N. 362 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" -  Idoneita'  del
  provvedimento - Sussistenza. 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -  Oggetto
  del giudizio - Identificazione  in  base  alla  sola  ordinanza  di
  rimessione  -  Impossibilita'   di   prendere   in   considerazione
  l'ulteriore parametro dedotto dalla parte privata. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Incameramento della
  cauzione  provvisoria  da  parte  dei  soggetti   aggiudicatori   e
  segnalazione all'Autorita' di vigilanza sui lavori  pubblici  anche
  nel caso di mancata  stipula  del  contratto  con  l'aggiudicatario
  provvisorio,  a  causa  dell'accertamento  dell'insussistenza   del
  possesso dei requisiti di ordine generale -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa esclusiva dello  Stato  nella  materia
  «tutela della concorrenza» e della normativa statutaria in  materia
  di  lavori  pubblici  -  Mancata   esplicitazione   delle   ragioni
  dell'opzione ermeneutica accolta dal rimettente in presenza  di  un
  contrastante orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 18, commi 3,
  4 e 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e);  Statuto  speciale
  per la Regione Sardegna, art. 3, lett. e); d.lgs. 12  aprile  2006,
  n. 163, artt. 48 e 75 
(GU n.51 del 22-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  18,  commi
3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna  7  agosto  2007,  n.  5
(Procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del  31
marzo 2004 e disposizioni per la  disciplina  delle  fasi  del  ciclo
dell'appalto), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna,  sezione  I,  nel  procedimento  vertente  tra  la  Fontana
Costruzioni s.p.a. e la Abbanoa s.p.a. ed altri, con ordinanza del 13
agosto 2009, iscritta  al  n.  278  del  registro  ordinanze  2009  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Fontana Costruzioni s.p.a.; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  16  novembre  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Sardegna, sezione I, con «sentenza-ordinanza» del 13 agosto 2009,  ha
sollevato, in riferimento all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione ed all'articolo 3,  lettera  e),  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 18,
commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007,  n.
5 (Procedure di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del  31
marzo 2004 e disposizioni per la  disciplina  delle  fasi  del  ciclo
dell'appalto); 
        che, secondo il rimettente, la  Fontana  Costruzioni  s.p.a.,
all'esito della procedura di gara indetta dalla  Abbanoa  s.p.a.  per
l'appalto di lavori di «manutenzione  conservativa  delle  opere  del
servizio idrico integrato  e  nuovi  allacci»,  e'  stata  dichiarata
aggiudicataria provvisoria dei  lavori  relativi  a  due  lotti,  ma,
successivamente,  la  societa'  appaltante  ha  disposto  la   revoca
dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e  la
segnalazione del fatto all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (infra: Autorita'), in quanto
dai controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti generali
dichiarati ai sensi  dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE) erano emerse irregolarita' nel versamento  di  contributi
presso la Cassa edile; 
        che  la  Fontana   Costruzioni   s.p.a.   ha   impugnato:   i
provvedimenti  di  revoca  dell'aggiudicazione   provvisoria   e   di
aggiudicazione ad altre societa'; i provvedimenti di escussione della
cauzione provvisoria e di segnalazione all'Autorita'  e  la  relativa
nota di comunicazione; il bando ed il disciplinare di gara e la  nota
protocollo n. 48157 del 7 luglio 2008 di comunicazione dell'avvio del
procedimento; 
        che il TAR, con  «sentenza-ordinanza»,  «non  definitivamente
pronunciando  sul  ricorso»,  dopo  avere  rigettato  la  domanda  di
annullamento  del   provvedimento   di   revoca   dell'aggiudicazione
provvisoria, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
del citato art. 18, commi 3, 4 e 5, nella parte in cui prevede che «i
soggetti  aggiudicatori  richiedono,   entro   dieci   giorni   dalla
conclusione  della  gara  e  prima  di   procedere   all'approvazione
dell'aggiudicazione, ove previsto,  al  concorrente  provvisoriamente
aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro  un
termine perentorio [...] il possesso dei requisiti dichiarati in fase
di gara» (comma 3) e che, qualora tale prova non sia  fornita  o  non
sia confermato il contenuto  delle  dichiarazioni,  devono  procedere
«all'escussione   della    cauzione    provvisoria»,    alla    nuova
aggiudicazione  (comma  4)   ed   alla   «comunicazione   del   fatto
all'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici» (comma 5); 
        che, secondo il giudice a quo,  la  questione  e'  rilevante,
poiche' la procedura di gara e' stata indetta dalla  Abbanoa  s.p.a.,
societa' a totale partecipazione pubblica, affidataria della gestione
del servizio idrico integrato  sull'intero  territorio  regionale  e,
quindi, riconducibile tra i «soggetti operanti nei  settori  speciali
di cui alla direttiva 2004/17/CE» (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio  che  coordina  le  procedure  di  appalto  degli  enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi  postali),  ai  quali  e'  applicabile  la  norma
censurata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  lettera  d),  della  legge
della Regione Sardegna n. 5 del 2007; 
        che, ad avviso del rimettente, secondo la  giurisprudenza  di
questa Corte, la competenza legislativa di  tipo  primario  spettante
alla Regione Sardegna nella materia  «lavori  pubblici  di  esclusivo
interesse della Regione» (art. 3, lettera e, dello statuto  speciale)
non le consentirebbe  di  legiferare  in  ambiti  riconducibili  alle
materie «tutela della concorrenza» -  alla  quale  va  ricondotta  la
disciplina  delle  procedure  di  qualificazione  e   selezione   dei
concorrenti e delle procedure di affidamento  (sentenza  n.  401  del
2007) - ed «ordinamento civile» (sentenza n. 411 del 2008); 
        che, secondo il TAR, la disciplina della cauzione provvisoria
sarebbe riservata «alla competenza legislativa, anche  di  dettaglio,
dello  Stato,  in  quanto   ricade   nella   materia   tutela   della
concorrenza», dato che questa Corte la avrebbe ricondotta  alla  fase
della scelta del contraente (sentenza n. 401 del  2007),  dichiarando
altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 54,  commi  1,
2, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale in esame, nella parte in  cui
stabiliva una  regolamentazione  delle  «garanzie  ed  assicurazione»
dell'offerta difforme da quella dettata dal  decreto  legislativo  n.
163 del 2006 (sentenza n. 411 del 2008); 
        che, pertanto, il citato art. 18, commi 3, 4 e 5,  violerebbe
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della   Costituzione   e
l'articolo  3,  lettera  e),  dello  statuto  speciale,  in   quanto,
prevedendo l'escussione della cauzione provvisoria e la  segnalazione
all'Autorita' in un caso non  contemplato  dalla  disciplina  statale
(artt.  48  e  75  del  d.lgs.  n.   163   del   2006),   inciderebbe
illegittimamente   sulla   disciplina   concernente    la    cauzione
provvisoria, anche perche' detta segnalazione comporta  l'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie e l'eventuale  sospensione  (da
uno  a  dodici  mesi)  dalla   partecipazione   alle   procedure   di
affidamento; 
        che nel giudizio davanti a questa Corte si e'  costituita  la
Fontana Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante  pro
tempore, chiedendo l'accoglimento della  questione  sulla  scorta  di
argomentazioni  sostanzialmente  coincidenti  con  quelle  sviluppate
nell'ordinanza di  rimessione,  deducendo,  altresi',  che  la  norma
censurata violerebbe anche l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. e che, concernendo la  disciplina  dalla  stessa  prevista  una
materia  di  competenza  dello  Stato,  spetterebbe  «al  legislatore
statale prevedere eventualmente sanzioni amministrative». 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Sardegna, sezione I, dubita, in riferimento all'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione ed all'articolo 3, lettera  e),
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale
per la Sardegna), della legittimita' costituzionale dell'articolo 18,
commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007,  n.
5 (Procedure di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del  31
marzo 2004 e disposizioni per la  disciplina  delle  fasi  del  ciclo
dell'appalto); 
        che la  questione  di  legittimita'  costituzionale,  benche'
proposta  con  «sentenza-ordinanza»,  con  la  quale  il  TAR,   «non
definitivamente pronunciando sul ricorso», ha rigettato la domanda di
annullamento del provvedimento di revoca  dell'aggiudicazione,  senza
esaminare le censure la cui decisione ha ritenuto  condizionata  alla
previa definizione dell'incidente  di  costituzionalita',  e',  sotto
questo profilo, ammissibile, in quanto il provvedimento  contiene  un
duplice ordine di statuizioni ed e' configurabile  come  «ordinanza»,
nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  senza  avere  del  tutto  definito  il
giudizio principale, del quale ha disposto la  sospensione  (sentenza
n. 94 del 2009, ordinanza n. 243 del 2010); 
        che il citato art. 18,  commi  3,  4  e  5,  dispone  che  «i
soggetti  aggiudicatori  richiedono,   entro   dieci   giorni   dalla
conclusione  della  gara  e  prima  di   procedere   all'approvazione
dell'aggiudicazione, ove previsto,  al  concorrente  provvisoriamente
aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro  un
termine perentorio [...] il possesso dei requisiti dichiarati in fase
di gara» (comma 3) e che, qualora «tale prova non sia fornita  o  non
sia confermato il contenuto delle  dichiarazioni»,  devono  procedere
«all'escussione   della    cauzione    provvisoria»,    alla    nuova
aggiudicazione  (comma  4)   ed   alla   «comunicazione   del   fatto
all'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di
competenza» (comma 5); 
        che, secondo il TAR, la norma regionale censurata  violerebbe
gli articoli 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 3, lettera  e),
dello statuto speciale (sono questi i soli parametri che  vengono  in
rilievo, non potendo essere presi in considerazione quelli  ulteriori
dedotti dalla parte privata), in quanto  stabilisce  che  i  soggetti
aggiudicatori  devono  procedere  all'incameramento  della   cauzione
provvisoria ed alla segnalazione all'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche nel  caso  di
mancata stipula del contratto  con  l'aggiudicatario  provvisorio,  a
causa dell'accertamento dell'insussistenza del possesso dei requisiti
di ordine generale, e cioe' in un caso ulteriore  rispetto  a  quelli
previsti dagli articoli 48 e 75 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE); 
        che il rimettente ha sollevato la questione  di  legittimita'
costituzionale,  muovendo  da   siffatta   premessa   interpretativa,
enunciata in modo assertivo, senza chiarire le ragioni che dovrebbero
giustificarla; 
        che  un  indirizzo   della   giurisprudenza   amministrativa,
nell'interpretare le norme del decreto legislativo n. 163  del  2006,
ha, invece, affermato che, «a prescindere  da  ogni  questione  sulla
natura e funzione della cauzione  provvisoria»,  la  possibilita'  di
incamerarla «in caso di difetto  dei  requisiti  generali»  «discende
direttamente» dall'art. 75, comma 6, di detto decreto, in quanto  «il
fatto dell'affidatario e' qualunque ostacolo alla stipulazione a  lui
riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o  il  difetto
di requisiti speciali, ma anche il difetto  di  requisiti  generali»,
ritenendo, altresi' che ««la segnalazione all'Autorita' va fatta  non
solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale
in sede di controllo a campione, ma  anche  in  caso  di  riscontrato
difetto dei requisiti di ordine generale» (Cons. Stato,  sez.  VI,  4
agosto 2009, n. 4905); 
        che, pertanto,  in  presenza  di  siffatto  orientamento,  la
mancata esplicitazione delle ragioni dell'opzione ermeneutica accolta
per ritenere sussistente il denunciato contrasto  tra  la  disciplina
stabilita dalla disposizione regionale censurata  e  quella  prevista
dal decreto  legislativo  n.  163  del  2006  comporta  la  manifesta
inammissibilita' della questione di  legittimita'  costituzionale,  e
cio' indipendentemente dalla considerazione in ordine alla  idoneita'
delle previsioni contenute nel citato art. 18, commi 3,  4  e  5,  ad
elevare  il  livello  di  competitivita'  e  concorrenzialita'  delle
imprese nel  segmento  di  mercato  interessato  dalle  procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 18, commi 3, 4 e  5,  della
legge della Regione Sardegna  7  agosto  2007,  n.  5  (Procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
in  attuazione  della  direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo  2004  e
disposizioni per la disciplina delle fasi  del  ciclo  dell'appalto),
sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione ed  all'articolo  3,  lettera  e),  dello  statuto
speciale per la Regione Sardegna (legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3), dal Tribunale amministrativo regionale per la  Sardegna,
sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010. 
 
                       Il Cancelliere: Melatti