Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (promozione della ricerca scientifica in Campania).(GU n.17 del 30-4-2011)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (promozione della ricerca scientifica in Campania) 1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (promozione della ricerca scientifica in Campania), e' cosi' modificata: a) nell'alinea del comma 1 dell'art. 2 e' soppressa la parola «triennale»; b) la rubrica dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente «Strumento di programmazione»; c) nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 e' soppressa la parola «triennale»; d) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono soppresse le parole «da impiegare nel triennio»; e) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Adozione e formulazione del programma). - 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" che lo approva o lo rinvia»; f) l'art. 5 e' abrogato; g) il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato; h) al comma 1 dell'art. 7 sono soppresse le parole «triennale» e «di cui all'art. 10»; i) il comma 2 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: «2. Il comitato e' composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall'assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente. "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali". In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli gia' nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.»; l) i commi 3, 4 e 6 dell'art. 8 sono abrogati; m) al comma 1 dell'art. 9 e' soppressa la parola «triennale»; n) al comma 2 dell'art. 9 sono soppresse le parole «, sulla base del parere espresso dai revisori esterni,»; o) i commi 3 e 4 dell'art. 9 sono abrogati; p) l'art. 10 e' cosi' riformulato: «Art. 10 (Nucleo scientifico di valutazione). - 1. Il nucleo e' composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati dall'assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali", per la durata di trenta mesi. In sede di prima applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli gia' nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.»; q) l'art. 11 e' abrogato; r) al comma 1 dell'art. 12 e' soppressa la parola «triennale »; s) al comma 2 dell'art. 12 sono soppresse le parole «del primo anno del triennio». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. CALDORO