REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2010, n. 202 

  Regolamento di modifica al Regolamento generale di  attuazione  del
Programma  di  sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione   Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 12 febbraio 2008, n. 54. 
(GU n.11 del 19-3-2011)

 
         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE) n.  1290/2005  del  Consiglio,  del  21
giugno  2005,  relativo  al  finanziamento  della  politica  agricola
comune, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione,  del  5
settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime  di
sostegno allo sviluppo  rurale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del  15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR),  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione,  del  7
dicembre  2006,  che  stabilisce  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e successive modifiche e
integrazioni; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del  30
novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per  il  settore  vitivinicolo,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la decisione C (2007) 5715 del  20  novembre  2007  con  la
quale la Commissione europea ha approvato il  Programma  di  sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  (di
seguito PSR); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  novembre  2007,
n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della
Commissione europea del PSR; 
    Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea  con
nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008,  n.
2054, con la quale si prende atto dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea della versione 2 del PSR; 
    Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea  con
decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  dicembre  2009,
n. 2970, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della
Commissione europea della versione 3 del PSR; 
    Preso atto che il PSR prevede che l'attuazione  avvenga  mediante
appositi provvedimenti regionali; 
    Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.  con  cui
e' stato emanato il regolamento generale di attuazione del PSR; 
    Visto il proprio decreto 18 marzo 2008, n.  084/Pres.  (Modifiche
al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 54 del 12 febbraio 2008), che ha adeguato
il predetto regolamento alle decisioni del Comitato  di  sorveglianza
del PSR; 
    Visto  il  proprio  decreto  7  ottobre   2009,   n.   0276/Pres.
(Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Regione 12 febbraio 2008, n. 54) con cui sono state, in  particolare,
ridefinite le competenze dell'Autorita' di gestione  e  degli  Uffici
attuatori nonche' i rapporti di correlazione e integrazione esistenti
tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento; 
    Visto  il  proprio  decreto  29  gennaio   2010,   n.   016/Pres.
(Regolamento di modifica al regolamento generale  di  attuazione  del
PSR emanato con decreto del Presidente della Regione n.  12  febbraio
2008, n. 54) con cui, in particolare, e' stato previsto che, mediante
deliberazione della Giunta regionale, siano  individuati  i  casi  di
riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti  per  violazione  degli
impegni in attuazione  del  decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 e sono state  abrogate
le parti dell'allegato D in cui sono individuati i suddetti  casi  di
riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 "Pagamenti
agroambientali",  in  quanto  oggetto  di   una   prossima   apposita
deliberazione della Giunta regionale; 
    Visto il decreto del Direttore del Servizio  sviluppo  rurale  10
marzo 2010, n. 357, con cui sono state approvate, ai sensi  dell'art.
2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, le
modifiche  alle  disposizioni   tecniche   delle   schede   contenute
nell'allegato D del regolamento stesso e, in particolare, alle schede
delle  misure  121  "Ammodernamento  delle  aziende  agricole",   122
"Accrescimento   del   valore   economico   delle    foreste",    123
"Accrescimento  del  valore  aggiunto   dei   prodotti   agricoli   e
forestali/azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto  dei  prodotti
agricoli", 123 -  Accrescimento  del  valore  aggiunto  dei  prodotti
agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti forestali", 221 "Imboschimento  di  terreni  agricoli",  223
"Imboschimento di terreni  non  agricoli",  226  "Ricostituzione  del
potenziale forestale e interventi  preventivi",  227  "Sostegno  agli
investimenti non produttivi", 311 "Diversificazione in attivita'  non
agricole/azione 1 Ospitalita' agrituristica",  311  "Diversificazione
in attivita' non agricole/azione 2 - Fattorie didattiche e  sociali",
312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo  di  microimprese",  323
"Tutela  e  riqualificazione  del  patrimonio   rurale/azione   1   -
Investimenti per la riqualificazione del  patrimonio  rurale",  sulla
base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione  europea  con
la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009; 
    Visto il decreto del Direttore del Servizio  sviluppo  rurale  19
aprile 2010, n. 647, con cui e' stata approvata, ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, la
modifica alle disposizioni tecniche della  scheda  della  misura  214
"Pagamenti agroambientali" contenuta nell'allegato D del  regolamento
stesso, sulla base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione
europea con la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009; 
    Visto  il  proprio  decreto  29  luglio   2010,   n.   0178/Pres.
(Regolamento di modifica al Regolamento generale  di  attuazione  del
PSR emanato con decreto del Presidente della Regione n.  12  febbraio
2008, n. 54) con cui sono state apportate modifiche all'art. 2, comma
3 e agli allegati C e D del regolamento generale  di  attuazione  del
PSR,  al  fine   di   semplificare   e   velocizzare   le   procedure
amministrative per l'erogazione e la liquidazione degli  aiuti  della
misura 213 "Indennita' Natura 2000 (settore agricolo)"; 
    Ritenuto  di  modificare  ulteriormente  il  vigente  regolamento
generale di attuazione del PSR  anzitutto  al  fine  di  adeguare  le
convenzioni in essere dei  Gruppi  di  azione  locale  (GAL)  con  le
Comunita' montane (capofila amministrativi e finanziari dei GAL) alle
procedure gestite  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA), sbloccando la  situazione  di  stallo  venutasi  a  creare  a
seguito di una previsione regolamentare non conforme a tali procedure
e consentendo ai GAL che si  avvalgono  delle  Comunita'  montane  di
operare e ridurre ostacoli operativi su attivita'  che  possono  gia'
svolgersi; 
    Ritenuto,  a  tal  fine,  di  sostituire  l'art.   50   (Capofila
amministrativo e finanziario), definendo il  contenuto  minimo  sulla
base del quale dovranno essere ricalibrate le vigenti convenzioni tra
GAL e capofila e prevedendo la possibilita'  per  i  GAL  di  potersi
avvalere, anche successivamente all'approvazione del  relativo  Piano
di sviluppo locale (PSL), di un capofila nel caso che le  circostanze
lo dovessero richiedere, ai fini  dalla  positiva  conclusione  delle
attivita'; 
    Ritenuto di sostituire il comma 2 dell'art. 56 (Varianti ai PSL),
rendendo piu' flessibile la gestione dell'asse 4, anche in  relazione
ad attivita' in corso, evitando inutili provvedimenti regionali; 
    Ritenuto di inserire, all'art.  60  (Modalita'  di  gestione  dei
PSL),  il  comma  5-bis  al  fine  di  accelerare  la  procedura   di
valutazione dei bandi da parte della Regione; 
    Ritenuto, altresi', di adeguare il vigente  regolamento  generale
di attuazione del PSR alle modifiche al PSR medesimo approvate  dalla
Commissione europea con la citata decisione C  (2009)  10346  del  17
dicembre   2009,   prevedendo   l'attivazione   della   misura    121
"Ammodernamento delle  aziende  agricole/azione  2  -  Ammodernamento
delle aziende  lattiere",  della  misura  121  "Ammodernamento  delle
aziende agricole/azione 3 -  Adeguamenti  strutturali  delle  aziende
incluse nelle  ZVN"  e  della  misura  321  "Servizi  essenziali  per
l'economia e la popolazione rurale/azione 2 -  Reti  tecnologiche  di
informazione   e   telecomunicazione    (ICT)",    quest'ultima    da
disciplinarsi con regolamento specifico; 
    Ritenuto, a tal fine, di apportare le  conseguenti  modifiche  al
comma 3 dell'art. 2 (Misure attivate)  del  regolamento  generale  di
attuazione del PSR, nonche' agli allegati del PSR medesimo A  (Misure
attivate del PSR), B (Strutture responsabili e Uffici  attuatori  del
PSR) e C (Tipologie di accesso del PSR); 
    Ritenuto, altresi', di  adeguare  le  denominazioni  dei  Servizi
individuati  nel  citato  allegato  B  del  regolamento  generale  di
attuazione del PSR alle modifiche disposte  con  l'allegato  A  della
deliberazione della  Giunta  regionale  22  dicembre  2009,  n.  2927
(Articolazione  e  declaratoria  delle   funzioni   delle   strutture
organizzative  della  Presidenza  della  Regione,   delle   Direzioni
centrali e degli Enti regionali); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto  2010,  n.
1578 (Regolamento di modifica al regolamento generale  di  attuazione
del  PSR  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblicaeg
54/2008. Approvazione); 
    Ritenuto pertanto di emanare  in  tal  senso  il  regolamento  di
modifica al regolamento generale di attuazione del  PSR  emanato  con
proprio decreto 54/2008; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato, per le motivazioni in premessa, il "Regolamento di
modifica al regolamento  generale  di  attuazione  del  Programma  di
sviluppo rurale  2007-2013  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12
febbraio 2008, n. 54" nel testo allegato  al  presente  provvedimento
del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).