Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»).(GU n.8 del 26-2-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme di modifica della legge regionale n. 15/1988 1. L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la "Scuola Mosaicisti del Friuli'', con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attivita' didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo. 2. La gestione delle attivita' svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli e' affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. E' consentita altresi' l'adesione al consorzio di enti privati purche' le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici. 3. Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalita' di adesione e recesso». 2. L'art. 2 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. La Regione riconosce nel consorzio di cui all'art. 1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualita' del Friuli-Venezia Giulia, ai fini della sua registrazione e della certificazione dei mosaici prodotti dalla scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. I criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico artistico di qualita' del Friuli-Venezia Giulia sono approvati dall'assemblea del consorzio». 3. All'art. 3 della legge regionale n. 15/1988 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «e i corsi si concludono con le procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76» sono soppresse; b) al comma 2 le parole «, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono soppresse; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione favorisce la collaborazione della scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito». 4. L'art. 4 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Per sostenere lo svolgimento dell'attivita' della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione e' autorizzata ad assegnare al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. La sovvenzione e' erogata contestualmente all'atto di concessione. E' fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente». 5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1988, come sostituito dal comma 4, fanno carico all'unita' di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, la cui denominazione e' sostituita dalla seguente «Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attivita'». 6. Gli enti aderenti al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della convenzione costitutiva del consorzio. Lo statuto del consorzio, definito in conformita' delle disposizioni della convenzione costitutiva, disciplina l'ordinamento interno e la fissazione dell'entita' delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto e' approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti, a maggioranza assoluta, con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 16 giugno 2010 TONDO (Omissis).