MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2010, n. 119 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  30  luglio  2009,  n.   127,   recante   disposizioni
applicative, in materia di Fondo unico giustizia, relative al settore
dei prodotti assicurativi. (10G0140) 
(GU n.174 del 28-7-2010)
 
 Vigente al: 12-8-2010  
 

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma  23,
che ha disposto che le somme di  denaro  sequestrate  ed  i  proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo,  nonche'
stabilito che per la gestione di tali risorse puo' essere  utilizzata
la societa' prevista dall'articolo  1,  comma  367,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con  il
Ministro dell'interno, sono adottate le  disposizioni  di  attuazione
del medesimo comma; 
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,   recante
interventi  urgenti  in  materia   di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1
e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo  unico  giustizia»
il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del  citato  decreto-legge
n. 112 del 2008, nonche' integrato  e  specificato  il  novero  delle
somme di denaro ovvero dei proventi che, con  i  relativi  interessi,
rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che  quest'ultimo  e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita'  previste  con
il  decreto  di  cui  all'articolo  61,  comma   23,   del   predetto
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il  suo  comma  21-ter  con  il
quale sono stati  inseriti  i  commi  3-bis  e  7-quater  nel  citato
articolo 2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  181  del  2008,  nonche'  modificato
l'alinea del comma 7 del medesimo articolo; 
  Visto altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha  apportato
modificazioni ai commi  3-bis,  7,  alinea  e  7-quater,  del  citato
articolo 2  del  decreto-legge  n.  143  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008; 
  Visto altresi', in particolare,  l'articolo  6,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma  di  interpretazione
autentica della disposizione di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008; 
  Visto il regolamento 30 luglio 2009, n. 127,  emanato  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e dell'interno, e, in  particolare,  il  suo
articolo 10 che  rinvia  a  successivo  regolamento  le  disposizioni
applicative in materia di Fondo unico giustizia relative ai  prodotti
assicurativi; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della giustizia, in data 23  ottobre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  252
del 27 ottobre 2008,  nonche'  quello  in  data  25  settembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del  5  ottobre  2009,  di
individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle  banche,
da Poste Italiane S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per
la  ricognizione  delle  risorse  che  rientrano  nel  «Fondo   unico
giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 143 del 2008; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   emanare   ulteriori   disposizioni
regolamentari per la disciplina applicativa del Fondo unico giustizia
relativa ai prodotti assicurativi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del  1988,  effettuata  con
nota prot. n. 3-4534 del 28 aprile 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'interno, 30 luglio 2009, n. 127, recante disposizioni in materia
di  Fondo  unico   di   giustizia,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel preambolo: 
      1) nel settimo «Visto» la parola «adottato» e' sostituita dalle
seguenti: «nonche' quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre  2009,  di  individuazione  e
definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane
S.p.A. nonche' dagli altri operatori finanziari per  la  ricognizione
delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) nella lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori  assicurativi",
le  imprese  di  assicurazione  che,   relativamente   alle   risorse
assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai  contratti  assicurativi
di cui alla lettera l),  al  pari  degli  altri  Operatori  rientrano
nell'ambito applicativo del presente regolamento;»; 
      2) dopo  la  lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:  «i-bis)
"risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi,
dovute dagli Operatori assicurativi  successivamente  al  verificarsi
dell'evento di cui alla lettera m-quater);»; 
      3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  "contratti
assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono
l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un  capitale  o  una
rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana,  nonche'
i contratti di capitalizzazione e i contratti  di  adesione  a  fondi
pensione aperti istituiti e gestiti da  Operatori  assicurativi,  che
prevedono  l'obbligo  dell'Operatore  assicurativo  di  pagare  somme
determinate al termine del periodo contrattuale senza  assunzione  di
rischio demografico;»; 
      4)  la  lettera  m),  e'   sostituita   dalla   seguente:   «m)
"intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarita'  in
favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di  titolarita'
a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori
assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse,  nonche'  le
risorse assicurative,»; 
      5) dopo la lettera  m),  sono  aggiunte  le  seguenti:  «m-bis)
"vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di  Fondo  unico
giustizia da parte degli Operatori assicurativi  di  un  vincolo  sui
contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di  sequestro  ovvero
di  confisca,  mediante  apposizione  sui  medesimi  contratti  della
stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo  unico
giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice
fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6  agosto
2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in  funzione  della
peculiarita' dei relativi rapporti, modalita'  applicativa  specifica
della loro intestazione  e  che  della  stessa  tiene  luogo;  m-ter)
"svincolo" ovvero "svincoli", la  revoca  da  parte  degli  Operatori
assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti  di  dissequestro
ovvero di revoca di confisca dei contratti  assicurativi,  effettuata
dagli   Operatori   assicurativi   mediante    cancellazione    della
stampigliatura di cui alla  lettera  m-bis;  m-quater)  "evento",  il
verificarsi  del  rischio  dedotto  in  garanzia  e  contemplato  nei
contratti   assicurativi   ovvero   la   scadenza    dei    contratti
assicurativi;»; 
      6) la lettera n), e' sostituita dalla seguente: «n) "dati delle
intestazioni", tutti i dati  e  le  informazioni  che  gli  Operatori
finanziari  e  gli  Operatori  assicurativi  comunicano  a  Equitalia
Giustizia in applicazione del decreto  informazioni  relativamente  a
tutte le intestazioni, nonche' a  tutti  i  vincoli  e  a  tutti  gli
svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti
Operatori hanno effettuato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) nel comma 2, dopo le parole «Equitalia Giustizia gestisce le
risorse,»,  sono  inserite   le   seguenti:   «nonche'   le   risorse
assicurative»; 
      2) nel comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
relativamente  alle  risorse  sequestrate   che   alla   data   della
intestazione risultano in  forma  di  denaro,  nonche'  alle  risorse
assicurative  registra  la  misura  del  tasso   d'interesse   attivo
riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data
dell'intestazione, nonche' ogni variazione  del  predetto  tasso  che
fosse successivamente comunicata dagli Operatori  e  dagli  Operatori
assicurativi;»; 
      3) nel comma 5, le parole «Equitalia Giustizia e gli Operatori»
sono sostituite dalle seguenti: «Equitalia Giustizia,  gli  Operatori
assicurativi e gli altri Operatori»; 
      4) nel comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del  MEF
ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge n.  181  del  2008
comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento
utile a costituire presupposto delle medesime iniziative.»; 
    d)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10
(Disposizioni  in  materia  di  contratti  assicurativi).  - 1.   Gli
Operatori assicurativi: 
      a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini  e  nei  modi
disciplinati nel decreto informazioni  ai  fini  della  effettuazione
della relativa informazione, copia dei provvedimenti di  sequestro  o
di confisca dei contratti assicurativi ovvero di  dissequestro  o  di
revoca della confisca  dei  contratti  assicurativi  di  cui  abbiano
notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato; 
      b)  costituiscono  i   vincoli   relativamente   ai   contratti
assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca
adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei  termini  e
nei  modi  disciplinati  nel  decreto  informazioni  ai  fini   della
effettuazione della relativa informazione; 
      c)  effettuano  gli   svincoli   relativamente   ai   contratti
assicurativi  oggetto  di  vincolo  a  fronte  di  provvedimenti   di
dissequestro  ovvero  di  revoca  della  confisca  adottati,  dandone
comunicazione  a  Equitalia  Giustizia  nei  termini   e   nei   modi
disciplinati nel decreto informazioni  ai  fini  della  effettuazione
della relativa informazione; 
      d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso
Banche ovvero Poste Italiane uno o piu'  conti  correnti  fruttiferi,
intestati  Fondo  unico  giustizia,  sui  quali  versano  le  risorse
assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi  oggetto
di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In
caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze  di
ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di  esse
ad Equitalia Giustizia; 
      e) chiedono  a  Equitalia  Giustizia  la  reintestazione  delle
risorse   assicurative,   comprensive   degli   interessi    maturati
sull'apposito  conto,  che,  nonostante  il  vincolo  del   contratto
assicurativo,  dovessero  essere  versate  al  beneficiario,   previa
trasmissione di  copia  dell'eventuale  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria che disponesse in tal senso; 
      f)  successivamente   al   verificarsi   dell'evento   e   alla
conseguente intestazione  ai  sensi  della  lettera  d),  chiedono  a
Equitalia Giustizia la  reintestazione  delle  risorse  assicurative,
comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso  di
dissequestro  ovvero  di  revoca   della   confisca   dei   contratti
assicurativi relativamente  ai  quali  abbiano  gia'  proceduto  allo
svincolo; 
      g) qualora il  provvedimento  di  sequestro  concerna  solo  il
beneficiario: 
        1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente
circa l'esercizio di  un  proprio  diritto  derivante  dal  contratto
assicurativo oggetto di vincolo, informano  immediatamente  Equitalia
Giustizia  delle  disposizioni  fornite  al  riguardo  dall'Autorita'
giudiziaria; 
        2) in caso di sospensione del pagamento dei  premi  da  parte
del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei  termini  e  nei
modi  disciplinati   nel   decreto   informazioni   ai   fini   della
effettuazione  della  relativa  informazione  l'eventuale  valore  di
riduzione del contratto; comunicano altresi'  a  Equitalia  Giustizia
l'eventuale ripresa del pagamento dei premi; 
      h) qualora il  provvedimento  di  sequestro  concerna  solo  il
contraente: 
        1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale  esercizio  di
diritti derivanti dal contratto in favore del contraente; 
        2)  prima  di  dare  seguito  a   qualunque   richiesta   del
beneficiario circa l'esercizio di un proprio  diritto  derivante  dal
contratto assicurativo oggetto di vincolo,  informano  immediatamente
Equitalia  Giustizia   delle   disposizioni   fornite   al   riguardo
dall'Autorita' giudiziaria. 
  2. Equitalia Giustizia gestisce le  risorse  assicurative  ad  essa
intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto
compatibili.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 giugno 2010 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 32