N. 12 ORDINANZA 10 - 12 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Apertura facoltativa  degli
  esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui all'art.  17,
  comma 4, della legge regionale n. 135 del  1999,  in  occasione  di
  svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere  -  Preclusione
  per gli esercizi della grande distribuzione - Denunciata violazione
  del principio di uguaglianza,  del  diritto  di  libera  iniziativa
  economica e della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
  nella materia «tutela della concorrenza» - Sopravvenuta abrogazione
  della parte della  disciplina  impugnata  costituente  oggetto  del
  giudizio di costituzionalita' - Necessita' di una nuova valutazione
  della rilevanza e della non manifesta infondatezza della  questione
  - Restituzione degli atti al giudice rimettente. 
- Legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11,  art.  1,  comma
  135. 
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31
  marzo 1998, n. 114, art. 11. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  135,
della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove  norme
in materia  di  commercio),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  per  l'Abruzzo  -  sezione  staccata  di  Pescara  -   nel
procedimento vertente tra la Auchan s.p.a. e il Comune  di  Cepagatti
con ordinanza del 4 febbraio 2010, iscritta al n.  141  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Auchan s.p.a.; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  30  novembre  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato Daniele Vagnozzi per la Auchan s.p.a. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per  l'Abruzzo
- sezione staccata di Pescara - con ordinanza del 4 febbraio 2010  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3,  41  e  117,  secondo  comma,
lettera   e),   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  135,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di  commercio),
nella  parte  in  cui  prevede  che:  «In  occasione  di  svolgimento
domenicale e festivo di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli
esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di  cui  al  comma  4,
dell'art. 17 della L.R. n. 135/1999, non e' consentita agli  esercizi
della grande distribuzione»; 
        che, secondo quanto riferisce il rimettente,  il  giudizio  a
quo ha ad oggetto la  legittimita'  dell'ordinanza  del  Sindaco  del
Comune di Cepagatti con la quale si e' stabilito che ai  sensi  della
legge regionale  23  dicembre  1999,  n.135  (Norme  e  modalita'  di
esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio
della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo  1998,
n. 114), e del regolamento comunale per la disciplina  del  commercio
su aree pubbliche, durante  lo  svolgimento  del  mercato  domenicale
tutti gli esercizi commerciali, ad esclusione delle grandi  superfici
di vendita, cosi' come disposto dall'art. 1, comma 135,  della  legge
reg. n. 11 del 2008 e dalle risultanze della  Conferenza  di  servizi
del 25 novembre 2008, possono rimanere aperti nell'orario fissato per
il mercato stesso e precisamente dalle ore 8,00 alle ore 14,30; 
        che  la  societa'  Auchan  -  quale   titolare   del   centro
commerciale "Auchan Mall", con all'interno un ipermercato con proprio
marchio ed altri esercizi  commerciali  -  ha  impugnato  l'ordinanza
sindacale sopracitata deducendo l'illegittimita' della stessa a causa
dell'incostituzionalita' del citato art.1, comma 135, della  l.  reg.
n. 11 del 2008; 
        che,  tanto  premesso,  il   Tribunale   amministrativo   per
l'Abruzzo evidenzia come il legislatore statale nella  riforma  della
disciplina relativa al  settore  del  commercio  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina  relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della  L.
15 marzo 1997, n. 59), all'art. 11, relativo agli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, abbia  stabilito  il
principio generale dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e le
relative deroghe; 
        che, in particolare, ai  sensi  della  norma  indicata,  agli
esercenti commerciali al dettaglio a posto  fisso,  indipendentemente
dalla dimensione della rispettiva struttura di vendita, e' consentita
la facolta' di restare aperti nelle domeniche del mese di dicembre ed
in altre otto domeniche o festivita' nel corso dell'anno,  mentre  la
possibilita' di  restare  aperti  in  ulteriori  domeniche  o  giorni
festivi e' subordinata ad una preventiva determinazione comunale; 
        che l'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998  nulla  ha  disposto
circa la possibilita' per gli esercizi commerciali di restare  aperti
la domenica o in altri giorni festivi se nel territorio  comunale  si
svolge contemporaneamente il mercato al dettaglio su aree pubbliche; 
        che l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Abruzzo  n.
135 del 1999 dispone che «in caso di svolgimento domenicale e festivo
di mercati e fiere e' consentita, previa deliberazione del  Comune  e
sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  a
livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa  agli
esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso»; 
        che, pertanto, l'art. 1, comma 135, della legge della Regione
Abruzzo n. 11  del  2008  nella  parte  oggetto  di  censura  sarebbe
innovativo ed abrogativo, limitatamente agli «esercizi  della  grande
distribuzione», dell'art. 17, comma 4, della legge reg.  n.  135  del
1999,  dovendosi  riferire  l'espressione   esercizi   della   grande
distribuzione sia agli esercizi di grande superficie  di  vendita  di
cui alla lettera f) del citato comma 3 (del  medesimo  art.  1  della
legge reg. n. 11 del 2008) sia ai centri commerciali costituenti  una
grande struttura di vendita ed in cui  sono  inseriti  piu'  esercizi
commerciali cosi' come definiti dalla successiva lettera g); 
        che, a parere del Tribunale amministrativo, la finalita'  del
comma 135, dell'art. 1 della legge reg. n. 11 del 2008 e' chiaramente
quella di tutelare gli esercenti commerciali operanti nei  mercati  o
nelle fiere domenicali su  aree  pubbliche  dalla  concorrenza  delle
grandi strutture di vendita; 
        che, secondo il collegio giudicante,  non  e'  manifestamente
infondato  che  la  norma  regionale,  nel  perseguire  questo   fine
protezionistico, sia in contrasto con il principio di uguaglianza  di
cui all'art. 3 Cost., in quanto  introduce  una  discriminazione  nei
confronti delle grandi strutture  di  vendita,  rispetto  agli  altri
esercizi commerciali,  impedendo  loro  di  usufruire  delle  deroghe
ulteriori all'obbligo di chiusura domenicale e festiva; 
        che tale disparita' sarebbe ancor piu' rilevante per i grandi
centri commerciali, come quelli di cui alla lettera g), dell'art.  1,
comma 3, della legge reg. n. 11 del 2008, che, in quanto  comprensivi
di piu' esercizi commerciali distintamente operanti sul  mercato,  in
nulla differiscono  di  fatto  dagli  esercizi  esclusi  dalla  norma
regionale censurata; 
        che risulterebbe leso anche il diritto di  libera  iniziativa
economica di cui all'art. 41 Cost., in quanto l'apertura domenicale o
festiva  di  una  grande  struttura  di  vendita  in  occasione   del
contestuale mercato o fiera non comporta  alcun  pregiudizio  per  la
sicurezza, l'utilita' sociale, la liberta' o  la  dignita'  umana  e,
pertanto, il suo divieto costituisce un limite alla libera iniziativa
economica privo di una ragionevole giustificazione; 
        che, infine, poiche' la disciplina degli orari e  dei  giorni
di apertura  e  chiusura  di  un  esercizio  commerciale  ha  effetti
chiaramente  incisivi  sulla  concorrenza,  la   relativa   normativa
regionale nel disattendere quella statale, in particolare  l'art.  11
del d.lgs. n. 114 del 1998, violerebbe  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione; 
        che, con  riferimento  alla  rilevanza  della  questione,  il
rimettente evidenzia  che  l'ordinanza  del  Sindaco  rappresenta  la
pedissequa applicazione delle norme censurate e che, pur avendo avuto
effetti limitatamente all'anno 2009,  comunque  il  suo  annullamento
rileva ai  fini  dell'eventuale  accertamento  del  risarcimento  del
danno; 
        che, sempre in tema di rilevanza, secondo  il  rimettente  la
norma  regionale  censurata  dovrebbe  essere  applicata  negli  anni
successivi anche in assenza di un provvedimento comunale; 
        che si e' costituita nel giudizio costituzionale la  Societa'
Auchan, ricorrente nel giudizio principale, riproponendo le  medesime
argomentazioni   dell'ordinanza    di    rimessione    e    chiedendo
l'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale amministrativo
per l'Abruzzo; 
        che,  in  prossimita'  dell'udienza,  la  parte  privata   ha
presentato una memoria con la  quale  ha  ribadito  ulteriormente  le
riferite  argomentazioni  circa  la   fondatezza   della   questione,
insistendo per l'accoglimento del ricorso; 
        che, in particolare, la  parte  privata  evidenzia  che,  pur
essendo stata modificata la norma impugnata, cio'  non  determina  il
venir meno del suo interesse alla pronuncia  di  incostituzionalita',
dipendendo dalla stessa il buon esito del  proprio  ricorso  pendente
dinanzi al Tar rimettente; 
        che, inoltre,  non  ricorrerebbe  l'ipotesi  di  una  cessata
materia del contendere in quanto, per  giurisprudenza  costituzionale
consolidata, si ha  cessazione  della  materia  del  contendere  solo
quando le norme impugnate  e  poi  abrogate  non  abbiano  mai  avuto
applicazione. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo   regionale   per
l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara - dubita, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 135, della legge
della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme  in  materia
di commercio), nella parte in  cui  prevede  che:  «In  occasione  di
svolgimento domenicale e  festivo  di  mercati  e  fiere,  l'apertura
facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto  fisso  di
cui al  comma  4,  dell'art.  17  della  L.R.  n.  135/1999,  non  e'
consentita agli esercizi della grande distribuzione»; 
        che, in particolare, il Tribunale rimettente ritiene  che  la
norma censurata contrasti con il  principio  di  uguaglianza  di  cui
all'art.  3  Cost.,  in  quanto  introduce  una  discriminazione  nei
confronti delle grandi strutture  di  vendita,  rispetto  agli  altri
esercizi commerciali,  impedendo  loro  di  usufruire  delle  deroghe
all'obbligo di chiusura in  occasione  di  svolgimento  domenicale  e
festivo di mercati e fiere; 
        che risulterebbe leso anche il diritto di  libera  iniziativa
economica di cui all'art. 41 Cost., in quanto l'apertura domenicale o
festiva  di  una  grande  struttura  di  vendita  in  occasione   del
contestuale mercato o fiera non comporta  alcun  pregiudizio  per  la
sicurezza, l'utilita' sociale, la liberta' o  la  dignita'  umana  e,
pertanto, costituirebbe un limite alla  libera  iniziativa  economica
privo di una ragionevole giustificazione; 
        che, infine, la norma si  porrebbe  in  contrasto  anche  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva  allo  Stato
la competenza  legislativa  esclusiva  in  materia  di  tutela  della
concorrenza,  trattandosi  di  una  misura  legislativa  che   incide
«sull'accesso al mercato», condizione essenziale per la realizzazione
della concorrenza, in modo difforme da quanto previsto  dall'art.  11
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'articolo
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); 
        che,  successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,   la
disciplina regionale impugnata e' stata modificata dall'art. 24 della
legge reg. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008,
n. 11 "Nuove norme  in  materia  di  Commercio"  e  disposizioni  per
favorire il superamento della crisi nel settore del  commercio),  che
ha abrogato il secondo periodo del comma 135 dell'art. 1; 
        che la parte abrogata e' proprio quella oggetto del  presente
giudizio di costituzionalita'; 
        che, pertanto, - a prescindere  dagli  eventuali  profili  di
inammissibilita' connessi alla mancata sperimentazione di una diversa
interpretazione  della  definizione   di   «esercizi   della   grande
distribuzione» che potrebbe non  coincidere  con  quella  di  «grande
superficie di vendita» -  occorre  restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente, perche' operi una nuova  valutazione  della  rilevanza  e
della non manifesta  infondatezza  della  questione  (fra  le  molte,
ordinanze n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Abruzzo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella