N. 366 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale -  Intervento  di
  soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a  quo
  - Insussistenza di un interesse qualificato - Inammissibilita'. 
Energia - Norme della Regione Puglia  -  Impianti  di  produzione  di
  energia  da  fonti  rinnovabili   -   Estensione   dell'ambito   di
  applicabilita' del regime semplificato  della  denuncia  di  inizio
  attivita' agli impianti eolici con capacita' di generazione  tra  i
  60 kW e 1 MW - Contrasto con la normativa statale  che  prevede  un
  decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con
  quello dell'ambiente, d'intesa  con  la  conferenza  unificata  per
  l'innalzamento della soglia massima  dei  60  kW  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, art.  27,  comma
  1, lett. b). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
(GU n.52 del 29-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO  ,  Alfonso  QUARANTA,
  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,
  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  27  della
legge della Regione Puglia  19  febbraio  2008,  n.  1,  Disposizioni
integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2008  e
bilancio pluriennale 2008-2010 della  Regione  Puglia)  promosso  dal
Tribunale amministrativo  regionale  della  Puglia  nel  procedimento
vertente tra Casiero Grazia e il  Comune  di  Biccari  ed  altra  con
ordinanza del 24 settembre  2009,  iscritta  al  n.  5  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di intervento della Sun System s.p.a. ed altra; 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.1. - Nel corso di giudizio di impugnazione da parte di  Casiero
Grazia di alcuni provvedimenti amministrativi con cui  il  Comune  di
Biccari ha vietato l'inizio dei lavori per  la  realizzazione  di  un
impianto eolico per la produzione di energia  elettrica,  di  potenza
pari ad 1 MW, per il quale la Casiero aveva inoltrato una denuncia di
inizio di attivita',  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Puglia, con ordinanza del 24 settembre  2009  (reg.  ord.  n.  5  del
2010),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 27 della legge  Regione  Puglia  19  febbraio  2008,  n.  1
(Disposizioni  integrative  e  modifiche  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia
e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per   l'esercizio
finanziario 2008), per violazione  dell'articolo  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    1.2. - Il rimettente riepiloga le disposizioni vigenti in materia
di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici, muovendo dal
decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'), il cui art. 12 stabilisce, al  comma  3,  che  la
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili  sono  soggetti  ad  un'autorizzazione
unica rilasciata dalla  Regione  (o  dalla  Provincia  delegata)  nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente,
del paesaggio e del patrimonio  storico-artistico,  che  costituisce,
ove  occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico.  Il  comma   5
dell'art. 12 prevede, poi, un regime semplificato per gli impianti di
minore capacita' produttiva, richiamando la disciplina della denuncia
di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia).  La
tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 fissa a 60  kW  la  soglia
per la produzione di energia eolica in regime semplificato.  Maggiori
soglie di capacita' di generazione  e  caratteristiche  dei  siti  di
installazione per i quali si procede con la  disciplina  semplificata
della DIA possono essere individuate con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
    1.3. - La Regione Puglia avrebbe, per contro,  inteso  accentuare
la semplificazione  procedurale  per  la  realizzazione  di  impianti
eolici aventi una ridotta capacita' di generazione.  Infatti,  l'art.
27 della legge regionale n. 1 del 2008, applicabile ratione temporis,
ha disposto che per gli impianti di produzione di  energia  elettrica
da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da
realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in  materia  di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione di  incidenza,  si
applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  (DIA),  di
cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione
e' stata abrogata dall'art. 6 della legge  della  Regione  Puglia  21
ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni  inquinanti  e  in
materia  ambientale),  che  ha  tuttavia  transitoriamente  previsto,
all'art. 7, l'applicabilita' della previgente disciplina alle denunce
presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata in vigore. 
    1.4. - Il Tar Puglia  motiva  la  rilevanza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  rammentando  che  la   ricorrente   ha
presentato in data 23 aprile 2008 al Comune di  Biccari  denuncia  di
inizio attivita' per la costruzione di un aerogeneratore  di  potenza
pari ad l MW, avvalendosi della piu' favorevole previsione  dell'art.
27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che innalza appunto fino ad 1
MW la soglia massima di potenza introdotta dalla disciplina statale). 
    Questa norma - osserva il rimettente - costituisce la  fonte  che
avrebbe legittimato (secondo la tesi della ricorrente) l'avvio  della
costruzione e dell'esercizio dell'impianto  sulla  base  di  semplice
asseverazione; d'altra  parte,  viene  espressamente  invocata  dalla
ricorrente, mediante motivi di gravame, quale parametro  di  verifica
della legittimita' degli atti adottati dal Comune di Biccari. 
    Osserva il ancora il collegio rimettente che gli impianti  eolici
con capacita' di generazione tra 60 kW e l  MW  risultano  sottoposti
dalla legge statale all'ordinario regime  dell'autorizzazione  unica,
mentre l'art. 27 della legge regionale ne consente  la  realizzazione
mediante DIA, con le modalita' di cui agli artt. 22 e 23  del  d.P.R.
n. 380 del 2001. 
    1.5. - In ordine alla non manifesta infondatezza della  questione
di   legittimita'   costituzionale,   il   rimettente   richiama   la
giurisprudenza  costituzionale  (sentenza  n.  383  del   2005)   che
riconduce la disciplina delle procedure autorizzative in  materia  di
energia  alla  «produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale
dell'energia» di cui al terzo comma dell'art. 117  Cost.  (competenza
concorrente), escludendo l'assimilabilita' della materia dell'energia
al «governo del territorio» ed alla «sicurezza  ed  ordine  pubblico»
ovvero ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto  il  territorio
nazionale». Rileva quindi  il  Tar,  che  la  disciplina  legislativa
statale dei moduli di definizione del  procedimento,  informati  alle
regole  della  semplificazione  amministrativa  e  della   celerita',
esprime un  principio  fondamentale  della  materia  che  vincola  il
legislatore regionale (cfr., in questo senso, Corte cost.  27  luglio
2005,   n.   336,   relativa   alla   DIA   per   gli   impianti   di
telecomunicazioni; Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303, relativa alla
DIA edilizia). 
    Trasponendo le riferite conclusioni alla materia  degli  impianti
eolici, a parere del giudice a quo deve  affermarsi  che,  sul  piano
costituzionale, la definizione del regime  autorizzatorio  per  nuove
attivita' costituisce disciplina di principio,  cui  le  Regioni  non
possono liberamente derogare. 
    Con riferimento alle soglie fissate per la DIA, se  ne  trarrebbe
conferma dal disposto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs.  n.  387  del
2003,  secondo  il  quale  l'eventuale  innalzamento  del  limite  di
capacita' produttiva degli impianti  (rispetto  a  quello  di  60  kW
fissato   dalla   tabella   A   allegata   al   decreto),   ai   fini
dell'applicabilita' del regime  semplificato,  puo'  essere  disposto
solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il  Ministro  dell'ambiente,  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. 
    Introducendo una piu' elevata soglia di potenza  massima  (1  MW)
per l'esperibilita' della DIA, la norma regionale  determinerebbe  il
duplice effetto  di  espandere  l'area  di  applicazione  del  regime
semplificato mediante DIA e di ampliare le competenze dei Comuni,  in
senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con  l'art.
12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via  primaria
alle Regioni o alle Province delegate il compito  di  autorizzare  la
costruzione degli impianti per la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili. 
    2.1. - Sono intervenute nel giudizio costituzionale la Sun system
s.p.a. e la Sun power one s.r.l., svolgendo difese ad  opponendum  ai
fini  della  dichiarazione  d'inammissibilita'  della  questione   di
legittimita' costituzionale, o, in subordine, della sua infondatezza. 
    Le due societa' assumono la propria legittimazione ad intervenire
nel giudizio di legittimita' costituzionale, stante la loro  qualita'
di parte nel giudizio  a  quo,  acquisita  in  forza  dell'intervento
compiuto con atto del 15 febbraio 2010, notificato in pari data  alle
parti costituite, a mezzo del servizio postale e depositato presso la
segreteria del Tar Puglia in data 17 febbraio 2010. 
    Aggiungono di avere un interesse qualificato alla  partecipazione
al giudizio, in considerazione degli effetti - rilevanti, diretti  ed
immediati  -  che   l'eventuale   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale delle norme impugnate  produrrebbe  sull'attivita'  da
esse svolta su tutto il  territorio  regionale,  avvalendosi  proprio
della semplificazione amministrativa e procedimentale introdotta  con
la norma sospettata  di  illegittimita'  costituzionale.  L'eventuale
dichiarazione  di   illegittimita'   costituzionale   esporrebbe   le
intervenienti ad un  grave  pregiudizio,  condizionando  lo  sviluppo
della rete delle energie da tutte le fonti rinnovabili  in  tutta  la
Regione Puglia, ed incidendo sull'adempimento degli  obblighi  e  sui
contratti nel frattempo sottoscritti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.1. - Il Tar Puglia  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 27 della legge  Regione  Puglia  19  febbraio  2008,  n.  1
(Disposizioni  integrative  e  modifiche  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia
e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per   l'esercizio
finanziario 2008), per violazione  dell'articolo  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    1.2. - Va  preliminarmente  dichiarata  l'inammissibilita'  degli
interventi spiegati nel giudizio costituzionale da Sun system  s.p.a.
e da Sun power one s.r.l. 
    Le due societa' non sono titolari di  un  interesse  qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
bensi' di un interesse di mero fatto. 
    Il giudizio a quo attiene a questioni inerenti la DIA relativa ad
un impianto eolico, mentre  le  intervenienti  dichiarano  di  essere
operatori nel settore degli impianti fotovoltaici. 
    Neppure puo' sostenersi che le suddette societa' siano parti  nel
giudizio a quo. E'  vero  che  esse  sono  intervenute  nel  giudizio
amministrativo a quo, con atto notificato alle altre parti  in  causa
il 15 febbraio 2010:  tale  giudizio,  pero',  era  stato  dichiarato
sospeso per l'incidente di costituzionalita', con la stessa ordinanza
di   rimessione   depositata   il   24   settembre   2009,    sicche'
quell'intervento appare palesemente strumentale al proposito  di  far
valere le proprie ragioni nel giudizio di costituzionalita'. 
    Cio'  non   appare   possibile   per   un   duplice   ordine   di
considerazioni, rispettivamente attinenti al giudizio  a  quo  ed  al
giudizio costituzionale. 
    Sotto il primo profilo, puo' dirsi in generale che  lo  stato  di
quiescenza processuale impedisce il  compimento  di  qualsiasi  atto,
salvo esigenze cautelari, che  sarebbe  affetto  da  nullita'  e  non
produttivo di effetti (Cass. n. 23836 del 2004; n. 4427 del 2004;  n.
8939 del 1987). 
    Piu' specificamente, riguardo al processo amministrativo,  l'art.
22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034  (Istituzione  dei  tribunali
amministrativi regionali),  richiamandosi  alle  norme  di  procedura
davanti al Consiglio di Stato (vedi gli  artt.  38  e  39  del  regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, Regolamento per la procedura  dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di  Stato),  concede  alle
parti interessate, cui la domanda di intervento sia stata notificata,
la facolta' di presentare memorie, istanze  e  documenti:  segno  che
sull'ammissibilita'    dell'intervento     deve     istaurarsi     il
contraddittorio, senza di che l'interveniente non  puo'  considerarsi
parte in giudizio, abilitata a spiegare attivita' difensive. 
    Sotto  il  secondo  profilo,  la  giurisprudenza   costituzionale
ammette, nel giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,
l'intervento dei soggetti che sono parti in causa del giudizio a  quo
al  momento  del   deposito   o   della   lettura   in   dibattimento
dell'ordinanza di rimessione (sentenze n. 62 del 1993 e  n.  145  del
2002; ordinanza n. 251 del 2002). Cio' si evince innanzi tutto  dalla
lettera dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), il quale  attribuisce  la  facolta'  di  costituirsi
dinanzi  alla  Corte  alle  parti  destinatarie  della  notificazione
dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23: parti  che  pero'
sono soltanto quelle gia' costituite nel giudizio a quo. Inoltre, gli
artt. 23 e 25 della stessa legge n. 87 del 1953, nonche' gli artt.  2
e 3  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale - disponendo che l'ordinanza di rimessione deve essere
notificata alle parti del giudizio a quo, ove non sia stata letta  in
dibattimento, che la  regolarita'  della  notificazione  deve  essere
controllata  dal  Presidente  della  Corte  prima  di   disporre   la
pubblicazione  dell'ordinanza  sulla   Gazzetta   Ufficiale   e   che
dall'ultima notificazione decorre il termine  (perentorio)  di  venti
giorni per la costituzione - regolano  la  costituzione  delle  parti
davanti alla Corte, e gli  adempimenti  connessi,  in  modo  tale  da
essere applicabili alle sole parti costituite nel giudizio a  quo  al
momento del deposito  dell'ordinanza  di  rimessione.  Il  che  rende
manifesta la voluntas legis di attribuire soltanto  alle  parti  gia'
costituite nel giudizio a quo,  al  momento  del  deposito  (o  della
lettura  in  dibattimento  dell'ordinanza),   la   legittimazione   a
costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale (sentenza  n.  220  del
1988). 
    2.1. - La questione e' fondata. 
    2.2.  -  L'installazione  degli  impianti  alimentati  da   fonti
rinnovabili di energia e' regolata dalla norma statale di  principio,
nella  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia», di competenza concorrente (sentenze n. 282  del  2009;
nn. 194, 168 e 124 del 2010), di cui all'art. 12 del  d.lgs.  n.  387
del 2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una  disciplina  generale
caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio  di
una  autorizzazione  unica.  A  tale   disciplina   fanno   eccezione
determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore  a
quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n. 387  del
2003, sono  sottoposti  alla  disciplina  della  denuncia  di  inizio
attivita' (art. 12, comma 5). In particolare, la tabella distingue  i
suddetti impianti in base alla  tipologia  di  fonte  che  utilizzano
(eolica, soglia 60 kW, solare, soglia 20 kW, etc). Sempre  l'indicato
art. 12, comma  5,  prevede  che  «con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere  individuate
maggiori soglie di capacita' di  generazione  e  caratteristiche  dei
siti di  installazione  per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'». 
    L'art. 27 della legge Regione  Puglia  n.  1  del  2008,  prevede
l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti di  capacita'
di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica. La  norma,  abrogata
dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008,  n.  31
(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per
la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), resta
applicabile - come esattamente ha  osservato  il  rimettente  -  alle
denunce, come quella oggetto del giudizio a quo,  presentate  fino  a
trenta giorni prima della entrata in vigore di questa (art.  7  della
legge n. 31 del 2008). 
    L'art.  3  della  stessa  legge   regionale   sopravvenuta,   che
analogamente prevedeva il regime semplificato della DIA  per  potenze
elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a  quelle  previste  alla
tabella A allegata al d.lgs. n.  387  del  2003,  e'  stato,  d'altro
canto, dichiarato illegittimo con sentenza n. 119 del 2010. 
    L'aumento della soglia di potenza per  la  quale,  innalzando  la
capacita' rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs.
n. 387 del 2003, la costruzione dell'impianto risulta  subordinata  a
procedure semplificate, e'  stato  ritenuto  illegittimo,  in  quanto
maggiori soglie di capacita' di  generazione  e  caratteristiche  dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere  individuate  solo  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, senza  che  la  Regione  possa  provvedervi  autonomamente
(sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010). 
    Anche la norma censurata finisce per  incidere  sulla  disciplina
amministrativa  di  impianti,  costruiti  nel  territorio  regionale,
destinati alla produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili,
per i quali l'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  attesa  la  loro
capacita' di generazione superiore a determinati  valori  di  soglia,
prevede un'autorizzazione unica,  mirata  al  vaglio  dei  molteplici
interessi coinvolti. 
    L'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n.  1,  va
dunque  dichiarato  anch'esso  costituzionalmente  illegittimo,   per
l'ambito di applicabilita' che ancora conserva. 
    La pronuncia di illegittimita' deve essere limitata alla  lettera
b) del comma 1 dell'art. 27, che riguarda propriamente  gli  impianti
eolici, essendo solo questa oggetto del giudizio a quo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibili gli interventi della Sun system  s.p.a.  e
della Sun power one s.r.l. ; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27,  comma  1,
lettera b)  della  legge  Regione  Puglia  19  febbraio  2008,  n.  1
(Disposizioni  integrative  e  modifiche  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia
e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per   l'esercizio
finanziario 2008). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella