Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale. Modificazione della legge sul personale della provincia.(GU n.7 del 19-2-2011)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 75-ter nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia) 1. Dopo l'art. 75-bis della legge sul personale della provincia e' inserito il seguente: «Art. 75-ter Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale 1. La giunta provinciale, con deliberazione, individua i dati e le informazioni da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso concernenti l'attivita' delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forane di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Attraverso i medesimi strumenti sono inoltre resi noti i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e il recapito di tutto il personale che ne sia dotato. 2. Sono in particolare oggetto di informazione, con riferimento alla situazione esistente alla fine di ogni anno e, se possibile, con confronto su piu' annualita': a) la dotazione complessiva di personale distinta per figura professionale o qualifica; b) l'organigramma delle strutture di primo, secondo e terzo livello con l'elenco del personale con qualifica di dirigente e direttore e relativo incarico; e) la retribuzione lorda annua comprensiva del salario accessorio di ciascun dirigente; d) la retribuzione media lorda annuale comprensiva del salario accessorio di ciascuna figura professionale o qualifica; e) i giorni medi di assenza per malattia e per motivi diversi dalle ferie, di ciascuna figura professionale o qualifica e la relativa distribuzione; f) la distribuzione degli esiti della valutazione riferita a ciascuna figura professionale o qualifica; g) gli esiti delle indagini di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza. 3. Con deliberazione della giunta provinciale quanto previsto dai commi 1 e 2, in quanto compatibile, viene esteso anche agli enti strumentali pubblici e privati». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 1º aprile 2010 Il vicepresidente: PACHER