REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 ottobre 2009, n. 22 

  Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  46  ter   della   legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in  materia  di  lavori
pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la  trasparenza   negli
appalti») concernente la  disciplina  economica  dell'esecuzione  dei
lavori pubblici. 
(GU n.43 del 30-10-2010)

 
(Pubblicato nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia  emana,
con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303  di  data
25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione  n.
1845 di data 24 luglio  2009  e  riapprovazione  del  regolamento  di
attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 (Norme in materia di lavori pubblici di  interesse  provinciale  e
per  la  trasparenza  negli  appalti)  concernente  la   tutela   dei
lavoratori; approvazione  del  regolamento  di  attuazione  dell'art.
46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993,  n.  26  (Norme  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza  negli  appalti)  concernente  la  disciplina   economica
dell'esecuzione di lavori pubblici.»; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2372 di data 2
ottobre 2009, di rettifica dell'Allegato n. 2 della deliberazione  n.
2303/2009 sopra citata, concernente l'approvazione del regolamento di
attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
«Regolamento di attuazione dell'art. 46 ter della  legge  provinciale
  10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici  di
  interesse  provinciale  e  per  la  trasparenza   negli   appalti")
  concernente la  disciplina  economica  dell'esecuzione  dei  lavori
  pubblici». 
                               Art. 1 
 
                 Introduzione dell'art. 25 quinquies 
            nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 
 
    1. Dopo l'art. 25-quater  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg. e' inserito il seguente: 
    «Art.  25-quinquies   (Disposizioni   per   l'effettuazione   dei
pagamenti). -  1.  Nel   capitolato   speciale   le   amministrazioni
aggiudicatrici  prevedono  il  pagamento  in  acconto  per  stati  di
avanzamento corrispondente all'ultimazione dei  lavori.  Resta  fermo
che il credito residuo  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  da
esporre nel conto finale, non deve essere inferiore al 2,5 per  cento
dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge  e  gli
eventuali importi sospesi ai sensi dell'art. 25-ter. 
    2. I termini per i pagamenti in acconto per stati di  avanzamento
non  devono  superare  i  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza
e la regolarita' della documentazione richiesta. 
    3. Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale  e
comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto  di
contratto. Fino al raggiungimento del 50 per  cento  dell'importo  di
contratto i pagamenti possono  essere  disposti  sulla  base  di  una
registrazione effettuata dal direttore lavori in partita  provvisoria
sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori  documenti
contabili, delle quantita' dedotte  da  misurazioni  sommarie,  fatte
salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate
successivamente. L'eventuale riserva  da  parte  dell'appaltatore  e'
considerata tempestiva fino a quando  in  sede  di  contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate
in detrazione le partite provvisorie.» 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
      Trento, 12 ottobre 2009 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis).