REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 12 

  Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40  (Testo  unico
della normativa in materia di sport). 
(GU n.12 del 26-3-2011)

 
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I 
                      n. 12 del 4 agosto 2010)  
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIRUGIRA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009,  n.  40  (Testo  unico
                della normativa in materia di sport) 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 ottobre  2009,
n. 40 (Testo unico della normativa in  materia  di  sport),  dopo  le
parole «civili e militari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  previa
autorizzazione delle  rispettive  autorita'  centrali  del  Ministero
della difesa e del Ministero dell'interno, competenti in materia». 
    2. La rubrica dell'art. 32 della legge regionale  n.  40/2009  e'
sostituita dalla seguente: «Requisiti  degli  impianti.  Apertura  ed
esercizio». 
    3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale
n. 40/2009, le parole: «per il rilascio delle  autorizzazioni;»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le procedure per la presentazione delle
dichiarazioni di inizio attivita' in luogo delle autorizzazioni;». 
    4. Alla lettera c) del comma 3, le parole: «delle autorizzazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio dell'attivita'». 
    5. Al comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n.  40/2009,  le
parole: «ad autorizzazione rilasciata dal comune, previo accertamento
delle  seguenti  condizioni:»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
dichiarazione di inizio attivita' attestante il possesso dei seguenti
requisiti:». 
    6. Il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale  n.  40/2009  e'
sostituito dal seguente: «6. I titolari  degli  impianti  di  cui  al
comma 1  sono  tenuti  a  presentare  al  comune,  prima  dell'inizio
dell'esercizio  dell'attivita',  apposita  dichiarazione,  ai   sensi
dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti   amministrativi),   corredata,   anche   per   mezzo    di
autocertificazioni,  delle  certificazioni   e   delle   attestazioni
normativamente  richieste,  che  deve,  tra  l'altro,   indicare   le
attivita' svolte, nonche' il numero e il  profilo  minimo  funzionale
delle stesse  in  relazione  al  massimo  di  praticanti  compresenti
nell'impianto». 
    7. Al comma 7 dell'art. 32 della legge regionale n.  40/2009,  le
parole: «L'autorizzazione e'  sospesa  o  revocata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'esercizio dell'attivita' e' sospeso o revocato». 
    8. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale  n.  40/2009  le
parole «ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui la  comma
2» sono soppresse. 
    9. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale  n.  40/2009  e'
sostituito dai seguenti: 
      «2.  L'esame  e'  superato  se  il   candidato   raggiunge   la
sufficienza in ciascuna delle tre sezioni  di  cui  al  comma  1.  E'
ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica
sia quella didattica. 
      2-bis. Il candidato che non abbia superato  l'esame  finale  di
cui al comma 2 puo' essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame  in
una delle due sessioni immediatamente  successive  senza  obbligo  di
frequenza ai corsi di  cui  al  comma  1  dell'art.  35.  Il  mancato
superamento della prova d'esame della sezione culturale comporta  per
il candidato la sola ripetizione della stessa». 
    10. Alla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  37  della  legge
regionale n. 40/2009 dopo le  parole:  «medicina  dello  sport»  sono
aggiunte le seguenti:  «,  previa  intesa  con  l'Amministrazione  di
appartenenza,». 
    11. L'art. 43 della legge regionale n. 40/2009 e' abrogato. 
    12. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n.  40/2009  e'
sostituito dal seguente: «1. Chiunque gestisca  un  impianto  di  cui
all'art.  32,  comma  1,  in  assenza   della   presentazione   della
dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta
salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto». 
    13. Il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n.  40/2009  e'
sostituito dal seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art.
9 della legge n. 376/2000 e successive modificazioni e  integrazioni,
ai gestori degli impianti di cui all'art. 32, comma 5, che commercino
o detengano farmaci o sostanze il cui impiego e' considerato doping a
norma dell'art. 1 della medesima legge, il comune applica la sanzione
amministrativa della chiusura dell'impianto  e  della  decadenza  dal
diritto ad esercitare l'attivita'». 
    14. La lettera b) del comma 1 dell'art. 54 della legge  regionale
n. 40/2009 e' abrogata. 
    15. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n.  40/2009  la
parola «autorizzare» e' sostituita dalla seguente: «disporre». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 3 agosto 2010 
 
                              BURLANDO