REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 marzo 2010, n. 12 

  Modifiche  del   Regolamento   recante   «Funzioni   della   Giunta
provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti»,  approvato  con
DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. 
(GU n.7 del 19-2-2011)

 
         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
     Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati  dalla
Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, del  medesimo  decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  secondo  il  quale  la  Giunta   provinciale   e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 529 di data 12
marzo 2010, avente ad  oggetto:  «Modifica  del  Regolamento  recante
"Funzioni della Giunta  provinciale  e  gestione  amministrativa  dei
Dirigenti"», approvato con DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
   Integrazione dell'art. 10 del DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. 
 
    1. All'art. 10, comma 1,  dopo  la  lettera  o)  e'  inserita  la
seguente: 
      o bis. «i provvedimenti di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
previsti dagli articoli 34, lettere b), c), d), e), f), 35, 36  e  37
della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5;». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Trento, 31 marzo 2010 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis)