N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008
Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Signore Giancarlo. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Obbligatorieta' dell'informazione di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen. circa l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio e le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa dei non abbienti. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, art. 24, comma terzo.(GU n.4 del 26-1-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Nel corso dell'udienza del 6 febbraio 2008 il difensore dell'imputato Signore Giancarlo, ha sollevato eccezione circa la nullita' del decreto di citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace la' ove, in analogia con l'art. 369-bis c.p.p. non e' prevista l'indicazione della possibilita' di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Questo Giudice e' consapevole della sentenza n. 1271 Cass. pen., sez. IV che ha collocato la previsione di cui all'art. 369/bis c.p.p. nelle attivita' del pubblico ministero finalizzate «al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere». Tuttavia il sottoscritto ritiene sussistere questione di legittimita' costituzionale la' ove l'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 non preveda che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorieta' della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Cio' in quanto l'art. 24 Cost. garantisce espressamente ai non abbienti (comma 3), i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione. Il mancato obbligo di informazione vanifica il chiaro dettato costituzionale.
P. Q. M. Ritenuta la questione rilevante e fondata rimette gli atti Corte costituzionale affinche' dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la' ove non prevede l'obbligatorieta' delle informative di cui all'art. 369/bis c.p.p sull'obbligo della retribuzione al difensore d'ufficio e sulla possibilita' di ricorrere al patrocinio a Spese dell' Stato, in relazione all'art. 24 Costituzione. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonche' ne sia data comunicazione, sempre a cura della Cancelleria, al Presidente della Camera pro tempore, al Presidente del Senato pro tempore, nonche' che sia allegata al verbale d'udienza. Cosi' deciso in Firenze, addi' 6 febbraio 2008. Il Giudice di Pace: Iorio