N. 371 ORDINANZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Controversie  attinenti  alla  complessiva
  azione di  gestione  dei  rifiuti,  seppure  posta  in  essere  con
  comportamenti  dell'amministrazione  pubblica  -  Devoluzione  alla
  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  -  Ritenuta
  violazione dei principi sul riparto della  giurisdizione  ordinaria
  ed  amministrativa  -  Questione  gia'  dichiarata  non  fondata  -
  Manifesta infondatezza. 
- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 4. 
- Costituzione, art. 103, primo comma. 
(GU n.52 del 29-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 123, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli  nel  procedimento
vertente tra il Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli  e
Caserta - Articolazione  territoriale  Ce/2  (gia'  Consorzio  GEDECO
s.p.a.) e la Di Gennaro s.p.a., con ordinanza del 1°  dicembre  2009,
iscritta al n. 163 del registro ordinanze  2010  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario  di  Napoli  in  composizione
monocratica,  con  ordinanza  del  1°  dicembre  2009,  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'articolo   4   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n.  123,  per  violazione  dell'articolo  103,  primo  comma,   della
Costituzione; 
    che il giudice remittente premette che  il  ricorrente  Consorzio
unico di bacino delle Province di  Napoli  e  Caserta  «Articolazione
Territoriale Ce/2 (gia' Consorzio GEOECO s.p.a»), aveva convenuto  in
giudizio la  Di  Gennaro  s.p.a.  proponendo  opposizione  a  decreto
ingiuntivo; 
    che, in particolare, a sostegno dell'opposizione si  eccepiva  il
difetto di giurisdizione del giudice adito; 
    che il  decreto  ingiuntivo  era  stato  chiesto  e  concesso  in
relazione  al  servizio  di  conferimento  dei  rifiuti  ingombranti,
rifiuti tessili e plastica; 
    che, secondo il Tribunale, la norma impugnata - attribuendo tutte
le controversie, comunque attinenti  alla  complessiva  gestione  dei
rifiuti,  ivi  comprese  quelle  nascenti  da   comportamenti,   alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -  impedirebbe  al
Tribunale stesso di decidere la controversia; 
    che, per quanto attiene alla rilevanza della questione sollevata,
il giudice a quo sottolinea come  l'applicazione  della  disposizione
censurata,  ai  fini  della  risoluzione  della   questione,   «debba
ritenersi pacifica, essendo la data  del  deposito  del  ricorso  per
decreto ingiuntivo successiva alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 90 del 2008»; ne' rileverebbe che  il  contratto  e'
stato concluso molti anni prima, in ragione del principio, consacrato
nell'art. 5 del codice  di  procedura  civile,  per  cui  il  momento
determinativo della giurisdizione e' fissato con riguardo alla  stato
di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; 
    che nell'ordinanza di remissione si sottolinea, altresi', come la
controversia   oggetto   del   giudizio   rientrerebbe    nell'ambito
applicativo della norma censurata, e dunque nella  giurisdizione  del
giudice amministrativo, atteso che la pretesa di pagamento  trarrebbe
origine da crediti insoluti conseguenti all'espletamento del servizio
di gestione integrata dei rifiuti sanitari; 
    che, dopo avere ritenuto applicabile la disposizione suddetta, il
remittente osserva che, nel caso  in  esame,  non  sarebbe  possibile
optare per una interpretazione della norma conforme  a  Costituzione,
in quanto «la  disposizione  censurata  non  consente  che  una  sola
interpretazione (costituzionalmente incompatibile)»;  altrimenti  «il
giudice  non  opererebbe   piu'   nei   limiti   di   una   legittima
interpretazione conforme, bensi' si arrogherebbe un potere (quello di
disapplicare  una  disposizione   di   legge   per   l'illegittimita'
costituzionale della stessa) che non gli compete,  vanificando  cosi'
la   predisposizione   stessa   di   un   sistema    accentrato    di
costituzionalita'»; 
    che, alla luce di tali rilevi, il remittente ritiene che l'art. 4
in  questione  avrebbe  un  carattere  onnicomprensivo  e   generale,
operando la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo
per "tutte le controversie"  concernenti  l'azione  di  gestione  dei
rifiuti, sulla base dell'esistenza di un «generico  collegamento  tra
la controversia e l'azione amministrativa di  gestione  dei  rifiuti,
vincolo  la  cui  sufficienza   e'   ben   evidenziato   dall'impiego
dell'avverbio "comunque"»; 
    che, piu' in particolare, si afferma come la norma  in  esame  si
riferisca «a tutte le controversie concernenti l'azione  di  gestione
dei rifiuti posta in essere  dalla  pubblica  amministrazione,  senza
operare alcuna distinzione o precisazione»; 
    che, ad avviso del giudice a quo, il  richiamo  alla  «globalita'
dell'attivita' della pubblica amministrazione in materia di  gestione
dei rifiuti», nonche' la  precisazione  che  tale  attivita'  «rileva
anche se posta in essere  con  comportamenti  materiali»,  renderebbe
evidente come la giurisdizione del  giudice  amministrativo  sussista
anche qualora l'azione di gestione dei rifiuti sia  posta  in  essere
dalla pubblica  amministrazione  con  meri  comportamenti  materiali,
cioe' «con  comportamenti  che  non  siano  riconducibili  -  nemmeno
mediatamente - all'esercizio di poteri autoritativi»; 
    che, in definitiva,  conclude  il  remittente,  l'intenzione  del
legislatore sarebbe stata quella di attribuire  alla  cognizione  del
giudice amministrativo  la  totalita'  delle  controversie  attinenti
all'attivita' posta in essere nel campo della gestione di rifiuti; 
    che  il  giudice  a  quo  afferma,  inoltre,  di   non   ignorare
l'esistenza di  un  indirizzo  giurisprudenziale  (e'  richiamata  la
sentenza del Tribunale  amministrativo  per  il  Lazio,  Roma,  prima
sezione, 18 febbraio  2009,  n.  1655),  che  ha  fatto  propria  una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma, secondo cui
«sono   devolute   alla   giurisdizione   esclusiva    del    giudice
amministrativo  tutte  le  controversie   comunque   attinenti   alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti seppure  posta  in  essere
con comportamenti dell'amministrazione  pubblica»,  purche'  sussista
l'esercizio di un potere pubblico; 
    che, in questa prospettiva, sarebbero escluse dalla giurisdizione
amministrativa le questioni aventi ad oggetto il mero accertamento di
diritti di  carattere  patrimoniale,  che  non  abbiano  un'incidenza
sull'azione amministrativa di gestione dei rifiuti; 
    che   il   remittente   afferma   di   non    condividere    tale
interpretazione, in quanto «una volta  appurata  l'esistenza  di  una
univoca corrispondenza tra il testo di legge ed il significato che ne
e' ricavabile, risulta evidente come non sia praticabile una  diversa
opzione ermeneutica, che distingua in  particolare  tra  controversie
attinenti a  comportamenti  riconducibili  all'esercizio  dei  poteri
autoritativi  dell'amministrazione   (devolute   alla   giurisdizione
esclusiva  del  giudice   amministrativo)   e   controversie   invece
totalmente estranee all'esercizio di  poteri  pubblici  (da  ritenere
quindi attribuite alla giurisdizione del giudice  ordinario,  tra  le
quali  quelle  relative  all'esecuzione  di  rapporti  contrattuali),
atteso che l'attivita' dell'interprete, in presenza di un  inequivoco
dato  testuale,  non  puo'  spingersi  al  punto  da  stravolgere  il
significato emergente dal testo normativo»; 
    che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale,  nell'ordinanza  si   sostiene   il
contrasto della norma censurata con l'art. 103, primo comma, Cost.; 
    che il giudice a quo sottolinea come questa Corte abbia affermato
che  tale  norma  costituzionale  non  ha  conferito  al  legislatore
ordinario    un'assoluta    e     incondizionata     discrezionalita'
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute  alla
sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha solamente conferito il  potere
di indicare "particolari materie" rispetto alle quali  la  cognizione
di detto giudice investe anche posizioni di diritto soggettivo;  cio'
implicherebbe che «la  mera  partecipazione  dell'amministrazione  al
giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico  nella
controversia non  possono  considerarsi  di  per  se'  sufficienti  a
radicare la giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo»  (si
richiamano le sentenze n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007); 
    che, alla luce di queste premesse, il remittente ritiene  che  la
norma censurata, fondando un'amplissima devoluzione di  materie  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo,   devoluzione
peraltro sganciata da qualsivoglia collegamento  con  l'esercizio  di
poteri  autoritativi  della  pubblica  amministrazione   e   radicata
piuttosto sulla mera inerenza  della  controversia  alla  complessiva
attivita' di gestione amministrativa di  rifiuti,  contrasti  con  il
sistema  di  riparto  della  giurisdizione  contemplato   a   livello
costituzionale; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; 
    che la difesa statale osserva, infatti, che il riferimento  «alla
complessiva  azione  di  gestione  dei  rifiuti  non  necessariamente
comprende tutto cio' che e' relativo o soltanto  conseguente  a  tale
azione; anzi, le parole utilizzate fanno propendere per una  volonta'
del  legislatore  di   limitare   la   devoluzione   della   potesta'
giurisdizionale all'azione di gestione dei rifiuti,  ove  il  termine
gestione sta a significare la scelta amministrativa  di  definizione,
regolamentazione, trattamento e destinazione dei rifiuti»; 
    che la difesa dello Stato aggiunge  che  non  sembra  esatto  «il
presupposto argomentativo del remittente; nel senso  che  il  termine
"gestione dei  rifiuti"  non  puo'  ricomprendere  il  pagamento  del
corrispettivo  del  contratto  di  servizio  afferente  la   gestione
stessa»; 
    che la stessa difesa osserva come questa Corte, con  la  sentenza
n. 35 del 2010, abbia confermato quanto sopra esposto, rilevando,  in
relazione alla norma censurata, che il riferimento in essa  contenuto
ai comportamenti inerenti l'attivita' di gestione  dei  rifiuti  deve
essere  inteso  nel  senso  che  vengono  in   rilievo   soltanto   i
comportamenti costituenti espressione di potere amministrativo. 
    Considerato che, con ordinanza del 1° dicembre 2009, il Tribunale
ordinario  di  Napoli  in  composizione  monocratica,  ha   sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'articolo   4   del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n.  123,  per  violazione  dell'articolo  103,  primo  comma,   della
Costituzione; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 35 del 2010, scrutinando  la
stessa norma oggetto del presente giudizio - dopo avere  sottolineato
come l'art. 103 Cost. imponga che la giurisdizione esclusiva verta su
particolari  materie  in  relazione  alle   quali   l'amministrazione
pubblica agisce come autorita' e  cioe'  attraverso  la  spendita  di
poteri amministrativi - ha  ritenuto  che  la  norma  impugnata  deve
essere interpretata nel senso che l'espressione  «comportamenti»,  in
essa  contenuta,  deve  essere  intesa  nel  senso  che  «quelli  che
rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione,  sono  soltanto  i
comportamenti costituenti espressione di un potere  amministrativo  e
non   anche   quelli   meramente   materiali    posti    in    essere
dall'amministrazione al di  fuori  dell'esercizio  di  una  attivita'
autoritativa»; 
    che l'espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente
intesa «nel senso che l'attivita' della pubblica amministrazione deve
essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio
pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti»; 
    che, di conseguenza, nella controversia all'esame del remittente,
venendo in  rilievo  questioni  meramente  patrimoniali  connesse  al
mancato adempimento da parte dell'amministrazione di una  prestazione
pecuniaria nascente da un  rapporto  obbligatorio,  «i  comportamenti
posti in  essere  dall'amministrazione  stessa  non  sono  ricompresi
nell'ambito  di  applicazione  della  norma  impugnata,  come   sopra
interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorita'
giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita»; 
    che, del resto, lo stesso decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,
recante  delega   al   Governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), abrogando la norma censurata (art.  4  dell'Allegato
4) − con effetti non incidenti sul giudizio a quo − ne ha  riprodotto
il contenuto specificando, pero', che i comportamenti posti in essere
dalla pubblica amministrazione devono  essere  «riconducibili,  anche
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere» (art. 13, comma 1,
lettera p); 
    che, pertanto, la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  4  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella  Regione  Campania  e
ulteriori  disposizioni  di  protezione  civile),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  sollevata,  in
riferimento all'articolo 103, primo comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella