Regolamento di attuazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.(GU n.43 del 30-10-2010)
(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2372 di data 2 ottobre 2009, di rettifica dell'Allegato n. 2 della deliberazione n. 2303/2009 sopra citata, concernente l'approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993; Emana il seguente regolamento: «Regolamento di attuazione dell'art. 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti") concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici». Art. 1 Introduzione dell'art. 25 quinquies nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'art. 25-quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 25-quinquies (Disposizioni per l'effettuazione dei pagamenti). - 1. Nel capitolato speciale le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il pagamento in acconto per stati di avanzamento corrispondente all'ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell'appaltatore o del concessionario, da esporre nel conto finale, non deve essere inferiore al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dell'art. 25-ter. 2. I termini per i pagamenti in acconto per stati di avanzamento non devono superare i trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza e la regolarita' della documentazione richiesta. 3. Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto. Fino al raggiungimento del 50 per cento dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantita' dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore e' considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.» Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 12 ottobre 2009 DELLAI (Omissis).