REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 251 

  LR  2/1985  artt.  1  e  2.  Regolamento  per  la  concessione  dei
finanziamenti per interventi straordinari  di  disinfestazione  dalle
zanzare, termiti nonche' per la derattizzazione ai sensi della  legge
regionale 2 gennaio 1985, n. 2. 
(GU n.15 del 16-4-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2010)  
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n.
2  (interventi  straordinari  per  la  disinfestazione  da   zanzare,
termiti, nonche' per la derattizzazione), come da  ultimo  modificata
dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24  (disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -  legge
finanziaria  2010),  i  quali  stabiliscono   che   l'amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni  per  le
spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle  zanzare  e
dalle termiti, nonche' per la derattizzazione; 
    Visto il vigente regolamento per la concessione dei finanziamenti
per gli interventi straordinari di disinfestazione  delle  zanzare  e
delle termiti,  emanato  con  proprio  decreto  10  aprile  2001,  n.
0111/Pres., con il quale sono stati definiti i criteri, le  procedure
e le modalita' per la  concessione  dei  finanziamenti  di  cui  alla
citata legge regionale n. 2/1985; 
    Dato atto che il vigente  regolamento  emanato  con  il  suddetto
proprio decreto n. 0111/Pres./2001 necessita di  una  revisione  onde
adeguarne  le  disposizioni  all'intervenuto  mutamento  del   quadro
normativo per effetto delle modifiche introdotte con la citata  legge
regionale n. 24/2009 che introduce la materia della deratizzazione; 
    Considerato, in particolare, necessario rideterminare  i  criteri
di riparto delle risorse annualmente disponibili per le finalita'  di
cui alla citata legge regionale  n.  2/1985  prevedendo  una  diversa
suddivisione delle quote dello stanziamento annuale che includa anche
i  finanziamenti  relativi  alle  spese  per  la  derattizzazione  in
coerenza alle citate modifiche normative; 
    Valutato a tal fine congruo: 
      mantenere invariata la quota dell'80 per  cento  delle  risorse
annualmente disponibili da destinare ai finanziamenti  relativi  alle
spese per gli interventi di disinfestazioni dalle zanzare; 
      dividere la residua quota del 20 per cento nella misura del  10
per cento da destinare, rispettivamente,  alle  spese  relative  agli
interventi  di  derattizzazione  nonche'  alle  spese  relative  alle
operazioni di disinfestazioni dalle termiti e  per  l'erogazione  dei
sussidi a  favore  dei  proprietari  di  immobili  danneggiati  dalle
termiti; 
    Precisato, con riferimento ai suddetti criteri di riparto,  anche
tenuto conto  della  complessiva  applicazione  ricevuta  dal  citato
proprio  decreto  n.  0111/Pres./2001  anteriormente  alle  modifiche
introdotte dalla legge regionale n. 24/2009, che: 
      la destinazione della maggior quota dello stanziamento  annuale
al finanziamento relativo alla disinfestazione dalle zanzare consegue
alla  maggiore  incidenza  di  tale  tipologia  di  infestazione  nel
territorio regionale; 
      la destinazione nella misura del 10 per cento della quota dello
stanziamento  annuale  per  il  finanziamento  delle  spese  per   la
derattizzazione appare congrua in ragione della favorevole situazione
igienico-sanitaria   presente   nel    territorio    della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
      la destinazione dell'ulteriore quota pari al 10 per cento dello
stanziamento  annuale  per  le  spese  relative  alle  operazioni  di
disinfestazioni nonche' per i sussidi a  favore  dei  proprietari  di
immobili danneggiati dalle termiti  appare  sufficiente,  atteso  che
dall'entrata in vigore del vigente regolamento  nessun  comune  della
Regione ha rappresentato problematiche relative alla  disinfestazione
dalle termiti e sono pervenute due sole  richieste  di  sussidio  per
interventi di recupero di immobili danneggiati dalle termiti; 
    Valutato, altresi', opportuno: 
      non  suddividere  la  quota  di   risorse   da   destinare   ai
finanziamenti   per   le   spese   relative   agli   interventi    di
disinfestazione dalle zanzare, pari all'80 per cento,  in  base  alla
distinzione  tra  zanzara  tigre  e  quella  lagunare,   atteso   che
l'evoluzione della situazione territoriale, successiva all'entrata in
vigore  delle  previsioni   legislative   e   regolamentari   innanzi
richiamate, ha  evidenziato  una  sempre  maggiore  diffusione  della
zanzara tigre che interessa pressoche' l'intero territorio  regionale
rendendo  sostanzialmente  superflua   ed   inattuale   la   suddetta
ripartizione; 
      prevedere,  quali  parametri  ai  fini   della   determinazione
dell'ammontare dei finanziamenti concedibili per  gli  interventi  di
disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione,  l'estensione
territoriale dei comuni richiedenti nonche' la popolazione  residente
nei comuni medesimi anziche' il  grado  di  infestazione,  stante  le
criticita'  connesse  all'individuazione  di  oggettive   misure   di
valutazione dell'intensita' dell'infestazione; 
    Ritenuto,  quindi,  necessario  a  fronte  del   mutato   assetto
normativo e del complessivo riordino del procedimento di  concessione
dei finanziamenti e dei sussidi di cui agli  articoli  1  e  2  della
citata legge regionale n. 2/1985, abrogare il vigente regolamento  ed
emanare un nuovo testo regolamentare; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2251  del  12
novembre 2010 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato, per le considerazioni illustrate in  premessa,  il
«Regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli  interventi
straordinari di disinfestazione delle zanzare e termiti  nonche'  per
la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985,  n.
2» nel testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce
parte integrante. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO