N. 357 SENTENZA 1 - 15 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Variazione  in   riduzione
  dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziche' dell'1,90% prevista
  dalla norma statale, nei confronti dei  soggetti  che  operano  nel
  settore agricolo, delle cooperative  della  piccola  pesca  e  loro
  consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio
  2010 e al  1°  gennaio  2011  -  Ricorso  del  Governo  -  Eccepita
  inammissibilita' della questione per carenza di  motivazione  circa
  l'interesse  dello  Stato  ad  impugnare  il  testo  vigente  della
  disposizione  denunciata,  in   quanto   riproduttivo   di   quello
  originario - Reiezione. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3,  comma
  2, nel testo vigente, quale modificato dall'art. 20, comma 1, lett.
  a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e),  e  119,  secondo
  comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  8
  e 9. 
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Variazione  in   riduzione
  dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziche' dell'1,90% prevista
  dalla norma statale, nei confronti dei  soggetti  che  operano  nel
  settore agricolo, delle cooperative  della  piccola  pesca  e  loro
  consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio
  2010 e al  1°  gennaio  2011  -  Ricorso  del  Governo  -  Eccepita
  inammissibilita' della questione per contrasto con la deliberazione
  del Consiglio dei ministri ad impugnare le disposizioni denunciate-
  Reiezione. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3,  comma
  2, nel testo vigente, quale modificato dall'art. 20, comma 1, lett.
  a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e),  e  119,  secondo
  comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  8
  e 9. 
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale
  sulle attivita'  produttive  (IRAP)  -  Possibilita'  di  riduzione
  dell'aliquota dall'1,90 per cento, (prevista dalla norma  statale),
  allo 0,90 per cento nei confronti  dei  soggetti  che  operano  nel
  settore agricolo, delle cooperative  della  piccola  pesca  e  loro
  consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio
  2010 e al  1°  gennaio  2011  -  Ricorso  del  Governo  -  Ritenuta
  violazione della competenza esclusiva  dello  Stato  nella  materia
  "sistema  tributario  dello  Stato",  con  esorbitanza  dai  limiti
  statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 3,  comma
  2, nel testo vigente, quale modificato dall'art. 20, comma 1, lett.
  a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e),  e  119,  secondo
  comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  8
  e 9; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16. 
Ambiente - Norme della  Provincia  di  Trento  -  Risorse  idriche  -
  Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione  -  Attribuzione
  alla Giunta provinciale della competenza di determinare la quota di
  tariffa relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione -
  Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione in parte  qua  della
  disposizione censurata, medio  tempore  non  attuata  -  Cessazione
  della materia del contendere parziale. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma
  1, nel testo originario. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett.  e)  ed  s);  d.l.  30
  dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  27 febbraio 2009, n. 13, art. 8-sexies; d.lgs. 3  aprile  2006,  n.
  152, artt. 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. a); statuto speciale
  della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 19. 
Ambiente - Norme della  Provincia  di  Trento  -  Risorse  idriche  -
  Servizio idrico integrato - Tariffa di depurazione  -  Attribuzione
  alla Giunta provinciale della competenza di determinare  i  criteri
  per il rimborso della quota tariffaria corrispondente  al  servizio
  di depurazione ove non istituito - Ricorso del Governo  -  Ritenuta
  violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela
  dell'ambiente" e "tutela della concorrenza",  con  esorbitanza  dai
  limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 56, comma
  1, sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato
  dall'art. 22, comma 1, della legge della  Provincia  di  Trento  28
  dicembre 2009, n. 19. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett.  e)  ed  s);  d.l.  30
  dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,  nella  legge
  27 febbraio 2009, n. 13, art. 8-sexies; d.lgs. 3  aprile  2006,  n.
  152, artt. 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. a); statuto speciale
  della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 19. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori  pubblici
  i cui  bandi  e  inviti  sono  stati  pubblicati  o  inviati  prima
  dell'entrata in vigore della legge provinciale n.  20  del  2005  -
  Prevista applicazione delle  disposizioni  statali  in  materia  di
  adeguamento  dei  prezzi  -  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata
  esorbitanza dai limiti statutari, asserita violazione di una  norma
  fondamentale di riforma economico-sociale  posta  dalla  disciplina
  statale di settore, ritenuta violazione della competenza  esclusiva
  statale  in   materia   di   ordinamento   civile   per   incidenza
  sull'istituto civilistico della revisione prezzi - Esclusione - Non
  fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, art. 45, comma
  5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l);  statuto  speciale
  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9;  d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 133. 
(GU n.51 del 22-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 3, comma  2,
della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo  2009,  n.  2
(Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2009   e
pluriennale 2009-2011 della Provincia  autonoma  di  Trento  −  legge
finanziaria di assestamento 2009), sia nel testo originario, sia  nel
testo vigente, quale modificato dal comma 1, lettera a), dell'art. 20
della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre  2009,  n.
19 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2010  e
pluriennale 2010-2012 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale  2010);  b)  dell'art.  56,  comma  1,  della
suddetta legge provinciale n. 2 del 2009; c) dell'art. 45,  comma  5,
della menzionata legge provinciale n. 19 del 2009;  giudizi  promossi
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi  notificati  il
26 maggio - 3 giugno 2009 ed il 1° marzo - 4 marzo  2010,  depositati
in  cancelleria  il  4  giugno  2009  e  l'8  marzo  2010,   iscritti
rispettivamente al n. 35 del registro ricorsi 2009 ed al  n.  37  del
registro ricorsi 2010. 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  novembre  2010  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri  e  gli  avvocati  Giandomenico
Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 26 maggio 2009,  depositato  il  4
giugno successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   ha   promosso   questioni
principali di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 3,  comma  2,
della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo  2009,  n.  2
(Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2009   e
pluriennale 2009-2011 della Provincia  autonoma  di  Trento  −  legge
finanziaria di assestamento 2009); b) dell'art. 56,  comma  1,  della
medesima legge provinciale. La difesa dello  Stato  deduce  che  tali
disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9 del  d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo  comma,  della
Costituzione; b) gli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19)  del
suddetto statuto, nonche' l'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  ed
s), Cost. 
    1.1. - Il  censurato  comma  2  dell'art.  3  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 stabilisce  che,  «per  il
periodo d'imposta in corso al  1°  gennaio  dell'anno  successivo»  a
quello fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), «e  dalle  relative
proroghe  previste  con  legge  statale»  −  cioe',  per  il  periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, tenuto conto del  differimento
temporale disposto dal comma 7  dell'art.  42  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative e  disposizioni  finanziarie  urgenti),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 -,  e'
«prorogata»  l'aliquota  dell'IRAP,   «determinata   secondo   quanto
disposto  dall'articolo  6,  comma  2,  della  legge  provinciale  31
dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale 2002 e pluriennale  2002-2004  della  Provincia  autonoma  di
Trento − legge finanziaria). Detto comma dell'articolo 6 della  legge
provinciale n. 11 del 2001 stabilisce,  a  sua  volta,  che  «per  il
periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota»
dell'IRAP di cui al comma 1 dell'art. 45 del decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali), «come da ultimo  modificato  dall'articolo  6  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388», «e' ridotta di un punto  percentuale
rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d'imposta dalla
vigente  normativa  statale».  Pertanto,  in  forza  delle   suddette
disposizioni  delle  due  menzionate  leggi  provinciali,  l'indicata
aliquota dell'IRAP - applicabile ai soggetti che operano nel  settore
agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi,  di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni  tributarie)  -
e'  ridotta,  secondo  quanto  dedotto  dalla  difesa  dello   Stato,
dall'«1,9 per cento» allo  «0,9  per  cento»  e  prorogata  «per  il»
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. 
    Il ricorrente, dopo aver premesso che la  Provincia  autonoma  di
Trento non ha alcuna competenza  legislativa  statutaria  in  materia
tributaria (ne' esclusiva ne' integrativa), afferma che la denunciata
disposizione della legge provinciale invade la  sfera  di  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario  dello
Stato, perche', in violazione degli evocati parametri costituzionali,
si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 e 3,
e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, i quali attribuiscono alle
Regioni (ed alle Province autonome) il potere di variare, fino ad  un
punto percentuale, solo l'aliquota base dell'IRAP,  pari  attualmente
al 3,9 per cento (commi 1 e 3 dell'art. 16), e  non  quella  speciale
dell'«1,9 per cento», applicabile ai soggetti che operano nel settore
agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e  loro  consorzi  e
stabilita dal comma 1 dell'art. 45 (articolo, questo, rubricato  come
«Disposizioni transitorie») di detto decreto legislativo. 
    La difesa  dello  Stato  aggiunge  che  la  misura  dell'indicata
aliquota speciale e'  stata  determinata  stabilmente,  nella  misura
dell'1,9 per cento, per l'anno d'imposta in corso al 1° gennaio  2008
e per tutti i periodi d'imposta successivi,  soltanto  ad  opera  del
comma  1  dell'art.  2  della  legge  22  dicembre   2008,   n.   203
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2009), in vigore dal 1° gennaio 2009,
che ha posto fine al precedente periodo  transitorio,  nel  quale  il
legislatore statale era intervenuto di volta in volta,  in  relazione
ai singoli  periodi  d'imposta,  per  fissare  la  speciale  aliquota
temporaneamente applicabile ai destinatari della norma. Ad avviso del
ricorrente,  solo   la   transitorieta'   delle   precedenti   misure
dell'aliquota speciale ha temporaneamente legittimato  i  legislatori
regionali e provinciali  dell'epoca  a  variare  l'entita'  di  detta
aliquota, nel limite di un punto percentuale,  ai  sensi  dei  citati
commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale  temporanea
legittimazione spiegherebbe - sempre secondo la difesa dello Stato  -
perche' lo Stato non ha, all'epoca, impugnato quelle leggi  regionali
provinciali che, per gli anni d'imposta anteriori a quello  in  corso
al 1° gennaio 2009, hanno fatto uso del potere di variare  la  misura
della suddetta aliquota speciale. Il  ricorrente  osserva,  altresi',
che la disposizione censurata − prorogando ad  un  periodo  d'imposta
successivo alla indicata "stabilizzazione" dell'aliquota speciale  la
riduzione di  un  punto  percentuale  della  misura  di  quest'ultima
(riduzione  gia'  disposta  con  precedenti  leggi   della   medesima
Provincia autonoma di Trento) - incide sull'IRAP, cioe' su un tributo
che, in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato e non
da leggi regionali (o provinciali), non puo' considerarsi, nonostante
la destinazione regionale del suo gettito, «proprio» della Regione  o
della Provincia autonoma e la cui disciplina e'  riservata  pertanto,
come piu' volte  sottolineato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato,  fatte  salve  le
sole determinazioni che la legge  statale  espressamente  attribuisce
alle Regioni  (la  difesa  dello  Stato  richiama,  al  riguardo,  le
sentenze n. 451 e n. 193 del 2007; n. 413, n. 412 e n. 155 del  2006;
n. 455 del 2005; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del  2004;  n.
297 e n. 296 del 2003). 
    Per l'Avvocatura generale dello Stato,  la  correttezza  di  tali
osservazioni non trova smentita nel disposto del comma 43 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  −  legge  finanziaria
2008), secondo cui «l'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) assume la  natura  di  tributo  proprio  della  regione  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009, e'  istituita  con  legge  regionale»;
termine,  questo,  poi  differito  al  1°  gennaio  2010  dal   sopra
menzionato comma 7 dell'art. 42 del decreto-legge n.  207  del  2008.
Infatti, argomenta la difesa dello Stato, non solo il suddetto  comma
43  dell'art.  1  della  legge  n.  244   del   2007   ha   efficacia
esclusivamente dal 1° gennaio 2010, ma esso dispone espressamente che
le Regioni  «possono  modificare  l'aliquota»  soltanto  «nei  limiti
stabiliti dalle leggi statali»; con la conseguenza che, in mancanza -
come nella specie − di  una  legge-cornice  statale  che  fissi  tali
limiti, resta precluso per le Regioni  e  per  le  Province  autonome
stabilire una proroga,  come  quella  prevista  con  la  disposizione
censurata, della riduzione dell'aliquota speciale. 
    Il ricorrente conclude, pertanto, nel  senso  che  il  denunciato
comma 2 dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n.
2 del 2009 «eccede la competenza statutaria provinciale di  cui  agli
articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto  con
l'art. 16 d.lgs. n. 446/97 e conseguentemente viola l'art. 117, comma
2, lett. e), della Costituzione in materia di sistema tributario». 
    1.2. - Il censurato comma 1 dell'art.  56  della  medesima  legge
provinciale n. 2 del  2009  stabilisce  che  «La  Giunta  provinciale
determina con propria deliberazione i criteri e le modalita' per dare
attuazione alle finalita' dell'art.  8-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche   e   di   protezione   dell'ambiente),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  13,  disciplinando
anche le modalita' di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli
utenti. Allo stesso modo la  Provincia  puo'  procedere  per  i  casi
analoghi». Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione di legge
attribuisce alla Giunta provinciale il compito di determinare sia  la
quota di tariffa del servizio idrico integrato  relativa  agli  oneri
connessi  agli  impianti  di  depurazione,  sia  i  criteri  per   la
restituzione agli utenti della  quota  tariffaria  corrispondente  al
servizio di depurazione, ove questo non sia  stato  istituito  (quota
che, in forza della sentenza della Corte costituzionale  n.  335  del
2008, non e' dovuta). Tuttavia, soggiunge il ricorrente, la normativa
statale  non  attribuisce  alla  Giunta   provinciale   le   suddette
competenze,   le   quali   sono   invece   espressamente   riservate,
rispettivamente: a) all'Autorita' d'ambito, la quale - al fine  della
predisposizione  del  piano  finanziario  facente  parte  del   piano
d'ambito - determina la tariffa di base del servizio idrico integrato
(art. 154, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale») nell'osservanza sia delle disposizioni di cui
al decreto ministeriale che (ai sensi dell'art. 154, comma  2,  dello
stesso decreto legislativo) definisce le varie  componenti  di  costo
(ivi comprese quelle indicate nel  comma  1  del  sopra  citato  art.
8-sexies del decreto-legge n. 208 del  2008,  attinenti  agli  «oneri
relativi  alle  attivita'  di  progettazione  e  di  realizzazione  o
completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli  connessi
ai  relativi   investimenti,   come   espressamente   individuati   e
programmati dai piani d'ambito»), sia del metodo tariffario  e  delle
modalita' di revisione  periodica  deliberati  dal  Comitato  per  la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche  (COVIRI)  ed  adottati  con
decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
(art. 161, comma 4, lettera a, del citato d.lgs. n. 152 del 2006); b)
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
il quale, al fine di attuare la sopra  citata  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 335 del  2008  -  su  proposta  del  COVIRI  ed  in
coerenza con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministero dei
lavori pubblici, emesso d'intesa con il ministro  dell'ambiente,  del
1° agosto 1996 -, «stabilisce con  propri  decreti  i  criteri  ed  i
parametri» per la restituzione agli utenti della quota tariffaria non
dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione (commi 2, 3
e 4 dell'art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008). La  difesa
dello Stato sottolinea, al  riguardo,  che  la  menzionata  normativa
statale e' diretta non solo a tutelare le risorse idriche, garantendo
uniformi standards quantitativi e  qualitativi  del  servizio  idrico
secondo criteri  di  sostenibilita'  ambientale  (art.  117,  secondo
comma, lettera s, Cost.), ma anche a promuovere la concorrenza per il
mercato della gestione  del  medesimo  servizio  secondo  criteri  di
partecipazione competitiva uguali su tutto  il  territorio  nazionale
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  afferma,  poi,  che  il
denunciato comma 1 dell'art. 56 della  legge  provinciale  n.  2  del
2009, disponendo in materia di  determinazione  della  tariffa  e  di
criteri per il rimborso di una quota tariffaria del  servizio  idrico
integrato, eccede la competenza  statutaria  provinciale  di  cui  al
numero  19)  dell'art.  8  dello  Statuto  di  autonomia,  il   quale
attribuisce alla Provincia la competenza legislativa  in  materia  di
servizi pubblici locali solo limitatamente alla materia -  del  tutto
diversa da quella oggetto  della  suddetta  normativa  provinciale  -
dell'«assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a  mezzo
di aziende speciali» ed eccede anche la competenza di cui  ai  numeri
5), 17) e 19) dello stesso articolo dello statuto. 
    Sulla base di tali considerazioni,  il  ricorrente  conclude  nel
senso che la denunciata disposizione viola la competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nelle materie tutela  della  concorrenza  (art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.) e tutela  dell'ambiente  (art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.). Lo stesso ricorrente informa,
altresi', che analoghe disposizioni concernenti  il  servizio  idrico
integrato, contenute nella «L. r.  Emilia-Romagna  n.  10/2008,  sono
state oggetto di delibera di impugnazione adottata  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto 2008». 
    2. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Trento, chiedendo che le questioni riguardanti il comma 2 dell'art. 3
della legge provinciale n. 2  del  2009  siano  dichiarate  in  parte
inammissibili o comunque non fondate  e  che  quelle  riguardanti  il
comma  1  dell'art.  56  della  medesima  legge   provinciale   siano
dichiarate non fondate. 
    2.1. - Quanto al censurato comma 2 dell'art. 3 della legge  della
Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, la  Provincia  resistente
deduce, in primo luogo,  che  le  questioni  ad  esso  relative  sono
parzialmente inammissibili, perche', mentre la delibera del Consiglio
dei ministri afferma che le modifiche dell'aliquota dell'IRAP per  il
settore agricolo saranno consentite alle Regioni quando tale  imposta
diventera'  tributo  proprio  regionale,  nel  ricorso  si  sostiene,
invece, che la censurata norma provinciale sarebbe illegittima  anche
dopo la "regionalizzazione"  dell'IRAP,  in  quanto  (sempre  per  il
ricorrente) le Regioni - ai sensi del  comma  43  dell'art.  1  della
legge statale n. 244 del 2007 - non potrebbero modificare le aliquote
prima dell'emanazione della legge statale di  cornice.  La  Provincia
afferma che tale questione, in quanto sollevata soltanto nel  ricorso
e non nella delibera di impugnazione del Consiglio dei  ministri,  e'
inammissibile in base  alla  costante  giurisprudenza  costituzionale
(cita, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n.  311  e
n. 27 del 2008; n. 453, n. 365 e n. 275 del 2007). 
    In secondo luogo, la resistente, a sostegno  della  richiesta  di
pronuncia di non fondatezza  delle  questioni,  deduce  che:  a)  con
proprie  leggi  provinciali,  ha  sempre   disposto,   senza   alcuna
contestazione da parte dello Stato,  la  modificazione  dell'aliquota
dell'IRAP per il settore agricolo dal 2001 al 2009 e,  quindi,  anche
dopo la cosiddetta "stabilizzazione" che, per il ricorrente,  sarebbe
stata disposta - a partire dall'anno d'imposta in corso al 1° gennaio
2008 - ad opera del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 203  del  2008
(art. 4, comma 4, della legge provinciale 22 marzo 2001, n.  3;  art.
6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11; art.  2,
comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n.  15;  art.  12,
comma 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005,  n.  1;  art.  27,
comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n.  20;  art.  18,
comma 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16); b)  anche
altre  Regioni  hanno  modificato,   senza   contestazioni   statali,
l'aliquota  dell'IRAP  per  il  settore  agricolo,  come  la  Regione
Sardegna (modifica relativa agli anni dal 2008 al 2010: art. 2  della
legge regionale 5 marzo 2008,  n.  3),  la  Regione  Lazio  (modifica
stabile a partire dal 2002: art. 5 della legge regionale 13  dicembre
2001, n. 34), la Regione Valle d'Aosta (modifica  stabile  a  partire
dal 2004: art. 1, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2003, n.
21); c) varie leggi di altre Regioni hanno modificato,  sempre  senza
alcuna  contestazione  dello  Stato,  l'aliquota  speciale  dell'IRAP
relativa al settore delle banche e  delle  assicurazioni,  analoga  -
quanto al  regime  di  modificabilita'  -  all'aliquota  relativa  al
settore agricolo (Regione Lombardia: art. 1,  comma  5,  della  legge
regionale 18 dicembre 2001, n. 27; Regione Marche: art. 1,  comma  6,
della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35; Regione  Lazio:  legge
regionale 13 dicembre 2001, n. 34 del 2001);  c)  tali  modificazioni
delle aliquote speciali sono consentite dall'art. 16  del  d.lgs.  n.
446 del 1997, il quale, disponendo che «le regioni hanno facolta'  di
variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di  un  punto
percentuale» e che  «la  variazione  puo'  essere  differenziata  per
settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi»,  autorizza
le Regioni  (e  le  Province  autonome)  -  contrariamente  a  quanto
sostenuto dal ricorrente - a variare fino ad un punto percentuale non
solo l'aliquota base dell'IRAP, prevista «al comma 1»,  ma  anche  le
aliquote speciali;  d)  tale  potere  di  variazione  delle  aliquote
speciali risponde alla ratio di consentire alle Regioni  (e  Province
autonome) un ampio margine di manovra fiscale in materia di IRAP;  e)
diversamente,  il  ius  variandi  delle  aliquote  speciali  di  tale
imposta, concretamente esercitato dalla Provincia e da varie  Regioni
prima del periodo d'imposta in corso  al  1°  gennaio  2009,  non  si
sarebbe potuto giustificare neppure con la "transitorieta'" (addotta,
invece, dal ricorrente) delle aliquote speciali, di  volta  in  volta
fissate dal legislatore per i periodi d'imposta anteriori; f) in ogni
caso, le  Regioni  hanno  il  potere  di  ridurre  (o,  comunque,  di
modificare) le  aliquote  speciali  quanto  meno  a  far  data  dalla
trasformazione  dell'IRAP  in  tributo  proprio  regionale,  cioe'  a
decorrere dal 1° gennaio 2010 - in forza del disposto degli artt.  1,
comma 43, della legge n. 44 del 2007 e 42, comma 7, del decreto-legge
n. 207 del 2008 -, senza necessita'  di  attendere  l'emanazione  una
legge-cornice  statale  in  tema  di  coordinamento   della   finanza
pubblica; g) tale ultimo rilievo e' confermato dall'art. 2, comma  2,
lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione), il quale stabilisce, quale criterio direttivo  per  il
Governo, l'«esclusione di interventi sulle basi  imponibili  e  sulle
aliquote dei tributi che non siano al proprio livello di governo. 
    2.2. - Quanto al censurato comma 1 dell'art.  56  della  suddetta
legge provinciale n. 2 del 2009,  la  Provincia  autonoma  deduce,  a
sostegno  della  propria  richiesta  di  dichiarare  non  fondate  le
promosse questioni, che: a) la disposizione impugnata, come si desume
dai riferimenti al «rimborso»  ed  alle  «spese»,  si  riferisce,  in
realta',  esclusivamente  al   comma   2   dell'art.   8-sexies   del
decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 13 del 2009 e, pertanto, attribuisce alla Giunta provinciale
il potere non di determinare la quota di tariffa del servizio  idrico
integrato relativa agli oneri connessi agli impianti  di  depurazione
(come invece erroneamente ritenuto dal  ricorrente),  ma  soltanto  i
criteri e le modalita' per la restituzione agli utenti  della  «quota
di  tariffa  non  dovuta  riferita  all'esercizio  del  servizio   di
depurazione»;  b)  comunque,  anche  ad  interpretare  la   censurata
disposizione nel senso indicato dal ricorrente, la  violazione  degli
evocati parametri costituzionali sarebbe comunque esclusa, perche' il
potere della Giunta provinciale di individuare l'incidenza dei  costi
degli impianti di depurazione  ai  fini  della  determinazione  della
tariffa del servizio idrico  integrato  costituisce  esercizio  delle
competenze  legislative  provinciali  previste   dallo   statuto   di
autonomia in materia di acquedotti e di  organizzazione  dei  servizi
pubblici (art. 8, numero 17 e  numero  19),  di  utilizzazione  delle
acque pubbliche e di igiene e sanita' (art. 9, numero 9 e numero 10),
di finanza locale (art. 80), nonche' di programmazione  dell'utilizzo
delle acque e di difesa  dell'inquinamento  (art.  14,  in  relazione
anche all'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, per  il  quale,  a
seguito del trasferimento alle Province autonome del demanio idrico -
ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e, del d.P.R.  20  gennaio
1973, n. 115 - ,  tali  Province  esercitano  tutte  le  attribuzioni
inerenti alla  titolarita'  di  tale  demanio,  ivi  comprese  quelle
concernenti  la  polizia  idraulica   e   la   difesa   delle   acque
dall'inquinamento); c) in particolare, la indicata  competenza  della
Provincia autonoma di Trento in materia di tutela delle  acque  e  di
servizi pubblici e, quindi, di servizio  idrico  (riconosciuta  dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 412 del 1994  e  n.  412  del
2001) nonche' la circostanza che detta competenza e' stata  di  fatto
ampiamente esercitata  dalla  Provincia  (artt.  54  e  seguenti  del
decreto del presidente della Giunta provinciale 26  gennaio  1987  n.
1-41, recante «Approvazione del testo unico delle  leggi  provinciali
in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti»; art. 9  della
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, recante «Norme in  materia
di finanza locale»; artt. 5 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-999/Leg., recante  «Disposizioni
regolamentari per la prima  applicazione  in  ambito  provinciale  di
norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli  inquinamenti,
ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19  febbraio  2001,  n.
1») escludono che l'evocato parametro interposto costituito dal comma
4  dell'art.  8-sexies  del  decreto-legge  n.  208  del   2008   sia
applicabile alla Provincia autonoma di Trento e, pertanto,  escludono
in tale ambito territoriale provinciale che al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia riservato il  potere  di
stabilire «con propri decreti  i  criteri  ed  i  parametri»  per  la
restituzione agli utenti della quota tariffaria non  dovuta  riferita
all'esercizio del servizio  di  depurazione,  sia  (su  proposta  del
COVIRI ed in coerenza con le previsioni dell'allegato al decreto  del
Ministero dei  lavori  pubblici,  emesso  d'intesa  con  il  ministro
dell'ambiente, del 1° agosto 1996, relativo  al  metodo  normalizzato
per la definizione delle componenti  di  costo  e  la  determinazione
della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato);  d)  non
solo nella Provincia autonoma di Trento non opera il servizio  idrico
integrato e la tutela dell'ambiente non e' riservata alla  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  (tanto  che,  in  un  precedente
giudizio avente analogo oggetto, l'Avvocatura dello Stato  non  aveva
invocato a parametro l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s,  Cost.,
come risulta dalla sentenza della Corte  costituzionale  n.  335  del
2005), ma la  garanzia  -  invocata  dal  ricorrente  -  di  uniformi
standards  quantitativi  e  qualitativi  della  risorsa  idrica  puo'
realizzarsi  non  attraverso  la  determinazione  dei   criteri   per
l'attuazione del comma 2 dell'art. 8-sexies del decreto-legge n.  208
del 2008 (costituente una  mera  norma  organizzativa  relativa  alla
gestione del servizio di depurazione),  bensi',  se  mai,  attraverso
l'applicazione degli artt. da 73 a 146 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    3. - Con memoria depositata il 22 marzo 2010, l'Avvocatura  dello
Stato ha ribadito le proprie posizioni. 
    3.1.  -  In  particolare,  con  riguardo  al  censurato  comma  2
dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, sottolinea che: 1)
la variazione dell'aliquota dell'IRAP («fino  ad  un  massimo  di  un
punto percentuale»), consentita alle Regioni dal comma 3 dell'art. 16
del d.lgs. n. 446 del 1997, e' limitata all'aliquota base (stante  il
testuale riferimento alla variazione all'aliquota «di cui al comma 1»
dello  stesso  articolo),  con  conseguente  divieto  di  variare  le
aliquote "speciali" oltre i limiti fissati dalla legge statale  (data
la inderogabilita' della disciplina statale  di  tale  imposta,  come
ulteriormente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
216 del 2009); 2) alle Regioni e' altresi' inibito stabilire aliquote
dell'IRAP difformi dalla vigente legge statale anche nel caso in  cui
tali aliquote debbano valere («anticipando l'esercizio della  propria
potesta' legislativa nella materia») solo per il  periodo  successivo
alla intervenuta regionalizzazione dell'imposta,. 
    3.2. - La medesima Avvocatura, con riguardo al censurato comma  1
dell'art.  56  della  stessa  legge  provinciale,  osserva  che:   1)
l'interpretazione restrittiva del suddetto  comma  prospettata  dalla
resistente - secondo la quale la disposizione si  riferisce  soltanto
al comma 2 dell'art. 8-sexies del  decreto-legge  n.  208  del  2008,
cioe' ai rimborsi delle quote tariffarie non  dovute  e  riferite  al
servizio  di  depurazione  -  «appare  tutt'altro  che   certa»,   in
considerazione  della   genericita'   della   rubrica   dell'articolo
(«Disposizioni in materia di  tariffa  di  depurazione»)  e  del  suo
tenore letterale (in forza del quale  viene  regolato  «anche»  -  e,
quindi, non esclusivamente - il rimborso, previsto dal comma 2, delle
quote di tariffa indebitamente corrisposte; 2)  anche  ad  accogliere
detta interpretazione restrittiva, la disposizione sarebbe ugualmente
in contrasto con gli evocati parametri,  perche'  i  criteri  per  la
determinazione dei rimborsi rientrano  pur  sempre  nella  disciplina
della  tariffa  del  servizio  idrico   integrato,   riservata   alla
competenza legislativa esclusiva statale; 3) l'uniformita'  in  tutto
il territorio nazionale dei criteri di determinazione  della  tariffa
del servizio idrico integrato costituisce  strumento  per  la  tutela
dell'ambiente e della concorrenza, in quanto e' diretta  a  garantire
sia l'uguale  qualita'  dei  servizi  sia  le  uguali  condizioni  di
partecipazione  imprenditoriale  al  mercato  e,  quindi,  fonda   la
competenza legislativa esclusiva dello  Stato  in  materia  (sentenze
della Corte costituzionale n. 29 del 2010, n. 246 del 2009 e  n.  104
del 2008); 4) non sussiste la competenza legislativa  provinciale  in
materia di servizio idrico  invocata  dalla  resistente,  perche'  le
norme statutarie da questa menzionate sono poste a presidio di  altri
interessi e non incidono sui temi in esame (in particolare, il numero
19  dello  statuto  di  autonomia  attribuisce  alla   Provincia   la
competenza  legislativa  in   tema   di   servizi   pubblici   locali
limitatamente alla assunzione diretta di tali servizi  ed  alla  loro
gestione a mezzo di aziende  speciali;  inoltre  la  citata  sentenza
della Corte costituzionale  n.  412  del  1994  riguarda  il  sistema
costituzionale anteriore alla riforma del Titolo  V  della  Parte  II
della Costituzione). 
    4. - Con memoria depositata  il  23  marzo  2010,  la  resistente
Provincia autonoma precisa che, nelle more del giudizio, entrambe  le
disposizioni impugnate dallo Stato sono state  oggetto  di  modifiche
legislative: a) il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale  n.  2
del 2009 - a seguito dell'entrata in vigore dell'art.  20,  comma  1,
lettera a), della legge della predetta Provincia autonoma 29 dicembre
2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010
e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2010)  -  dispone  ora  che  l'aliquota  IRAP
determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge  provinciale
n. 11 del 2009 e' prorogata «fino al» (e  non  piu'  «per  il»,  come
previsto nell'originaria formulazione) periodo d'imposta in corso  al
1° gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art.  1,  comma
43, della legge n. 244 del 2007 e successive proroghe; b) il comma  2
dell'art. 56 della citata legge provinciale n. 2 del 2009 - a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 22 della suddetta legge  provinciale
n. 19 del 2009 - dispone ora che la Giunta provinciale determina, con
propria deliberazione, i criteri e le modalita' per  dare  attuazione
alle finalita' del «comma 2, primo periodo» (e non  piu'  dell'intero
«comma 2», come previsto nel testo  originario),  dell'art.  8-sexies
del decreto-legge n. 208 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 del 2009, disciplinando anche  le
modalita' di rimborso ai Comuni delle somme corrisposte agli  utenti.
La Provincia aggiunge che il comma 107 dell'art. 2 della legge n. 191
del 2009  ha  introdotto  nell'art.  73  dello  statuto  speciale  di
autonomia il comma 1-bis, il quale stabilisce  (con  effetto  dal  1°
gennaio 2010, ai sensi del comma 253 dell'art. 2 della  stessa  legge
n. 191 del 2009) che «le province, relativamente ai tributi  erariali
per i quali lo Stato ne prevede la possibilita' possono in ogni  caso
modificare aliquote e  prevedere  sanzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale». 
    4.1. - In ordine a tali disposizioni sopravvenute, la  resistente
osserva, per quanto attiene alle questioni  riguardanti  il  comma  2
dell'art. 3 della legge provinciale n.  2  del  2009,  che  la  nuova
formulazione  di  tale  comma  costituisce  una  modifica   meramente
formale, volta al miglioramento lessicale del testo; che anche  detta
nuova formulazione e' stata impugnata dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri per gli stessi motivi esposti  nel  ricorso  n.  35  del
2009; che la riferita modifica dello statuto regionale conferma che -
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l'art.  16,  comma
3, del d.lgs. n. 446 del  1997  va  interpretato  nel  senso  che  la
previsione contenuta nella legge statale di  variare  l'aliquota  del
tributo consente alla Provincia di operare tale variazione  «in  ogni
caso» e, quindi, senza esclusione alcuna; che,  percio',  l'art.  20,
comma 1, lettera a), della legge provinciale n.  19  del  2009  trova
legittimazione anche nella suddetta modifica statutaria,  intervenuta
anteriormente alla sua emanazione;  che,  nella  specie,  la  proroga
dell'aliquota dell'IRAP, disposta dalla legge  impugnata,  opera  per
gli anni d'imposta «2010 e 2011» (in quanto quella per l'anno 2009 e'
disposta, invece, dal non impugnato comma 3 dell'art. 18 della  legge
provinciale n. 16 del 2008) ed e', quindi, in  ogni  caso  legittima,
perche' riguarda periodi d'imposta successivi alla  regionalizzazione
dell'IRAP, avvenuta a far data dal 1° gennaio 2010; che infine, sotto
l'aspetto  processuale,  va  rimessa  alla  valutazione  della  Corte
l'eventuale riunione dei giudizi aventi ad  oggetto  le  due  diverse
formulazioni del medesimo comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
n. 2 del 2009. 
    4.2. - Per quanto attiene alle questioni riguardanti il  comma  2
dell'art. 56 della  citata  legge  provinciale  n.  2  del  2009,  la
resistente afferma che il ius  superveniens  ha  chiarito  che  detto
comma si e' sempre riferito esclusivamente  alla  restituzione  delle
somme indebitamente riscosse dal servizio pubblico e non  anche  alla
determinazione della tariffa (come invece affermato dal  ricorrente).
Rileva che in  ogni  caso,  anche  a  ritenere  che  la  disposizione
censurata, nel suo  testo  originario,  si  riferisse  altresi'  alla
determinazione della tariffa da parte della  Giunta  provinciale,  la
materia del contendere sarebbe cessata, sul punto, perche' detto  ius
superveniens avrebbe abrogato in parte  qua  la  disposizione,  prima
ancora  che  questa  fosse  stata  mai   applicata.   La   resistente
sottolinea, poi, che la gia' dedotta inapplicabilita' alla  Provincia
autonoma di Trento del servizio idrico integrato  e'  confermata  dal
decreto del Ministro dell'ambiente 30 settembre 2009 - attuativo  del
comma 4 dell'art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del  2008  -,  il
quale menziona istituti e soggetti non riferibili al servizio  idrico
gestito direttamente dalla Provincia  («piano  d'ambito»;  «autorita'
d'ambito»; «Comuni» quali gestori del servizio). 
    5. - Con ulteriore memoria  depositata  il  26  ottobre  2010  ed
espressamente riferita soltanto al giudizio di cui al ricorso  n.  35
del  2009,  la  resistente  Provincia  autonoma,  con  riguardo  alla
censurata modificazione dell'aliquota  speciale  dell'IRAP  (comma  2
dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009), osserva  che:  a)
il ricorrente ha abbandonato la tesi secondo cui la Provincia - prima
dell'entrata in vigore di una legge cornice  destinata  a  fissare  i
limiti di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 - non
avrebbe potuto modificare  le  aliquote  dell'IRAP,  neppure  per  il
periodo successivo al 1° gennaio 2010; b) la nuova  tesi  prospettata
dall'Avvocatura generale dello Stato,  secondo  cui  l'illegittimita'
della censurata disposizione e' cronologicamente limitata al  periodo
anteriore all'intervenuta regionalizzazione del tributo, e' parimenti
infondata, per la triplice ragione che: b.1.) con decorrenza  dal  1°
gennaio 2009 (e, quindi,  prima  della  suddetta  "regionalizzazione"
decorrente dal 1° gennaio 2010) l'IRAP e' gia'  divenuta  un  tributo
proprio della Provincia, per effetto del non impugnato art. 18, comma
1, della legge provinciale n. 16 del 2008,  con  il  quale  e'  stata
istituita l'imposta provinciale sulle  attivita'  produttive  (IPAP),
espressamente  assoggettata  alle  medesime  regole  dell'IRAP  «fino
all'avvenuta individuazione delle regole fondamentali per  assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema  tributario»;
b.2.) la disposizione censurata prevede che  la  modificazione  delle
aliquote abbia efficacia solo dopo il 1° gennaio 2010,  data  fissata
dalla  legge  statale  per  la  regionalizzazione  dell'IRAP;   b.3.)
comunque, anche prima del 2009 e del 2010, gli artt. 16, commi 1 e 3,
e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, avrebbero consentito  alla
Provincia  di  modificare  l'aliquota  speciale  dell'IRAP;   c)   la
competenza statutaria  a  provvedere  sul  tributo  e'  individuabile
nell'art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale, entrato in  vigore
il 1° gennaio 2010; d) la sentenza della Corte costituzionale n.  216
del 2009, richiamata dalla difesa dello  Stato,  non  e'  pertinente,
perche' con essa e' stata dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
di una legge regionale che incideva sulla base imponibile  dell'IRAP,
cioe' su un elemento che - a differenza delle aliquote  -  l'art.  1,
comma 43, della legge n. 244  del  2007  espressamente  sottrae  alle
modifiche regionali. 
    La  stessa  Provincia,  con  riguardo  alla  censurata  normativa
provinciale  in   tema   di   attuazione   dell'art.   8-sexies   del
decreto-legge n. 208 del 2008  (comma  1  dell'art.  56  della  legge
provinciale n. 2 del 2009), osserva che: a) la sentenza  della  Corte
costituzionale n. 412 del  1994,  che  riconosce  alla  Provincia  la
competenza in ordine al servizio idrico integrato, pur riguardando il
sistema costituzionale anteriore alla riforma del TitoloV della Parte
II della Costituzione, si attaglia anche al caso di  specie,  perche'
detta riforma non ha prodotto l'effetto di  ridurre  la  preesistente
sfera di autonomia della Provincia (come si desume dall'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3);  b)  dopo  la  modifica
introdotta dall'art. 22 della legge provinciale n. 19  del  2009,  e'
evidente che la disposizione censurata  si  riferisce  esclusivamente
alla restituzione agli utenti delle somme indebitamente riscosse  dal
servizio pubblico (comma 2 dell'art. 8-sexies); c) tale  restituzione
non attiene alla determinazione della tariffa (cioe' ad  una  materia
riservata  alla  legislazione  statale),  ma  ad  aspetti  gestionali
rientranti nella materia «servizi  pubblici  locali»,  di  competenza
legislativa esclusiva della Provincia autonoma. 
    6. - Con ricorso notificato il  1°  marzo  2010,  depositato  l'8
marzo successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi del  2010,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   ha   promosso   questioni
principali di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 20, comma  1,
lettera a), della legge della predetta Provincia autonoma 28 dicembre
2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010
e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2010) [rectius: del comma 2 dell'art. 3 della
legge  della  suddetta  Provincia  autonoma  n.  2  del  2009,  quale
modificato dal comma 1, lettera a), dell'art. 20  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009]; b) dell'art. 45,  comma
5, della medesima legge provinciale n. 19 del 2009. La  difesa  dello
Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente:  a)  gli
artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige), nonche' l'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione; b) gli artt. 8  e  9  del  suddetto  statuto,
nonche' l'art. 117, secondo  comma,  «lettera  i)»  [recte:  «lettera
l)»], Cost. 
    6.1. - Il censurato comma 1, lettera a), dell'art. 20 della legge
della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009  ha  modificato  il
comma 2 - oggetto del ricorso n. 35 del  2009  -  dell'art.  3  della
legge della stessa Provincia autonoma n.  2  del  2009.  Quest'ultimo
comma, per effetto  di  detta  modifica,  stabilisce  che  l'aliquota
dell'IRAP, «determinata  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  6,
comma  2,  della  legge  provinciale  31  dicembre   2001,   n.   11»
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2002   e
pluriennale 2002-2004 della Provincia  autonoma  di  Trento  −  legge
finanziaria), «e' prorogata fino al periodo d'imposta in corso al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma  43,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  e  delle  relative  proroghe
previste con legge statale», cioe' fino al periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2011. Nel precedente testo del  comma  2  dell'art.  3,
invece, la proroga era disposta «per il» (e non  «fino  al»)  periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. 
    Pertanto, in base al combinato disposto dell'articolo 6, comma 2,
della legge provinciale n. 11 del 2001, e del  comma  2  dell'art.  3
della citata legge provinciale n. 2 del 2009,  quale  modificato  dal
censurato comma  1,  lettera  a),  dell'art.  20  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento n.  19  del  2009,  l'indicata  aliquota
dell'IRAP - applicabile ai soggetti che operano nel settore  agricolo
ed alle cooperative della piccola  pesca  e  loro  consorzi,  di  cui
all'articolo 10 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  601  (Disciplina
delle agevolazioni tributarie)  -  risulta,  secondo  quanto  dedotto
dalla difesa dello Stato, ridotta dall'«1,9 per cento» allo «0,9  per
cento» e prorogata «fino al» (e non piu', come disponeva  il  vecchio
testo dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del  2009,  «per  il»)
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. 
    Il ricorrente richiama al riguardo (trascrivendole integralmente)
tutte le argomentazioni da lui stesso svolte nel ricorso  n.  35  del
2009  a  sostegno  dell'illegittimita'   costituzionale   del   testo
originario del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n.  2  del
2009 ed afferma che esse valgono anche in relazione al testo  vigente
del medesimo comma, nel quale ravvisa - come si esprime  -  una  mera
«proroga  dell'aliquota  agevolata  a  tutto  il  2011».   Ribadisce,
pertanto,  che  la  denunciata  disposizione  invade  la   sfera   di
competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  sistema
tributario  dello  Stato,  perche',  in  violazione   degli   evocati
parametri costituzionali, si pone in contrasto con  quanto  stabilito
dagli artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del  d.lgs.  n.  446  del
1997, i quali attribuiscono alle Regioni (ed alle Province  autonome)
il potere di variare, fino ad un punto percentuale,  solo  l'aliquota
base dell'IRAP, pari al 3,9 per cento (commi 1 e 3 dell'art.  16),  e
non quella speciale dell'«1,9 per cento», applicabile ai soggetti che
operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola  pesca
e loro consorzi e stabilita  dal  comma  1  dell'art.  45  (articolo,
questo, rubricato come «Disposizioni transitorie»). La  difesa  dello
Stato ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza  costituzionale  ha
piu' volte affermato che l'IRAP, in quanto istituita  e  disciplinata
dalla legge statale, non costituisce tributo proprio  della  Regione,
ai sensi del secondo comma dell'art. 119 Cost. (sentenze n.  296  del
2003 e n. 216 del 2009), e  conclude,  pertanto,  nel  senso  che  il
denunciato comma 2 dell'art. 3 della legge della  Provincia  autonoma
di Trento n. 2 del 2009 «eccede la competenza statutaria  provinciale
di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e  si  pone  in
contrasto con l'art. 16 d.lgs. n.  446/97  e  conseguentemente  viola
l'art. 117, comma 2, lett.  e),  della  Costituzione  in  materia  di
sistema tributario». 
    6.2. - Il censurato  art.  45,  comma  5,  della  medesima  legge
provinciale n. 19 del 2009, stabilisce che «Per i lavori  pubblici  i
cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente,  inviati
prima della data di entrata in  vigore  della  legge  provinciale  29
dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in
materia  di  adeguamento  dei  prezzi».  Secondo  il  ricorrente,  la
denunciata  disposizione  si  pone  in  contrasto  con  il  combinato
disposto degli artt. 4, comma 3,  e  133  del  d.lgs.  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici), il quale vieta  alle  Regioni,  «nel
rispetto  dell'art.  117,  comma  secondo,  della  Costituzione»,  di
modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei  contratti
pubblici  in   relazione,   tra   l'altro,   «alla   stipulazione   e
all'esecuzione  dei  contratti»  (art.  4)  e,  quindi,  anche   alla
disciplina dell'adeguamento dei prezzi (contenuta nell'art. 133 dello
stesso Codice). Poiche', prosegue la difesa dello  Stato,  l'istituto
della revisione dei prezzi, secondo la giurisprudenza costituzionale,
non tollera una  disciplina  differenziata  nel  territorio,  la  sua
regolamentazione  resta   riservata   alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato prevista  in  materia  di  ordinamento  civile;
competenza che  si  impone  anche  alla  potesta'  legislativa  delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (sentenze n. 411
del 2008; n. 446 del 2007; n. 308 del 1993). 
    Il ricorrente, pertanto, conclude nel  senso  che  la  denunciata
disposizione eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli
artt. 8 e 9  dello  Statuto  di  autonomia  e,  violando  «una  norma
fondamentale di  riforma  economico-sociale  posta  dalla  disciplina
statale di settore», invade la competenza esclusiva dello Stato nella
materia «ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l), Cost.). 
    7. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Trento,  chiedendo  che  entrambe  le  questioni   siano   dichiarate
inammissibili od infondate. 
    7.1. - Con  riguardo  alle  questioni  concernenti  il  comma  1,
lettera a), dell'art. 20 della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento n. 19 del 2009, la resistente ne eccepisce  l'inammissibilita'
per tre motivi: in primo luogo,  perche'  il  ricorrente  non  motiva
sulla idoneita' lesiva della disposizione  impugnata,  limitandosi  a
presupporre  che  questa,  al  pari  della  disposizione  originaria,
proroghi  al  2011  l'aliquota  agevolata  dell'IRAP  (in   tema   di
inammissibilita' per inadeguata motivazione del ricorso  proposto  in
via principale, menziona la sentenza della  Corte  costituzionale  n.
165 del 2007); in secondo luogo, perche' tale  idoneita'  lesiva,  in
effetti, non sussiste, trattandosi di disposizione che introduce  una
modificazione meramente formale, che lascia immutato  il  significato
della precedente formulazione del comma 2 dell'art.  3  della  citata
legge provinciale n. 2 del 2009  (in  tema  di  inammissibilita'  per
carenza  di  idoneita'  lesiva,  menziona  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 235 del 2009, punti 7 e 11; n. 169,  punto  10,  n.
141 e n. 88 del 2007; n. 334 del 2006); in terzo  luogo,  perche'  il
ricorrente, come nel ricorso n. 35 del 2009, chiede la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della disposizione  impugnata  anche
in relazione al periodo d'imposta in cui l'IRAP (in  forza  dell'art.
43, comma 1, della legge  n.  244  del  2007)  e'  divenuta  «tributo
proprio» della Regione  e,  quindi,  per  un  periodo  non  preso  in
considerazione dalla delibera del Consiglio dei ministri posta a base
del ricorso. Nel  merito,  la  Provincia  autonoma  si  riporta  alle
considerazioni ed alle conclusioni gia' espresse nel giudizio di  cui
al ricorso n. 35 del 2009. 
    7.2. -  Con  riguardo  alle  questioni  concernenti  il  comma  5
dell'art. 45 della medesima legge provinciale  n.  19  del  2009,  la
resistente ne eccepisce preliminarmente  l'inammissibilita'  per  tre
motivi: in primo luogo, per contraddittorieta'  della  prospettazione
della   causa    petendi,    perche'    il    ricorrente    prospetta
contemporaneamente e senza vicolo di subordinazione due  censure  tra
loro incompatibili e cioe', da un lato, la violazione  dell'art.  133
del d.lgs. n. 163 del  2006,  quale  norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale (censura che presuppone la violazione dei limiti di
una competenza propria della Provincia, come - ad  esempio  -  quella
prevista dall'art. 8, numero 17, dello statuto d'autonomia in materia
di lavori pubblici di  interesse  provinciale,  che,  secondo  quanto
precisato nella sentenza n. 45 del 2010 della  Corte  costituzionale,
va  riconosciuta  nel  quadro  dei  soli  limiti   statutari,   senza
applicazione del nuovo Titolo V della Parte II  della  Costituzione),
e, dall'altro, l'invasione  della  competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento  civile  (censura  che  presuppone,
invece, l'esclusione di una competenza propria della  Provincia);  in
secondo luogo,  perche'  il  ricorrente  deduce  il  contrasto  della
normativa provinciale  impugnata  con  quella  statale  evocata  come
parametro interposto,  ma  non  indica  in  che  cosa  consista  tale
contrasto; in  terzo  luogo,  perche'  il  medesimo  ricorrente,  nel
dedurre la violazione - da parte del legislatore provinciale -  della
norma statale di riforma economico-sociale, non precisa la materia di
competenza provinciale limitata da detta norma statale,  ma  menziona
solo genericamente gli artt.  8  e  9  dello  statuto  speciale.  Nel
merito, la Provincia autonoma deduce  l'infondatezza  della  censura,
perche'  la  disposizione  impugnata  non  detta  alcuna   disciplina
autonoma della revisione  dei  prezzi,  ma  si  limita  a  dichiarare
applicabili le disposizioni statali in materia e,  pertanto,  non  si
pone in alcun modo in contrasto con l'art. 133 del d.lgs. n. 163  del
2006. La resistente aggiunge che, in proposito, non e' conferente  il
richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 477  del  2006,
la quale riguarda la diversa ipotesi di  una  disciplina  provinciale
della revisione dei prezzi effettivamente difforme rispetto a  quella
prevista dalla legge statale.  La  Provincia  autonoma,  infine,  pur
rilevando che nel ricorso non viene censurata la "riproduzione" nella
legge provinciale del contenuto di leggi  statali  e  che,  pertanto,
tale profilo non  potrebbe  essere  esaminato  dalla  Corte,  osserva
comunque,  «per  tuziorismo»,  che  la  disposizione  impugnata   non
realizza, in realta', alcuna novazione della fonte normativa, perche'
si limita a dichiarare applicabili le norme statali in quanto tali  e
non in quanto leggi provinciali  dello  stesso  contenuto  di  quelle
statali. 
    8. - La discussione del ricorso  n.  35  del  2009,  fissata  per
l'udienza  del  13  aprile  2010,  veniva  rinviata  a  nuovo  ruolo.
Successivamente veniva fissata la discussione in pubblica udienza sia
del ricorso n. 35 del 2009 sia di quello n. 37 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con i ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  diverse   questioni   di
legittimita' costituzionale di alcune  disposizioni  di  legge  della
Provincia autonoma di Trento riguardanti, in ambito  provinciale:  1)
la  variazione  dell'aliquota  speciale  dell'IRAP   applicabile   ai
soggetti operanti nel settore dell'agricoltura  ed  alle  cooperative
della piccola pesca e loro consorzi (ricorsi n. 35 del 2009 e  n.  37
del 2010); 2) la determinazione, da parte della  Giunta  provinciale,
delle quote di tariffa del  servizio  idrico  integrato  riferite  al
servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale  rimborso
(ricorso n. 35 del 2009); 3) la disciplina della revisione dei prezzi
nei contratti di appalto pubblici (ricorso n. 37 del 2010). 
    La  sostanziale  identita'  delle  censure  prospettate  nei  due
ricorsi  nei  confronti  delle   analoghe   disposizioni   di   legge
provinciale relative alla variazione della suddetta aliquota speciale
dell'IRAP rende opportuno riunire i giudizi, perche'  questi  possano
essere congiuntamente trattati e decisi. 
    2. - La prima questione promossa dallo Stato con i due ricorsi ha
ad oggetto l'art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Trento 28 marzo 2009,  n.  2  (Disposizioni  per  l'assestamento  del
bilancio  annuale  2009  e  pluriennale  2009-2011  della   Provincia
Autonoma di Trento − legge finanziaria  di  assestamento  2009),  sia
nella versione originaria (ricorso n. 35  del  2009)  che  in  quella
vigente, cioe' quale modificata dall'art. 20, comma  1,  lettera  a),
della legge della predetta Provincia 28 dicembre 2009, n. 19, recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2010   e
pluriennale 2010-2012 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2010» (ricorso n. 37 del 2010). 
    Il comma censurato stabilisce che  «L'aliquota  IRAP  determinata
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  6,  comma  2,  della  legge
provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale 2002 e  pluriennale  2002-2004  della  Provincia
autonoma di Trento  -  legge  finanziaria),  e'  prorogata  «per  il»
(versione originaria) ovvero «fino  al»  (versione  vigente)  periodo
d'imposta «in corso al  1°  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello
fissato dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e dalle relative proroghe previste con  legge  statale».  La  portata
precettiva del comma censurato, in ordine all'aliquota applicabile ed
al periodo d'imposta al quale si  riferisce,  e'  precisata,  dunque,
attraverso i richiami alla legge provinciale n. 11 del 2001  ed  alla
legge statale n. 244 del 2007. 
    In particolare, l'aliquota dell'IRAP e' individuata attraverso la
menzione del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale  n.  11  del
2001, il quale ha riguardo all'aliquota dell'IRAP indicata  nell'art.
45, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), applicabile ai
soggetti operanti nel settore  agricolo  ed  alle  cooperative  della
piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601.   Piu'
specificamente,  il  richiamato  comma  2  dell'art.  6  della  legge
provinciale n. 11 del 2001 stabilisce che «Per il periodo di  imposta
in corso alla  data  del  1°  gennaio  2002  l'aliquota  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui  all'articolo  45,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [...], come
da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista
per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale». 
    Quanto,  poi,  al  periodo  d'imposta  cui  e'   applicabile   la
disposizione censurata, questa lo individua  nell'anno  successivo  a
quello in corso alla scadenza del termine fissato  per  l'istituzione
dell'IRAP con legge regionale, quale «tributo proprio della regione»,
dall'art. 1, comma 43, della legge n. 244  del  2007.  In  forza  del
richiamo di tale termine (originariamente fissato nel 1° gennaio 2009
e poi differito al 1° gennaio 2010  dal  comma  7  dell'art.  42  del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  finanziarie
urgenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2009, n. 1),  la  suddetta  denunciata  disposizione  si  applica  al
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011. 
    Lo Stato - muovendo dal presupposto interpretativo che il comma 2
dell'art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2001 rende applicabile,
nella Provincia autonoma, l'aliquota  speciale  fissata  dal  vigente
testo dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 445 del 1997 ridotta di un
punto percentuale −  assume  che  i  soggetti  operanti  nel  settore
agricolo nonche' le cooperative della piccola pesca e  loro  consorzi
sono assoggettati nella Provincia, per il periodo d'imposta in  corso
alla data del 1°  gennaio  2011,  all'aliquota  "speciale"  dell'IRAP
«dell'1,9 per cento ridotta allo 0,9 per  cento»,  invece  di  quella
dell'1,9 per cento prevista per i medesimi soggetti dal vigente testo
del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997,  a  partire  dal
periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2008.  Secondo  la  difesa
dello  Stato,  l'illegittimita'   di   tale   normativa   provinciale
deriverebbe dal fatto che il comma 3 dell'art. 16 dello stesso d.lgs.
n. 446 del 1997 consente alle Regioni (ed alle Province autonome)  di
variare fino ad un massimo di un punto  percentuale  solo  l'aliquota
"base" dell'IRAP (prevista dal vigente comma 1 di detto art. 16 nella
misura  del  3,90  per  cento),  eventualmente  differenziandola  per
settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi,  e  non  le
aliquote "speciali" (come quella di cui al comma 1 dell'art.  45  del
d.lgs. n. 446 del 1997).  Il  rilevato  contrasto  tra  la  normativa
statale (artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446  del
1997, nonche' comma 43 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007) e  la
denunciata  normativa  provinciale  si   risolve,   ad   avviso   del
ricorrente, nella lesione degli artt.  8  e  9  dello  statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige»),  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione  (per  entrambi  i
ricorsi) nonche' dell'art. 119 Cost. (per il solo ricorso n.  35  del
2009).  In  particolare,  il  ricorrente  deduce  che  la   censurata
normativa  provinciale:   a)   eccede   le   competenze   legislative
provinciali previste dallo statuto d'autonomia (che non attribuiscono
alla Provincia competenze in materia di  IRAP);  b)  introduce  nella
disciplina  di  un  tributo  erariale  quale  l'IRAP   -   disciplina
riconducibile  alla  materia  «sistema   tributario   dello   Stato»,
riservata alla competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  -  una
modifica  che  non  e'  permessa  dalla  evocata  normativa   statale
interposta, la quale consente alle Regioni (e alle province autonome)
la variazione dell'aliquota"base" e non delle aliquote "speciali"  di
detto tributo. 
    2.1.  -  La  Provincia  autonoma   solleva   due   eccezioni   di
inammissibilita' della questione: la  prima  eccezione  attiene  alla
questione riferita alla  sola  versione  vigente  della  disposizione
denunciata (impugnata con il ricorso n.  37  del  2010);  la  seconda
eccezione attiene alla questione riferita  ad  entrambe  le  versioni
della medesima disposizione (impugnata con entrambi i ricorsi). 
    2.1.1. - La resistente eccepisce, innanzi tutto,  la  carenza  di
motivazione circa l'interesse dello Stato ad  impugnare  la  versione
vigente del comma 2 dell'art. 3 della  legge  provinciale  n.  2  del
2009, perche' il ricorrente avrebbe  dovuto  esplicitare  le  ragioni
dell'impugnazione del nuovo testo del suddetto comma, posto che  tale
testo - sempre secondo la resistente Provincia  −  sarebbe  meramente
riproduttivo di quello originario, gia' impugnato con il  ricorso  n.
35 del 2009, salva la irrilevante sostituzione  -  dovuta  a  ragioni
meramente formali e stilistiche - dell'espressione «per  il»  periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 con quella «fino  al»  medesimo
periodo d'imposta. 
    L'eccezione non e' fondata sotto due profili. 
    Va rilevato che la versione vigente  della  disposizione  non  e'
meramente riproduttiva della versione originaria, perche' non solo ha
una differente formulazione linguistica,  ma  ha  anche  una  portata
precettiva diversa  ed  e',  pertanto,  innovativa.  Al  riguardo  va
sottolineato   che   il   testo   originario   di   essa,   limitando
l'applicazione della suddetta ridotta aliquota  speciale  al  periodo
d'imposta  in  corso  al  1°  gennaio  2011   («per   il»),   esclude
l'applicazione  della  medesima  aliquota  speciale  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  1°  gennaio  2010.  Cio'  emerge  chiaramente
dall'esame delle leggi provinciali succedutesi nel tempo in  materia:
a) la legge provinciale n. 20 del 2005 (art. 27, comma 2)  stabilisce
che la suddetta aliquota speciale  dell'IRAP  fissata  con  la  legge
provinciale n. 11 del 2001 si applica «per» i  periodi  d'imposta  in
corso alla data del 1° gennaio 2006, del 1° gennaio  2007  e  del  1°
gennaio 2008; b) la legge provinciale n. 16 del 2008 (art. 18,  comma
3)  stabilisce  che  il  comma  2  dell'art.  6  della  citata  legge
provinciale n. 11 del 2001 (riguardante la suddetta aliquota speciale
dell'IRAP in ambito provinciale) si applica anche  «per»  il  periodo
d'imposta in corso alla  data  del  1°  gennaio  2009;  c)  la  legge
provinciale censurata (n. 2 del 2009, art. 3,  comma  2)  stabilisce,
nella versione originaria, che l'indicata aliquota speciale dell'IRAP
provinciale e' prorogata «per il» periodo d'imposta in  corso  al  1°
gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma  43,
della legge n. 244 del 2007 e successive  proroghe  (cioe'  «per  il»
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011);  d)  in  forza  della
versione originaria della censurata legge provinciale n. 2 del  2009,
pertanto, l'aliquota speciale IRAP provinciale e' «prorogata», omisso
medio, «per» il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011,  senza
che sia stata  fissata  una  aliquota  speciale  provinciale  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010. Poiche' l'impiego  del
participio   «prorogata»,   nella   disposizione   originaria,    non
costituisce,  da  solo,   un   dato   linguistico   sufficiente   per
interpretare il testo normativo nel  senso  che  l'aliquota  speciale
ridotta sarebbe applicabile anche «per» il periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2010, deve concludersi che la lacuna  relativa  a  tale
anno risulta colmata solo a seguito del parimenti censurato art.  20,
comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 19 del 2009, il quale
- nel modificare il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n.  2
del  2009,  nel  senso  che  l'applicazione  dell'aliquota   speciale
dell'IRAP provinciale e' prorogata «fino al» periodo in corso  al  1°
gennaio 2011 - ha stabilito, per la  prima  volta,  che  la  suddetta
aliquota si applica anche al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2010. L'evidente innovativita', sul punto, di tale  modifica  esclude
che le disposizioni censurate abbiano identica portata precettiva  e,
quindi, esclude anche l'eccepita  inidoneita'  lesiva  della  vigente
versione del comma 2 dell'art. 3 della legge  provinciale  n.  2  del
2009. 
    In base a quanto precede deve poi osservarsi che - contrariamente
a quanto affermato nei ricorsi e ribadito espressamente dalla  difesa
dello  Stato  nel  corso  della  pubblica  discussione  -  il   thema
decidendum della questione in esame riguarda non anche i  periodi  di
imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1°  gennaio  2009,  ma  solo
quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011,  cioe'  gli
unici periodi d'imposta che, complessivamente, costituiscono  oggetto
del censurato comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale  n.  2  del
2009, nelle sue due versioni. 
    2.1.2. - La resistente eccepisce, poi, che i ricorsi  n.  35  del
2009 e n. 37 del 2010 - nei quali si  deduce  l'illegittimita'  della
modificazione dell'aliquota speciale dell'IRAP anche per  il  periodo
successivo alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio  della
Provincia  autonoma   (cosiddetta   "regionalizzazione"   dell'IRAP),
fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio  2010  -  sono
inammissibili, perche' si pongono in contrasto con quanto  deliberato
dal   Consiglio   dei   ministri,   il   quale,   nell'approvare   la
determinazione  di  impugnare  le  suddette  censurate  disposizioni,
richiama la relazione del Ministro per i  rapporti  con  le  regioni,
secondo cui  la  variazione  dell'aliquota  speciale  IRAP  (aliquota
fissata dalla legge statale nella misura dell'1,90%) «deve  ritenersi
preclusa al legislatore provinciale e regionale,  in  quanto  l'IRAP,
seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza  regionale,
e' istituito con legge dello Stato ed ogni intervento  non  assentito
dalla legge e' precluso alle Province o alle Regioni  [...],  finche'
non diventera' tributo proprio, ai sensi dell'art. 1, comma 43  della
L. n. 244/2007». 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    L'indicata deliberazione del Consiglio dei ministri, infatti, non
vieta l'impugnazione delle suddette disposizioni  provinciali  per  i
periodi d'imposta per i quali l'IRAP  deve  gia'  essere  qualificata
come «tributo proprio»  della  Regione  o  della  Provincia  autonoma
(cioe' per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per  il
periodo d'imposta successivo). E' vero  che  nella  deliberazione  si
legge che «Il Consiglio approva [...] la determinazione di  impugnare
[...] la legge della provincia autonoma di Trento del 28 marzo  2009,
n. 2» sulla base «di quanto specificato nell'allegata  relazione  del
Ministro per i rapporti con le regioni» e, quindi, anche  sulla  base
del sopra riportato passo della relazione  citato  dalla  resistente.
Tuttavia la  richiamata  relazione  contiene  anche  la  proposta  di
impugnare la disposizione di legge provinciale, che, «nel ridurre  di
un punto percentuale l'aliquota [...] e nel mantenere tale  riduzione
fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art.
1, comma 43 della legge n. 244/07, eccede dalla competenza statutaria
provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto  di  autonomia,  si
pone  in  contrasto   con   l'art.   16,   d.lgs.   n.   446/97,   e,
conseguentemente, viola l'articolo  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione  in  materia   di   sistema   tributario».   E'   dunque
incontrovertibile  che  la  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,
contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha  approvato  la
determinazione  di  impugnare  le  citate   disposizioni   di   legge
provinciale anche per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010
ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione"  dell'IRAP
(che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010). 
    2.2. − Nel merito, la questione non e' fondata. 
    2.2.1. − Al riguardo, va premesso che la resistente Provincia non
contesta  l'assunto  del  ricorrente  di  aver  ridotto  allo   0,90%
l'aliquota speciale dell'IRAP, fissata dalla  vigente  legge  statale
nell'1,90%, ma deduce che l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n.  446  del
1997 consente alle Regioni (e alle Province autonome)  di  modificare
l'aliquota base e le aliquote speciali dell'IRAP (comma 1 e  comma  2
dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997), come sarebbe dimostrato dal
fatto che lo Stato  non  ha  impugnato  numerose  leggi  regionali  e
provinciali che hanno modificato alcune aliquote  speciali  dell'IRAP
(nei  settori  agricolo,  bancario,  degli  enti  finanziari,   delle
assicurazioni). 
    Tale assunto della ricorrente non e'  condivisibile,  perche'  il
chiaro tenore letterale dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446  del
1997 rende evidente che  alle  Regioni  e'  consentito  variare  (nel
limite di un punto percentuale) solo «l'aliquota di cui al  comma  1»
dello stesso art.  16,  cioe'  solo  l'aliquota  base  e  non  quelle
speciali, tra le quali e' compresa quella di cui al comma 1 dell'art.
45 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, richiamata  dalla  disciplina
censurata. E' irrilevante, poi, che  lo  Stato  non  abbia  impugnato
alcune  leggi  regionali  o  provinciali  modificative  di   aliquote
speciali dell'IRAP, perche' tale mancata impugnazione  (qualunque  ne
sia stato il motivo) non solo  costituisce  una  possibilita'  insita
nello stesso sistema costituzionale del  ricorso  in  via  principale
proposto  dallo  Stato  nei  confronti  delle   leggi   regionali   e
provinciali,   ma   non   ha   efficacia    sanante    dell'eventuale
illegittimita' costituzionale delle leggi non impugnate, che in  ogni
tempo possono essere denunciate di illegittimita'  costituzionale  in
via incidentale. 
    2.2.2. - Sempre preliminarmente, deve essere  altresi'  precisato
che non e' fondata neppure l'ulteriore  deduzione  della  resistente,
secondo  cui  la  censurata  riduzione  dell'aliquota   speciale   e'
consentita sia dalla intervenuta "regionalizzazione" dell'IRAP a  far
data dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 43, della legge  n.  244  del
2007 e successive modificazioni) sia dal non impugnato art. 18  della
legge provinciale 12 settembre  2008,  n.  16  (Disposizioni  per  la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale
2008-2010 e per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale
2009- 2011 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge  finanziaria
provinciale 2009), che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
1°  gennaio  2009   (e,   quindi,   prima   ancora   della   suddetta
"regionalizzazione"), ha istituito,  in  ambito  provinciale,  l'IPAP
(Imposta Provinciale sulle Attivita' Produttive). 
    Al riguardo, va innanzitutto osservato che,  anche  dopo  la  sua
"regionalizzazione",  l'IRAP  non  e'  divenuto   «tributo   proprio»
regionale  -  nell'accezione  di  tributo  la   cui   disciplina   e'
liberamente modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome)
−, ma resta un tributo disciplinato dalla  legge  statale  in  alcuni
suoi elementi strutturali e, quindi,  in  questo  senso,  "erariale".
Infatti,  come  gia'  precisato  da  questa  Corte,  le  disposizioni
contenute nel citato comma 43 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007
«non modificano sostanzialmente la disciplina dell'IRAP,  che  rimane
statale», in quanto lo Stato «continua a  regolare  compiutamente  la
materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del
legislatore regionale» (sentenza n. 216 del 2009), stabilendo che: a)
l'IRAP assume la natura di  «tributo  proprio»  della  Regione  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine poi prorogato  al  1°  gennaio
2010 dal comma 7 dell'art. 42 del  decreto-legge  n.  207  del  2008,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del  2009),  e'
istituita con legge regionale; b) le Regioni non  possono  modificare
le basi imponibili e possono modificare l'aliquota (solo) «nei limiti
stabiliti dalle leggi statali»; c) la Provincia  autonoma  di  Trento
provvede all'attuazione del comma in conformita'  all'art.  3,  commi
158  e  159,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica). 
    Quanto, poi, all'IPAP, tributo sostitutivo dell'IRAP, va rilevato
che, secondo l'art. 18 della legge provinciale n. 16  del  2008  (non
impugnato dallo Stato), a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  in
corso al  1°  gennaio  2009,  e'  istituita  l'IPAP,  quale  «tributo
proprio» della provincia autonoma di Trento, «ai sensi del  comma  43
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244»  (comma  1)  e
che, fino all'individuazione delle regole fondamentali per assicurare
il coordinamento della finanza pubblica  e  del  sistema  tributario,
l'IPAP rimane assoggettata alla disciplina statale  dell'IRAP  (comma
2). Ne deriva che: a) il richiamo al comma 43 dell'art. 1 della legge
n. 244 del  2007  rende  applicabili  all'IPAP  gli  indicati  limiti
previsti da detta legge statale per le leggi provinciali e  regionali
in tema di IRAP; b) l'IPAP e' un tributo istituito  dalla  Provincia,
ma non da essa disciplinato, perche' la legge provinciale rinvia alla
disciplina statale dell'IRAP e, quindi, non  puo'  essere  annoverato
tra  i  "tributi  propri"  in  senso  stretto,  cioe'   istituiti   e
disciplinati dalle Regioni e dalle Province; c) in ogni  caso,  nella
specie, la legge sull'IPAP non riserva  in  concreto  alla  Provincia
alcuna facolta' di derogare alla disciplina statale dell'IRAP. 
    2.2.3. - Deve invece ritenersi  che  la  riduzione  dell'aliquota
speciale  dell'IRAP  stabilita  dalle  disposizioni  denunciate   sia
consentita dalla modifica dell'art.  73  dello  statuto  d'autonomia,
intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010.  Infatti,  il  comma  107
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  −  legge
finanziaria 2010), ha introdotto nell'art. 73 del suddetto statuto il
comma 1-bis, secondo  cui  «Le  province,  relativamente  ai  tributi
erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono  in
ogni caso modificare aliquote e  prevedere  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite  dalla
normativa statale». In particolare, detto comma 1-bis va interpretato
nel senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo  erariale
sia interamente devoluto  alla  Provincia,  questa  −  ove  la  legge
statale  le  consenta  una  qualche  manovra  sulle  aliquote,  sulle
agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilita'») −  puo'
liberamente  («in  ogni  caso»)  modificare  aliquote   e   prevedere
agevolazioni,  con  il  solo  limite  del  rispetto  delle  «aliquote
superiori»  fissate  dalla  legge  statale.  In  altri  termini,   la
Provincia puo' operare qualsiasi manovra  che  possa  comportare  una
riduzione del gettito del tributo, diminuendo l'aliquota, anche al di
sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge  statale.
Cio' e' possibile «in ogni caso» e, quindi,  anche  nel  caso  di  un
tributo per il quale la  legge  statale  consenta  la  modifica  solo
dell'aliquota base e non delle aliquote speciali, le quali,  percio',
potranno essere sempre diminuite dalla Provincia. 
    Confermano tale interpretazione i rilievi che il nuovo  parametro
statutario:  a)  prevede,  quale  condizione  per  l'esercizio  della
facolta' di diminuire le aliquote, la «possibilita'»,  in  base  alla
normativa statale, di variare le aliquote stesse  in  riferimento  al
«tributo» nel  suo  complesso,  restando,  percio',  irrilevante  che
alcune aliquote speciali siano considerate  come  fisse  dalla  legge
statale; b) riguarda quei tributi erariali il cui gettito e' devoluto
alle Province autonome, alle quali  e'  lasciata  la  responsabilita'
della scelta di una minore entrata tributaria attraverso la riduzione
delle aliquote; c) non riguarda quei tributi erariali il cui  gettito
e' devoluto alle Province autonome, per i quali, invece, lo Stato  ha
ritenuto necessario stabilire solo  un'aliquota  fissa,  al  fine  di
escludere la possibilita' che le Province stesse  realizzino  manovre
fiscali  comportanti  il  rischio  di  uno   squilibrio   finanziario
complessivo. 
    L'IRAP oggetto del  presente  giudizio  risponde  alle  enunciate
condizioni richieste dal  comma  1-bis  dell'art.  73  dello  statuto
d'autonomia come sopra interpretato. Infatti essa: 1) e'  un  tributo
erariale il cui gettito e' devoluto alle  Province  autonome;  2)  e'
disciplinata dai commi 1 e 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997,
che consentono alla Provincia di variarne  l'aliquota  base;  3)  non
supera le «aliquote  superiori»  del  tributo  previste  dalla  legge
statale, perche' le disposizioni censurate  consentono  solo  la  sua
diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4)  e'  riferita
agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011. 
    Ne deriva che la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui  al
vigente testo dell'art. 45, comma 1, del  d.lgs.  n.  446  del  1997,
prevista dalle disposizioni censurate, e' conforme al suddetto  nuovo
parametro statutario, con conseguente non fondatezza della questione. 
    3. − La seconda questione sottoposta  a  questa  Corte  e'  stata
promossa dallo Stato con il ricorso n. 35 del 2009 e riguarda  l'art.
56, comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009,  secondo
cui «La Giunta provinciale  determina  con  propria  deliberazione  i
criteri  e  le  modalita'  per   dare   attuazione   alle   finalita'
dell'articolo 8-sexies del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  208
(Misure straordinarie in materia di risorse idriche e  di  protezione
dell'ambiente),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalita' di rimborso ai
comuni delle somme corrisposte  agli  utenti.  Allo  stesso  modo  la
Provincia puo' procedere per i casi analoghi». 
    Ad  avviso  del   ricorrente,   tenuto   conto   delle   suddette
«finalita'»,  l'impugnata  disposizione   attribuisce   alla   Giunta
provinciale il compito di determinare sia la  quota  di  tariffa  del
servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli  impianti
di depurazione, sia i criteri per il rimborso della quota  tariffaria
corrispondente al servizio di depurazione, ove questo non  sia  stato
istituito (rimborso conseguente all'applicazione  della  sentenza  di
questa Corte n. 335 del 2008). Lo Stato deduce  che  la  disposizione
impugnata viola due diversi gruppi di parametri. Il primo  gruppo  e'
costituito dagli artt. 8, numero 5), numero  17),  numero  19),  e  9
dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige e la violazione  di
tali norme deriva, ad avviso  del  ricorrente,  dal  superamento,  ad
opera del comma censurato, della competenza  statutaria  provinciale.
Il secondo gruppo di parametri indicato dal ricorrente e'  costituito
dall'art.  117,  secondo  comma,  lettere  e)  ed  s),   Cost.,   con
riferimento alle norme interposte statali  contenute  nell'art.  154,
comma 4,  del  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale) e nell'art. 8-sexies, commi 2, 3 e 4,  del  decreto-legge
n. 208 del 2008. A parere del ricorrente, il  comma  censurato  viola
detti  parametri,  perche':  1)  interviene  nella  disciplina  della
tariffa del servizio idrico integrato, riconducibile sia alla materia
«tutela della concorrenza» sia alla materia  «tutela  dell'ambiente»,
entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato; 2)  dispone
in modo difforme dalle suddette norme interposte statali, attribuendo
alla Giunta provinciale competenze che tali norme riservano,  invece,
all'Autorita' d'ambito ed al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    3.1.  -  La  resistente,  nella  sua  memoria  di   costituzione,
eccepisce che, in ordine alla  questione  riguardante  la  competenza
della Giunta provinciale di  determinare  la  quota  di  tariffa  del
servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli  impianti
di  depurazione,  e'  cessata  la  materia  del  contendere  per  ius
superveniens. La Provincia deduce  infatti  che,  anche  ove  potesse
ritenersi che la disposizione censurata, nel  suo  testo  originario,
riguardasse la determinazione della tariffa  da  parte  della  Giunta
provinciale, la materia del contendere sarebbe comunque cessata,  sul
punto, perche' il sopravvenuto art. 22, comma 1,  della  legge  della
Provincia autonoma  di  Trento  n.  19  del  2009  ha  modificato  il
censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia  autonoma  di
Trento n. 2 del 2009, abrogandolo in  parte  qua,  prima  ancora  che
questo fosse stato mai applicato e, quindi, escludendo che la  Giunta
provinciale possa provvedere  in  ordine  alla  determinazione  della
quota di tariffa del servizio idrico integrato  relativa  agli  oneri
connessi agli impianti di depurazione. 
    L'eccezione di parziale cessazione della materia  del  contendere
va accolta. 
    Il sopravvenuto art.  22,  comma  1,  della  citata  legge  della
Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il  30
dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa  legge,  ha  infatti
modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Trento n. 2 del 2009,  inserendo,  dopo  la  frase  «dare
attuazione  alle  finalita'  dell'articolo  8-sexies»,  le   seguenti
parole:  «,  comma  2,  primo  periodo,».   Per   effetto   di   tale
modificazione, la disposizione censurata stabilisce che:  «La  Giunta
provinciale determina  con  propria  deliberazione  i  criteri  e  le
modalita' per dare attuazione alle finalita' dell'articolo  8-sexies,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208
[...], disciplinando anche le modalita' di rimborso ai  comuni  delle
somme corrisposte agli utenti. Allo stesso  modo  la  Provincia  puo'
procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della
Giunta provinciale ad attuare le sole finalita'  previste  dal  primo
periodo del comma 2 dell'articolo 8-sexies esclude che  detta  Giunta
possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa
del servizio idrico  integrato  relativa  agli  oneri  connessi  agli
impianti  di  depurazione.  Poiche'  non   e'   contestato   che   la
disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la
modifica del testo della disposizione censurata e'  satisfattiva  per
il ricorrente e che,  di  conseguenza,  e'  cessata  la  materia  del
contendere sul punto. 
    3.2. - Nel merito, la questione residua - concernente, cioe',  la
competenza a determinare  i  criteri  per  il  rimborso  della  quota
tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito - non e'
fondata. 
    Tali criteri non attengono  a  mere  modalita'  organizzative  ed
amministrative, riservate, in  quanto  tali,  alla  competenza  della
Provincia, ma - proprio perche' costituiscono  «criteri»  generali  -
sono idonei ad incidere sul sistema dei  corrispettivi  del  servizio
idrico integrato. In proposito, questa Corte, con la sentenza n.  412
del 1994, ha rilevato, con riferimento alla disciplina costituzionale
anteriore  alla  riforma  del  Titolo  V   della   Parte   II   della
Costituzione,  che  la  competenza  a  regolare  detto  servizio   e'
riservata dallo statuto  di  autonomia  alla  Provincia  autonoma  di
Trento.  Poiche'  la  suddetta  riforma,  in  forza   del   principio
ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,
n. 3, non  restringe  la  sfera  di  autonomia  gia'  spettante  alla
Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in
ordine al  servizio  idrico  integrato  nella  Provincia  di  Trento,
riconosciuta alla Provincia dalla  precedente  normativa  statutaria,
non e' stata sostituita dalla competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Di qui
la non fondatezza della seconda questione. 
    4. - La terza questione, promossa dallo Stato con il  ricorso  n.
37 del 2010, ha ad oggetto l'art. 45, comma  5,  della  citata  legge
della Provincia autonoma di  Trento  n.  19  del  2009.  Detto  comma
stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati
pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in
vigore della legge provinciale  29  dicembre  2005,  n.  20,  trovano
applicazione le disposizioni statali in materia  di  adeguamento  dei
prezzi». 
    Secondo il ricorrente, la disposizione viola  gli  artt.  8  e  9
dello statuto della Regione Trentino -  Alto  Adige,  nonche'  l'art.
117, secondo comma, lettera «i)»,  Cost.  [recte:  «l)»,  ordinamento
civile]; il tutto in relazione alle norme statali interposte  di  cui
al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e  133  del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE), il quale vieta alle  Regioni,  «nel  rispetto  dell'art.
117, comma secondo, della Costituzione», di modificare la  disciplina
contenuta nel suddetto Codice dei contratti  pubblici  in  relazione,
tra l'altro «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti»  (art.
4) e, quindi,  anche  alla  disciplina  dell'adeguamento  dei  prezzi
(contenuta nell'art. 133 dello stesso  Codice).  In  particolare,  il
ricorrente deduce che gli evocati parametri sono violati  perche'  il
censurato comma 5 dell'art. 45: a) eccede la  competenza  legislativa
provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia; b) si
pone  in  contrasto  con   «una   norma   fondamentale   di   riforma
economico-sociale posta dalla  disciplina  statale  di  settore»;  c)
incide sull'istituto civilistico della revisione dei prezzi  in  tema
contrattuale, istituto la cui disciplina, in quanto non  tollera  una
regolamentazione nel territorio nazionale,  rientra  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    La questione non e' fondata. 
    La  disposizione  censurata,  infatti,  si  limita   a   rinviare
genericamente, per la revisione dei prezzi, alla  disciplina  statale
in materia  e,  pertanto,  la  sua  stessa  formulazione  esclude  la
sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata
come parametro interposto. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    Dichiara la cessazione della materia  del  contendere  in  ordine
alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, comma  1,
della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo  2009,  n.  2
(Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2009   e
pluriennale 2009-2011 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria  di  assestamento   2009),   limitatamente   alla   parte
concernente la determinazione della quota  di  tariffa  del  servizio
idrico integrato riguardante gli  oneri  relativi  agli  impianti  di
depurazione, questione promossa, in riferimento  all'art.  8,  numero
5), numero 17) e numero 19),  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  nonche'  all'art.
117, secondo  comma,  lettere  e)  ed  s),  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con  il  ricorso,  indicato  in
epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale:
a) dell'art. 3, comma 2, della suddetta legge provinciale  n.  2  del
2009, sia  nel  testo  originario  sia  in  quello  vigente  -  quale
modificato dall'art. 20, comma  1,  lettera  a),  della  legge  della
predetta Provincia 28 dicembre  2009,  n.  19  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2010 e  pluriennale  2010-2012  della
Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2010) -,
promosse, in riferimento, rispettivamente,  agli  artt.  8  e  9  del
d.P.R. n. 670 del 1972, 117, secondo comma, lettera e), 119,  secondo
comma,  Cost.,  nonche'  ai  medesimi  parametri,  con   l'esclusione
dell'art. 119, secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con i ricorsi, indicati in epigrafe, iscritti al n.  35  del
registro ricorsi del 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi del  2010;
b) dell'art. 56, comma 1, della stessa legge  provinciale  n.  2  del
2009, per la parte concernente il rimborso della quota di tariffa non
dovuta riguardante l'esercizio del servizio di depurazione, nel testo
originario ed in quello risultante a seguito dell'art. 22,  comma  1,
della legge della  suddetta  Provincia  n.  19  del  2009,  questione
promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero
19), e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonche'  all'art.  117,  secondo
comma, lettere e) ed s), Cost.,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 35  del
registro ricorsi del 2009; c) dell'art. 45,  comma  5,  della  stessa
legge provinciale n. 19 del 2009, questione promossa, in  riferimento
agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972,  nonche'  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 37  del
registro ricorsi del 2010. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1º dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola