N. 364 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Enti locali - Norme  della  Regione  Basilicata  -  Soppressione  del
  Consorzio dei comuni  non  montani  del  Materano  -  Delega  delle
  funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina  di  un
  Commissario liquidatore  per  il  trasferimento  di  ogni  rapporto
  giuridico ed economico in atto presso  il  Consorzio  -  Intervento
  della  Provincia  di  Matera  -  Tardivo  deposito   dell'atto   di
  costituzione in giudizio - Inammissibilita'. 
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt.  2  e
  4. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 3. 
Enti locali - Norme  della  Regione  Basilicata  -  Soppressione  del
  Consorzio dei comuni  non  montani  del  Materano  -  Delega  delle
  funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina  di  un
  Commissario liquidatore  per  il  trasferimento  di  ogni  rapporto
  giuridico ed economico in atto presso il Consorzio  -  Precisazione
  del thema decidendum. 
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt.  2  e
  4. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo). 
Enti locali - Norme  della  Regione  Basilicata  -  Soppressione  del
  Consorzio dei comuni  non  montani  del  Materano  -  Delega  delle
  funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina  di  un
  Commissario liquidatore  per  il  trasferimento  di  ogni  rapporto
  giuridico ed economico in atto presso il Consorzio -  Modalita'  di
  finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in  relazione
  alle  passivita'  maturate  prima  del  passaggio  a  questa  delle
  funzioni  del  soppresso   Consorzio   -   Mancata   previsione   -
  Irragionevolezza -  Violazione  del  principio  fondamentale  della
  finanza pubblica che impone all'autorita' delegante di disciplinare
  il finanziamento della  spesa  necessaria  per  l'estinzione  delle
  passivita' pregresse, con conseguente lesione del principio di buon
  andamento   della   pubblica   amministrazione   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. 
- Legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, artt.  2  e
  4. 
- Costituzione, artt. 3 e 97 (artt. 119 e 128, vecchio testo). 
(GU n.52 del 29-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  articoli  2  e  4
della  legge  della  Regione  Basilicata  24  dicembre  1992,  n.  23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non  montani  del  Materano  -
Delega delle funzioni  all'Amministrazione  provinciale  di  Matera),
promosso dalla Corte d'Appello di Potenza, nel procedimento  vertente
tra la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, con ordinanza del
24 dicembre 2009, iscritta al n. 98 del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visti l'atto di costituzione della Regione Basilicata  e  quello,
fuori termine, della Provincia di Matera; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  30  novembre  2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza emessa il 24 dicembre 2009, la Corte d'Appello
di Potenza ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre
1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni  non  montani  del
Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione  provinciale  di
Matera), in riferimento agli articoli  3,  97,  119  e  128  (vecchio
testo)  della  Costituzione,   «nella   parte   in   cui,   delegando
all'Amministrazione provinciale di Matera le funzioni  amministrative
regionali gia' delegate al  Consorzio  dei  comuni  non  montani  del
Materano con le leggi regionali 20 giugno 1979, n. 19, e 21  dicembre
1981, n. 56 e procedendo alla nomina di  un  Commissario  liquidatore
per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in  atto
presso il Consorzio entro novanta giorni, non ha  previsto  modalita'
di estinzione dei suddetti pregressi rapporti che  non  comportassero
oneri  economici  a  carico  dell'ente   delegato,   anche   mediante
l'attribuzione al  nuovo  ente  delegato  delle  risorse  finanziarie
necessarie  per  l'adempimento  delle  obbligazioni   contratte   dal
Consorzio». 
    2. - Premette, in  fatto,  il  remittente  che  l'Amministrazione
provinciale di Matera conveniva dinanzi  al  Tribunale  ordinario  di
Potenza  la  Regione  Basilicata,  assumendo  che  con  decreto   del
Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata,  n.  2530
del 5 novembre 1981 era stato costituito il Consorzio volontario  dei
comuni non montani del Materano,  al  cui  finanziamento  si  sarebbe
provveduto mediante fondi attribuiti dall'ente convenuto, dai  comuni
e da contributi di  privati,  con  funzioni  amministrative  delegate
dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 19  (Delega  alle  Comunita'
montane ed  al  Consorzio  di  comuni  in  materia  di  miglioramento
fondiario, forestazione e assistenza tecnica). 
    Il  Consorzio  aveva  provveduto  all'assunzione  di  dipendenti,
dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato.
Successivamente, la Giunta regionale  aveva  soppresso  il  Consorzio
medesimo, nominando un Commissario liquidatore. 
    L'Amministrazione provinciale sottolineava come,  a  norma  degli
articoli 2 e 3 della suddetta legge, fossero stati a lei trasferiti i
beni, il personale e le funzioni assegnati al Consorzio e come  essa,
stante la pregressa  «disinvolta  assunzione  di  personale  a  tempo
indeterminato»,  avesse  provveduto  alla  risoluzione  dei  relativi
rapporti di lavoro. 
    La Provincia lamentava, in particolare, che ne' la  Regione,  ne'
il Commissario liquidatore l'avessero  avvisata  delle  contestazioni
mosse al Consorzio dall'INPS  (Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale), sin dall'11 giugno 1991, con irrogazione di  una  rilevante
sanzione pecuniaria, oltre accessori, per la violazione  delle  norme
sulle assicurazioni sociali obbligatorie  conseguente  all'assunzione
dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1991 di operai agricoli, utilizzati
in mansioni diverse. 
    Pertanto, la Provincia  di  Matera  chiedeva  la  condanna  della
Regione Basilicata alla restituzione di quanto versato all'INPS. 
    Il Tribunale ordinario di Potenza rigettava la domanda. 
    Avverso  tale  pronuncia  proponeva   appello   l'Amministrazione
provinciale. 
    2.1. - Cosi' riassunti i fatti di causa, la  Corte  d'Appello  di
Potenza ha sollevato questione di costituzionalita'  nei  termini  di
seguito, in sintesi, riportati. 
    Il giudice a quo, ha dedotto, innanzi  tutto,  che  la  questione
sarebbe rilevante, in  quanto  la  Provincia  di  Matera  agisce  per
ottenere la condanna della Regione al rimborso degli oneri  sostenuti
per  l'adesione  al  condono   previdenziale,   in   relazione   agli
accertamenti eseguiti dall'INPS nei confronti del  Consorzio  per  il
periodo antecedente l'entrata in vigore della legge regionale  n.  23
del 1992. 
    In ordine alla non manifesta  infondatezza  della  questione,  il
giudice remittente ha osservato  che  le  disposizioni  impugnate  si
limitano a stabilire la successione  della  Provincia  di  Matera  al
soppresso Consorzio ed a disporre  che  le  funzioni  delegate  siano
esercitate nei modi e nelle forme  previste  dalle  leggi  regionali,
disciplinatrici della gestione delle deleghe attribuite al  Consorzio
stesso, ma non determinano in alcun modo attraverso  quali  mezzi  la
Provincia delegata  debba  far  fronte  ai  rapporti  economici  gia'
instaurati. 
    Le  norme   censurate   sarebbero,   quindi,   irragionevoli   ed
arbitrarie, per  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  dal  momento  che
impongono  all'Amministrazione  provinciale  il  risanamento  di  una
situazione debitoria gravante sul Consorzio, senza che  alcuna  forma
di responsabilita' contabile possa ravvisarsi in capo al  nuovo  ente
delegato allo  svolgimento  di  funzioni  amministrative  in  materia
riservata alla potesta' legislativa regionale, alla stregua dell'art.
117 Cost., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), applicabile ratione temporis
alla presente fattispecie. 
    La Regione ha, in tal modo, posto a carico,  dell'Amministrazione
provinciale, in assenza di qualsivoglia criterio, oneri che avrebbero
dovuto far capo al Consorzio e,  laddove  fosse  stato  ravvisato  un
mancato corretto esercizio  del  potere  di  controllo,  allo  stesso
soggetto delegante. 
    Inoltre, le norme censurate sarebbero contrarie al principio  del
buon andamento della pubblica  amministrazione,  ex  art.  97  Cost.,
atteso che, attraverso il trasferimento della delega  gia'  conferita
al    Consorzio,    si     attribuiscono     ulteriori     competenze
all'Amministrazione provinciale, determinandone  le  attribuzioni  in
materia di miglioramenti fondiari, forestazione e assistenza  tecnica
e si impone al delegato l'adempimento di  obbligazioni  contratte  da
altro soggetto, in  assenza  di  riconoscimento  dei  relativi  mezzi
finanziari. 
    A sostegno  delle  proprie  argomentazioni,  la  Corte  d'Appello
ricorda come, in ambito  sanitario,  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421) per la razionalizzazione e la revisione  del
sistema sanitario, attraverso la soppressione delle Unita'  sanitarie
locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali,  l'articolo  6
della legge 23 dicembre 1994, n.  724  (Misure  di  razionalizzazione
della  finanza  pubblica)  abbia  disposto  che  in  nessun  caso  e'
consentito  alle  Regioni  far  gravare  sulle  nuove  aziende,   ne'
direttamente, ne' indirettamente, i debiti e i crediti  facenti  capo
alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. 
    Non sarebbe, pertanto, legittima la successione di un ente locale
ad un altro che  non  contempli  le  modalita'  attraverso  le  quali
procedere all'estinzione  dei  rapporti  giuridici  pendenti,  attesa
l'impossibilita'  per  l'ente  delegato,  in  virtu'  del   principio
generale stabilito dall'art. 118, secondo comma, Cost., di  sottrarsi
alle competenze attribuitegli, ovvero di  accettarle  con  "beneficio
d'inventario", senza rispondere dei debiti della precedente gestione. 
    Ad avviso del giudice remittente,  non  sarebbe  possibile,  alla
stregua della  scarna  disciplina  positiva  ed  in  assenza  di  una
specifica     previsione     di     bilancio,      un'interpretazione
costituzionalmente orientata della legge regionale n.  23  del  1992,
che, a fronte del trasferimento alla Provincia dei rapporti giuridici
ed  economici  in  atto  presso  il   Consorzio,   imponga   comunque
l'adempimento,  ad  iniziativa  della  Regione,  delle   obbligazioni
precedentemente contratte  dall'ente  delegato,  tramite  l'attivita'
liquidatoria effettuata dal Commissario. 
    Infine, la  Corte  d'Appello  deduce  di  condividere,  sotto  il
profilo   della   non   manifesta   infondatezza,   le   censure   di
incostituzionalita' degli articoli 2 e 4 della legge regionale n.  23
del 1992, mosse dall'appellante per contrasto con  l'art.  128  Cost.
all'epoca vigente, ovvero, laddove ne sia ritenuta  l'applicabilita',
con l'art. 119 Cost. nell'attuale formulazione. Ed  infatti,  sarebbe
del  tutto  evidente  che  per  effetto  dell'imposizione  di   oneri
economici gia'  gravanti  sul  disciolto  Consorzio,  la  Regione  ha
inevitabilmente  finito  con  il  disporre   di   risorse   dell'ente
successivamente delegato  e  con  il  lederne  conseguenzialmente  le
scelte programmatiche, ossia la facolta' di  spesa;  cio'  attraverso
l'indiretta imposizione di  oneri  per  il  raggiungimento  di  scopi
estranei a quelli perseguiti dalla Provincia, chiamata  a  rispondere
nei confronti di terzi per obbligazioni contratte da altro ente nella
gestione di  competenze  regionali.  Il  tutto,  con  violazione  dei
principi di autonomia amministrativa e finanziaria  riconosciuti  sia
dall'art. 128 Cost., sia dal novellato art. 119 Cost. 
    3. -  In  data  27  aprile  2010  si  e'  costituita  la  Regione
Basilicata, chiedendo che la questione sia  dichiarata  inammissibile
per mancanza di rilevanza e comunque non fondata. 
    In ordine  al  difetto  di  rilevanza,  la  Regione  osserva  che
l'accertamento  se  essa  debba  o  meno  rimborsare   la   Provincia
dell'onere sostenuto non  puo'  farsi  dipendere  dalla  verifica  di
conformita'  alle  norme  costituzionali  di  una  legge  che,  nella
prospettazione del giudice remittente, avrebbe  dovuto  garantire  le
risorse  per  ripianare  debiti  derivati  non  dall'esercizio  delle
funzioni delegate, «ma da condotte illecite del Consorzio  perpetuate
dalla Provincia». 
    La resistente deduce, nel merito, la non fondatezza delle censure
di violazione degli articoli 3 e 97 Cost. 
    Per un verso, la normativa in questione non realizzerebbe  alcuna
forma di discriminazione fra soggetti che si trovino  nella  medesima
condizione; ne' alcuna disparita' potrebbe ravvisarsi nell'assenza di
previsioni che individuino  fonti  di  finanziamento  aggiuntive  per
sanare  situazioni  debitorie  pregresse,  determinate  da   illeciti
comportamenti del delegato, perche' cio' equivarrebbe  a  legittimare
quegli stessi comportamenti, accollando alla Regione oneri  che  essa
non aveva concorso a determinare. 
    Per altro verso, sarebbe esclusa la lesione dell'art.  97  Cost.,
in quanto la legge impugnata contiene  un  rinvio  alle  norme  delle
leggi regionali n. 19 del 1979, e 21 dicembre 1981, n. 56  (Modifiche
alla legge regionale 12 maggio 1978, n.  19),  disciplinatrici  della
delega al Consorzio. 
    Ad avviso della difesa regionale, infine, non vi  sarebbe  alcuna
violazione   dell'autonomia   della   Provincia    costituzionalmente
garantita, ma  solo  un  conferimento  di  ulteriori  competenze,  in
aggiunta  a  quelle  alle  quali  la  stessa  era   istituzionalmente
deputata, nel rispetto dei principi costituzionali. 
      
    4. - Successivamente, il 24 maggio 2010 si e'  costituita,  fuori
termine, la Provincia di Matera. 
    Non sono state depositate memorie. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Corte d'Appello di Potenza, con ordinanza  emessa  il  24
dicembre 2009 nell'ambito di un giudizio vertente tra la Provincia di
Matera  e  la  Regione  Basilicata,   ha   sollevato   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2  e  4  della   legge
regionale 24 dicembre 1992, n. 23  (Soppressione  del  Consorzio  dei
comuni  non  montani   del   Materano   -   Delega   delle   funzioni
all'Amministrazione  provinciale  di  Matera),  in  riferimento  agli
articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione,  «nella
parte in cui, delegando all'Amministrazione provinciale di Matera  le
funzioni amministrative regionali  gia'  delegate  al  Consorzio  dei
comuni non montani del Materano con  le  leggi  regionali  20  giugno
1979, n. 19 e 21 dicembre 1981, n. 56 e procedendo alla nomina di  un
Commissario  liquidatore  per  il  trasferimento  di  ogni   rapporto
giuridico ed economico in atto  presso  il  Consorzio  entro  novanta
giorni,  non  ha  previsto  modalita'  di  estinzione  dei   suddetti
pregressi rapporti che non comportassero  oneri  economici  a  carico
dell'ente delegato,  anche  mediante  l'attribuzione  al  nuovo  ente
delegato delle risorse finanziarie necessarie per l'adempimento delle
obbligazioni contratte dal Consorzio». 
    2.-  In  via  preliminare,  occorre  ricordare  che,   ai   sensi
dell'articolo 3 delle norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte  costituzionale,  la  costituzione  delle  parti  deve   essere
effettuata  nel  termine  di   venti   giorni   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione  sulla  Gazzetta  ufficiale,  che  nella
specie e' intervenuta il 7 aprile 2010 (G.U. n. 14 del 2010). 
    Pertanto,  deve  essere  dichiarata  inammissibile,   in   quanto
tardiva, la costituzione  in  giudizio  della  Provincia  di  Matera,
poiche' il  relativo  atto  e'  stato  depositato  oltre  il  termine
perentorio (ex multis, ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n.
124 del 2008) stabilito dal citato art. 3. 
    3. - L'esame della questione  sottoposta  all'esame  della  Corte
richiede  un  breve  riepilogo  del  quadro  normativo  in   cui   le
disposizioni censurate si inseriscono. 
    Con la legge  regionale  20  giugno  1979,  n.  19  (Delega  alle
Comunita'  montane  ed  al  Consorzio  di  comuni   in   materia   di
miglioramento  fondiario,  forestazione  e  assistenza  tecnica),  la
Regione Basilicata aveva delegato alle comunita'  montane  e,  per  i
territori sui quali esse non erano operanti,  ai  comuni  riuniti  in
Consorzio la cui costituzione doveva essere promossa  dal  Presidente
della Giunta regionale, alcuni compiti in ordine al finanziamento  ed
al credito per i progetti di miglioramento fondiario, nonche'  alcuni
interventi in  materia  di  forestazione,  difesa  idrogeologica  dei
territori e di miglioramento dell'ambiente. 
    L'articolo 8 della suddetta legge regionale aveva stabilito  che,
al  finanziamento  delle  funzioni  delegate,  la   Regione   avrebbe
provveduto nel quadro degli indirizzi generali  della  programmazione
regionale. 
    Lo statuto del Consorzio, approvato con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 2530 del 5 novembre 1981, all'articolo  20,
stabiliva  che  alle  spese  necessarie  per  il  funzionamento   del
Consorzio si dovesse provvedere, tra  l'altro,  con  fondi  stanziati
dalla Regione. 
    Con la  successiva  legge  regionale  21  dicembre  1981,  n.  56
(Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), erano  state,
altresi', delegate al Consorzio le funzioni amministrative in materia
di opere da realizzare nelle campagne. 
    La legge regionale n. 23 del 1992, all'art.  1,  ha  disposto  la
soppressione da parte  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su
conforme delibera assunta da quest'ultima,  del  suddetto  Consorzio,
atteso l'avvenuto recesso della maggior parte dei comuni, intervenuto
ai  sensi  dell'articolo  60  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
(Ordinamento delle autonomie locali) e la nomina  di  un  Commissario
liquidatore. 
    Ai sensi dell'art. 2 della citata legge regionale, ora oggetto di
censura, «le funzioni amministrative regionali delegate al  Consorzio
dei comuni non montani del Materano, con la legge regionale 20 giugno
1979, n. 19 e con la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56, nonche'
tutte le funzioni assegnate dalla Regione al Consorzio, ai  sensi  di
leggi  regionali  o  provvedimenti   amministrativi,   sono   (state)
trasferite  all'Amministrazione   provinciale   di   Matera».   Dette
funzioni, come prevede il successivo  art.  3,  si  sarebbero  dovute
esercitare nelle forme  gia'  stabilite  dalle  leggi  regionali  con
riguardo al Consorzio. 
    L'art. 4 della medesima legge, anch'esso oggetto di  censura,  ha
stabilito che «il Commissario liquidatore di cui al precedente art. 1
provvedera' a trasferire all'Amministrazione  provinciale  di  Matera
ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio  dei
comuni non montani del Materano, entro il termine di  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    4. - Il quadro normativo in esame, si caratterizza, quindi, per i
seguenti profili: 
    a) soppressione del  Consorzio  tra  i  comuni  non  montani  del
Materano al quale la Regione aveva delegato proprie funzioni; 
    b)  trasferimento  alla  Provincia  di  Matera   delle   funzioni
regionali gia' delegate al suddetto Consorzio; 
    c) previsione dell'esercizio delle stesse funzioni da parte della
Provincia nei modi e nelle forme gia' previste per il Consorzio; 
    d) nomina di un Commissario liquidatore; 
    e)  attribuzione  al  Commissario  liquidatore  del  compito   di
trasferire alla Provincia ogni rapporto  giuridico  ed  economico  in
atto presso il suddetto Consorzio. 
    5.  -  Come  si  evince  dall'ordinanza  di  rimessione,   l'INPS
(Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale)   -   in   ragione
dell'assunzione da parte del Consorzio di  operai  agricoli  -  aveva
richiesto alla Provincia di Matera,  succeduta  nell'esercizio  delle
funzioni regionali gia'  delegate  al  Consorzio,  il  pagamento  dei
relativi contributi omessi e delle sanzioni  pecuniarie  irrogate  in
merito. 
