REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2010, n. 253 

  LR 6/2008, art. 10, comma  3  e  art.  39,  comma  1,  lettera  a).
Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo
per il  miglioramento  ambientale  e  per  la  copertura  rischi,  in
esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  a),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria). 
(GU n.15 del 16-4-2011)

 
            (Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 29 novembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   e   successive
modificazioni  (norme  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria); 
    Visto, in particolare, il combinato disposto  degli  articoli  5,
comma 1, lettera n) e 40, comma 13, della legge regionale n.  6/2008,
ai sensi del quale alle province sono conferite tutte le funzioni  di
cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge, ivi  comprese  quelle
in materia di finanziamento delle attivita' di gestione faunistica  e
miglioramento ambientale  attuate  dalle  Riserve  di  caccia,  prima
svolte da tali enti in via transitoria; 
    Visto l'art. 10, comma 1, della legge  regionale  n.  6/2008  che
istituisce  il  fondo  per  il  miglioramento  ambientale  e  per  la
copertura dei rischi, di seguito denominato fondo,  per  le  seguenti
finalita': 
      a) prevenzione e indennizzo  dei  danni  arrecati  dalla  fauna
selvatica all'agricoltura, al patrimonio  zootecnico,  ai  veicoli  e
altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate  sui
terreni coltivati  e  a  pascolo,  non  altrimenti  indennizzabili  o
risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato
o accertato; 
      b) indennizzo dei danni, non altrimenti  risarcibili,  arrecati
all'agricoltura dall'esercizio dell'attivita' venatoria; 
      c)  concessione  di  contributi  per  la  conservazione  e   la
valorizzazione di Bressane e Roccoli di cui all'art. 10  della  legge
regionale n. 29/1993, e successive modifiche; 
      d) finanziamento di attivita' di gestione faunistico-ambientale
delle riserve di caccia  e  iniziative  di  miglioramento  ambientale
attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento,  la
salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica; 
    Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, della legge  regionale
n. 6/2008, ai sensi  del  quale  le  disponibilita'  del  fondo  sono
assegnate alle province per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, dell'art. 10, della medesima legge; 
    Visto l'art. 10, comma 3, della legge  regionale  n.  6/2008,  ai
sensi del quale il fondo e' ripartito fra le  province  nel  rispetto
dei criteri individuati con regolamento regionale; 
    Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, della legge  regionale
n. 6/2008, ai sensi del quale ogni provincia provvede a ripartire  le
somme assegnate destinando una quota non inferiore al  70  per  cento
delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei  danni  arrecati
alle produzioni  agricole  dalla  fauna  selvatica  e  dall'esercizio
dell'attivita' venatoria e qualora tale quota ecceda le richieste  di
indennizzo o l'effettiva possibilita' di prevenzione  dei  danni,  le
risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalita'  di
cui al comma 1, dell'art. 10, della medesima legge; 
    Visto, in particolare, l'art. 39,  comma  1,  lettera  a),  della
legge regionale n. 6/2008 che prevede l'individuazione dei criteri di
riparto del fondo tra le province con  regolamento,  da  emanarsi  in
esecuzione dell'art. 10, comma 3, della medesima legge; 
    Visto il regolamento  recante  criteri  di  ripartizione  tra  le
province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura
rischi, in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della legge regionale  6
marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria),  e  per  l'esercizio   delle
funzioni  conferite  in  via  transitoria  alle  province  ai   sensi
dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, emanato  con
proprio decreto 25 novembre 2008, n. 0322/Pres.; 
    Considerato  che,  al  fine  di  addivenire  ad  una   disciplina
normativa conferente con le novita' portate dalle leggi regionali  30
dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e 16 luglio 2010, n. 12
(assestamento del bilancio 2010 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2010-2012  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007) alla legge regionale  n.  6/2008  in  ordine,  tra  l'altro,
all'assegnazione alle province della completa gestione del fondo,  si
rendono  necessarie  delle  modifiche  sostanziali   e   formali   al
regolamento vigente, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo
regolamento; 
    Vista la deliberazione  della  giunta  regionale  dell'8  ottobre
2010, n. 1996, con la quale e' stato approvato in via preliminare  il
«Regolamento recante criteri di  ripartizione  tra  le  province  del
fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura  rischi,  in
esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  a),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)», ai  fini  dell'acquisizione  dell'intesa  del  consiglio
delle autonomie locali, sugli schemi di regolamenti sui criteri e  le
modalita' dei trasferimenti finanziari  agli  enti  locali,  prevista
dall'art. 34, comma 1, lettera e), della legge  regionale  9  gennaio
2006, n.  1  (principi  e  norme  fondamentali  del  sistema  Regione
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia); 
    Visto l'art. 34, commi 1, lettera e),  e  2,  lettera  b),  della
legge regionale n. 1/2006 - come sostituito  dall'art.  2,  comma  2,
lettere b) e c), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17  (legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), in  vigore  dal  28
ottobre 2010 - il quale, con  riguardo  ai  trasferimenti  finanziari
agli enti locali, prevede che il  consiglio  delle  autonomie  locali
esprime l'intesa nel caso di schemi di disegni di legge e  il  parere
in merito agli schemi di regolamenti; 
    Visto l'estratto del processo verbale n. 44/2010  della  riunione
del consiglio delle autonomie locali del 10 novembre 2010; 
    Atteso che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere
favorevole sullo schema del regolamento approvato in via  preliminare
con deliberazione della giunta regionale n. 1996/2010, proponendo  le
modifiche all'art. 2 evidenziate nell'allegato A al  citato  estratto
verbale; 
    Precisato che, nella redazione del testo del regolamento de  quo,
approvato in via definitiva dalla giunta regionale con  deliberazione
n. 2342 del 18 novembre 2010,  si  e'  ritenuto  di  accogliere  tali
modifiche; 
    Rilevato  che  l'emanazione  del  presente  regolamento   riveste
carattere d'urgenza, alla luce della  necessita'  di  garantire,  sin
dall'esercizio finanziario corrente, la continuita' del finanziamento
delle  attivita'  delle  province  correlate  al  conferimento  delle
funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art.  10,  comma  1,
della legge regionale n. 6/2008; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 18  novembre  2010,
n. 2342; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante criteri di ripartizione tra
le province del fondo  per  il  miglioramento  ambientale  e  per  la
copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10,  comma  3,  e  39,
comma 1, lettera a),  della  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato  al  presente  decreto
quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO