REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 9 

  Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo  unico
delle leggi regionali in materia di  agricoltura,  foreste,  pesca  e
sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualita' nel settore
agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi. 
(GU n.48 del 4-12-2010)

 
(Pubblicata  nel  2°  S.O.  al  Bollettino  ufficiale  della  Regione
                Lomabrdia n. 6 del 12 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n.  31  «Testo  unico
delle leggi regionali in materia di  agricoltura,  foreste,  pesca  e
                          sviluppo rurale» 
 
    1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre  2008,  n.
31 (Testo unico delle leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale) e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 10-bis 
    (Promozione della cultura della qualita' nel settore agricolo 
          ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi) 
 
    1. Allo scopo di valorizzare attivita', processi,  lavorazioni  e
prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia  lombarda  o
con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la
diffusione della cultura  della  qualita'  nel  settore  agricolo  ed
agroalimentare attraverso: 
    a) la creazione di marchi collettivi  geografici  promossi  dalle
province in base all'art. 34, comma 1, lettera L); 
    b) la creazione di altri marchi collettivi di  qualita'  promossi
dai produttori delle filiere agroalimentari. 
    2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma  1,  la
Regione  promuove  attivita'  di  studio,  ricerca,  informazione   e
divulgazione  della   cultura   della   qualita',   della   sicurezza
alimentare, della salubrita' dei  prodotti,  della  rintracciabilita'
della produzione, della salvaguardia ambientale e  della  tutela  del
consumatore,  anche   attraverso   la   realizzazione   di   campagne
pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del
turismo. 
    3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, la Regione si avvale: 
    a) del tavolo istituzionale di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del  comma  1
del presente articolo; 
    b) delle forme, di concertazione di cui  alla  vigente  normativa
per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1  del
presente articolo.». 
    La  presente  legge  regionale  e'  pubblicata   nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare quale legge della Regione lombarda. 
      Milano, 9 febbraio 2010 
 
                              FORMIGONI 
 
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/964  lel
  3 febbraio 2010)