9,  n.  8)  St.)  e  di
utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9). 
    Nelle  stesse  materie  l'art.  16  dello  Statuto  assegna  alla
Provincia le funzioni amministrative. 
    Gia'  prima  del  2001  -  sulla  base  delle  sole  attribuzioni
statutarie - alle Province autonome era stata riconosciuta competenza
in materia di energia: in particolare, l'articolo 01 delle  norme  di
attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 235 del  1977  (aggiunto
dal d. lgs. n. 463 del 1999) ha trasferito alle Province autonome  le
funzioni  in  materia  di  energia   esercitate   dallo   Stato   sia
direttamente mediante gli organi centrali e periferici,  sia  per  il
tramite  di  enti  e  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale   o
sovraprovinciale (comma 1), precisando che le funzioni relative  alla
materia "energia" concernono le  attivita'  di  ricerca,  produzione,
stoccaggio, conservazione, trasporto  e  distribuzione  di  qualunque
forma di energia (comma 2). 
    L'articolo  117,  comma  terzo,   della   Costituzione   ha   poi
riconosciuto   alle   Regioni   ordinarie   competenza    legislativa
concorrente in materia  di  "produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia"  e  tale  norma,  se   ritenuta   ampliativa
dell'autonomia spettante in materia  di  energia  alla  Provincia  in
virtu' dello Statuto speciale, si  applica  anche  ad  essa  in  base
all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (in
questo senso v. la sent. 383/2005 della Corte costituzionale). 
    Accanto al gia' citato d.P.R. 26 marzo 1977,  n.  235  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di energia), il riparto di materie previsto dallo  statuto
e' attuato da ulteriore normativa di attuazione, tra cui rilevano  in
particolare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il
decreto del Presidente della  Repubblica  20  gennaio  1973,  n.  115
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  trasferimento  alle   province
autonome di Trento e di Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali
dello Stato  e  della  Regione),  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione  Trentino-Alto  Adige  concernente  tutela  e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). 
    L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
266,  regola  invece  sul  piano  generale  il  rapporto   tra   atti
legislativi statali leggi regionali e provinciali, escludendo che  la
potesta' legislativa provinciale possa essere limitata  da  atti  non
legislativi, mentre  l'art.  3  d.  lgs.  n.  266/1992  pone  vincoli
sostanziali e procedurali agli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento
rivolti alla Provincia. 
    Infine  l'articolo  7  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.   526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), prevede  che  la
Regione e le Province di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
competenza  esclusiva,  possono  dare   immediata   attuazione   alle
raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei  limiti
previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei
predetti atti comunitart. 
    Nella  materia  rilevano  per  il   territorio   provinciale   le
previsioni e  le  indicazioni  contenute  in  particolare  nel  piano
urbanistico  provinciale  (l.p.  5/2008),  nel  piano  generale   per
l'utilizzazione delle acque pubbliche (d.P.R. 15 febbraio 2006),  nel
piano energetico provinciale  (deliberazione  Giunta  provinciale  n.
2438 del 3 ottobre 2003) ed in  generale  negli  altri  strumenti  di
pianificazione e programmazione provinciale o locale, che  riguardano
anche fonti energetiche rinnovabili. 
    Per quanto attiene  in  particolare  gli  aspetti  urbanistici  e
paesaggistici, rilevano le previsioni della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del  territorio),  e
della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del  nuovo
piano urbanistico provinciale). 
    La Provincia ha dato attuazione all'articolo  6  della  direttiva
2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita' - a cui si riferisce a livello nazionale l'articolo
12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, sulla base del quale sono
state adottate le linee guida in esame - con l'art. 29 l.p.  20/2005,
che ha aggiunto l'articolo 1-bis 3 nella legge  provinciale  6  marzo
1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 marzo  1977,  n.  235.  Istituzione  dell'azienda
speciale  provinciale   per   l'energia,   disciplina   dell'utilizzo
dell'energia   elettrica   spettante   alla   Provincia   ai    sensi
dell'articolo 13 dello statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
criteri  per  la  redazione   del   piano   della   distribuzione   e
modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980,  n.  38  e  13
luglio 1995, n. 7), regolando le procedure amministrative applicabili
agli impianti per la produzione di elettricita' da fonti  energetiche
rinnovabili. 
    Sul versante statale, il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato  interno  dell'elettricita'),  all'articolo  12  contiene  le
disposizioni  per  la  razionalizzazione  e   semplificazione   delle
procedure autorizzative. In particolare il comma 10  (modificato  dal
comma 158 dell'art. 2 1. 24 dicembre 2007, n. 244) prevede  che,  "in
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento  di  cui
al comma 3". 
    Tali linee guida "sono volte, in particolare,  ad  assicurare  un
corretto inserimento degli  impianti,  con  specifico  riguardo  agli
impianti eolici, nel  paesaggio".  Il  comma  10  aggiunge  che,  "in
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti", e  che  "le  regioni  adeguano  le
rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore delle linee guida".  Ancora,  e'  previsto  che  in  caso  "di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee
guida nazionali". 
    Il  decreto  legislativo  n.  387  del  2003,  pero',  reca   una
disposizione  di  raccordo  con  gli  ordinamenti   delle   autonomie
speciali: l'art. 19, infatti, fa "salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo  ai  sensi
dei  rispettivi  statuti  speciali  e   delle   relative   norme   di
attuazione". 
    Invece, il decreto interministeriale 10 settembre  2010,  con  il
quale sono state emanate le "linee  guida  per  il  procedimento  per
l'autorizzazione alla costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  di
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche'  linee  guida
tecniche per gli impianti  stessi",  menziona  in  diversi  punti  le
Province autonome. 
    In particolare, nel punto 1.2. le linee guida dispongono  che  le
sole Regioni e  le  Province  autonome  siano  autorizzate  a  "porre
limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio
per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati  a
fonti  rinnovabili";  ed  inoltre  che  tale  facolta'  e'   prevista
"esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di  cui  al  paragrafo
17" delle medesime linee guida. 
    A sua volta, il  paragrafo  17.1  stabilisce  che,  "al  fine  di
accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in  attuazione  delle
disposizioni delle presenti linee guida, le  Regioni  e  le  Province
autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita' di cui al presente punto e sulla base dei  criteri  di  cui
all'Allegato 3"; che l'individuazione "della non idoneita'  dell'area
e' operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad
oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni  volte   alla   tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,
delle tradizioni agroalimentari locali,  della  biodiversita'  e  del
paesaggio  rurale  che  identificano  obiettivi  di  protezione   non
compatibili con l'insediamento, in determinate  aree,  di  specifiche
tipologie e/o  dimensioni  di  impianti,  i  quali  determinerebbero,
pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito   negativo   delle
valutazioni,   in   sede   di   autorizzazione";   che   gli    esiti
dell'istruttoria, "da richiamare nell'atto  di  cui  al  punto  17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea  in  relazione  a  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni   di
impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate  con  gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate". Si
tratta, come si puo' vedere, di norme dettagliate,  che  regolano  le
"modalita'"    dell'atto    regionale,    indicano    gli     oggetti
dell'istruttoria   e   disciplinano   il   contenuto   degli   "esiti
dell'istruttoria". 
    Ancora, nel punto 17.2 si statuisce che "le Regioni e le Province
autonome conciliano  le  politiche  di  tutela  dell'ambiente  e  del
paesaggio con quelle  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  energie
rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota
minima di produzione di energia da fonti rinnovabili  loro  assegnata
(burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma  167,  della
legge n. 244 del 2007,. assicurando uno  sviluppo  equilibrato  delle
diverse fonti"; che le aree "non  idonee  sono,  dunque,  individuate
dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione  con  cui  sono
definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli
obiettivi di burden sharing  fissati  in  attuazione  delle  suddette
norme"; che infine con tale atto, "la regione individua le  aree  non
idonee tenendo conto di quanto eventualmente gia' previsto dal  piano
paesaggistico  e   in   congruenza   con   lo   specifico   obiettivo
assegnatole". 
    L'Allegato 3 reca, appunto, i  Criteri  per  l'individuazione  di
aree non idonee. 
    Durante il procedimento di  approvazione  delle  linee  guida  la
Provincia autonoma di Trento  ha  ripetutamente  richiesto  specifici
emendamenti  al  testo,  volti  a   raccordarle   con   l'ordinamento
provinciale e con quanto stabilito  dalla  clausola  di  salvaguardia
dell'articolo 19 della legge n. 387 del 2003. In  particolare,  nella
seduta dell'8 luglio  2010,  la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome  ha  subordinato  il  proprio  parere   favorevole
all'accoglimento, tra l'altro,  degli  emendamenti  presentati  dalla
Provincia di Trento, che chiedeva  la  soppressione  dei  riferimenti
alle  Province  e  l'inserimento  di  una  clausola  di  salvaguardia
corrispondente a quella contenuta nel d. lgs. n. 387/2003 (doc. 3). 
    Tuttavia, le richieste cosi' formulate non hanno  trovato  alcuna
corrispondenza nel testo del decreto interministeriale  10  settembre
2010: il quale, dunque,  lede  le  prerogative  costituzionali  della
Provincia di Trento per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    1) Lesivita' ed illegittimita' dei  punti  1.2,  17.1  e  17.2  e
dell'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010, in ragione del  carattere
sostanzialmente regolamentare dell'atto  che  pone  i  corrispondenti
vincoli. 
    Secondo l'art. 12, comma 10, d. lgs. n. 387/2003, le linee  guida
"sono volte, in particolare, ad assicurare  un  corretto  inserimento
degli impianti, con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel
paesaggio" e, "in attuazione di tali linee guida, le regioni  possono
procedere  alla  indicazione  di  aree  e  siti   non   idonei   alla
installazione di specifiche tipologie di impianti". 
    Dunque,  appare  chiaro  che  l'oggetto  del  presente  conflitto
attiene in modo prevalente alla materia "tutela  del  paesaggio",  di
competenza primaria provinciale. 
    Poiche' le linee guida sono seguite da atti di  "programmazione",
con cui  si  individuano  territorialmente  i  siti  non  idonei,  e'
chiamata  in  causa  anche  la  materia  dell'urbanistica,  pure   di
competenza  primaria  provinciale.  Dunque,   pur   considerando   la
connessione delle linee guida con la materia "energia", non  si  puo'
dubitare che i punti contestati delle linee guida attengono a materie
di competenza primaria provinciale. 
    La competenza delle Regioni speciali in  materia  di  tutela  del
paesaggio e' confermata dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che  all'art.  8  dispone  una
specifica salvaguardia, precisando che  "nelle  materie  disciplinate
dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni
a statuto speciale ed alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione". E'vero  che  poi
incongruamente esso all'art. 131 includeva le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano tra gli enti soggetti  alla  "potesta'  esclusiva
dello Stato di tutela del paesaggio": ma proprio per  questa  ragione
tale disposizione e' stata dichiarata costituzionalmente  illegittima
da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la  sentenza  n.  226  del
2009, su ricorso di questa Provincia. 
    Il  d.m.  10  settembre   2010   appare   un   atto   di   natura
sostanzialmente  normativa  in  materia  provinciale.   L'esame   del
contenuto dell'atto rivela subito che si  tratta  di  una  disciplina
generale, astratta ed innovativa. La stessa previsione della  diretta
applicabilita' in caso di mancato adeguamento  (art.  12,  comma  10,
d.lgs. n. 387/2003 e punto 18.4 delle linee guida)  e  la  previsione
dell'entrata in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione (art.  1  d.m.
10 settembre 2010) confermano la natura normativa e non  di  atto  di
indirizzo. Si pensi anche al titolo della parte prima  ("Disposizioni
generali") e del punto 1 ("Principi generali inerenti l'attivita'  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"). Codesta Corte
costituzionale piu' volte  ha  applicato  criteri  "sostanziali"  per
identificare la natura degli atti statali: di  recente  v.,  in  modo
chiaro, la sent. 278/2010, punto 16, e la sent. 274/2010, punto 4.2. 
    Si  puo'  quindi  considerare  acquisito  che  il   decreto   qui
contestato e' rivolto - nei punti indicati - a vincolare la  potesta'
legislativa provinciale in materie di propria pacifica competenza  ad
un atto statale di natura regolamentare. 
    Ora, occorre ricordare che l'articolo 2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi  statali  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'   la
potesta' statale di indirizzo  e  coordinamento)  prevede  che  nelle
materie di competenza provinciale la stessa legislazione statale  non
operi direttamente, ma che la legislazione provinciale  debba  essere
adeguata ai principi  e  norme  costituenti  limiti  ai  sensi  degli
articoli 4 e 5  dello  Statuto  speciale  e  recati  dai  nuovi  atti
legislativi  dello  Stato  entro   i   sei   mesi   successivi   alla
pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta Ufficiale  o  nel  piu'
ampio temine da essi stabilito. 
    E' dunque evidente che la potesta'  legislativa  della  Provincia
puo' essere condizionata dallo Stato solo con atti legislativi, e non
con atti di normazione secondaria.  Questo  principio  e'  del  resto
stato ribadito piu' volte  dalla  giurisprudenza  costituzionale.  Si
veda ad esempio, di recente, la sent. 209/2009 nella quale la  Corte,
Premesso che "si  versa  in  materie  di  competenza  primaria  delle
Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza  e  beneficenza
pubblica)", ha  riconosciuto  che  di  conseguenza  "ogni  intervento
limitativo dello Stato in  tali  ambiti  deve  essere  stabilito  con
legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che  l'intervento  assicuri
la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, secondo
la giurisprudenza di  questa  Corte  prima  richiamata,  sia  in  via
generale, in forza del disposto dell'art. 2 del  d.lgs.  n.  266  del
1992, norma di attuazione che  regola  i  rapporti  tra  legislazione
statale e  legislazione  regionale",  dal  momento  che  "tale  norma
consente allo Stato di  porre  in  essere  interventi  limitativi  di
competenze  delle  Province  autonome  solo  con  legge".  La  stessa
sentenza ricorda che "in tal senso  e'  anche  la  giurisprudenza  di
questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 267 del 2003)". 
    In effetti, gia' nella sent. 267/2003 la Corte aveva statuito che
dall'art. 2 d. lgs. 266/1992 "si desume agevolmente che l'obbligo  di
adeguamento a carico della legislazione delle Province autonome  puo'
derivare soltanto da una norma statale avente  rango  legislativo,  e
non, invece,  da  norma  di  rango  secondario":  ed  anche  in  tale
occasione codesta Corte ricordava di avere "piu' volte affermato"  la
stessa regola, e si riferiva ancora alle "sentenze n. 84 del  2001  e
n. 371 del 2001". 
    Ad  abundantiam,  puo'  essere  qui  ricordata  anche  la   sent.
145/2005, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  dell'art.  10  1.  n.
4/2004,  "nella  parte  in  cui  non  esclude  le  Province  autonome
dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento",  Osservando  che
"la potesta' regolamentare dello Stato non puo' essere esercitata  in
relazione a materie  che  appartengono  alla  competenza  legislativa
della Provincia autonoma di Trento". 
    Del resto,  il  divieto  di  regolamenti  statali  nelle  materie
regionali - e dunque piu' ancora di vincoli  imposti  da  regolamenti
statali - vale anche per le Regioni ordinarie, e  valeva  gia'  prima
della sua codificazione espressa ad opera della 1. cost.  3/2001  (v.
l'art. 117, co. 6, Cost.).  Sempre  nella  sent.  267/2003  la  Corte
rileva che "la giurisprudenza di questa Corte, in diverse  occasioni,
ha avuto modo di evidenziare come - gia' sotto la vigenza del vecchio
testo dell'art. 117 della Costituzione - lo Stato non potesse imporre
vincoli alle Regioni nelle  materie  di  propria  competenza  se  non
mediante  una  legge,  e  non,  invece,  per   mezzo   di   un   atto
regolamentare". Le Regioni, "infatti, non sono soggette, in linea  di
principio,   alla    disciplina    dettata    con    i    regolamenti
governativi'(sentenza n. 507 del 2000; nello stesso senso, si  vedano
anche le sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995)". 
    Risulta dunque evidente dalle considerazioni sopra esposte che il
d.m. 10 settembre 2010, in quanto atto sostanzialmente regolamentare,
e' a priori fonte inidonea a condizionare l'attivita' della Provincia
autonoma di Trento in materia provinciale.  I  punti  1.2.,  17.1.  e
17.2. nonche' l'Allegato 3 delle linee guida, in quanto  intervengono
negli  ambiti  di  competenza   provinciale,   in   particolare   con
riferimento alla tutela del paesaggio e al potere  di  pianificazione
territoriale e di programmazione provinciale,  ledono  le  competenze
provinciali sopra individuate e violano l'art. 2 d.lgs. n.  266/1992,
nella parte in cui si riferiscono alle Province. 
    2) Lesivita' ed illegittimita' dei  punti  1.2,  17.1  e  17.2  e
dell'Allegato  3  del  d.m.  10  settembre  2010,  in  relazione   al
contenuto. 
    I punti 1.2, 17.1 e 17.2 e l'Allegato 3  del  d.m.  10  settembre
2010 sarebbero lesivi delle competenze costituzionali della Provincia
anche se fossero contenuti in un atto legislativo. 
    Infatti, come si e' visto, i punti censurati vanno  ricondotti  -
proprio in ragione del loro oggetto  -  alle  materie  di  competenza
primaria   della   Provincia   della   tutela   del    paesaggio    e
dell'urbanistica e piani regolatori. 
    Ora, il punto  17.1,  il  cui  contenuto  e'  stato  puntualmente
ricordato nella parte in Fatto, contiene una disciplina  dettagliata,
che pone un vincolo procedurale alle  Province  per  l'individuazione
dei siti non  idonei,  regola  le  "modalita'"  dell'atto  regionale,
indica gli oggetti dell'istruttoria e disciplina il  contenuto  degli
"esiti  dell'istruttoria":  un   contenuto,   dunque,   che   sarebbe
illegittimo anche se incidesse su una materia concorrente e anche  se
fosse contenuto in una legge. 
    Anche il punto 17.2 e l'allegato 3 contengono una disciplina  non
idonea a concretare uno dei  limiti  della  potesta'  primaria  della
Provincia. Si pensi che essi non lasciano spazio ad  uno  svolgimento
da  parte  del  legislatore  provinciale  ma  richiedono  di   essere
direttamente attuati in via amministrativa. Inoltre,  il  punto  17.2
condiziona il modo attraverso il quale  "le  Regioni  e  le  Province
autonome conciliano  le  politiche  di  tutela  dell'ambiente  e  del
paesaggio con quelle  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  energie
rinnovabili" e individuano le aree non idonee: e' prescritto che cio'
debba avvenire attraverso specifici  atti  di  programmazione,  cioe'
quelli "con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al
raggiungimento degli obiettivi di burden sharing", "tenendo conto  di
quanto eventualmente gia' previsto dal piano  paesaggistico".  Simili
prescrizioni  non  rappresentano  certo  una  norma  fondamentale  di
riforma economico-sociale, ne'  concretano  uno  degli  altri  limiti
della potesta' primaria. 
    Quanto all'allegato 3, esso contiene criteri  dettagliati  e,  al
punto t), stabilisce  che,  "in  riferimento  agli  impianti  per  la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con
le modalita' di cui al paragrafo 17, possono  procedere  ad  indicare
come  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche
tipologie  di  impianti  le  aree   particolarmente   sensibili   e/o
vulnerabili  alle  trasformazioni  territoriali  o   del   paesaggio,
ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate": il che  di  per
se' e' ovvio, ma finisce per poter essere inteso come divieto, per le
Province,  di  escludere  l'installazione  dell'impianto  nell'intera
zona. Se cosi' fosse,  tale  norma  sarebbe  particolarmente  lesiva,
perche'  si  tratterebbe  di  una   rilevante   e   grave   ingerenza
nell'attivita'  legislativa  ed  amministrativa  della  Provincia  in
materie provinciali. Le zone elencate nella lett.  f)  sono  aree  di
interesse naturalistico o culturale o "aree agricole  interessate  da
produzioni agricolo-alimentari di qualita'", tutte  rientranti  nella
competenza  primaria  della  Provincia  in  materia  di  "tutela  del
paesaggio", "tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico
e popolare", "parchi per la protezione della flora  e  della  fauna",
"agricoltura e foreste" (la competenza della Provincia in materia  di
Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone  di  protezione  speciale
(ZPS) e' stata  gia'  confermata  da  codesta  Corte  con  le  sentt.
104/2008 e 329/2008).  Si  tratta  poi  di  "aree  caratterizzate  da
situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico",  rientranti  nella
competenza  concorrente  in  materia  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche (art. 9, n. 9). 
    Dunque, anche il punto 17.2 e l'allegato 3 sarebbero  illegittimi
anche se contenuti in un atto legislativo, perche' le prescrizioni in
essi contenute non rappresentano una norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale e non  concretano  uno  degli  altri  limiti  della
potesta' primaria. 
    Quanto al punto 1.2, esso limita  il  potere  delle  Province  di
"porre limitazioni  e  divieti  in  atti  di  tipo  programmatorio  o
pianificatorio  per  l'installazione  di  specifiche   tipologie   di
impianti alimentati a fonti rinnovabili",  rinviando  all"'ambito"  e
alle "modalita' di cui al paragrafo 17", per  cui  le  considerazioni
svolte per i punti 17.1 e 17.2 valgono anche per il punto 1.2. 
    3) Lesivita' e illegittimita'  dei  punti  1.2,  17.1  e  17.2  e
dell'Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010 anche ove considerato atto
di indirizzo e coordinamento. 
    L'articolo 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 prevede, per
gli atti statali di indirizzo e di coordinamento, la necessita' della
delibera del Consiglio dei ministri e del parere  della  Provincia  e
pone il principio secondo il quale gli atti in  questione  "vincolano
la regione  e  le  province  autonome  solo  al  conseguimento  degli
obiettivi o risultati in essi stabiliti". 
    Come visto, il d.m. 10 settembre 2010 va considerato, per il  suo
contenuto,  un  atto  sostanzialmente  regolamentare.  Pero',   anche
qualora  esso  fosse   qualificato   come   atto   di   indirizzo   e
coordinamento, sarebbe illegittimo per la violazione dell'art.  3  d.
lgs. 266/1992. Infatti,  esso  e'  stato  adottato  con  d.m.,  senza
delibera del Consiglio dei ministri; inoltre, non e' stato  acquisito
lo specifico parere della Provincia, richiesto dall'art. 3, co. 3, d.
lgs. 266/1992. 
    Ne' si potrebbe replicare che  vi  e'  stata  la  delibera  della
Conferenza unificata, dato che nella Conferenza  la  posizione  della
Provincia non e'  decisiva  (i  gruppi  delle  autonomie  decidono  a
maggioranza), e dato che in ogni modo la  delibera  della  Conferenza
non puo' surrogare la consultazione individuale della  Provincia.  Si
e' anche notato che, in  sede  di  approvazione  delle  linee  guida,
questa Provincia ha ripetutamente richiesto specifici emendamenti  al
testo, volti a raccordare le predette linee guida  con  l'ordinamento
provinciale. 
    Inoltre, quanto al contenuto,  valgono  le  considerazioni  sopra
espresse, dal momento che un simile  contenuto  non  potrebbe  essere
legittimamente disposto neppure da una legge. 
    In aggiunta, si puo' rilevare che il d.m. 10 settembre  2010  non
vincola "le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o
risultati in essi stabiliti", perche' ha  un  contenuto  che  -  come
visto - e' in parte dettagliato e  comunque  pone  condizionamenti  e
vincoli all'attivita' amministrativa di individuazione dei  siti  non
idonei. 
    Di qui l'illegittimita' anche sotto questo profilo.  
 
                               P. Q. M 
 
    Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale  accogliere  il
ricorso, dichiarando; 
    Che non spetta allo Stato emanare, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico  10  settembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 2010,  n.  219,  anche  con  riferimento  alla
Provincia autonoma di Trento, le  Linee  guida  per  l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; 
    Nonche' per il conseguente annullamento dei  punti  1.2,  17.1  e
17.2 nonche' dell'allegato 3 delle Linee guida  per  l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con  d.m.  10
settembre 2010, nella parte in  cui  si  riferiscono  alla  Provincia
autonoma di Trento.  
      Trento-Padova-Roma, 16 novembre 2010 
 
Prof. Avv: Giandomenico Falcon - Avv: Nicolo' Pedrazzoli - Avv: Luigi
                                Manzi