Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24- 104/Leg. «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».(GU n.1 del 8-1-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Region Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali; Vista la deliberazione n. 49 del 22 gennaio 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato la modifica al decreto del Presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione al decreto del Presidente della provincia n. 24-104/Leg. del 2007 1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni per il coordinamento con la legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale). - 1. Per le funzioni in materia di diritto allo studio che verranno trasferite secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, dalla data del medesimo trasferimento cessano di trovare applicazione le corrispondenti disposizioni di questo regolamento. 2. Dalla data richiamata al comma 1, i comuni e le comunita' esercitano le funzioni trasferite nel rispetto delle relative disposizioni previste dalla legge provinciale n. 5 del 2006 e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla provincia ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 1° febbraio 2010 DELLAI (Omissis). Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 Registro n. 1, foglio n. 5