REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2010, n. 12 

  Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (promozione della
ricerca scientifica in Campania). 
(GU n.17 del 30-4-2011)

 
  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 
                        del 2 novembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (promozione  della
                  ricerca scientifica in Campania) 
 
    1. La legge regionale 28  marzo  2002,  n.  5  (promozione  della
ricerca scientifica in Campania), e' cosi' modificata: 
      a) nell'alinea del comma 1 dell'art. 2 e' soppressa  la  parola
«triennale»; 
      b)  la  rubrica  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla   seguente
«Strumento di programmazione»; 
      c) nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 e' soppressa  la  parola
«triennale»; 
      d) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3  sono  soppresse  le
parole «da impiegare nel triennio»; 
      e) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Adozione e formulazione del programma). - 1. La giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  alla  ricerca  scientifica,
formula il programma di  ricerca  e  lo  sottopone  alla  commissione
consiliare permanente "Istruzione  e  cultura.  Ricerca  scientifica.
Politiche sociali" che lo approva o lo rinvia»; 
      f) l'art. 5 e' abrogato; 
      g) il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato; 
      h) al comma 1 dell'art. 7 sono soppresse le parole  «triennale»
e «di cui all'art. 10»; 
      i) il comma 2 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: 
      «2. Il comitato e' composto da quattordici componenti  di  alta
qualificazione scientifica, nominati per la durata  di  trenta  mesi,
con decreto del Presidente  della  regione  Campania,  di  cui  sette
proposti dall'assessore alla ricerca  scientifica  e  sette  proposti
dalla  commissione  consiliare  permanente.  "Istruzione  e  cultura.
Ricerca  scientifica.  Politiche   sociali".   In   sede   di   prima
applicazione, i componenti nominati  su  proposta  della  commissione
consiliare permanente "Istruzione  e  cultura.  Ricerca  scientifica.
Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli gia' nominati
su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.»; 
      l) i commi 3, 4 e 6 dell'art. 8 sono abrogati; 
      m) al comma 1 dell'art. 9 e' soppressa la parola «triennale»; 
      n) al comma 2 dell'art. 9 sono soppresse  le  parole  «,  sulla
base del parere espresso dai revisori esterni,»; 
      o) i commi 3 e 4 dell'art. 9 sono abrogati; 
      p) l'art. 10 e' cosi' riformulato: 
    «Art. 10 (Nucleo scientifico di valutazione). - 1. Il  nucleo  e'
composto da sei esperti esterni alla regione  Campania,  di  cui  tre
nominati dall'assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla
commissione consiliare  permanente  "Istruzione  e  cultura.  Ricerca
scientifica. Politiche sociali", per la durata  di  trenta  mesi.  In
sede di prima applicazione i componenti nominati  su  proposta  dalla
commissione consiliare  permanente  "Istruzione  e  cultura.  Ricerca
scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a  quelli
gia' nominati su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica.»; 
      q) l'art. 11 e' abrogato; 
      r) al comma 1 dell'art. 12 e' soppressa la parola «triennale »; 
      s) al comma 2 dell'art. 12 sono soppresse le parole «del  primo
anno del triennio». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania. 
    E' fatto obbligo a chiunque spetti,  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Campania. 
 
                               CALDORO