LR 2/1985 artt. 1 e 2. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonche' per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.(GU n.15 del 16-4-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2010) IL PRESIDENTE Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonche' per la derattizzazione), come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2010), i quali stabiliscono che l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare e dalle termiti, nonche' per la derattizzazione; Visto il vigente regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare e delle termiti, emanato con proprio decreto 10 aprile 2001, n. 0111/Pres., con il quale sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui alla citata legge regionale n. 2/1985; Dato atto che il vigente regolamento emanato con il suddetto proprio decreto n. 0111/Pres./2001 necessita di una revisione onde adeguarne le disposizioni all'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto delle modifiche introdotte con la citata legge regionale n. 24/2009 che introduce la materia della deratizzazione; Considerato, in particolare, necessario rideterminare i criteri di riparto delle risorse annualmente disponibili per le finalita' di cui alla citata legge regionale n. 2/1985 prevedendo una diversa suddivisione delle quote dello stanziamento annuale che includa anche i finanziamenti relativi alle spese per la derattizzazione in coerenza alle citate modifiche normative; Valutato a tal fine congruo: mantenere invariata la quota dell'80 per cento delle risorse annualmente disponibili da destinare ai finanziamenti relativi alle spese per gli interventi di disinfestazioni dalle zanzare; dividere la residua quota del 20 per cento nella misura del 10 per cento da destinare, rispettivamente, alle spese relative agli interventi di derattizzazione nonche' alle spese relative alle operazioni di disinfestazioni dalle termiti e per l'erogazione dei sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti; Precisato, con riferimento ai suddetti criteri di riparto, anche tenuto conto della complessiva applicazione ricevuta dal citato proprio decreto n. 0111/Pres./2001 anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 24/2009, che: la destinazione della maggior quota dello stanziamento annuale al finanziamento relativo alla disinfestazione dalle zanzare consegue alla maggiore incidenza di tale tipologia di infestazione nel territorio regionale; la destinazione nella misura del 10 per cento della quota dello stanziamento annuale per il finanziamento delle spese per la derattizzazione appare congrua in ragione della favorevole situazione igienico-sanitaria presente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; la destinazione dell'ulteriore quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale per le spese relative alle operazioni di disinfestazioni nonche' per i sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti appare sufficiente, atteso che dall'entrata in vigore del vigente regolamento nessun comune della Regione ha rappresentato problematiche relative alla disinfestazione dalle termiti e sono pervenute due sole richieste di sussidio per interventi di recupero di immobili danneggiati dalle termiti; Valutato, altresi', opportuno: non suddividere la quota di risorse da destinare ai finanziamenti per le spese relative agli interventi di disinfestazione dalle zanzare, pari all'80 per cento, in base alla distinzione tra zanzara tigre e quella lagunare, atteso che l'evoluzione della situazione territoriale, successiva all'entrata in vigore delle previsioni legislative e regolamentari innanzi richiamate, ha evidenziato una sempre maggiore diffusione della zanzara tigre che interessa pressoche' l'intero territorio regionale rendendo sostanzialmente superflua ed inattuale la suddetta ripartizione; prevedere, quali parametri ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti concedibili per gli interventi di disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione, l'estensione territoriale dei comuni richiedenti nonche' la popolazione residente nei comuni medesimi anziche' il grado di infestazione, stante le criticita' connesse all'individuazione di oggettive misure di valutazione dell'intensita' dell'infestazione; Ritenuto, quindi, necessario a fronte del mutato assetto normativo e del complessivo riordino del procedimento di concessione dei finanziamenti e dei sussidi di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale n. 2/1985, abrogare il vigente regolamento ed emanare un nuovo testo regolamentare; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2251 del 12 novembre 2010 Decreta: 1. E' emanato, per le considerazioni illustrate in premessa, il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare e termiti nonche' per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO