N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2010
Ordinanza del 20 ottobre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di Sari Albano. Processo penale - Giudizio di revisione - Notificazione del decreto di citazione alla persona offesa dal reato - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del principio del contraddittorio. - Codice di procedura penale, artt. 601 e 636. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.2 del 12-1-2011 )
LA CORTE D'APPELLO Nell'udienza del 20 ottobre 2010, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal Procuratore generale, degli artt. 636 e 601 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica del decreto di citazione per il giudizio di revisione alla persona offesa, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione. La Corte osserva: la questione si presenta non manifestamente infondata e rilevante rispetto alla decisione da assumere in sede di revisione in un caso come il presente in cui questa e' stata proposta contro un decreto penale di condanna che, per sua natura, mai ha visto coinvolta la persona offesa dal reato; se cio' puo' essere comprensibile e giustificato nell'ambito di un rito speciale connotato dalla omissione della fase dibattimentale, quale e' il procedimento per decreto (peraltro, tutto giocato sull'integrale accoglimento delle richieste del querelante o denunciante), meno giustificato e' che analoga obliterazione sia di fatto imposta dalle norme che regolano la vocatio in jus per il susseguente giudizio di revisione; l'art. 636, comma 1 c.p.p., infatti, prevede che il Presidente della Corte d'appello emetta decreto di citazione a norma dell'art. 601 c.p.p. e quest'ultimo non contempla la persona offesa dal reato, con evidente vulnerazione sia dell'interesse della stessa a poter conoscere e seguire lo sviluppo della vicenda processuale innescata (con eventuale pregiudizio degli interessi civili in caso di accoglimento dell'istanza), sia del principio del contraddittorio enunciato inderogabilmente nell'art. 111 Costituzione che governa i giudizi di merito quale e', appunto, quello in corso; anche sotto altro profilo, e, cioe', quello della violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, pare che la mancata previsione della citazione della persona offesa, in caso di revisione avverso decreto penale di condanna, determini disparita', posto che, in questo caso, si e' in presenza di un giudizio di merito rispetto al quale non e' stato assicurato il contraddittorio alla persona offesa, cosi' esposta a decisione potenzialmente pregiudizievole, di cui sia rimasta del tutto ignara; ovviamente non e' questa la situazione nei casi di revisione di sentenze che provengano da giudizi di merito per i quali l'avviso sia previsto ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, con l'effetto che se, poi, non sia sopravvenuta una costituzione di parte civile e' giustificato che tanto per il giudizio di appello quanto per quello di revisione esso non sia piu' dovuto; in definitiva, deve dirsi che nel caso di specie l'omissione produca, ingiustificatamente e senza ragionevolezza, solo concreta lesione di diritti costituzionalmente garantiti e di interessi meritevoli di tutela.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 601-636 c.p.p. rispetto alle previsioni di cui agli artt. 3 e 111 Cost. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere, a cura della cancelleria. Dispone la sospensione del giudizio in corso. Letta in udienza. Trento, addi' 20 ottobre 2010 Il Presidente: Pagliuca