REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. 116 

  Legge  regioale  n.  24/2009,  articolo  9,  commi  18,  49  e  50.
Regolamento concernente i requisiti delle  iniziative  di  lavoro  di
pubblica utilita' prestate  a  favore  di  Amministrazioni  pubbliche
nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai  sensi
dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30  dicembre
2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 
(GU n.6 del 12-2-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
     Vista la legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  24,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della Regione (Legge finanziaria 2010)»; 
    Visto in particolare l'art. 9, comma  48,  il  quale  prevede  il
sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo,  anche  a  tempo
determinato, di persone disoccupate prive di  ammortizzatori  sociali
tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato  a  favore
di amministrazioni pubbliche; 
    Visto  il  comma  49  del  medesimo  art.  9,  secondo  cui   con
regolamento regionale sono determinati i requisiti  delle  iniziative
di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e  le  modalita'  di
sostengo delle medesime; 
    Considerato che il regolamento regionale di cui al  sopra  citato
art. 9, comma 49,  della  legge  regionale  n.  24/2009  non  rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 3, commi 5  e  6,  della  legge
regionale  9  agosto  2005,  n.  18,  recante  «Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del  lavoro»,  in  quanto  gli
interventi previsti dal regolamento medesimo costituiscono attuazione
diretta della citata disposizione della legge regionale n. 24/2009  e
non  del  Programma  triennale  regionale  di  politica  del   lavoro
2010-2012, annualita' 2010, approvato in via preliminare con  propria
deliberazione 6 maggio 2010, n. 864, nel  quale  sono  menzionati  al
solo fine di compendiare l'attivita' dell'amministrazione regionale a
favore dei soggetti svantaggiati; 
    Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5
della legge regionale n. 18/2005, che nella seduta del 16 aprile 2010
ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo
sul medesimo parere favorevole; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2010,  n.
945, con la quale e' stato approvato il  «Regolamento  concernente  i
requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestate  a
favore di amministrazioni pubbliche nonche' i criteri e le  modalita'
di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48,  49  e  50
della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  24  -  Legge  finanziaria
2010»; 
    Visto il decreto del direttore  centrale  lavoro,  universita'  e
ricerca 24 maggio 2010, n. 1100, con il quale sono state apportate le
seguenti correzioni di errori materiali ed inesattezze al  testo  del
predetto regolamento, approvato con  la  sopra  citata  deliberazione
della giunta regionale n. 945/2010: 
      al comma 3 dell'art. 1, le parole «di  cui  ai  comma  2»  sono
sostituite dalle parole «di cui al comma 2»; 
      al comma 1 dell'art. 16, la parola «art.» e' sostituita con  la
parola «articolo»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il
«Regolamento concernente i requisiti delle iniziative  di  lavoro  di
pubblica utilita' prestate  a  favore  di  amministrazioni  pubbliche
nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai  sensi
dell'art. 9, commi 48, 49 e so  della  legge  regionale  30  dicembre
2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)» nel testo allegato al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO