N. 118 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 - Orario di caccia - Lamentata estensione dell'orario del prelievo venatorio al di la' dei limiti, che costituiscono lo standard minimo di tutela della fauna selvatica, sanciti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, art. 1, comma 1, che modifica la legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 7.(GU n.3 del 19-1-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 6 ottobre 2010, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni)», nell'articolo 1, comma 1. La legge regionale della Liguria n. 15 del 2010 si compone di due soli articoli, di cui il primo detta una modifica della legge regionale 12/2008 nel capo (I) relativo al Calendario venatorio per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, e il secondo dispone l'urgenza (con l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione) di tale misura, che investe l'orario di caccia. In particolare l'art. 1, comma 1 e' cosi' formulato: "Il primo capoverso della lettera G) del comma 1 del fascicolo 1 della L R. n. 12/2008 e' sostituito dal seguente: "G) Orario di caccia: Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 34 della L R. n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario:". A sua volta il comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 stabilisce quanto segue: "La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria e' consentita fino ad un ora dopo il tramonto". La legge regionale e' illegittima nell'articolo 1, comma 1 per i seguenti Motivi Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La disposizione in esame, modificando l'art. 1, comma 1, lettera g), legge regionale 12/2008, regola l'orario di prelievo venatorio nell'ambito del calendario triennale per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 15/2010 si e' esteso l'orario del prelievo venatorio al di la' dei limiti, che costituiscono lo standard minimo di tutela della fauna selvatica, sanciti dalla legge 157/1992. L'art. 1, comma 1, nel modificare la lettera g) dell'art. 1 della legge regionale 12/2008, ha infatti consentito la caccia dal sorgere del sole fino al tramonto "fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 34, legge regionale 29/ 1994". In questo modo la caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto, e quella da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto. L'art. 18, comma 7, legge 157/1992 prevede che l'attivita' venatoria sia consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ad eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, che e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Dal raffronto tra la normativa statale e quella regionale in epigrafe emerge che, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria, la Regione Liguria abbia, con la disposizione qui impugnata, abbassato il livello minimo di protezione della fauna selvatica stabilito dal legislatore statale. In effetti, la legge regionale n. 15/2010 ha ammesso nel territorio ligure lo svolgimento di attivita' di prelievo venatorio anche oltre il tramonto, in contrasto con la regola generale sancita dall'art. 18, comma 7, legge 157/1992 (valevole anche per la caccia della selvaggina migratoria) che fissa il limite inderogabile nel momento del tramonto. La disposizione qui impugnata integra pertanto una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione ponendosi in contrasto con la normativa statale afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella parte in cui individua standard minimi e uniformi di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale. In tal senso la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e' costante. Si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 311/2003, dove si afferma "la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 e' da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivena e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna" (statuizione confermata da Corte Costituzionale, sentenza n. 391/2005 [proprio in relazione a una norma che prolungava oltre il tramonto l'orario di prelievo venatorio], e da Corte Costituzionale, sentenza n. 313/2006).
P.Q.M. Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' della disposizione sopra indicata della legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010. Roma, addi' 25 novembre 2010 L'Avv. dello Stato: Lorenzo D'Ascia