Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualita' nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi.(GU n.48 del 4-12-2010)
(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lomabrdia n. 6 del 12 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Promozione della cultura della qualita' nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi) 1. Allo scopo di valorizzare attivita', processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualita' nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso: a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle province in base all'art. 34, comma 1, lettera L); b) la creazione di altri marchi collettivi di qualita' promossi dai produttori delle filiere agroalimentari. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove attivita' di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualita', della sicurezza alimentare, della salubrita' dei prodotti, della rintracciabilita' della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo. 3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione si avvale: a) del tavolo istituzionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo; b) delle forme, di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.». La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare quale legge della Regione lombarda. Milano, 9 febbraio 2010 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/964 lel 3 febbraio 2010)