REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 febbraio 2010, n. 9 

  Modifica delle norme di sicurezza in materia di apparecchi  per  il
rifornimento  domestico  a  carica  lenta   di   gas   naturale   per
autotrazione. 
(GU n.4 del 29-1-2011)

 
(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                   n. 15/I-II del 13 aprile 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  21  del  18
gennaio 2010, 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
    1. La rubrica  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituita:  «Installazione
in ambiente coperto». 
    2. Il comma 1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: 
    «1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio  in  ambiente
coperto sono ammessi alle seguenti condizioni: 
    a) esclusivamente in singoli box  auto  realizzati  in  materiali
incombustibili, con accesso diretto dall'esterno  e  costruttivamente
separati da altri locali; 
    b) il box deve  avere  un  volume  minimo  di  40  m³  ed  essere
provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari
a 1/100 della superficie  in  pianta,  con  un  minimo  di  150  cm²,
ricavata sulla parete esterna nella zona piu' alta della stessa ed il
piu' possibile vicino all'apparecchio; 
    c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed  ai  lati  dello
stesso e di 1,5 m al di  sopra  dell'apparecchio  non  devono  essere
installati interruttori, lampade o  altri  dispositivi  elettrici  in
grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas; 
    d) il veicolo da rifornire  deve  essere  dotato  di  impianto  a
metano gia' prima dell'immatricolazione.». 
    2. Il comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: 
    «2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti  sia  alla
rete che all'apparecchio  devono  corrispondere  ai  requisiti  della
buona tecnica.». 
    3. Il comma 4  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: 
    «4. Sono abilitate  all'installazione,  allo  smontaggio  e  alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti  di  cui  al
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.
37, che risultano iscritte nell'albo presso la Camera  di  commercio,
industria ed artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) ed
e), di questo decreto. Nel caso in  cui  l'impresa  non  disponga  di
entrambe le specializzazioni, la parte elettrica puo'  essere  curata
da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale
tecnico dell'impresa o delle due imprese  deve  essere  appositamente
istruito per iscritto dal fornitore dell'apparecchio.». 
    5. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della  Provincia  10
agosto 2006, n. 40, e' aggiunto il seguente art. 13: 
    «Art. 13 (Luogo di lavoro). - 1. Se l'apparecchio  e'  installato
in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne  conto  nella
valutazione complessiva del rischio di esplosione  da  effettuare  ai
sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi  di  protezione
destinati   a   essere   utilizzati   in   atmosfera   potenzialmente
esplosiva.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 9 febbraio 2010 
 
           Il vicepresidente della provincia: Hans Berger 
 

(Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010,  registro  n.  1,
foglio n. 17)