    Allo scopo di evitare maggiori oneri, la Provincia aveva  aderito
al condono previdenziale  di  cui  all'articolo  18  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), versando all'INPS l'importo corrispondente. 
    La stessa Provincia ha agito in giudizio,  quindi,  per  ottenere
«la condanna della Regione Basilicata alla  restituzione  in  proprio
favore della somma pagata all'INPS». 
    6. - Posto quanto sopra, e' di tutta evidenza  come  esuli  dalla
vicenda  contenziosa,  che   ha   dato   origine   all'incidente   di
costituzionalita', ogni profilo risarcitorio connesso  a  presunti  o
reali comportamenti illeciti del  Consorzio  o  dell'ente  delegante,
vale a dire della Regione,  in  quanto  oggetto  del  contendere  nel
giudizio a quo e' soltanto la  pretesa  avanzata  dall'ente  delegato
dalla Regione (pretesa da quest'ultima resistita) di  non  sopportare
oneri finanziari, maturati nella precedente  gestione  del  soppresso
Consorzio, che non le sono propri, dal momento  che,  quale  soggetto
delegato  a  partire  da  una  certa  data,  ne'  direttamente,   ne'
indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la
loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni. 
    7. - Alla luce, pertanto, della  ricostruzione  nei  suoi  esatti
termini della vicenda contenziosa relativa al giudizio a quo, occorre
precisare il thema decidendum del presente  giudizio  incidentale  di
costituzionalita'. 
    La disciplina normativa contenuta negli artt. 2 e 4  della  legge
regionale n. 23 del 1992 e' censurata dal giudice remittente sotto il
profilo che, nello stabilire la  soppressione  del  Consorzio  e  nel
trasferire le funzioni regionali, gia' delegate al Consorzio  stesso,
alla  Provincia  di  Matera,  la  citata  legge  regionale   non   ha
specificato  affatto  attraverso  quali  mezzi  l'autorita'  delegata
avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della
gestione consortile, essendosi limitata a  stabilire  la  successione
della Provincia di Matera ed a  disporre  che  le  funzioni  delegate
fossero esercitate nei  modi  e  nelle  forme  previste  dalla  leggi
regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite  al
soppresso Consorzio. 
    8. - La questione e' fondata nei sensi di seguito precisati. 
    In  via   principale,   il   giudice   remittente   denuncia   la
irragionevolezza  manifesta   della   disciplina   impugnata   e   la
conseguente violazione  dei  parametri  costituzionali  di  cui  agli
articoli 3 e 97 Cost. 
    La censura, cosi' come proposta, e' meritevole di accoglimento. 
    Costituisce,  infatti,  principio  fondamentale   della   finanza
pubblica quello secondo il quale, nella ipotesi in cui l'esercizio di
funzioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione all'utenza,  o
comunque diretti al perseguimento di pubblici  interessi  collettivi,
venga  trasferito  o  delegato  da  una  ad  altra   amministrazione,
l'autorita'  che  dispone  il  trasferimento  o  la  delega  e',  pur
nell'ambito della sua discrezionalita',  tenuta  a  disciplinare  gli
aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e  passivi  e  dunque
anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione  delle
passivita' pregresse. 
    Cio' che, in ogni caso, non puo' ritenersi conforme  ai  principi
fondamentali della disciplina  di  tale  settore,  rinvenibili  nella
legislazione dello Stato,  e'  la  totale  omissione,  da  parte  del
legislatore regionale,  di  ogni  e  qualsiasi  disciplina  a  questo
riguardo; omissione che puo' essere foriera di incertezza,  la  quale
puo' tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla  cura
della pubblica amministrazione. Siffatta omissione, nella specie, nel
rendere  palesemente  irragionevole  la  censurata  disciplina  della
delega  conferita  all'amministrazione   provinciale,   comporta   la
violazione dei suddetti precetti costituzionali. 
    9. - D'altronde, siffatta conclusione emerge dalla giurisprudenza
costituzionale, la quale e' sempre stata  attenta  nel  precisare  la
obbligatorieta', nel trasferimento di compiti da una articolazione ad
altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione,  della
scelta di tenere indenne il  soggetto  subentrante  dalle  passivita'
maturate nella gestione dell'ente  sostituito  o  soppresso,  le  cui
funzioni siano attribuite ad altro soggetto (sentenze n. 364 e n. 116
del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000). 
    E cio' in relazione alle esigenze, esplicitate  da  questa  Corte
con riguardo al settore sanitario, ma in realta' riferibili anche  ad
altre analoghe  situazioni,  di  attuare  il  principio  fondamentale
stabilito dal legislatore statale,  secondo  il  quale  le  strutture
pubbliche  destinatarie  di  interventi   di   riforma   (in   quella
fattispecie si trattava della riforma sanitaria) devono  iniziare  ad
operare  completamente  libere  dai  pesi  delle   passate   gestioni
(sentenza n. 437 del 2005). 
    10.  -  In  questo  quadro,  ancora  nel  settore  sanitario,  di
particolare valore significativo e' l'affermazione  di  questa  Corte
(di nuovo la citata sentenza n. 89 del 2000), secondo la  quale,  nel
caso allora esaminato, trovava giustificazione l'introduzione,  nella
legislazione  regionale,  quanto  alla  regolazione  dei   «pregressi
rapporti di credito e di  debito  delle  soppresse  unita'  sanitarie
locali»,  di  «meccanismi  particolari  di  gestioni  distinte  e  di
contabilita' separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto  che
subentrava nella loro  posizione  giuridica,  ossia  le  neoistituite
aziende unita' sanitarie locali, di evitare ogni  confusione  tra  le
diverse masse patrimoniali, cosi' da tutelare i creditori, ma,  nello
stesso tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse  aziende
sanitarie in ordine ai  predetti  debiti  delle  preesistenti  unita'
sanitarie locali». 
    Tutto  cio'  sul  presupposto  che  deve  in  ogni  caso   essere
rispettato il  principio  del  parallelismo  tra  responsabilita'  di
disciplina e di controllo e  responsabilita'  finanziaria,  affermato
dalla sentenza n. 355 del 1993 (cosi' la sentenza n. 416 del 1995). 
    11.  -  Alla  luce,  pertanto,  della  richiamata  giurisprudenza
costituzionale,  deve  concludersi  che,  nella  specie,  la  Regione
avrebbe  dovuto  dettare  una  specifica  disciplina   attinente   al
finanziamento della spesa  per  l'esercizio  della  delega  da  parte
dell'Amministrazione  provinciale,   con   riferimento   al   periodo
precedente al conferimento della delega stessa e  con  riguardo  alla
situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da  tenere
indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del
Consorzio,  prima  istituito  e  poi  soppresso  con   determinazioni
legislative della medesima Regione. 
    12.  -   Deve,   dunque,   essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli articoli 3 e
97 Cost., degli articoli 2 e 4 della legge della  Regione  Basilicata
n. 23 del 1992,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  modalita'  di
finanziamento della spesa per l'Amministrazione  delegata  (Provincia
di Matera), perche' quest'ultima potesse far fronte  alle  passivita'
maturate prima della delega delle funzioni  del  soppresso  Consorzio
dei comuni non montani del Materano. 
    Restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento ai
parametri costituzionali di cui agli articoli 128 (vecchio  testo)  e
119 Cost. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile l'intervento della Provincia di Matera; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  articoli  2  e  4
della  legge  della  Regione  Basilicata  24  dicembre  1992,  n.  23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non  montani  del  Materano  -
Delega delle funzioni  all'Amministrazione  provinciale  di  Matera),
nella parte in cui non prevedono  modalita'  di  finanziamento  della
spesa per la  Provincia  di  Matera,  in  relazione  alle  passivita'
maturate prima del passaggio a questa delle  funzioni  del  soppresso
Consorzio dei comuni non montani del Materano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  Sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella